ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA NUOVA SERIE XXXV (CIX) FASC. I GENOVA — MCMXCV NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI 5 ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA FONDATA NEL 1857 Nuova Serie (CIX) XXXV Fase. I Gennaio - Giugno 1995 CONSIGLIO DIRETTIVO DINO PUNCUH (Presidente) - ALDO AGOSTO - MARCO BOLOGNA - NILO CALVINI - ENRICO CARBONE - GIAN MARINO DELLE PIANE - GIORGIO DORIA - GIUSEPPE FELLONI - GIOVANNI FORCHERI - t GIUSEPPE LUNARDI - t GIOVANNI PESCE - VITO PIERGIOVANNI - MASSIMO QUAINI - ANTONELLA ROVERE - DANILO VENERUSO Direzione ed Amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società SOMMARIO Albo sociale.................... pag. 5 Atti sociali..................... » 13 Marta Calieri, Per la storia del primo registro della Curia Arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova . » 21 Sandra Macchiavello, Quiliano tra Genova e Savona: un contrasto secolare. Dagli atti di una causa del 1264 ............ » 59 Antonella Rovere, Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364 .................. » 145 Giovanna Petti Balbi, Una committenza artistica nella Genova del Quattrocento ..................... » 179 Massimo Angelini, La cultura genealogica in area ligure nel XVIII secolo: introduzione ai repertori delle famiglie............ » 189 Marco Bologna, L’archivio della famiglia Sauli: notizie sul riordinamento in corso...................... » 213 Dino Puncuh, Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano ...................... » 227 Dino Puncuh, Gli archivi Pallavicini di Genova: una lunga «avventura» . » 241 Paola Canicci, Gli archivi Pallavicini............ » 253 Λ * ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA NUOVA SERIE XXXV (CIX) FASC. I GENOVA — MCMXCV NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5 ALBO SOCIALE CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente onorano Costamagna prof. Giorgio Presidente Puncuh prof. Dino Vicepresidenti Calvini prof. Nilo t Pesce dott. Giovanni Segretario Rovere prof.ssa Antonella Bibliotecario Delle Piane aw. Gian Marino Tesoriere Carbone dott. Enrico Consiglieri Agosto dott. Aldo Bologna dott. Marco Doria prof. Giorgio Felloni prof. Giuseppe Forcheri aw. Giovanni t Lunardi ing. Giuseppe Piergiovanni prof. Vito Quaini prof. Massimo Veneruso prof. Danilo Revisori dei conti Donaver aw. Giorgio Massa prof.ssa Paola Terzago aw. Gino SOCI ONORARI Balard prof. Michel Bemporad on. prof. Alberto Bernabò Brea prof. Luigi Branca prof. Vittore — 5 — . dirocci Elio Ceraialini Fulvio Cosiamagna prof. Giorgio Doehaerd prol Renée Grupo proi. Renato Heers prof. Jacques Krueger prot. Hilmar C. Pistarino prof. Geo Taviani sai. prof. Paolo Emilio SOCI ORDINARI Abisso Marina (1992) Accademia Urberne di Ovada (1987) Agosto don. Aldo (1959) Airaldi prof. Gabriella (1967) Alfonso don Luigi (1969) Alinovi dott. Sergio (1991) Alvisi dott. Ermete (1972) Amalberti Fausto (1985) Amelotti prof. Mario (1979) Amoretti dott. Gian Nicola (1988) * Angeli Bertinelli prof. Maria Gabriella (1979) .Ansaidi dott. Enrica (1989) Anzi dott. Alberto (1979) Archivio di Stato di Genova (1952) Archivio di Stato di Imperia (1965) Archivio di Stato di La Spezia (1976) Argentesi dott. Lino (1986) Aschemio Lazzarino (1988) Ascheri prof. Mario (1981) Assini dott. Alfonso (1984) * Astengo ing. Giacomo (1968) Attoma-Pepe ing. Fernando (1967) Bacigalupo Boccardo dott. Maria Angela (1981) Baffico don. Erminio e Signora (1980) Baglini don. Ezio (1985) Balletto dott. Laura (1965) * Barbieri Giovanni Battista (1990) Basso dott. Enrico (1988) Bavoso dott. Gianluigi (1994) Bellezza prof. Angela (1978) Beni Culturali Comune di Genova (1932) Benvenuto Filippo (1992) Benvenuto dott. Grazia (1981) Bernabò Brea dott. Giovanni Edoardo (1974) Bernabò Di Negro dott. Gian Francesco (1974) ' Bertelli dott. Carlo (1982) Bertelli Carlo (1982) Bertini dott. Stefania (1995) Benino don. Antonio (1965) Bettino dott. Lucia Maria (1979) Besio Riccardo (1989) Bianchi dott. Giorgio (1967) Bianchini prof. Maria Grazia (1980) Biblioteca Civica Berio di Genova (1858) Biblioteca Civica Bruschi di Genova (1950) Biblioteca Civica Cuneo di Camogli (1982) Biblioteca Civica Finalese di Finale Ligure (1991) Biblioteca Civica Gallino di Genova (1930) Biblioteca Civica Lercari di Genova (1928) Biblioteca Civica Mazzini di La Spezia (1917) Biblioteca Comunale Lagorio di Imperia (1932) * L'asterisco posto accanto al cognome indica i soci iscritti anche al Circolo Numismatico Ligure — 6 — Biblioteca Intemazionale di Rapallo (1990) Bibolini dott. Maria (1995) Bitossi dott. Carlo (1981) Bodo Ruggero (1974) Bologna dott. Marco (1983) Bonfìgli mons. Casimiro (1963) Bongiovanni Giuseppe (1990) Bonora dott. Ferdinando (1983) Borello ing. Marco (1992) Borgatti don Giuseppe (1991) * Borzone ing. Paolo (1978) Bosio prof. Bernardino (1957) Bottari dott. Lionello (1988) Bovero Giovanni (1981) Bozzo Dufour prof. Colette (1980) Bozzo prof. Franco (1995) Briasco Giancarlo (1963) Brizio dott. Elena (1989) Bruzzone Carlo (1990) Bruzzone dott. Pierfrancesco (1995) Bucciarelli prof. Alfio (1987) * Buciuni Sebastiano (1990) Buongiorno prof. Mario (1968) * Buri prof. Andrea (1994) Cagnolaro dott. Luigi (1986) Calandri dott. Enrico (1980) Calcagno Antonio (1990) Calcagno Daniele (1989) Calieri dott. Marta (1989) Calvini prof. Nilo (1939) Cambiaso Michelangelo (1979) * Cameli dott. Sebastiano (1992) Camera di Commercio di Genova (1921) Camera di Commercio di La Spezia (1921) * Cammarano cap. Maurice (1991) Campi Piacentino Luisa (1968) Canaletti Danilo (1986) Cancellieri prof. Jean André (1972) Canepa Giovanni (1974) * Canonero dr. Carlo (1991) Cantero Mario (1993) Capogna dott. Benedetto (1969) Capone Enio (1990) Caprile notaio Franco (1979) Carbone Di Benedetto Vittoria ( 1985) Carbone dott. Enrico (1966) Cardona Cattaneo dott. Giulietta ( 1971 ) * Carievaro Giancarlo (1983) Carosi notaio Carlo (1980) Carpaneto padre Cassiano ( 1937 ) Casanova Giorgio (1979) Casarino prof. Giacomo ( 1991 ) Caselli Alberto (1987) Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (1923) Castello prof. Carlo (1987) Castiglia dott. Marco (1988) Cattaneo Della Volta dott. Nicolò (1985) Caviglia Antonio ( 1995 ) Cenni dott. Alessandra (1995) Cervini dott. Fulvio (1991) Cesarmi dott. Secondo Francesco (1992) Cevini prof. Paolo ( 1993 ) Chiabrera Castelli Gaioli Boidi conte Cesare (1983) Chiareno prof. Osvaldo ( 1972 ) Cibrario-Assereto dott. Luca (1994) Cicardi dott. Ernesto (1964) Circolo Artistico Tunnel, Genova (1958) Cocchetti Almasio dott. Riccardo (1978) Cocito prof. Luciana (1968) Compagna (A) (1971) * Cordone Alberto (1988) Corradi ing. Armando (1993) Costa aw. Federico (1978) Costa Restagno dott. Josepha (1969) Costantini prof. Claudio (1962) Costigliolo Mario (1993) Cosulich dott. Maria Clara (1986) Cottalasso prof. Massimo ( 1963 ) Cozzo geom. Carlo (1984) Croce Bellentani Maria (1980) Croce Bermondi dott. Eugenio (1970) Crosa Di Vergagni ing. Agostino (1988) Cusmano dr. Franco (1992) D Almeida Oscar (1966) Damonte ing. Mario (1966) 7- Damante prof. Ninno (1968) Fravega prof. Emanuele (1985) Danovaro don. Antonio (1988) Freggia don Enzo (1988) De Angelis don. Veli* (1975) * Frisione rag. Luigi (1968) De Bemardis prof. Lazzaro * Frugone dott. Massimo (1994) Maria (1972) Fuselli prof. Eugenio (1969) De Canon Antonio (1972) Gaburri prof. Eugenia (1994) Decri arch. Anna (1991) Gaggero prof. Gianfranco (1976) De Gregori aw. Antonio (1971) * Gallamini ing. Luigi (1965) Delfino dott. Benedetto Tino (1990) Gallea prof. Franco (1978) Delfino dott. Giuseppe (1974) * Gallerani dott. Luigi (1966) Dellacasa don. Sabina (1993) Gallinari don. Luciano (1993) Ddlachà don. Enrico (1985) * Galluzzi Antonio (1980) Delle Piane aw. Gian Marino (1963) Gambaro dott. Laura (1992) Dellepiane don. Riccardo (1966) Garaventa Luciano Lino (1970) De Marini Avonzo prof. Franca (1992) * Gardella dott. Renzo (1974) De Morais Do Rosario Gemignani dott. Pier Augusto (1970) Fernando M. (1979) * Gerbi Adolfo (1968) De Negri prof. Emmina (1981) * Ghia Andrea (1992) Derchi Pier Luigi (1988) Ghione dott. Emesto (1984) De Robertis don. Antonetta (1986) Giaccherò prof. Marta (1978) De Rosa don. Riccardo (1995) Giampaoli aw. Giorgio (1932) De V'uigo Paolo (1990) Giannattasio dott. Bianca Di Pietro Lombardi don. Paola (1986) Maria (1982) Di Raimondo geom. Armando (1973) Gioffrè prof. Domenico (1952) Dodero don. Siro (1967) Giordano dott. Amalia (1964) Donaver aw. Giorgio (1968) Giordano dott. Maddalena (1987) Dona prof. Giorgio (1952) Giudici Aldo E. M. (1984) Epstein prof. Steven (1994) Giustiniani march. Alessandro (1970) Eranio Massimo (1981) Gorini dott. Aldo (1983) Farina Luigi (1990) Gotta dott. Rossella (1989) Fassio don. Matilde (1987) Gotuzzo ing. Silvio (1992) Federici conte Mario Federico (1977) Gourdin prof. Philippe (1985) Felloni prof. Giuseppe (1954) Gramatica aw. Giovanni Fenoglio prof. Renato (1976) Battista (1985) Ferrando Isabella Rosa (1973) Grandi aw. Marco (1987) Ferrante dott. Riccardo (1988) Graziani prof. Antoine Marie (1990) Ferrerò Giovanni (1990) Grego Cirmeni dott. Giulia (1977) Figari G.B. Roberto (1979) Grendi prof. Edoardo (1963) Figari Giuseppe (1976) Grifone dott. Alberto (1987) Figari don Giuseppe (1985) Grossi Bianchi arch. Luciano (1966) Fiorato prof. Giulia (1994) Guelfi Camajani Vittorio (1980) Fleet dott. Katherine (1989) Guerci Aonzo dott. Orietta (1992) Foglino Domenico (1994) Guerrieri Tiscomia Foglino Francesco (1981) dott. Giancarlo (1969) Forcheri aw. Giovanni (1964) Ighina Chiara (1994) Forti arch. Leone Carlo (1987) Istituto di Civiltà Classica, Fortunati don. Maura (1987) Cristiana e Medievale, Franceschi prof. Enrico (1993) Univ. di Genova (1987) — 8 — Istituto di Storia Antica, Univ. di Genova (1984) Istituto di Storia del Diritto, Univ. di Genova (1976) Istituto di Storia del Medioevo e dell’Espansione Europea, Univ. di Genova (1978) Istituto di Storia Economica, Univ. di Genova (1991) Istituto Idrografico della Marina di Genova (1985) Italia dott. Maria Carla (1990) *Janin dott. Enrico (1968) Kamenaga Anzai dott. Yoko (1994) Kleckner William Henry ( 1975) Lagostena ing. Stefano (1994) Laiolo Giovanni (1992) Laiou prof. Angeliki (1980) Laura Aldo (1976) Lavizzari Angelo (1994) Lercari Andrea ( 1991 ) Levi dott. Silvia Anna (1983) Limoncini cav. Pasquale (1982) Lingua dott. Paolo (1984) Lombardo dott. Cesare (1994) Lombardo Ernesto (1986) Lombardo prof. Manlio (1969) Luxardo De Franchi Nicolò (1957) * Luzzati dott. Aroldo (1993) Maccagni prof. Carlo (1991) Macchiavello dott. Sandra (1989) Madia dott. Elisabetta (1992) Maggi dott. Roberto (1993) Maira Niri dott. Maria (1965) Malfatto Ferrerò dott. Laura (1981) Mancinelli ing. Luca (1987) Manfreda geom. Emilio (1988) Mannoni prof. Tiziano (1968) Mantero Angelo Luigi (1988) * Marana dott. Umberto (1986) Marcenaro dott. Mario (1978) Marchesani prof. Carlo (1971) Marinelli dott. Barbara (1993) Martini aw. Giovanni Battista (1990) Mascardi don Antonio ( 1967) Masetti dott. Silvia (1992) Massa Piergiovanni prof. Paola (1966) Mattioli dott. Carlo Alberto (1990) Mazarakis arch. Andreas (1992) Mazzeo Delfino Teresa (1985) Mazzino dott. Lorenza (1983) Mennella dott. Giovanni (1976) Merega dott. Fulvio (1991) Merello Altea dott. Maria Grazia (1964) Merello geom. Andrea (1969) Merello dott. Pietro (1989) Migliorini dott. Maurizia (1988) Milan dott. Marina (1976) Mollo dott. proc. Roberto (1990) Monero dott. Maurizio (1995) Montale prof. Bianca (1971) ' Monti Roberto (1992) Morano Rando dott. Maria Teresa (1963) Moreno prof. Diego (1970) Moresco ing. Roberto (1989) r Mosconi Massimo (1995) Murialdo dott. Giovanni (1979) r Musto dott. Luigi (1988) Nardini dott. Galeazzo (1989) Nicolini dott. Angelo (1976) Nicora dott. Marisa (1962) : Novelli prof. Ermete (1975) Odetti dott. Giuliva (1986) Odone Paolo (1988) Ognio ing. Andrea (1988) Olgiati dott. Giustina (1988) Olivari dott. Angelo (1979) Olivero dott. Giorgio (1978) Olivieri Antonio (1965) Olondi Francesco (1982) Oreste prof. Giuseppe (1952) Origone dott. Sandra (1977) Otten dott. Catherine (1987) Ottonello Gianni (1989) Pacini dott. Arturo (1990) Paimero dott. Giuseppe (1994) Pampaloni dott. Carla (1993) Panelli prof. Livio (1968) Paolini prof. Elba (1984) Paolini Paolo (1989) Paolocci don Claudio (1981) Parma Armani dott. Elena (1980) Parodi dott. Anna Clara (1977) — 9 — Pasquale Pietro (1980) * Pasùlacqu* don. Ugo (1947) Pastorino proi Rita (1992) Patrone don Ignudo (1992) Patrone don. Stefano (1994) PavKX proi Jacques (1992) Pavoni proi Romeo (1980) Pedemonte Roberto (1990) * Pedrarzi cap. Carlo (1987) Pednm don. Egidio Enrico (1988) * Pera proi, Rossella (1979) PemneUi aw. Nicola (1985) Perrone Michele (1990) Pet racco Sicardi prof. Giulia (1967) Petruca don. Vito Elio (1968) Petrucciani prof. Albeno (1984) Peni Balbi prof. Giovanna (1962) Piastra William (1968) Piccardo Pietro Luigi (1984) Piergiovanni prof. Vito (1964) Pintus Angelo (1994) Piombino don. Emilio (1992) Pippione cav. Leone (1990) Pinaluga don. Paolo (1987) Podestà comm. Emilio (1981) Poggi geom. Giovanni (1994) Poleggi prof. Ennio (1964) Polonio Felloni prof. Valeria (1959) Ponte don. Raffaella (1994) Porre Massimo (1980) * Profumo don. Luis (1965) * Profumo don. Maria Angela (1987) * Pranzato don. Sergio (1991) Puncuh prof. Dino (1956) Puri ing. Ambrogio (1952) Quadrio Enrico (1976) Quadrio Gian Francesco (1972) Quaini prof. Massimo (1970) Raggi De Marini don. Lodovico (1985) Raimondo prof. Roberto (1988) Reiteri Fossati don. Silvana (1965) Rappini prof. Francesco Enrico (1995) Raso re Quartino prof. Albeno (1988) Redoano Coppedè don. Gino (1969) Remedi don. Alfredo Giuseppe (1975) Repeno geom. Arduino (1987) Repeno arch. Stefano (1983) Riccardini Edilio (1993) •Ricci Carlo (1983) * Ricci dott. Emanuele (1983) Ricci Risso dott. Lino (1958) Rivabella Mario (1991) Rivera geom. Eraldo (1985) Robeno dott. Giuseppino (1985) Roccatagliata dott. Ausilia (1977) Roccatagliata Gianna (1979) Roggero padre Anastasio (1981) Roggero Giuseppe (1994) Rogione ing. Vincenzo (1971) Rollandi dott. Maria Stella (1983) Romani dott. Vittorio (1986) Romano Scotti Fugali don. Marisa (1987) Romero don. Alessandro (1971) Ronco Antonino (1974) Rossi prof. Angelo (1962) ‘Rossi Bruno (1992) Rota Guerrieri don. Maria Pia (1977) Rovere prof. Antonella (1976) * Rovetta Giorgio ( 1993 ) Ruffini don. Graziano (1989) * Russo geom. Vincenzo (1992) Saccomanno prof. Fabio (1979) Saginati don. Liana (1963) Salomone G aggero prof. Eleonora (1976) Salomone don. Ivo (1975) Salone don. Anna Maria (1978) Saivago Raggi march. Camilla (1957) * Santagata cap. Giorgio (1988) Santi Amantini prof. Luigi (1976) Sanoris don. Leonello (1981) Sassetti don. Marco (1989) Savelli prof. Rodolfo (1974) * Scapolan don. Giuseppe (1991) Scarsi rag. Giacomo (1979) Schiappacasse dott. Patrizia (1979) Scolari dott. Antonio (1988) Scotto dott. Dario (1991) Scotto Innocenzo (1985) Seminario Arcivescovile di Genova (1970) Sertorio march. Pompeo (1984) Silva dott. Augusta (1986) Sivori Porro dott. Gabriella (1966) Soave dott. Cristina (1988) -10- - Società Economica di Chiavari (1952) Urbani Bemardinelli dott. * Speranza Giovanni (1993) Rossana (1967) Sperati prof. Giorgio (1975) Vallati Pietro (1990) Spina prof. Giorgio (1991) Vallebella Giovanni (1995) S tromboni José (1990) Varaldo prof. Carlo (1977) Surdich prof. Francesco (1967) Vamier don. Giovanni Battista (1979) Tarrini Maurizio (1985) Velardita Aldo Giovanni (1995) * Tavella dott. Michele (1995) Veneruso prof. Danilo (1981) * Terzago aw. Gino (1970) Vergali don. Mario (1991) Tiso dott. Bruno (1976) ‘Vescovi don. Romolo (1993) Tognetti prof. Graziella (1983) Viacava don. Luigi (1981) Torre Pier Luigi (1995) Volpe don. Felice Umberto (1988) * Toselli Aldo (1976) Williams John (1991) Traverso rag. Lorenzo (1988) Winsemann Falghera Bassi * Trucchi dott. Andrea (1984) Paola (1995) Trucchi notaio Carlo (1981) * Zagari Beniamino (1986) * Trucchi notaio Luigi (1964) Zug Tucci prof. Hannelore (1979) I » — 11 — ATTI SOCIALI II 24 marzo 1995, con l’intervento dell’assessore alla cultura della Regione Liguria, prof. Giunio Luzzatto, alla presenza di un folto pubblico di invitati e soci, ha avuto luogo l’inaugurazione del 138° anno sociale. Ha tenuto la prolusione il prof, Gino Benzoni, dell’Università di Venezia, che ha illustrato il piano editoriale della grande Storia di Venezia, a cura dell’istituto dell’Enciplopedia Italiana e della Fondazione Cini. Queste le parole del Presidente: L’inaugurazione di un anno sociale è momento privilegiato per esporre, non solo ai Soci, i risultati conseguiti nell’anno passato, ma anche per indicare gli obiettivi che la Società si pone per l’immediato futuro secondo le linee da me tracciate nel 1990 e contenute nell’opuscolo «Colombo 2000. Stato attuale, prospettive e piani di ricerca nell’ultimo decennio del secolo», a Loro disposizione. Come molti di Loro sanno, nell’ultimo ventennio la Società Ligure di Storia Patria, grazie anche alla collaborazione instaurata con alcuni Istituti Universitari (Civiltà classica cristiana e medievale, Storia del Diritto Italiano, Storia Economica), si è venuta trasformando in un istituto di ricerca, punto di riferimento obbligato per la storia locale, accogliendo nelle proprie collane (i tradizionali «Atti della Società Ligure di Storia Patria», giunti nel 1994 al volume 108-34 della nuova serie avviata nel 1960 -, e le «Fonti per la storia della Liguria», iniziata nel 1992), accogliendo, accanto a studi realizzati al di fuori di essa, i risultati dei propri progetti di ricerca. Da quest’attività primaria prende le mosse questa mia relazione. Essa è attualmente orientata verso due campi di indagine: 1) riordinamento e inventariazione di complessi archivistici, pubblici e privati, di particolare interesse storico: quello del Banco di San Giorgio ed il complesso archivistico privato Durazzo-Giustiniani; 2) edizioni di fonti documentarie: le carte del monastero di San Siro; i “libri iurium”; privilegi e trattati dei regimi consolare e podestarile, fino cioè al 1256. — 13 — Nel lg35. ad opera di Elio Carocci, allora presidente della Provincia di ( icno\ .i veniva stipulata con la Società Ligure di Storia Patria una convenzione novennale, con scadenza giugno 1994, intesa al riordinamento e all’in-veniariazione dell’archivio del Banco di San Giorgio. Tale iniziativa veniva pertezionatu dall'impegno del Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, a pubblicare i risultati del lavoro: 11 volumi già pubblicati, mentre avrebbero potuto essere di più, se problemi fi-nanziari non avessero limitato a due soli volumi annui l’intervento ministe-nale. La responsabilità scientifica dell’operazione veniva assunta dal prof. Felloni. Fin dall’inizio appariva chiaro alle due parti che ben difficilmente si sarebbero potuti rispettare i termini della convenzione, sia per la riduzione del-ita della stessa a nove anni (anziché i dieci previsti dal nostro progetto), v oluta dalla Provincia, sia perché si partiva dalla presunzione che si trattasse di schedare circa 35.000 unità archivistiche, contro le oltre 37.000 già accertate nel corso del lavoro, sia perché era prevedibile che sulla lunga distanza si sarebbero imposte variazioni di compensi, imputabili alla diminuzione del potere d’acquisto della moneta, ma soprattutto alle maggiori difficoltà, richieste da alcune serie archivistiche, comportanti un maggiore impegno e conseguentemente un maggior compenso. Sulla scorta dei dati in mio possesso ritengo che tale iniziativa necessiti ancora di quattro anni di lavoro, con un impegno finanziario di circa 200 milioni. Di qui la proposta, già avanzata alla Provincia, con scarso successo per la verità, di rifinanziare questa ricerca, unanimemente apprezzata dalla comunità scientifica internazionale, che potrà consentire, verso la fine del secolo, di organizzare una grande mostra sulle attività della casa di San Giorgio nei suoi quattro secoli di vita, ma soprattutto di superare, attraverso una grande storia dello stesso Istituto, i diversi tentativi, più o meno riusciti, condotti in passato sull’argomento. È un’occasione da non perdere, sia in vista del nono centenario del comune di Genova nel 1998, sia del passaggio dal secondo al terzo millennio della nostra era. Le prospettive finali che indico vogliono essere un fermo richiamo all’assunzione di responsabilità da parte degli enti locali, degli istituti bancari e assicurativi (invano contattati, a questo proposito, nel 1984), delle grandi imprese. Accanto a San Giorgio si colloca il riordinamento del complesso archivistico privato Durazzo-Giustiniani, parzialmente finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel 1981 abbiamo pubblicato l’inventario dell’archivio Durazzo; l’anno passato il primo volume del Pallavicini, a cura di Marco — 14 — Bologna, presentato da chi vi parla a Palazzo Durazzo-Pallavicini, dalla prof.ssa Paola Carucci, dell’Università di Roma, in questa sede, in occasione dell inaugurazione del 137° anno sociale; entro il 1995 metteremo in stampa il secondo volume. Ma già dall’inizio dell’anno, usufruendo di un finanziamento triennale del Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, un gruppo di nostri collaboratori ha avviato il riordinamento e l’inventariazione dell’archivio dei Sauli, parte anch’esso del complesso archivistico privato di cui sopra, al quale è annesso quello della Basilica di Carigna-no, di patronato della famiglia. Con questo riordinamento, molto atteso, verrà onorato l’impegno personale, e per mio tramite della Società Ligure di Storia Patria, assunto circa vent’anni fa nei confronti della compianta marchesa Carlotta Cattaneo Adorno che, con rara sensibilità per la memoria storica dei casati che illustrarono la Repubblica di Genova, intendeva garantire, attraverso il riordinamento e la puntuale inventariazione, la salvaguardia di una preziosa eredità culturale, restituendola, attraverso la consultazione, al mondo degli studiosi: intendimento condiviso e ripreso oggi del figlio primogenito. Proprio nel rispetto di quei lontani accordi, il gruppo di lavoro che fa capo a me ed alla Società che ho l’onore di presiedere (docenti universitari, dottori e dottorandi di ricerca, borsisti) si è assunto un nuovo onere che in realtà non è altro che la prosecuzione di realizzazioni del passato quali gli inventari dei manoscritti e degli incunaboli della biblioteca Durazzo curati rispettivamente, nel 1979 e nel 1988, da me e dal collega Petrucciani. Dall’inizio dell’anno, a seguito di accordi ereditari e nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in materia di biblioteche notificate, la biblioteca Durazzo è passata nelle mani dell’altro figlio della marchesa Carlotta ed è stata trasferita in altra sede. La nostra presenza, nel riordinamento ed inventariazione, assume, da una parte, il significato di ricostituzione ideale dell’unità dei due complessi archivio-biblioteca, dall’altra intende agevolare l’impegno, ribaditoci dal marchese Giacomo Cattaneo Adorno, attuale proprietario, di assicurare la consultabilità agli studiosi qualificati di questa importante testimonianza culturale. E di questo gli siamo particolarmente grati. Quanto alle edizioni in corso, parzialmente finanziate dal CNR, mentre informo che proprio in questi giorni viene messo in composizione un altro volume dei “libri iurium” curato da chi vi parla, che altri quattro o cinque, a cura mia e di altri collaboratori, dovrebbero giungere a conclusione entro tre anni, completando così la nuova edizione del codice Vetustior, il più antico — 15 — esemplare degli stessi libri, e che è già avviata la continuazione attraverso quella del codice della Biblioteca Universitaria, posso preannunciare che nel corso di quest'anno andrà in composizione il primo volume del cartario del monastero di San Siro, a cura di Marta Calieri, cui seguiranno a breve termine gli altri tre volumi programmati, a cura della stessa e di Sandra Macchiavano; sempre per il prossimo triennio sono previsti almeno due volumi dedicati ai privilegi e ai trattati, dei quali è già pronto quello dell’età podestarile, a cura di Maddalena Giordano. In definitiva, se consideriamo anche il repertorio degli statuti della Liguria, già finanziato dallo stesso CNR e realizzato, in collaborazione con la Regione Liguria, da Rodolfo Savelli coadiuvato da altri studiosi, che dovrebbe andare in tipografia nel corso del 1995, e quello delle fonti medievali edite della Liguria, finanziato dalla stessa Regione, la cui ultimazione è prevista entro un biennio, i prossimi tre anni ci vedranno impegnati nella stampa di una dozzina di volumi della collana «Fonti per la storia della Liguria», senza con ciò trascurare le circa 800/1000 pagine annue dei nostri «Atti», generalmente riservati a monografie e saggi. I due fascicoli del 1995 sono impegnati per il già annunciato secondo volume dell’archivio Pallavicini e per un miscellaneo nel quale troveranno posto, tra altri, saggi, in via di ultimazione, di Marco Bologna. Marta Calieri, Sandra Macchiavello e Antonella Rovere. Come Loro vedono, i risultati del lavoro della nostra squadra alimentano il programma editoriale della Società, un programma impegnativo, sicuramente fuori mercato, che si impone esclusivamente a livello scientifico, nel rispetto delle finalità volute dai sod fondatori e scrupolosamente rispettate nei 137 anni di esistenza della Società: un programma difficilmente sopportabile dai nostri bilanci ordinari che, esclusi i compensi ai collaboratori, gravanti su fondi di ricerca, raramente superano gli ottanta milioni, derivanti da contributi statali e di enti pubblici, dalle quote dei soci (oggi 460) e dalla vendita delle nostre pubblicazioni, tre quarti dei quali riservati alle spese di stampa, mentre il restante quarto è destinato alle spese generali, di segreteria e della biblioteca, aperta al pubblico, che stiamo informatizzando. Con tali prospettive, rese più nebulose dal contenzioso col Comune e con la proprietà della vecchia sede di via Albaro per presunti danni da noi arrecati in 25 anni di permanenza e dal problema, tuttora irrisolto, del canone e delle spese per la nuova sede, appare arduo essere ottimisti, mentre sempre più sconfortanti ed umilianti sono le risposte ai nostri appelli, come se, invece di bussare in nome di un ente che da 137 anni opera silenziosamente al servizio dell’intera collettività, agissimo in proprio... e sì che presidente, segretaria — 16 — e consiglieri prestano la loro opera senza alcun compenso. Accresce lo sconforto la constatazione che la pressoché totale chiusura degli accessi universitari ai giovani laureati, imputabile, più che alle condizioni del paese, ad una legge sbagliata, devastante ed iniqua, che molte voci, anche autorevoli, vorrebbero ripetibile, ci carica della responsabilità di sostituirci alla sede primaria della ricerca scientifica per venire incontro alle legittime vocazioni allo studio che incontriamo sul nostro cammino. Così i nostri collaboratori, pochi in verità, che assicurano volontariamente l’apertura della sede, anche di domenica per il Circolo Numismatico Ligure, sezione attiva ed impegnata del nostro sodalizio, sono malamente compensati con borse di studio e contratti di ricerca derivanti da finanziamenti faticosamente reperiti. Eppure il lavoro non mancherebbe... Nel lontano 1967, inaugurando la nuova sede di via Albaro, il presidente Borland: auspicava la ripresa dell’antico progetto della grande storia di Genova, sospeso negli anni Quaranta dallo scoppio delle ostilità; quattordici anni dopo, inaugurandosi un anno sociale, toccò a me riprendere l’auspicio. Qualcosa si sta finalmente muovendo in questa direzione; non è infatti casuale che la prolusione odierna sia stata affidata al prof. Gino Benzoni, dell’Università di Venezia, redattore capo della storia della città lagunare: tra il 1993 e il 1994 ha operato una commissione mista designata dalla Regione Liguria e dall’istituto dell’Enciclopedia Italiana, della quale ho fatto parte, che ha elaborato un progetto di massima. Pare giunto il momento di passare alla fase operativa, di assicurare all’iniziativa la necessaria copertura finanziaria, di scegliere le collaborazioni, di costituire una redazione genovese che potrebbe trovare sede presso la nostra Società. Non vorrei che ancora una volta Genova e la Liguria si lasciassero sfuggire l’occasione buona, che la cultura storica genovese non può mancare, soprattutto a fronte di molte, troppe, iniziative dilettantesche, approssimate e fuorviami, che invadono le nostre librerie e talvolta i nostri schermi televisivi e che ci fanno ricordare quell’anonimo buontempone - ma mica tanto - che negli anni Quaranta del Settecento, denunciando i discutibili metodi curativi di un medicone, concludeva l’esposto con l’amara constatazione che «qui calano i scellerati (intendendo ovviamente i ciarlatani) e trovano tutti protezione...», oggi diremmo spazio e audience. Potremmo sorvolare su alcune affermazioni recentemente ascoltate, ma non sulla presunta manomissione del codice Vetustior dei “libri iurium”, che sarebbe avvenuta, se non a Parigi, in epoca napoleonica, almeno a Torino, dove il codice sostò per qualche decennio prima di essere restituito all’archivio di Stato di Genova, il che è un co- — 17 — lcwvàle falso, perché se le copie rimaste a Genova durante la bufera napoleonica corrispondono perfettamente al codice emigrato, non si può certo parlare di manomissione. E questo risulta ben chiaro dall’introduzione generale che Antonella Rovere ha premesso alla nuova edizione dei “libri iurium”. Ma quanto deno mi induce ad un’altra riflessione: non da oggi vado ricordando la necessità di allargare gli orizzonti delle nostre indagini archivisti-che, non solo per quei secoli dei quali abbiamo scarsa documentazione in sede locale. Anzitutto perché il già ricordato soggiorno torinese dei nostri documenti non è stato del tutto indolore: ad ogni consultazione ci imbattiamo in documenti le cui segnature riconducono all’archivio genovese; se non sembra praticabile la richiesta di restituzione, andrà valutata l’opportunità di un censimento, che servirebbe almeno a chiarire la ricostituzione pasticciata di alcune serie genovesi, con trasferimento di documenti da una serie all’altra: è il caso, accertato da Marta Calieri, di documenti, sicuramente provenienti dall 'archivio del monastero di San Siro, oggi collocati nel fondo «Paesi». Altre ricerche andrebbero compiute in archivi di città italiane e straniere che hanno mantenuto attivi contatti con la Liguria, come ha dimostrato una recente indagine, sia pur sommaria e rapida, condotta da un nostro gruppo di ricerca in archivi della Francia meridionale, dalla Costa Azzurra ai Pirenei, dove è stata accertata la presenza di una ricca documentazione, soprattutto trecentesca, relativa, cioè, ad un secolo tra i più oscuri e contrastati della storia genovese. Ancora: la collaborazione catalana ci ha fornito un eccellente materiale di studio dell’archivio della corona d’Aragona, permettendoci di correggere alcuni errori, presenti anche nella storiografia iberica. Quanto detto induce a grande cautela, anche in vista della grande operazione che intendiamo avviare: se per alcuni periodi della nostra storia siamo già in grado di assicurare risposte abbastanza sicure, per altri si dovrà operare in un’ortica diversa, assicurando preliminarmente i finanziamenti necessari alla ricerca, alla microfilmatura ed alla pubblicazione di molte fonti che restano ancora sconosciute o inaccessibili. Cito, a solo titolo di esempio perché il contesto è certamente diverso, la microfilmatura dei fondi «Ducato di Milano» e «Lombardia» eseguita in anni lontani, negli archivi di Simancas e di Vienna, dall’Università di Pavia con finanziamento della Regione Lombarda. Prima di avviarmi alla conclusione, vorrei ricordare ancora alcune manifestazioni tenute in questa sede: il ciclo di conversazioni «Alla scoperta dell’antica Liguria», in collaborazione con Valore Liguria, che ha avuto un grande successo di pubblico, cui seguiranno nei prossimi giorni, per non sot- — 18 — trarci al fascino celebrativo, alcuni incontri dedicati al centenario federiciano; la presentazione del volume «Tra Siviglia e Genova», quella del saggio di Giuseppe Paimero dedicato a Ventimiglia medievale, e le conferenze del Circolo Numismatico Ligure: tutte iniziative, spesso programmate con altre associazioni, che servono anche ad allargare la cerchia delle nostre amicizie e dei nostri estimatori, più che mai necessari per consentirci di tener fede al nostro impegno statutario. Il ricordo agli amici richiama quello dei soci recentemente scomparsi: il conte Cesare Cattaneo Mallone, per molti anni attivo consigliere della Società, e l’aw. Vittorio Pertusio, indimenticabile Sindaco di Genova. Ma stasera vogliamo aggiungere un altro nome al nostro albo ideale: quello deU’aw. Gianni Dagnino che avremmo voluto socio onorario, nel momento in cui, deposti gli alti incarichi da Lui ricoperti, sarebbe tornato un semplice cittadino. È nostro costume manifestare la nostra gratitudine solo quando essa non può più apparire sospetta ed interessata. Su di Lui dirò poche cose, ben conoscendo la sua ritrosia di genovese autentico. Ci aveva fatto incontrare, più di quarant’anni fa, il comune impegno politico: in seguito i nostri percorsi si erano divisi, preferendo io dedicarmi esclusivamente all’insegnamento ed agli studi. Le sue presidenze della Regione Liguria e della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ci avevano riavvicinati, non senza qualche ombra. Ricordo ancora una Sua lettera, in seguito ad un mio intervento polemico a proposito del progetto di inventariazione del Banco di San Giorgio: poche righe che tuttavia dicevano molto: «Al di là delle polemiche giornalistiche, perché non vieni a trovarmi per parlare un po’?». Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ci siamo capiti, come sempre... Quando si parlava di cultura, di programmi di ricerca, di convegni, sentivo che condivideva il nostro entusiasmo, che ci era vicino, che era un autentico estimatore della nostra attività. E non si trattava, come ebbi occasione di dire in altra circostanza analoga, solo di soldi... anche se siamo a Genova. Si trattava di ben di più... di avvertire, anche quando i soldi erano pochi - glielo rimproverai, un po’ bruscamente, e con successo, una volta -, la comprensione e la solidarietà di chi, chiamato ad alte cariche istituzionali, condivideva il nostro spirito di servizio, da Lui praticato sempre nella sua troppo breve esistenza. Ciò che Egli ha fatto materialmente per la Società Ligure di Storia Patria potrà anche essere ripetuto dai Suoi successori: difficilmente potremo ancora sentire un’affettuosa partecipazione alle nostre iniziative come la Sua, testimonianza di quel grande amore per questa città e per questa regione che uni- \A Gunn: Dagnino alla nostra Società. In nome di questi sentimenti, miei personali e dell'intero sodalizio che ho l’onore di presiedere e di servire, noi consegniamo stasera alla vedova questa medaglia «ad memoriam» che reca 1 cttigie del nostro primo annalista. E consentitemi di dire che nell’occasione deli apertura del 138“ anno della Società Ligure di Storia Patria, almeno questa sera, qui tra noi, Gianni Dagnino è presente in qualità di socio onorario del sodalizio. A breve distanza l’uno dall’altro, ci hanno lasciato l’ing. Giuseppe Lu-nardi, illustre rappresentante del Circolo Numismatico Ligure e consigliere della Società, e il dott. Giovanni Pesce, presidente dello stesso Circolo e lungamente vicepresidente della Società, della quale aveva retto le sorti come presidente nel 1974, dopo la scomparsa del prof. Borlandi. Il loro ricordo è vivo nei nostri cuori, ma è anche, e soprattutto, consegnato alle loro pubblicazioni, molte delle quali, e non le minori, presenti nei nostri «Atti». Il rimpianto per la loro perdita è tanto più cocente per chi ricorda l’impegno profuso a suo tempo da Giovanni Pesce per l’acquisizione della sede di Via Albaro e la sua attiva e intelligente collaborazione ai vertici della Società; di Giuseppe Lunardi la grande disponibilità nei confronti del sodalizio ed in particolare la più recente presenza settimanale, silenziosa, discreta ma attiva, nella nostra sede, per collaborare alla schedatura del fondo numismatico della nostra Biblioteca. — 20 — MARTA CALLERI PER LA STORIA DEL PRIMO REGISTRO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA Il manoscritto 1123 dell’archivio storico del comune di Genova L-edizione del primo registro della Curia arcivescovile di Genova si basa su una copia - databile tra la fine del secolo XII e gli inizi del successivo1 -dell’originale, un frammento del quale, identificabile nella «copia membranacea sincrona comunicata alla R. Deputazione dall’aw. Carlo Cuneo» e utilizzata dal Cibrario per la pubblicazione di alcuni documenti2, ritenuto deperdito, è oggi conservato presso l’Archivio Storico del Comune di Genova3. Il suo ritrovamento permette dunque di riaprire il discorso sulla redazione del registro originale e di chiarire alcune problematiche non sufficiente-mente trattate dal Belgrano. "k •k "k L’originale. Il frammento è un membranaceo di 27 carte delle dimensioni di mm. 284x175 circa, alle quali ne vanno aggiunte due di guardia anteriore e due posteriore, applicate in sede di legatura. Le carte sono state ampiamente rifilate, sino ad eliminare quasi del tutto, in alcuni casi, i margini supe- 1 Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), ms. mbr. XCII; cfr. Il Registro della curia arcivescovile di Genova, a cura di L.T. Belgrano, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», Π (1862-1871). Tutti i documenti tramandati sono in forma di copia semplice anche se lo spazio bianco lasciato tra l’uno e l’altro sembra attestare il disegno di procedere in un secondo tempo all'autenticazione: cfr. L.T. BELGRANO, Cartario genovese ed illustrazione del registro arcivescovile, ibidem, Π, parte I (1871), pp. 250-251; A. Rovere, Libri «iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum» e livellari della chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica, ibidem, n.s., XXIV/1 (1984), pp. Ili, nota 22 e 114. Sulla datazione della copia cfr. L.T. Belgrano, Cartario genovese cit., pp. 247-259. 2 Cfr. Chartarum, in Historiae Patriae Monumenta, VI, Torino 1853, nn. 24, 147, 158,174, 185,188,189,191,194-200,202-206,208-211,213-215,217, 236,1544, 1570. 3 Archivio Storico del Comune di Genova (A.C.G.), ms. 1123. Sono grata al prof. Rodolfo Savelli per la segnalazione del manoscritto. — 23 — no re c interiore che in origine dovevano essere più ampi4. Lo specchio di ■.crimini è di mm 220 250x125 circa. Lo stato di conservazione è buono. Il manoscritto presenta una duplice numerazione di mano moderna: una canulanione in numeri arabici apposta nell’angolo inferiore che non include le cane inutilizzate e una paginazione, sempre in numeri arabici, negli angoli supenori. Si è pertanto preferito rinumerare le carte del codice attraverso una nuova can illazione che comprende le carte bianche, alla quale rimandano i riferimenti del presente lavoro. Evidenti sono le tracce di squadratura a secco. Il testo dei documenti è m inchiostro nero, mentre le rubriche, le lettere iniziali dei documenti, oltre a quelle di qualche nome proprio, sono in rosso, aggiunte in un secondo tempo, almeno stando alla disposizione di alcune di esse, inserite negli spazi bianchi del testo’. La legatura, risalente molto probabilmente al secolo XVI, è in cartone. margine superiore si legge, di mano cinquecentesca, una nota di possesso, ripetuta anche sulla prima carta di guardia: «Bernardo Castelletti». Il numero delle carte inutilizzate è decisamente elevato: sono bianche infatti le cc. 2 r.-v., 13 r, 16 r.-17 v., 19 v., 21 r., 24 r. e 25 v. L'attuale conformazione del manoscritto, che potrebbe collocarsi nel secolo XVI, non rispecchia certamente l’originaria struttura del codice6. La composizione del manoscritto si presenta come segue: cc. 1-2 : un bifoglio; cc. 3-10: questo fascicolo, di otto carte, non numerato e privo di parole d’ordine, è l’unico pervenutoci probabilmente completo; Γ11* carta è incollata alla 14*; la 12* carta e la 13* formano un bifoglio, così come la 15* carta e la 21“, la 16* e la 19*, la 17* e la 18*; 4 Cfr. cc. 11 r., 13 v. e 37 r. Cfr. in particolare le cc. 3 v. (la rubrica è scritta nel margine esterno), 5 r., 6 r.-v., 7 r. (la croce con cui inizia la firma del pubblico testimone divide a metà una parola della rubrica), 9 v., 10 r., 11 r., 12 r. 6 Al termine del presente lavoro ho fornito uno schema del contenuto del manoscritto: nella prima colonna è indicato il numero progressivo dei documenti; nella seconda l’anno o, per la parte non strettamente documentaria, e quindi priva di data, le rubriche, oltre agli incipit ed ex pii at per gli atti acefali o mutili; nella terza e nella quarta la posizione del documento nel frammento e nella copia, mentre la quinta e sesta colonna rinviano rispettivamente all’edizione del Cibrario e a quella del Belgrano. — 24 — LCUtfdnf movref fcicre rmc inwjiiTOmcL Icxiutto ^l^u^treram fctuk-nutw Mni . tócot), betiéfictum rnmime foian con ftçoftfunr.btxitttcr eftnngtrt:nommau mi^fyct^dctotoft'iimuenri . .facciTt delta»,i-ure uoltimus . 0^fdcaMlóv^fui gandtil.fi de npa. ^Ibcrtuf de palarlo. et mctivf fneter cats Gxr&xtùm de ΐητηχνψ^Λ^Λ VÌfutnaruu cottgcndc^pa^fciidÛTœai^ (utruex imfcn ü rr fili i.ildotnf clcnct.. qm tenctir^ fc. 00 molendvna de iti carré comprato. ccrrv infiline . ficati ipfïdicam; 3 cnmfu \ fiait1 fuj*ixttfi^r çmsotmif.ct çuîlicinmffu Ì>bfà fuço de «cit i .~iprd.vt7 de nolta.. l #PT«atifuidehcer G Uiclmuf tW. Stilli etmuf de curte .. rubai dwÇ-l’î^f cAif JfhdeucltantcLelicet erde e teflÇO - drquert -» γ rtki y go debulgaro, cr tobsfrat ani,. a con Cm '^uncufetxe. * Tav. 1 - Ms. 1123 dell’Archivio storico del comune di Genova, c. 12 r. ) \ -1 Ja «ncWlif . I) oUs jUl^^rft» υαηήAeairu fainicW; qbjtcèjnr ιηξ fe detnj- «FTHV ψ*#*?** “ne .M{ S^.;3jtbi^>cmijiν?ΠΑ tirtr V>ac connctttcynr im nw co\ et firma crJUlnlÉ. ij>fiJ omtb^ Îàm\yyinv3ilxao juo. yfcntt jKybmw Ito . 7 Guiiietmo judicc- a - 7 OjlcriôVV-rnjio. 7 lofrc laiumno .ratti muFq . dtm Jtmnt cm irtr cof tfiilLî arttrtf prref ' Jiart tnjrTiuJ commet · H OTuj* GWtuJ ai jiuf conj\ in^cUc^ ickÇ bor «ώ£ Jidif filmf |»cm cam . habcr ταα par ^ 7 &af jjorcu timi mnj*in{imul fccjôf Ί mm, f 4 -f f f Jj anpanc JiUuj T^*i àt oUua eu jtuj con] vx" wttic^ anctreaf balbvrbruc. jumitt £*ea.liatti* — jitfte? fcar j>orantnu JS^amo^n7 7 Olmmuf jrir «ιι|~ a7f«tj amf ut" Mif7 lôfef arcMiat ·> jrau cf ciuf atëtajf (ml Lcutuj'· Tnxrun 7 jtrarcLij' Var bc"0.iiq.itizimr tC j^T^tmû Wfôt.qnc|7 V J 9 Ύ y* toltemi» ^ Tl P" GWvdoni^Çe^^ ÂWl νίπΓ’ #*·· tà* fa r iin* Tav. 2 - Ms. 1123 dell’Archivio storico del comune di Genova, c. 26 r. “L'OT'c la 20* carta è incollata alla 16*; la 22* carta e la 23*, la 24* e la 25* sono dei bifogli; la 26* carta è incollata alla 24*, mentre la 27* è staccata. Nel margine inferiore del verso di c. 26, totalmente erasa, si legge la seguente annotazione di mano cinquecentesca, forse dello stesso Castelletto: «Le carte pergamene scritte sono n°. XXIIII computata l’ultima spiccata» '. Attraverso il confronto con la copia si è potuto osservare come l’ordine delle carte sia del tutto arbitrario, soprattutto per quelle che dovrebbero costituire la parte iniziale del registro a carattere discorsivo relativa alla ricognizione del patrimonio della mensa arcivescovile. La sequenza delle carte di questa parte potrebbe essere la seguente: 12 r.-v., 1 r.-v., 21 r.-v., 26 r., 18 r. e 13 v. La scrittura di tali carte, una minuscola del secolo XII, accurata, elegante e regolare, di modulo medio-grande, dall’aspetto squadrato, parrebbe opera di due mani che, pur molto simili, si differenziano per alcune lievi caratteristiche. Nella prima (cc. 1 r.-v., 12 r.-v. e 27 r.-v.), rigidamente verticale, le aste ascendenti terminano in genere con una lineetta o apertura a forcella, mentre quelle discendenti sotto il rigo, come /, p e s, sono completate da un trattino orizzontale; la d dritta prevale nettamente su quella di tipo onciale, le lettere i, m ed n presentano trattini accessorii orizzontali, l’occhiello inferiore della g è solitamente chiuso e l’ultimo tratto della h è ricurvo. Osserviamo inoltre l’uso moderato di et tachigrafico, presente talvolta anche nel corpo di parola, e della e caudata al posto del dittongo, quello costante della z e della legatura a ponte per st. Le maiuscole sono indifferentemente di tipo capitale e di tipo onciale. Le parole sono separate nettamente e le abbreviazioni contenute. Il margine destro non è sempre rispettato. Questo tipo di scrittura non sembra far parte della tradizione grafica genovese, peraltro testimoniata esclusivamente da scritture notarili, sia pur di alto livello come quelle di Giovanni scriba8, che dimostra la sua perizia anche 7 L’autore della nota non ha tenuto conto delle tre carte interamente inutilizzate. 8 Cfr. Mostra storica del notariato medievale ligure, a cura di G. COSTAMAGNA e D. PUNCUH, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IV/1 (1964), tav. XIV. -25 — â livello cancelleresco *, di Macobrio10 e di Giovanni de Columba1'. È possibile che essa appartenga alla mano di un ecclesiastico educato in ambienti graficamente più evoluti di quello genovese u. Nella seconda (cc. 13 v., 18 r. e 26 r.), meno rigida della prima, dall’allineamento irregolare, l'uso della d onciale è predominante, le aste discendenti, di tipo cancelleresco, sono costantemente incurvate a sinistra, mentre quelle Ascendenti non presentano aperture a forcella; in qualche caso la i iniziale o tinaie di parola scende sono il rigo ripiegando a sinistra. Va osservato che talvolta lo scrivente sembra aver cambiato lo strumento scrittorio, poiché la scrittura di c. 26 r appare più rigida rispetto a quella di c. 18 r. Nella parte successiva del registro, prevalentemente documentaria, le scritture di tipo notarile sono tutte più o meno sincrone ai documenti, generalmente abbastanza curate, anche se il codice non presenta alcuna eleganza formale, escluse la rubricazione e le lettere iniziali in rosso. Il frammento comprende in totale 46 documenti, tutti, escluso uno13, appartenenti al secolo XII (946-1178): 20 sono originali14, di cui uno redatto in publicam formam da un notaio diverso dal rogatario1!, 18 in forma di copia autentica“ 5 in copia semplice17 e 3 incompleti18; a questi va inoltre aggiunta la pane introduttiva dedicata alla ricognizione dei beni della mensa arcivescovile1*. Cfr. A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/44. 10 Cfr. A.S.G., Archivio Segreto, n. 362, San Michele. 11 Cfr. schema n. 29 e A.S.G., Le pergamene dell’abbazia di San Siro (da ora in poi San Siro). nn. 62, 63, 67 e 68: cfr. A. Basej-L. POZZA, Le carte del monastero diSan Siro di Genova dal 952 si 1224, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi, diretta da Geo Pistarino, 18; da ora in poi Le carte), nn. 82, 83, 86 e 88. 12 L’aspetto squadrato della scrittura potrebbe anche avvicinarlo alla romanesca: la prof. Paola Supino, che ringrazio per il suo cortese interessamento, ha tuttavia escluso tale possibilità per la mancanza di alcune caraneristiche tipiche di tale scrittura. u Solamente il n. 39 è del secolo X. 14 Cfr. schema nn. 20-26,28-30,34-37, 40-43,47 e 50. a Cfr. schema n. 37. 16 Cfr. schema nn. 4-19, 49 e 51. 17 Cfr. schema nn. 32-33,39 e 45-46. 18 Cfr. schema nn. 27,44 e 48. w Cfr. schema nn. 1-3,31, 38 e 52-63. -26- Per quanto riguarda la tipologia degli atti, si tratta principalmente di lodi consolari20, anche se non mancano acquisti21, locazioni22, quietanze2’ e atti di diversa natura2"; si segnala infine un privilegio pontificio25. I lodi consolari, sia in originale sia in forma di copia autentica, sono tutti sottoscritti dai pubblici testimoni26. Nella copia dell’Archivio di Stato sono presenti anche numerosi libelli petitori27, redatti sempre da chierici anziché da notai28. I possessori. Per owii motivi di interesse e di praticità la naturale collocazione del registro originale doveva essere nel palazzo arcivescovile La copia autentica di un documento del 2 agosto 115450, redatta dal notaio Pietro de Musso, su mandato dell’arcivescovo Gualtiero, del 1° ottobre 1250, ex eius autentico registro palacii domini archiepiscopi lanuensis ”, ne at- 20 Cfr. schema nn. 4-30, 36, 40, 41,49 e 50. 21 Cfr. schema n. 47. 22 Cfr. schema nn. 39, 42, 43 e 51. 25 Cfr. schema nn. 32 e 33. 24 Cfr. schema nn. 34, 35, 37, 44 e 46. 25 Cfr. schema n. 48. 26 Sui compiti dei pubblici testimoni, che si sottoscrivevano sempre dopo il notaio, cfr. G. Costamagna, La scomparsa della tachigrafia notarile nell’avvento dell’imhreviatura, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., ΙΠ/1 (1963), p. 25, nota 41; anche in IDEM, Studi di Paleografia e di Diplomatica, Roma 1971 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, IX), p. 314, nota 41; D. PUNCUH, Note di diplomatica giudiziaria savonese, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., V/l (1965), p. 8; I Librilurium della Repubblica di Genova, l/l, a cura di A. Rovere, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, Π, anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XIII), n. 73. 27 Solo uno, del maggio 946, è presente nell’antigrafo: cfr. schema n. 39. 28 Sull’argomento cfr. G. COSTAMAGNA, I notai del sacro palano a Genova (sec. X-XI), in «Atti dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere», X (1954), pp. 101-102, anche in IDEM, Studi di Paleografia cit., pp. 220-221 e più specificatamente L. ZAGNI, Il libello petitorio genovese: note diplomatistiche, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 6 (1981), pp. 5-14. 29 Nell’Archivio della Curia arcivescovile è tuttora conservato il secondo registro privo di segnatura: cfr. Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova, a cura di L.T. Belgrano-L. Beretta, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XVIII (1887). 30 Cfr. Il Registro cit., pp. 140-141. 31 Cfr. Liber lurium Reipublicae Genuensis, in Historiae Patriae Monumenta, VH, IX, Torino 1854-1857, Π, η. 3. — 27 — totj U prescn-'-i in questa sede. La completio del rogatario, il notaio Ogerio, ritenti da Pietro -v Musso permette infatti di identificare con sicurezza la sua tonte nei registro originale anziché nella copia, sempre priva delle sottoscrizioni originali. Viceversa la mancanza della completio e del nome del rogatario nella copia autentica di un documento del 27 giugno 1143”, redatta dallo stesso Pietro de· Musso, ancora su mandato dell’arcivescovo Gualtiero, del 1° ottobre 1250, sempre ex eius autentico registro palaai domini archiepiscopi Unufnsis ", ha motivato l’ipotesi che già dal 1250 il registro originale fosse perduto M. I riferimenti contenuti nella Chronica di Iacopo da Varagine ad alcuni documenti tratti ex registro quod in nostro palacio reservatur” consentirebbero. nell’ipotesi che l’arcivescovo alluda all’originale, di prolungarne la permanenza in questa sede almeno fino alla fine del secolo ΧΙΠ. A questo punto si perdono le tracce del manoscritto e non si possiedono elementi per ricostruirne le successive vicende per oltre due secoli. II secondo dato cronologico sicuro è rappresentato dalla nota di possesso di Bernardo Castelletto, religioso e poeta vissuto nel Cinquecento56: il registro, oltre a non trovarsi più nel luogo originario, era ridotto ormai allo stato attuale, se l’annotazione a c. 26 v., relativa al numero delle carte del frammento, è di mano dello stesso Castelletto ”, Certamente era in queste condizioni nel Seicento, come si desume dalla trascrizione fattane, in questo seco- lo, da Agostino Schiaffino M. H Cfr. Il Registro dt., pp. 120-121. Archivio Capitolare di S. Lorenzo, Pergamene, busta n. 421/3. u Cfr. A. ROVERE, Libri «lurium-privilegiorum cit., p. Ili, nota 22. H documento in questione, un giuramento di fedeltà dei consoli di Sanremo all’arcivescovo Siro, per la sua tipologia potevi però essere in copia semplice nell’antigrafo. Cfr. Iacopo da Varagine e la sua cronaca di Genova dalle origini al MCCXCVII, a cura di G. MONTEΟΝΈ, Roma 1941 (Fonti per la storia d’Italia, 85-87), Π, pp. 81, 272 e 319. Su Bernardo Castelletto cfr. L.T. BELGRANO, Cartario genovese cit., p. 251; N. GIULIANI, Sotae sulla tipografia ligure sino a tutto il secolo XVI, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», EX (1869), p. 155. 57 V. p. 25. “ Cfr. A. SCHIAFFINO, Annali ecclesiastici della Liguria, ms. in Biblioteca Civica Berio di Genova (B.C.B.), m.r. Π.3.1-5, Π, pp. 269-277, 306-308 e 377-378. Lo Schiaffino trascrive tutti i — 28 — Sempre nel secolo XVII il Cicala, nel riferire sotto l’anno 1146 il giuramento di fedeltà all’arcivescovo prestato dai vassalli genovesi 3\ si interrompe nello stesso punto del nostro frammento, senza citare però la propria fonte40, mentre il Serra, a proposito dello stesso documento, da lui attribuito agli anni Quaranta del secolo ΧΠ, si rifà ad «una pergamena dell’Archivio Pallavicini», senza darne l’edizione41, rendendo così impossibile accreditare l’ipotesi del Belgrano che entrambi gli studiosi avessero utilizzato la medesima fonte42. L’unico dato certo è la presenza del manoscritto alla metà del secolo scorso nella raccolta dell’avvocato Carlo Cuneo, ispettore dei Regi Archivi di Genova, nelle cui mani dovrebbe essere giunto tra il 1842 e il 1853, se i documenti del nostro frammento da lui pubblicati nel 184243 risultano desunti dall’opera del Poch anziché dal nostro codice44 e già in suo possesso invece dieci anni dopo quando ad esso fa costante riferimento l’edizione Chartarum del Cibrario45. documenti del frammento, con esclusione quindi della parte cosiddetta ricognitiva, ex monumentis authenticis Archiepiscopatus Genuensis apud Bernardum Castelletum. È pensabile che ne avrebbe tralasciati altri se presenti nella sua fonte? Lo Schiaffino inoltre non sembra conoscere o, più verosimilmente, non aveva a disposizione la copia del registro all’epoca conservata presso l’Archivio Governativo (v. oltre p. 32). Su Agostino Schiaffino, frate carmelitano, e i suoi Annali cfr. M. Giustiniani, Gli scrittori liguri, Roma, Nicol’Angelo Tinassi, 1667, p. 35;R. Soprani, Lt scrittori della Liguria e particolarmente della Maritima, Genova, Pietro Giovanni Calenzam, 1667, pp. 9-10; G.B. SPOTORNO, Storia letteraria della Liguria, Genova 1858, V, p. 19. 39 Cfr. schema n. 31. 40 Cfr. G.B. Cicala, Memorie della città di Genova, ms. in A.C.G., n. 438, c. 304 v. Su Giovanni Battista Cicala q. Giulio cfr. M. GIUSTINIANI cit., p. 322; R SOPRANI cit., p. 145. 41 Cfr. G. SERRA, Storia dell’antica Liguria e di Genova. Additamenti, Capolago 1835, I, p. 476. 42 Cfr. Il Registro cit., p. 24. 43 C. Cuneo, Memorie sopra l’antico debito pubblico. Mutui, compere e banca di S. Giorgio in Genova, Genova [1842], p. 237 e sgg. 44 Cfr. B. POCH, Miscellanea di storia ligure, ms. in B.C.B., m.r. IV.5.7-14, IV, cc. 223 v.-228 v. Il Cuneo era infatti il proprietario dell’opera del Poch: cfr. C. CUNEO, Memorie cit., p. XIX. 45 Nel verbale del 22 gennaio 1854 della Regia Deputazione di Storia Patria di Torino si legge: «H Cav. Cibrario coglie l’occasione per ricordare li molti documenti che trovansi presso gli eredi l’Aw. Cuneo Genovese dai quali titoli risulta dell’ampliazione della città di Genova quasi — 29 — È infine impossibile stabilire in che modo e quando il codice pervenne alla marchesa Anna Spinola*“ che lo vendette Γ8 giugno 1929 al Comune di Genova *. Li a>pu L'illustrazione della raccolta ad opera del Belgrano è esauriente e accurata sotto l’aspetto storico, mentre risulta imprecisa e scorretta l’analisi codicologica. Per questo morivo si è ritenuto opportuno procedere ad un nuovo esame del codice dell’Archivio di Stato. È un manoscritto pergamenaceo di 195 carte delle dimensioni di mm. 325/310\225 circa (lo specchio di scrittura è di mm. 220x140 circa), alle quali ne vanno aggiunte una di guardia anteriore e una posteriore. La rifilatura delle cane, in sede di rilegatura, ha tagliato in alcuni casi le annotazioni relative alle rubriche da apporre. Evidenti sono le tracce di squadratura e lineatura a secco e i fori per la tiratura. Le rubriche e le lettere maiuscole sono tracciate in rosso. Lo stato di conservazione è buono, ad eccezione delle prime 12 carte fortemente danneggiate dall’umidità. La legatura, secentesca, in pergamena, reca sul dorso l’annotazione Ar-chteptscopus lanuemis e sul piatto anteriore Liber antiquus Archiepiscopatus hnuc nsis. Sulla prima carta di guardia si legge inoltre «Libro antico dell’Arci- inno per anno. Li Deputati Ricotti e Vesme osservano che sarà difficilissimo il poterli ottenere. Il Presidente fa poi chiaramente sentire che al momento la Deputazione non ha fondi disponibili per acquisto di carte». Sono grata al prof. Isidoro Soffietti che mi ha inviato il testo qui riprodotto. È diffìcile definire sia la consistenza sia la fine della raccolta Cuneo: l’opera del Poch passò insieme ad altro materiale al nipote, il cavaliere avvocato Emanuele Ageno che in seguito la donò, intorno al 1860, alla Biblioteca Civica Berio, dove tuttora si conserva. Dopo la morte dell’Ageno, avvenuta Γ8 dicembre 1888, parte della collezione Cuneo fu ereditata dal figlio Gian Carlo che legò «Π» stessa Beriana la sua biblioteca privata, formata da circa 10.000 volumi. Su Emanuele e Gian Carlo Ageno cfr. E. Drago, Ricordi di un segretario comunale. 1857-1907, Genova 1916, pp. 534-535; G. PIERSANTELLI, Storia delle biblioteche civiche genovesi, in Collana di monografie delle biblioteche d’Italia, VII, Firenze 1964, pp. 138-139. Un elenco dei manoscritti e delle opere possedute dal Cuneo è presente nella sua opera: cfr. Memorie cit., pp. XVII-XX. 46 Agli inizi di questo secolo sono attestate, per nascita o per matrimonio, quattro marchese omonime: ignorando sia il nome del padre sia quello del marito non posso in alcun modo identificare quale tra queste sia stata in possesso del manoscritto: cfr. C. Sertorio, Il patriziato genovese. Discendenza degli ascritti al Libro d’Oro nel 1797, Genova 1967, pp. 336-338 e 345. 47 Cfr. A.C.G., Atti del Podestà. 1929. Verbale n. 80, delibera n. 1422, p. 825. -30- vescovato». Tutte queste annotazioni e le brevi note in margine ai documenti sono di mano di Federico Federici48. Il manoscritto presenta una cartulazione moderna in cifre romane nell’angolo superiore destro, di mano, presumibilmente, dello stesso Federici. Sulla base di questa numerazione risultano mancanti le cc. 74, 79, 82, 84 e 92; la c. 29 v. è invece bianca. Il registro è costituito da 25 fascicoli di diversa consistenza, prevalentemente di 8 carte, privi di parole d’ordine, ma numerati, in cifre romane, nel verso dell’ultima carta, al centro del margine inferiore, in alcuni casi in colore rosso. La cartulazione del Federici, che non presenta soluzione di continuità se non nei casi precedentemente segnalati, dimostra che la caduta dei fascicoli 12° e 25° 49 era già avvenuta. La composizione del registro si presenta come segue: fase. I (cc. 1-7): doveva essere di 8 carte, poiché la prima, verosimilmente il frontespizio, è tagliata; fascc. II-IX: 8 carte; fase. X (cc. 72-81): doveva essere di 12 carte; alla caduta delle cc. 74 e 79, posteriore alla cartulazione del Federici, si aggiunge quella di altre due, come rivela la soluzione di continuità tra le carte 75/76 e 77/78; fase. XI (cc. 83-91): doveva essere di 12 carte; alla caduta delle cc. 82, 84 e 92, posteriore alla cartulazione del Federici, si aggiunge quella di un’altra, come rivela la soluzione di continuità tra le carte 90/91; fase. XII: deperdito; fascc. XIII-XVII: 8 carte; fase. XVIII (cc. 133-140): doveva essere di 10 carte; poiché ne andrebbero aggiunte almeno altre due, come rivela la soluzione di continuità tra le carte 134/135; fascc. XIX-XXIII: 8 carte; fase. XXIV (cc. 181-188): doveva essere di 12 carte, poiché ne andrebbero aggiunte altre quattro, come rivela la soluzione di continuità tra le carte 181/182, 182/183,186/187 e 188/189; 48 Su Federico Federici cfr. A.M. SALONE, Uomini di cultura tra il ’500 e il ’600 (ricerche d’archivio), in La storia dei Genovesi, V, Genova 1985, pp. 93-111. 49 II Belgrano (Cartario genovese cit., p. 258) segnala solo la perdita del 25° fascicolo. — 31 — i»sc. XXV’: deperdito; fase. XXVI: 8 cane; Use XXVII tee. 197-200): doveva essere di 8 carte, poiché ne andrebbero giunte altre quattro, come rivela la soluzione di continuità tra le cane 198 198 199 e 199/200. L’ottava carta, probabilmente bianca, risulta tagliata. II registro doveva pertanto contare all’incirca 230 carte, sempre che la consistenza dei fascicoli mancanti sia di otto carte e che ad ogni caso di soluzione di continuità corrisponda la caduta di una sola carta. Le mutilazioni di cui sopra devono essere avvenute prima che il manoscritto pervenisse nelle mani del Federici, cui si deve la cartulazione fino a c. 200, mentre ad epoca posteriore è addebitabile la caduta delle altre cinque carte conteggiate dallo stesso Federiciw. Il manoscritto comprende in totale 308 documenti, la maggior parte riferibile alla gestione del patrimonio della mensa vescovile, alcuni dei quali privi di data, che coprono un arco di tempo che va dal 916 al 1180 e sono così suddivisi: 34 appartengono al secolo X, 69 all’XI e 205 al ΧΠ. Il codice non presenta cancellature o particolari correzioni ed è scritto da un’unica mano non identificata. I possessori. La prima notizia che possediamo di questo manoscritto risale al 4 giugno 1611, quando Luca Grimaldi51 lo consegnò al senatore della Repubblica Federico Federici perchè lo riponesse nell’Archivio Governativo, come informa l’interessante notizia, oggi perduta, riportata dal Poch al termi- Già il Poch (Miscellanea cit., IV, c. 225 r.-v.) segnalava la mancanza di queste cinque c.irte. Nel 1752 egli ottenne il permesso di consultare l’Archivio Governativo dove era conservata la copia del registro arcivescovile. Su Bernardo Poch cfr. L.T. BELGRANO, Cartario genovese dt„ pp. 3-6; G. Rossi, Pietro Paganetti e la Storia ecclesiastica della Liguria, in «Giornale storico e letterario della Liguria», VHI (1906), p. 430. 51 Su Luca Grimaldi, detto il Bianchino, cfr. L. Levati, Dogi Biennali di Genova dal 1528 al 1699, Genova 1930, pp. 294-306. Di sua proprietà era anche il Breve consolare del 1143: «(L’originale di questa scrittura è appresso l’illustrissimo Signor Luca Grimaldo, detto il Bianchino, già stato duce et è in cartina antichissima ond’io l’ho copiato»; cfr. F. FEDERICI, Collectanea o sia Fasti delle cose della Liguria, ms. in A.C.G., Brignole-Sale 104.F.5, cc. 40-41. -32- ne di una parziale trascrizione dello stesso: «Codice manoscritto in foglio piccolo in pergamena, ivi una nota che pare del Federici: + 1611, die sabbati 4 iunii. Habui hunc librum ab illustrissimo Luca Grimaldo reponendum in Archivio Serenissimi Senatus»*2. In realtà il codice fu ricollocato in questa sede solamente intorno al 1647, anno della morte del Federici”, in ottemperanza al suo lascito testamentario, come attesta l'inventario del 5 gennaio 1644 delle scritture donate dal senatore alTArchivio Governativo: «N. 19. Quinterno coperto di cartone con copie di instrumenti antiquissimi del Vescovato et Arcivescovato di Genova»54. Il manoscritto fu in seguito rinchiuso il 25 aprile 1669 in una cassetta di ferro55, dove rimase probabilmente fino al 1808 quando, in esecuzione di un ordine particolare emesso dal Ministero degli Esteri di Parigi, parte dell’archivio genovese fu trasportata in Francia, seguita, nel 1812, da ima seconda spedizione56. Nel 1816 il materiale rientrò in Italia57, restituito, dopo la soppressione della Repubblica di Genova, agli archivi del Regno di Sardegna. 52 Cfr. B. Poch, Miscellanea cit., IV, c. 232 r. 53 Sulla data di morte del Federici cfr. A.M. SALONE, Uomini di cultura cit., p. 100. 54 Inventario delle scritture lasciate dallo stesso per testamento alla Repubblica di Genova, ms. in A.S.G., n. 762. 55 Inventario dell’antico Archivio Segreto 1660, ms. in A.S.G., n. 313, c. 40 r.: 1160. Liber a membranis donatus à Luca Grimaldo anno 1611 in materia decime et aliorum cum Reverendissimo Archiepiscopo. In capsa ista ferrea reclusa fuit anno 1669, die XXV apnlis. L’inventario è redatto dal notaio Gerolamo Borlasca q. Angelo, custode dell’Archivio dal 1660 al 1671. 56 Non è possibile stabilire con esattezza in quale delle due spedizioni fosse incluso il codice, poiché gli elenchi rimasti sono molto imprecisi e frammentari. Nessun riferimento al registro è presente negli Elenchi delle carte trasportate a Parigi e ritorno loro, ms. in A.S.G., n. 326. L’elenco è in parte pubblicato da M.G. CANALE, Del riordinamento degli Archivi di Genova con una indicazione ragionata di tutti i documenti già trasportati da Genova a Parigi ed ora esistenti negli Archivi di Corte di Torino, Genova 1857. 57 Sull’argomento cfr. L.T. BELGRANO, Cartario genovese cit., p. 6; Il Registro cit., p. 255; G. COSTAMAGNA, Il ritorno dei codia parigini. 1. La spedizione dei documenti a Parigi, in «Bollettino Ligustico», V (1953), pp. 3-7; N. CALVINI, Il ritorno dei codici parigini. 2. Del presunto smarrimento dei ’Libri Iurium’ et de quibusdam aliis, ibidem, V (1953), pp. 108-110; I Libri lurium della Repubblica di Genova. Introduzione, I, a cura di D. Puncuh-A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I, anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XII), p. 12. — 33 — Solamente nei 1858, su richiesta della Società Ligure di Storia Patria51, il codice tu riconsegnato e collocato nella sede originaria. Il BeUrAno aiterma infine che «il codice da noi posseduto è la soia trascrizione che si conosca eseguita sull’originale»: considera infatti la «copia membranacea sincrona» del Cuneo un «cartulario speciale» dedicato aì lodi consolari ed il manoscritto del Castelletto riferito dallo Schiaffino «qualcosa di simile»'*, dimostrando con ciò di non riconoscere l’unicità della fonte e la sua stessa natura, tratto in inganno dall’omissione, sia nell’edizione de! ('ibrano sia nella trascrizione dello Schiaffino, della parte cosiddetta ri-cognitiva. * * * Attraverso il bellissimo prologo riferito dalla copia conosciamo le motivazioni che stanno alla base della raccolta, illustrate con chiarezza dallo stesso curatore dell’opera, l’economo Alessandro a cui l’arcivescovo Siro aveva affidato l’incarico w: Cum bonos provectus benigna vota sequuntur omnes igitur negocia liberalesque causas alicuius magne parveque rei exercentes decet ea diligenter inquirere ac honeste collocare quatinus ne testium defetione aut publicorum instrumentorum amissione que gesta fuerim tradantur oblivioni. Quo circa ego Alexander iussu dompni Syri Ianuensis archiepiscopi et consulum auctoritate hyconomus publica instrumenta, nec non contractus, tam quos gessimus quam quos in archiepiscopatus cartulario antiquitus actos invenimus pre- Cfr. L.T. Belgrano, Cartario genovese cit., p. 255. Il deputato Vincenzo Ricci, allora Presidente della Società, fu incaricato, come si legge nel verbale della seduta del 17 febbraio 1861, di interessarsi per ottenere la restituzione del restante materiale genovese ancora trattenuto negli Archivi del Regno: Archivio della Società Ligure di Storia Patria, Processi verbali, dal 1857 al 1870. p. 51. Cfr. L.T. Belgrano, Cartario genovese cit., pp. 251-252. L’autore ricorda inoltre una raccolta di atti desunti dal registro, compilata a cura dell’economo Alessandro intorno al 1147, riguardante i conti di Lavagna; su questa raccolta cfr. M. CALLERI, Su alcuni «libri iurium» deperditi del monastero di San Siro di Genova, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIV/2 (1994), pp. 169-170. Sull’economo Alessandro cfr. RA. VIGNA, L'antica collegiata di Santa Maria di Castello in Genova, Genova 1859, p. 87; L.T. BELGRANO, Cartario genovese cit., pp. 329-331. — 34 — senti volumine seriatim significari decrevimus ne malignitate quorumdam fraudolenter subreptis res archiepiscopatus in aliquo detrimentum paterentur61. Seguono infine l’indicazione della data di inizio, novembre 1143, e i nomi del papa, dell’imperatore, dell’arcivescovo e dei consoli: elementi che rivelano il preciso disegno di conferire alla raccolta il massimo grado di solennità e di «ufficialità». D’altra parte la credibilità e l’autenticità del registro si rilevano da un documento del 29 gennaio 1220 nel quale il comune di Sanremo, che si rifiutava di fornire all’arcivescovo di Genova Ottone alcune prestazioni, è condannato dai giudici secundum quod continetur in quadam sententia et alia scriptura que in registro eiusdem archiepiscopi sunt descripte 62. II nostro liber, come già ipotizzato per le raccolte comunali, va considerato nella sua globalità, indipendentemente dalle caratteristiche formali dei singoli documenti in esso contenuti, un ‘autenticum’ e come tale un fonte indiscussa di garanzia65. L’importanza del registro e l’attenzione con cui era custodito emergono esplicitamente dalla copia autentica di una sentenza del dicembre 1164 M, redatta il 14 febbraio 119265. L’arcivescovo Bonifacio, dovendo recarsi a Sanremo e produrre in giudizio questo documento contenuto nel liber arcivescovile, ne richiede copia ai consoli dei placiti cum esset periculosum reistrum illue deferri per mare propter maris tempestatem sive per terram propter latrones et homines malefactores. Sempre nel prologo della raccolta il curatore ne specifica il contenuto: publica instrumenta, nec non contractus, tam quos gessimus quam quos in ar- 61 Cfr. Il Registro cit., pp. 3-4; A. Rovere, Libri «iurium-privilegiorum cit., p. 114. 62 Cfr. Liber Iurium cit., I, η. 558. 65 Sull’argomento cfr. I Registri della Catena del Comune di Savona, a cura di M. NOCERA, F. Perasso, D. PUNCUH, A. Rovere, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XX-VI/1-3 (1986) (anche in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXI-ΧΧΙΠ, 1986-1987 e in Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, IX-X, Roma 1986), I, pp. ΧΧΧνΠ-XLII; A. Rovere, I «Libri iurium» dell’Italia comunale, in Civiltà Comunale: libro, scrittura, documento («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2,1989), pp. 186-187 e I Libri Iurium, Introduzione cit., pp. 41-42. 64 Cfr. Il Registro cit., pp. 380-381. 65 Cfr. Liber Iurium cit., Π, η. 10. — 35 — chteptscopatus cartulario antiquitus actos invenimus presenti volumine seriatim ugmftcart decrrvtmus. L’indicazione dell’economo Alessandro non consente purtroppo di accertare l'esatta natura di questo cartulanum: potrebbe infatti trattarsi di una raccolta dei libelli petitori relativi al periodo vescovile, il più antico dei quali risale al 916“, ad oltre due secoli quindi dall’inizio della compilazione, oppure. più verosimilmente, contenere le notizie e le informazioni necessarie al- lo stesso economo per poter effettuare la ricognizione dei beni e dei diritti della Curia. Come aveva giustamente osservato Antonella Rovere non è comunque possibile identificare nel manoscritto Cuneo il cartularium archiepiscopatus, «poiché molti di essi , o le loro copie autentiche, si collocano ben oltre il 1143, data di inizio della compilazione»67. Purtroppo ciò che ci è pervenuto del registro originale non è omogeneo, ma ne rappresenta una ‘contrazione’, i cui unici nuclei integri sono due fascicoli, il primo costituito da otto carte (cc. 3-10) e il secondo, incompleto, identificabile, sulla base dell’identica sequenza dei documenti riscontrata nella copia, nei bifogli costituiti dalle carte 15-21, 16-19 e 17-1868. Oltre a questi due fascicoli il resto del frammento è costituito da un insieme casuale di carte sciolte o singoli bifogliM. Tuttavia pur in queste condizioni consente di dire qualcosa di più rispetto a quello che si può desumere dalla copia e offre comunque la possibilità di analizzare e gettare nuova luce sulla genesi e sull’evoluzione della documentazione ecclesiastica genovese19. Dall’esame contestuale del frammento e della copia risulta che molti documenti furono esemplati nel registro su mandato dei consoli dei placiti, Bonvassallo de Odone, Ogerio Vento, Ugo giudice e Guglielmo Lusio, del “ Cfr. Il Registro dt., pp. 159-160. 6 Cfr. A. Rovere, Libri «iurium-privilegiorum dt., p. Ili, nota 22. Cfr. schema nn. 36-41, 45 e 46. D fasdcolo risulta solo di 6 carte per la probabile caduta del bifoglio esterno. La successione degli atti è interrotta inoltre dalla c. 20 incollata alla c. 16. w V. a p. 25 il possibile ordine delle carte relative alla parte ricognitiva. > Sull’argomento si veda l'ampio saggio di Antonella Rovere: cfr. A. ROVERE, Libri «iu-rtum-prtviUgtorum dt. — 36 — gennaio 114471, a distanza perciò di pochi mesi dall’inizio (novembre 1143) della raccolta, mentre quelli posteriori a tale anno, o immediatamente precedenti, si presentano nel frammento in forma di originale72. In questo gruppo di documenti, composto esclusivamente da lodi consolari e libelli petitori, si dovrebbe pertanto riconoscere il nucleo più antico, benché nella copia questi si trovino spesso alternati, senza alcun ordine cronologico o tematico, ad altri blocchi privi di qualsiasi forma di convalidazione, pur non mancando per alcune serie un maggior rispetto della sequenza temporale73. L’insieme degli elementi raccolti induce a ipotizzare per il registro originale una struttura organizzata prevalentemente sulla tipologia documentaria e ordinata all’interno con una successione temporale più o meno scrupolosa, ovvero: una parte iniziale compilata verosimilmente all’interno della Curia -la stessa scrittura è del resto ben distinta da quelle notarili coeve74 - relativa appunto all’identificazione del patrimonio della mensa arcivescovile, una seconda, affidata, almeno inizialmente, al notaio Bonvassallo, dedicata ai lodi75 e, infine, una terza riservata ai libelli petitori che costituiscono, nell’economia della raccolta, il gruppo più cospicuo. Risulta purtroppo impossibile identificare il notaio o i notai a cui venne affidato l’incarico di esemplare nel registro quest’ultimo blocco di documenti, poiché il manoscritto dell’Archivio di Stato, pur conservando i processi di 71 Per il frammento cfr. schema nn. 4-19; per la copia cfr. Il Registro cit., pp. 142-143; 148-149,158-159,170-171,175-260. 72 Cfr. schema nn. 20-26 e 28-30. 73 Le cc. 30 r.-52 r. della copia (cfr. Il Registro cit., pp. 46-114), oltre a presentare un certo ordine cronologico, contengono quasi esclusivamente lodi consolari, mentre le cc. 93 -133 v. (cfr. Ibidem, pp. 175-260) solo libelli petitori che dai verbali d’estrazione riportati dal registro deU’Archivio di Stato risultano esemplati nel registro su mandato del gennaio 1144. 74 Si osservi il cambio di scrittura a c. 26 r. (schema nn. 52 e 53), dove il n. 53 è stato aggiunto in un secondo tempo per mano di un notaio. 75 Questo blocco di documenti è preceduto, sia nel frammento sia nella copia, dalla seguente intitolazione scritta in inchiostro rosso: Incipiunt laudamenta consulum de communi et de placitis. È da escludere che l’espressione cartularìum antiquitus si riferisca al gruppo dei lodi consolari, pergamene sciolte di appena un trentennio prima, come dichiara il notaio Bonvassallo nell’autentica al primo e più antico documento (agosto 1117: cfr. appendice n. 4) della ’sezione’: archiepiscopus habebat has laudes in diversas carticulas scriptas. — 37 — autenticazione, ne omette tutte le sottoscrizioni notarili, mentre il frammento ce ne conserva uno solo 1 libelli e i lodi esemplati «in registro» su mandato dei consoli dei placiti del gennaio 114-4 presentano un formulario diverso nelle autentiche 7: tale diticrcn.·a sembra però legata, più che al notaio, alla tipologia dei documenti in questione. Non si può quindi escludere che l’intero nucleo iniziale della raccolta sia opera del notaio Bonvassallo. La circostanza che non sia attribuibile alla sua mano la scritturazione dell’unico libello presente nel frammento non sembra determinante: la sottoscrizione del prete Silvestro in calce al documento potrebbe infatti far risalire il suo inserimento nel registro ad una fase successiva. Attraverso il frammento veniamo a conoscenza dell’intervento di diversi notai .1 quali nondimeno svolsero la loro attività anche per i maggiori mona- * Cfr. schernii n. 39. Per la serie dei libelli petitori (v. nota n. 71): In palano Ianuensis archiepiscopi, consules W&ehma Lustus, Bonusvasallus de Odone, Oglerius Ventus, Ugo iudex laudaverunt hoc exemplum tmm itw et auctoritatem obtinere sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fettnmt qum libelli isti erant scripti in diversis cartulis, inveterati penitusque destructi, set ut ne horum amissione ture curie perderentur singulariter cuique libellum obtinenti illum petivere. Is igitur qmsuhbus datis libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus, quibus diligenter auditis, nil bic auctum vel diminutum fuisse cognoverunt. Millesimo CXUI1I, mense ienuarii, indicione VI. Per U serie dei lodi consolari (cfr. schema nn. 4-19): (S.T.) Ego Bonusvasallus notariusperprecep-tum Guihelmi Lusa, Bonivasalli de Odone, Ugonis iudicis, Oglerii Venti scripsi, qui laudaverunt emm utilitatem obtinere quam obtinebat exemplar ad cuius hoc scriptum fuit, in quo nichil fuisse anctum vel minoratum cognoverunt. Millesimo CXLIIII0 mense ienuarii, indicione VI". D confronto dei signa e delle scritture dei nostri documenti con originali degli stessi notai e. perimenti, delle firme dei pubblici testimoni è stato sempre possibile. Il notaio Bonvassallo, a cui si deve forse il primo nucleo del registro, ha lavorato per i monasteri di San Siro (A.S.G., San Siro, nn. 59, 66 - cfr. Le carte cit., nn. 78, 87 - e 65), Santo Stefano (A.S.G., Santo Stefano, Archivio Segreto, n. 1509/80, 82, 84, 88, 92) e Sant’Andrea della Porta (Bibl. privata Durazzo, Codice diplomatico del monastero di Sant’Andrea della Porta, ms. B.IX.9, n. 4, da ora in poi Sant'Andrea: cfr. C. SOAVE, Le carte dell'archivio di Sant’Andrea della Porta in Genova, 1109-1)70, Tesi di Dottorato di Ricerca in Diplomatica, IV ciclo, n. 4); per San Siro opera il notaio Guglielmo (A.S.G., San Siro, n. 79: cfr. Le carte cit., n. 102). Guglielmo de Columba, oltre a svolgere la sua attività per lo stesso monastero (A.S.G., San Siro, nn. 62, 63, 67 e 68: cfr. Le carte cit., nn. 82, 83, 86 e 88), risulta anche in veste di redattore del perduto registro del secolo ΧΠ dei libri iurium: cfr. I Libri Iurium, Introduzione cit., pp. 18-42.1 notai Arnaldo giudice, Bongio-vanni. Ogerio, e Ottobono, infine, oltre a lavorare per diversi enti monastici (per Arnaldo giudice cfr. A.S.G., San Siro, n. 72: cfr. Le carte cit., n. 94; A.S.G., Santo Stefano, Archivio Segreto, n. 1509/85, 100, 103, 107; per Bongiovanni cfr. A.S.G., San Siro, n. 109: cfr. Le carte — 38 — steri cittadini e per il Comune, contribuendo alcuni di essi alla realizzazione dei libri iurium comunali. Occorre infatti ricordare che la redazione del primo registro della Chiesa genovese va collocata nell’ambito di quel processo di ristrutturazione e riorganizzazione interna voluta, nel corso del secolo XII, dagli arcivescovi Siro II e Ugo della Volta79 e in concomitanza quindi con lo sviluppo da parte del comune genovese di una propria struttura burocratica-cancelleresca *°. La Chiesa, a differenza del comune, realizza però il suo processo di documentazione ricorrendo al notariato, senza peraltro dotarsi di una propria struttura cancelleresca, le cui origini si collocano solo agli inizi del secolo XIV81. Il primo registro della Curia, anche se assimilabile nel complesso ai libri iurium, presenta infine una tendenza della stessa Curia ad attestarsi su posizioni più arretrate rispetto a quelle comunali, privilegiando sempre, nelle proprie raccolte, la documentazione necessaria alla conduzione dei propri beni “. L’ampia parte iniziale dedicata alla dettagliata ricognizione dei beni e dei diritti vescovili sembra rispecchiare fedelmente la duplice intenzione del curatore della raccolta: da una parte garantire e gestire un grandioso patrimonio fondiario, dimostrare e tutelare giuridicamente i diritti della Curia dall’altra. Va inoltre osservato che le autentiche del gruppo dei lodi consolari83, esemplati «in registro» da Bonvassallo, furono apposte in un secondo mo- cit., n. 130; Sant’Andrea cit., n. 3: cfr. C. SOAVE cit., n. 3; per Ogerio cfr. A.S.G., San Siro, nn. 69, 71, 86, 88: cfr. Le carte cit., nn. 91,110,112; A.S.G., Santo Stefano, Archivio Segreto, n. 1509/86, 87, 91, 95, 104,109; Sant’Andrea cit., n. 6: cfr. C. Soave cit., n. 7; per Ottobono cfr. A.S.G., Santo Stefano, Archivio Segreto, n. 1509/125, 148; Sant’Andrea cit., n. 9: cfr. C. SOAVE cit., n. 10), sono fra i primi redattori del secondo registro arcivescovile e attestano pertanto una continuità di progetto e di lavoro tra le due raccolte: per Arnaldo giudice cfr. Il secondo registro cit., nn. 1-12, 20-30, 33-44, 46-73; per Bongiovanni, nn. 78, 86, 137, 212, 235; per Ogerio, nn. 13-17, 45; per Ottobono, nn. 77, 81, 89, 90, 144,150,183, 211, 234. 75 Su queste vicende cfr. D. PUNCUH, I più antichi statuti del Capitolo di San Lorenzo di Genova, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., Π/2 (1962), p. 24 e sgg.; A. ROVERE, Libri «iurium-privilegiorum cit., p. 107 e sgg. 80 Su questo argomento cfr. I Libri Iurium, Introduzione cit., pp. 35-36. 81 Sull’argomento cfr. A. Rovere, Libri «iurium-privilegiorum cit., pp. 107-108. 82 Cfr. D. PUNCUH, L’archivio capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento, in «Bollettino Ligustico», VÏÏI (1956), p. 14; A. Rovere, Libri «iurium-privilegiorum cit., p. 110. 83 Cfr. schema nn. 4-19. — 39 — memo, come suggerisce, nel frammento, sia il cambio di colore dell’inchiostro tra il testo e l'autentica, sia, in altri casi, il diverso modulo di scrittura «danaio agli spazi vuoti lasciati tra un documento e l’altro®4. 1 redattori del nucleo iniziale fanno sempre riferimento nelle autentiche al mandato ricevuto e dichiarano ogni volta la conformità della copia all’anti-grato, ma non riportano mai la completio dell’originale, non accennano al nome dei rogatari e non denunciano in nessun caso quello del richiedente; solo nella seconda metà del secolo ΧΠ iniziano a comparire tutti questi elementi. Proprio il riferimento all’originale in una copia autentica del 12 aprile 1193 di un documento dell’agosto 1143 permette di identificare nella stessa persona il notaio Bonvassallo e Bonvassallo Caputgalli. In essa infatti il notaio Ottobono riporta la sottoscrizione del rogatario: Ego Bonusvasallus notarius rogjius scripst e nel processo di autenticazione dichiara che exemplificavi al· .··<:' trùiscnpsi kdnc ad instar publici instrumenti autentici quod Bonusvasallus Caputgallt composuit ”. La circostanza che nel frammento sia presente un lodo consolare del dicembre 1142 tramandato in copia autentica da Bonvassal- lo su mandato dei consoli dei placiti del gennaio 1144“, riferito due volte nel- u È probabile che due documenti, rispettivamente del luglio 1145 e del 22 marzo 1145 (cfr. schema nn. 32, 33), tramandatici in copia semplice, fossero destinati ad essere autenticati in seguito, dal momento che tra l’uno e l’altro è stato lasciato uno spazio vuoto. I due atti risultano inoltre scritti su un altro documento quasi totalmente eraso, di cui ben poco si legge. Il Cibrario (Chartarum dt., n. 217) termina l’edizione del documento dd luglio 1145 con la parola Gillus, in realtà barpUus, che faceva parte dell’atto cancellato. ,1 Cfr. schema n. 51: Ego Bonusvassallus notarius rogatus scripsi in capella Sancti Gregorii actum. Ego Otobonus scriba exemplificavi atque transcripsi hanc ad instar publici instrumenti autentici quod Bonusvassallus Caputgalli composuit, nil addito vel dempto, iussu et actoritate consu-btm larme de placitis, videlicet Willelmi Malloni, Ugonis Malloni, Ingonis Galiane atque Idoni Stanconi, qui laudaverunt, in palatio lanuensis archiepiscopi, hanc valere per omnia im perpetuum ac si propria eiusdem Bonivassalli foret descriptione perfecta, volentes iura domini archiepiscopi illesa servari et presenti pagina significari cum exemplum quod ipse Bonusvassallus in hoc registro confecerat quodamodo corruptum et abrasum foret, unde curia de facili ledi posset multeque inde contentiones et errores oriri. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo tercio, indictione deama, duodecimo die aprilis. (S.T.) Ego Otobonus notarius, precepto suprascriptorum consulum, exemplificavi et transcripsi. Cfr. schema n. 12: (S.T.) Ego Bonusvasallus notarius per preceptum consulum Bonivasalli de Odone, Gtulielmi Lusu, Ugonis iudicis, Oglerius Ventus (sic) scripsi, qui laudaverunt hanc laudem eandem vim et auctoritatem obtinere sicut exemplar ad quod hec scripta fuit, in qua nil fuisse adiunctum vel minoratum, singulariter et diligenter audita, cognoverunt. Millesimo CXUIIF, mense ienuarii, indinone sesta Ego Ansaldus de Auria subscripsi. + Ego Marinus subscripsi. — 40 — la copia dell’Archivio di Stato, in entrambi i casi in copia semplice, la prima derivata direttamente dalla copia autentica presente nel frammento87 e la seconda, eseguita su mandato dei consoli dei placid del 1° febbraio 1153, attribuita dal redattore alla mano di Bonvassallo Caputgalli“, chiarisce l’identità dei due notai. Il frammento contiene anche un originale - come già segnalato - redatto da un notaio diverso dal rogatariow: in questo caso il notaio Ogerio esempla in publicam formam, dietro mandato dei consoli dei placiti dell’ottobre 1170 90, un documento del febbraio dello stesso anno poiché il rogatario, Macobrio 91, morte preventus compiere minime potuit. È interessante osservare che nell’autentica viene menzionata la licenza di sciogliere le abbreviazioni presenti nell’imbreviatura. Il registro, stando alla copia autentica di un documento dell’agosto 1143, redatta dal notaio Ottobono dietro mandato dei consoli dei placiti del 12 aprile 1193 92, è stato continuato per una cinquantina d’anni. L’awicendar- 87 Cfr. Il Registro cit., p. 61. 88 Cfr. Ibidem, p. 95: Istud exemplar unius laudis quam scripserat Bonusvasallus Caputgalli, set verendo ne eius amissione iura curie perderentur, consules Guilielmus Bufferius, W(illelmus) Cigala, Conradus de Curia hoc exemplar fieri iusserunt laudando eam vim et auctoritatem obtinere quam obtinebat exemplum ad quod factum fuit. Millesimo centesimo LUI, kalendis februarii, indictione) XV. 89 Sull’argomento cfr. G. COSTAMAGNA, La triplice redazione dell’"instrumentum" genovese, Genova 1961 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, Vili), pp. 27-31; anche in IDEM, Studi di Paleografia cit., pp. 253-257; IDEM, Il notaio a Genova tra prestigio e potere, Roma 1970, pp. 217-219 e A. Rovere, Libri «iurium-privilegiorum cit., pp. 146-152. 90 V. appendice n. 37: Hoc est exemplum de cartulario Macobrii notarii sumptum, qui morte preventus compiere minime potuit, quod ex his rogatus fuerat publicum facere instrumentum ob utilitatem itaque contrahentium, consules Otto Fornarius, Bonusvassallus Ususmaris, Fredenzonus Gontardus, Philippus Bonefacii cartularios illius et xedas suscipientes mihi eas tradidere precipien-tes, ut vice illius complerem que adbreviaverat instrumenta, laudantes ut eam vim teneant et auctoritatem ac si ille complesset et in mundum universum redigisset. Millesimo centesimo septuagesimo, decima die octubris, indicionis terciç. (S.T.) Ego Ogerius notarius, precepto suprascriptorum consulum, subscripsi. 91 Del notaio Macobrio, redattore degli annali di Caffaro, ci è pervenuto un solo originale, datato 25 luglio 1152, rogato per il monastero di San Siro: cfr. nota n. 10. Su Macobrio cfr. N. Calvini, Sul notaio Macobrio scriba di Caffaro, in «Bollettino Ligustico», IV (1952), pp. 49-50. 92 Cfr. schema n. 51 e per l’autentica v. nota n. 85. — 41 — μ dei redattori e il periodo intercorso tra il principio e l’ultimazione del lavoro possono giustificare in parte il disordine del codice, dove numerose sono le erusioni di intere carte'*’ o di singoli documenti* e l’invalidazione di altri9’. Nel 1193, inoltre, lo stato di conservazione del registro originale doveva O'cre pessimo se il notaio Ottobono replica col medesimo mandato lo stesso documento, già redatto in originale dal rogatario nelle carte precedenti, cum fxf*ep!um auod tpse Bonusvassallus in hoc registr o confecerat quoda-··: .; :< irruptum et abrasum foret. È probabile che proprio le condizioni del liner abbiano determinato la decisione di procedere in quesd anni alla realizzazione di una copia**. L'incarico della scritturazione deve essere stato affidato ad uno scriba poco esperto in scritture notarili, tanto è vero che dalla collazione appare come non solo le parole di difficile o incerta lettura nell’antigrafo, ma talvolta anche quelle del consueto formulario57 siano state omesse dall’amanuense che lascia nel testo degli spazi bianchi, forse col proposito di completarli in seguito. Lo stesso procedimento è adottato anche per le iniziali, in rosso nel modello, di alcuni nomi. Le varianti riscontrate non sono tuttavia tali da dare adito a qualche dubbio sulla sua derivazione, trattandosi nella quasi totalità dei casi di raddoppiamenti o scempiamenti di lettere e sgrafismi. Nell'an tigrato inoltre le rubriche relative ai lodi consolari risultano numerate progressivamente, ma il quindicesimo è volutamente eraso98: la copia " Cfr. A.C.G., ms. 1123, c. 26 v. ** Cfr. Ibidem, cc. 1 r., 7 t>.-8 r., 11 v. e 13 v. v Cfr. Ibidem, cc. 19 r. e 20 v. ~ La copia conservata oggi presso PArchivio di Stato di Genova è databile infatti tra la fine del secolo ΧΠ e gli inizi di quello successivo: v. nota n. 1. Le ragioni della duplicazione del registro arcivescovile appaiono comunque uguali a quelle che hanno motivato la redazione di più copie dei libri iurium comunali: la possibilità di disporre della documentazione in luoghi diversi e la necessità di preservarla dallo smarrimento o dalla distruzione. Sull’argomento cfr. A. ROVERE. I «Libri iurium» dell’Italia comunale cit., pp. 179-182. Nel documento del novembre 1142 (cfr. schema n. 17), ad esempio, lo scriba non sa sciogliere l'abituale abbreviazione in integrum. Di questo documento - occupa la fine di c. 7 v. e l’inizio di c. 8 r. - si legge chiaramente solo il numero, in cifre romane, della rubrica (XV) e la parola legitur, aggiunta con segno di richiamo nel margine interno, che si riferisce al lodo precedente. S’intravedono inoltre le firme autografe dei pubblici testimoni, gli stessi presenti in tutti gli altri documenti della serie: Ansaldo de Auria e Marino. — 42 — registra fedelmente, senza alcuna correzione nella numerazione, il passaggio dal quattordicesimo al sedicesimo lodo", il che rivela un metodo di lavoro scarsamente critico, limitato ad una pedissequa trascrizione, senza alcun intervento personale dello scrivente. Sono stati infine conservati solo i processi di autenticazione eseguiti su mandato consolare o vescovile100, oltre alle consuete sottoscrizioni dell’esca-tocollo, in particolare quelle vescovili, mentre sono state omesse le completiones e le sottoscrizioni delle copie autentiche101, presenti invece nell’antigrafo: il copista avrebbe quindi tralasciato volutamente tutte le completiones e le sottoscrizioni precedute dal signum tabellionis 102. È possibile che qualcuno abbia sovrainteso all’operazione di copia prevedendo l’esclusione di tutte queste formule e delle completiones, forse in vista di un successivo e complessivo intervento autenticatorio103. Nell’esecuzione di tale disposizione lo scriba non deve aver interpretato i processi autenti-catorii come tali, poiché elimina solamente ciò che era preceduto dal signum notarile e che pertanto si rivelava immediatamente come elemento di convalidazione. Non si intravede però nel registro dell’Archivio di Stato alcun tentativo di dare al materiale un’organizzazione diversa da quella dell’antigrafo, non ri-scontrandovisi nessun, seppur approssimato, ordine cronologico o tematico. È probabile che non ci sia stato alcun intervento indirizzato alla modifica della struttura preesistente, come attestano i documenti degli unici due fascicoli delToriginale pervenutici, che sono stati trasferiti nella copia con la • 104 stessa successione . Tuttavia alcuni elementi rivelano che in alcuni casi tale ordine non è stato sempre rispettato. 99 Cfr. schema nn. 17-18. 100 Cfr. Il Registro cit., pp. 91-95,100,105-106,114-115, 142-143,148-149, 158-159, 170-171, 176-181, 183-187, 189, 192, 194, 196, 198-203, 205-213, 215-217, 219-222, 225-230, 232, 234, 236, 238-242,244-248,250,251,253,255-260,290,298-299,308-309, 330, 386, 394-395. 101 Cfr. I Libri Iurium, Introduzione cit., p. 40. 102 Si veda, ad esempio, nota n. 85 e appendice n. 37 (IlRegistro cit., pp. 385-386). 103 V. nota n. 1. 104 Cfr. schema nn. 4-27,36-41,45 e 46; anche la sequenza dei capitoli della parte ricogni-tiva coincide perfettamente con la copia: cfr. schema nn. 54-63. — 43 — I documenti â c. 12 re a c. 13 v. del frammento, redatti su un unico bitoglio, risultano nella copia rispettivamente a c. 12 r. e a c. 193 r. quelli presenti «Ile cc 22-23, sempre un bifoglio, si trovano invece a c. 135 r. e alle v\ 1^4 t -195 r. " Questa discordanza non sembra giustificata né da motivi di ordine cronologico né da affinità con atti precedenti o successivi107. Difficile risulta spiegare per quale ragione i quattro documenti contenuti alle carte 13 r e 23 r.-v. del frammento si susseguano con la stessa sequenza alle carte 193 r e 194 ιλ-195 r. del manoscritto dell’Archivio di Stato se non pensando ad un recupero di atti tralasciati dall’amanuense e trascritti in un secondo momento in sede di revisione: solo in questo modo infatti si possono giustificare spostamenti di atti, ad una tale distanza di carte e con uguale successione, che nel frammento risultano redatti sulla stessa carta o su un unico bifoglio. L’omissione di altri due documenti presenti sempre nel frammento è invece legata probabilmente al cattivo stato del registro originale dove potevano già essere l'uno acefalo e l’altro mutilo1M, dal momento che gli atti precedenti o seguenti sono regolarmente passati nella copia, pur non po- ’ Cfr. Il Registro dt., pp. 24 e 392-393. 1A Cfr. Ibidem, pp. 263 e 394-396. Li presenza di 7 documenti ripetuti per due volte nella copia, in alcuni casi a poche carte eh distanza, sembra escludere inoltre l’eventualità che il copista abbia operato la scelta di riferirli una volta sola: cfr. cc. 26 f.-27 r. e c. 81 r. (Ibidem, pp. 51-52 e 153-154); c. 75 v. e c. 78 v. {Ibidem, pp. 143-144 e 149-150); c. 90 r. e c. 132 r.-v. (Ibidem, pp. 170-171 e 256-257); c. 116 r-r. e c. 121 r.-v. ( Ibidem, pp. 222-223 e 233-234); cc. 137 u.-138 r. e cc. 192 P.-193 r. (Ibidem, pp. 268-269 e 392); c. 156 r.-v. e c. 163 r.-v. (Ibidem, pp. 309-310 e 324-325) e cfr. schema n. 12. D primo, acefalo, è un livello del maggio 1148: v. appendice n. 42. Il secondo, mutilo, è la copia di un privilegio di Eugenio IH: v. appendice n. 48. Questo documento fu dato alle stampe per la prima volta dall'Ughelli, il quale afferma cuius exemplar ad nostras devenit manus sine dtto et anno (cfr. F. UcHKl.1.1, Italia Sacra', Roma 1644-1662, IV, col. 1195; Italia Sacrd, Venezia 1 1 / -1 28, IV, col. 865). I successivi editori derivano tutti dallo stesso Ughelli, tranne il Kehr i Italia Pontificia, VT/2, Berlino 1914, p. 267, n. 9) che identifica la propria fonte nel Federici, il quale 1 aveva desunto a sua volta «da un libro autentico in cartina appresso Bernardo Castelletto»: cfr. F. Federici, Collectanea o sia Fasti delle cose della Liguria, ms. in A.S.G., n. 46, c. 54 r. L'unicità della fonte è dimostrata dalla constatazione che entrambi si arrestano allo stesso punto, anche se 1 L ghelli omette il formulano finale e aggiunge (probabilmente di sua iniziativa) l’inizio della sanctio. — 44 — tendosi escludere che fossero contenuti nelle carte di questa non pervenuteci im. Oltre allo spostamento di qualche documento dovuto a ragioni diverse, la conformità della copia all’originale dovette essere condizionata dalla possibilità che i notai abbiano lavorato nell’originale su fascicoli sciolti, abitudine del resto ampiamente attestata a Genova e in altre località uo, e dall’incapacità dell’amanuense di conservarne la successione, poiché, come sembrerebbe dimostrare l’unico pervenutoci probabilmente integro, erano privi di numerazione e di parole d’ordine m; mentre la confusione nell’inserimento dei documenti, come si ricava dai mandati e dalle date degli atti, sembra da imputarsi all’originale, dove la casualità dei ritrovamenti e la stessa consuetudine di lasciare carte bianche per eventuali integrazioni posteriori potrebbe aver determinato il mancato rispetto dell’ordine cronologico nell’antigrafo 112. Proprio in queste carte lasciate bianche deve essere stato aggiunto il materiale posteriore all’arcivescovo Siro Π. L’avvicendarsi degli atti di quest’ultimo con quelli del successore Ugo della Volta aveva suggerito al Belgrano l’ipotesi di una diversa disposizione del materiale nell’antigrafo U3: è però possibile che tale alternanza sia dovuta semplicemente all’inserimento nelle carte inutilizzate del registro originale 109 Altri due documenti risultano nel frammento cassati da linee oblique ed è perciò ovvio che siano stati omessi dal copista. Si tratta di un lodo consolare del 2 febbraio 1154 e della conferma di una donazione, mutila, priva di qualsiasi elemento di datazione, eccetto il riferimento all’arcivescovo Siro: v. appendice nn. 40 e 44. È opportuno segnalare che nel codice, a differenza di quanto risulta dai libri iurium comunali, non vi è alcun riferimento a specifici mandati della pubblica autorità che autorizzino l’annullamento di questi documenti: cfr. a questo proposito I Libri Iurium, Introduzione cit., p. 67. 110 Sull’argomento cfr. A. ROVERE, Libri «iurium-privilegiorum cit., p. 146; IDEM, I «Libri iurium» dell’Italia comunale cit., pp. 176-178; I Libri Iurium, Introduzione cit., pp. 48-49. 111 L’annotazione di mano coeva, posta nel margine superiore interno di c. 22 r., De ultimo non è sicuramente una parola di richiamo: il documento del 22 agosto 1170 (cfr. schema n. 47) è acefalo in ambedue i registri, ma la copia ne riporta in più 25 righe, che consentono di escludere che si tratti di una parola d’ordine. Analoghe conclusioni suggerisce la struttura del secondo registro della Curia, dove i fascicoli non numerati e privi di parola d’ordine furono rilegati arbitrariamente in un secondo tempo, privando così la documentazione di un maggiore ordine: cfr. A. Rovere, Libri «iurium-privilegiorum cit., p. 117. 112 Non va dimenticato che la raccolta era soggetta a continue revisioni e correzioni, come dimostra la presenza nel nostro frammento di documenti invalidati o addirittura erasi. 113 Cfr. L.T. Belgrano, Cartario genovese cit., pp. 249-250. — 45 — della documentazione dell'arcivescovo Ugo“4, peraltro alquanto limitata, dal momento che proprio durante il suo episcopato venne iniziata la compilazio-ne della seconda raccolta '. Questa, composta per la quasi totalità da originali. che copre gli anni 994-1322 "\ si presenta del resto come la continuazione ideale della prima molti documenti sono rogati non a caso da quegli stessi noui che hanno lavorato anche per la precedente118 e si riferiscono per la mtf mpre alla gestione del patrimonio della mensa arcivescovile. Queste integrazioni, talora fatte in modo casuale, sembrano invece seguire ir. ahn casi modalità di inserimento ben precise, come per il giuramento :·delta prestato dai nobili vassalli a Ugo della Volta che si trova subito dopo quello al predecessore Le cc 52 £ -60 r della copia, contenenti documentazione relativa sempre à Ugo della Voltam, potrebbero infine corrispondere ad un altro fascico- lo di 8 carte dell’originale. Se così fosse, l’inserimento di questo blocco tra gli ™ Nel frammento le cane bianche sono in numero elevato: v. a p. 24. In un bifoglio dello stesso manoscritto cc 24-25), ad esempio, le cane esterne (cc. 24 r.-25 v.) risultano inutilizzate, mentre quelle interne tee. 24 i -25 r.) contengono la copia autentica di un libello dell’agosto ledane dal notaio Ottobono su mandato dei consoli dei placiti del 12 aprile 1193, all’epoca dell'arcivescovo Bonifacio: cfr. schema n. 51 e per l’autentica v. nota n. 85. Solo 47 sono i documenti di Ugo della Volta presenti nel primo registro (cfr. Il Registro dt.. pp. 26. 97-114, 129-139, 262-264, 269, 300-305, 328-329, 347-350, 357-364, 379-382, 384-e 396-397', ai quali ne vanno aggiunti altri 6 che, sebbene di anni anteriori, risultano pur sempre esemplati nella raccolta durante il suo arcivescovato o successivamente (cfr. Ibidem, pp. SS-^. 105-10t\ 298-199, 329-330 e schema n. 51); nel secondo ammontano invece a 134, tutti in forma di originale (cfr. Il secondo registro cit., nn. 1-121 e 169-181). 114 Sul secondo registro cfr. A. ROVERE, Libri «iurium-privilegiorum cit., pp. 114-118. La mancanza in questo manoscritto di titolo, di proemio e di qualsiasi fregio che, come osserva giustamente il Belgrano (Il secondo registro cit., p. ΧΠ), «anche in modestissimi codici segnano d'ordinario il cominciamento prestabilito di un’opera» è un’ulteriore conferma della sostanziale continuità e unità di progetto tra i due registri. u* V. nota n. 78. Cfr. Il Registro dt., pp. 24-26. u Si trarta di 16 documenti, in prevalenza lodi, che coprono gli anni 1164-1180 (Ibidem, pp. 97-114 '; di questi solo due sono anteriori al 1164, uno è del dicembre 1144 e l’altro del gennaio 1146. ma entrambi risultano esemplati sul registro, su richiesta dello stesso arcivescovo Ugo, dietro mandato dei consoli rispettivamente dd 10 gennaio 1172 e del 10 giugno 1173 (Ibidem, pp. 100-101 e 105-106). -46- atti di Siro II confermerebbe l’ipotesi di una scritturazione effettuata su singoli fascicoli sciolti che, nel nostro caso, non vennero probabilmente mai rilegati e di conseguenza furono esposti agli inevitabili rischi della dispersione e dello smarrimento, come del resto testimoniano le poche carte rimastecim. 121 Vorrei infine rivolgere un sentito ringraziamento ai proff. Dino Puncuh e Antonella Rovere per i numerosi consigli e i preziosi suggerimenti che mi hanno dato nel corso del presente lavoro, nonché alla dott. Liana Saginati, direttrice delTArchivio Storico del Comune di Genova, per la cortese disponibilità e la paziente collaborazione. — 47 — APPENDICE I documenti presenti nel frammento sono per la maggior parte pubblicati nell’edizione Chartarum e, se compresi nella copia, anche dal Belgrano: per questo motivo ho limitato l’edizione ai soli atd inediti Per gli altri documenti ho segnalato solo gli elementi discordanti dalle precedenti edizioni: il Cibrario infatti, oltre ad aver editato solo alcuni atti del frammento, ne ha omesso ora le sottoscrizioni ora qualche firma dei pubblici testimoni, non dimostrando in altri casi la sicura padronanza della cronologia. In questa sede si riferiscono anche le rubriche del frammento nei soli casi in cui assenti o difformi nel testo Belgrano. 4. Il documento è datato millesimo centesimo septimo decimo, mense augusti, indicione septima. La datazione 17 agosto 1100 (Chartarum cit., η. 147) non può essere accettata, poiché i nomi dei consoli presenti all’atto rimandano agli anni 1114-1118, mentre quella (agosto 1114), che si accorderebbe con una indizione non genovese, proposta dal Cuneo (Memorie cit, pp. 237-38), che però deriva dal Poch (Miscellanea cit., IV, c. 223 v.), non è accertabile perchè il documento ricorda Ottone, vescovo di Genova posteriormente al 1116. In accordo con Olivieri e Belgrano riteniamo il documento dell’agosto 1117, anche se non vi è corrispondenza con l’indizione: cfr. A. Olivieri, Serie dei consoli del comune di Genova, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858), pp. 235-237 e II Registro cit., p. 57. L’autentica, assente nell’edizione del Cibrario, è la seguente: (S.T.) Ego Bonusvasallus notarius per preceptum Bonivasalli de Odone, Oglerii Venti, Ugonis iudicis, Guilielmi Lusii scripsi, qui laudaverunt hanc 1 V. nn. 40, 42 e 44 oltre al n. 48 che, pubblicato dall’Ughelli, seguito dagli altri editori, presenta qualche sensibile variazione rispetto a tali edizioni. -48- laudem eam obtinere utilitatem quam obtinet exemplar ad quod hoc factum fuit. Hoc ideo fecerunt quia archiepiscopus habebat has laudes in diversas carticulas scriptas, set ut* harum amissione res episcopatus detrimentum paterentur, has huic registro iusserunt scribere. Millesimo CXLIIII0, mense ienuarii, indicione VI*. Ego Ansaldus de Auria subscripsi. + Ego Marinus subscripsi. * ut: così per ne 5. L’anno e l’indizione non coincidono: nel luglio 1123 correva la quindicesima indizione secondo l’uso genovese, non la seconda. Tuttavia i nomi dei consoli presenti all’atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1123: cfr. A. Olivieri, Serie dei consoli cit., p. 240. 6. Il documento è datato erroneamente dal Cibrario (Chartarum cit., η. 174) gennaio 1134, anziché gennaio 1139. 8. Nel frammento risulta in copia autentica, così sottoscritta: (S.T.) Ego Bonusvasallus notarius per preceptum Guilielmi Lusii, Bo-nivasalli de Odone, Ugonis iudicis, Oglerii Venti scripsi, qui laudaverunt eam utilitatem obtinere quam obtinebat exemplar ad cuius hoc scriptum fuit, in quo nichil fuisse iunctum vel minoratum2 cognoverunt. Millesimo CXLim0, mense ienuarii, indicione Vf. Ego Ansaldus de Auria subscripsi. + Ego Marinus subscripsi. “ minoratum: conetto su monoratum 9. La rubrica, difforme nell’edizione Belgrano (Il Registro cit., p. 60), è la seguente: Laus de terra que est post tribuna Sancti Nicholai. VI. 10. La rubrica, difforme nell’edizione Belgrano (Il Registro cit., p. 60), è la seguente: Laus de clusa molendini novi de Bisanno. VU. L’anno e l’indizione non coincidono: nel gennaio 1141 correva la terza indizione secondo l’uso genovese, non la seconda. Tuttavia i nomi dei conso- li presenti all’atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1141: cfr. A. OLIVIERI, Serie dei consoli cit., p. 259. 11. La rubrica, difforme nell’edizione Belgrano (Il Registro cit., p. 61), è la seguente: Laus de filiis Berardi de Sancto Lasso, vm. — 49 — 12 II documento è datato erroneamente dal Qbrario (Chartarum cit., η. 209) dicembre 1143, anziché dicembre 1142. 14 Li rubrica, difforme nell’edizione Belgrano (Il Registro cit., p. 64), è L seguente: Laus de domo Arnaldi Baticadi. ΧΠΠ. 18 Un tranino posto erroneamente dopo la data dell’anno (in cui, come di consueto, il notaio ha allungato l’ultima cifra delle unità) ha indotto in errore il Cibrario (Chjrtjrum cit., n. 202) facendogli datare il documento al marzo 114ì, anziché al marzo 1142, che coincide con l’indizione indicata dal documento ( quarta), resa secondo l’uso genovese, e con i nomi dei consoli, in carica dai 2 febbraio, presenti all’atto: cfr. A. OLIVIERI, Serie dei consoli dt., p. 262. ll> La rubrica, omessa nella copia (Il Registro cit., p. 65), è la seguente: Laus de vineola Gotize de Medolico. xvn. 21 La rubrica, omessa nella copia (Il Registro cit., pp. 65-66), è la seguente: Laus de Oglerino de Sclaracor. xvm. 21. La rubrica, omessa nella copia (Il Registro cit., p. 66), è la seguente: Laus de pensione de domibus Ottonis Cannelle. XVIIII. 22 La rubrica, difforme nell’edizione Belgrano (Il Registro cit., pp. 66-67), è la seguente: Laus de Guasto et de Valle Alta. XX. 25. Nel frammento risulta in forma di originale, così sottoscritto: S T.1 Ego Bonusvasallus notarius, per preceptum suprascriptorum consulum, scripsi. Ego Ansaldus de Auria subscripsi. + Ego Marinus subscripsi. 27. Il documento risulta mutilo nel frammento, mentre nella copia è completo. La data 1164 tramandata sempre dalla copia non può essere accettata, poiché l’anno e l’indizione non coincidono: nel gennaio 1164 correva l'undicesima indizione genovese, non la quinta. I nomi dei consoli presenti all'atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano inoltre al 1143: cfr. A. OLIVIERI, Sene dei consoli cit., p. 267. Lo stesso Belgrano nell’ Indice cronologico dei documenti attribuisce il documento al 1144: cfr. Il Registro cit., pp. 504-505. 28. L'anno e l’indizione non coincidono: nel novembre 1144 correva la settima indizione secondo l’uso genovese, non la sesta. Tuttavia i nomi dei — 50 — consoli presenti all’atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1144: cfr. A. Olivieri, Serie dei consoli cit., pp. 267-268. 29. Il Cibrario (Chartarum cit., η. 215) scioglie il monogramma del primo pubblico testimone in Ego Ohertus subscripsi, anziché Obertus Turns. 30. L’anno e l’indizione non coincidono: nel gennaio 1145 correva la settima indizione secondo l’uso genovese, non la sesta. Tuttavia i nomi dei consoli presenti all’atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1144: cfr. A. OLIVIERI, Serie dei consoli cit., pp. 267-268. 34. 35. Nel frammento risultano in forma di originale, così sottoscritti: (S.T.) Ego Ogerius notarius, precepto suprascriptorum iudicatorum et parium curiç, scripsi. 36. Il documento è datato erroneamente dal Belgrano ncä’Indice cronologico dei documenti (Il Registro cit., pp. 532-533) 24 dicembre 1172, anziché 25 dicembre 1172. 37. Nel frammento risulta in forma di originale estratto da un notaio diverso dal rogatario (per il «verbale» d’estrazione, con relativo mandato, v. Il Registro cit., pp. 385-386), così sottoscritto: (S.T.) Ego Ogerius notarius, precepto suprascriptorum consulum, subscripsi. 40 1154, febbraio 2, Genova I consoli dei placiti riconoscono all’arcivescovo di Genova i dintti su una terra di proprietà di Giordano Binzirri a saldo di un precedente debito di 100 soldi. Originale [A], A.C.G., ms. 1123, c. 19 r. II documento è depennato e non risulta nella copia. I consoli sono quelli del 1153 (A. OLIVIERI, Serie dei consoli cit., p. 282) che deliberano, in questo caso, il primo giorno del consolato seguente, a incarico scaduto. Le firme dei pubblici testimoni sono autografe. + In palacio Ianuensis archiepiscopi, consules Iohannes Malus Ocellus, Ido Gontardus, Obertus cancellerius laudaverunt quod dominus Syrus, Ianuensis archiepiscopus, deinde habeat et possideat, sine contradicione Iordanis Binzirri et omnium personarum per eum, nominative de terra ipsius — 51 — Iordini pecks quinque per frontem de via et retro toddem et per longum cumt per pedes triginta et est tabula una et pes medius vivus iusta Otonem Binarrum et ex aliis duabus partibus terra ipsius Iordanis, ex quarta via, et hanc terram habeat pro solucione solidorum centum quos laude alterius consulatus solvere cogebatur et solvere noluet et ideo fecerunt terram istam esri-n.-i re et m solutum tradere. Millesimo πιτττ0, die purificacionis, indicione prima. (S.T.) Ego Bonusvasallus notarius, per preceptum suprascriptorum consulum, scripsi. Ego Filippus Alberti* subscripsi. Ego Anseimo de Cafara subscripsi. * Ego Filippus Alberti: monogrammato. 41. II Gbrario (Chartarum cit., n. 236) omette le firme dei pubblici testimoni: Ego Filippus Alberti* subscripsi. [Ego Anseimo de Cafara subscripsi]. * Ego Fdippus Alberti: monogrammato. 42 1148, maggio, Genova Siro, arcivescovo di Genova, concede in livello per 29 anni a Martino alcune terre, contro il corrispettivo di un canone annuo di due soldi, della metà delle castagne e di metà del vino nel caso che la vigna venga coltivata. Originale [A], A.C.G., ms. 1123, c. 20 r. D documento è acefalo e non è presente nella copia. Si è preferito datare l’atto secondo lo stile fiorentino deU’mcamazione con indizione genovese. benché non si possa escludere l’uso di quello pisano con indizione bedana o romana. ... cerexario eiusque heredibus terram quam in Vigo infra predictos fines pro eo tenebat, de qua emptionem non fecit, ad medietatem castanearum et, nomine conditionis, soldos duos per annum et si vinea ibi pastenata fuerit ab annis XXViw in sursum habeat curiam medietatem vini. Si vero prefatus Syrus archiepiscopus vel successores eius predictam terram ian dicto Martino vel suis heredibus sine iusta causa abstulerint, pena * decem librarum adversus eum composuit. Tunc ego qui supra Martinus, una cum meis heredibus, spondimus, in Dei nomine, atque promittimus supradictas res introire et — 52 — meliorare et colere et pensionem çcclesiç vestrç vobis et successoribus inferre, quod si minime fecerimus deb quo superius repromittimus, tunc liceat vobis et successoribus vestris predictas res introire et cui volueritis dare in vestra sit potestate. Actum in camera dompni Syri, Ianuensis ecclesiç archi-episcopus'. Testes W(illelmus) Picamilium, Ionathas de Campo, Bonifacius Buccutius, Oglerius Danese, Ansaelmusd de archiepiscopo, Rubaldus Falavel, anno ab incarnatione millesimo CXLVin, mense madii, indic(tione) X. (S.T.) EGO GUILIELMUS notarius rogatus subscripsi. * pena: così A b de: in sopralinea c archiepiscopus: così A d ae tn nesso. 43. Nel frammento risulta in forma di originale, così sottoscritto: (S.T.) Ego Guilielmus de Columba notarius rogatus scripsi. 44 <1133-1163> Siro, arcivescovo di Genova, conferma la donazione fatta dal vescovo Airal-do alla chiesa della pieve di Santo Stefano di Lavagna. Documento incompleto, A.C.G., ms. 1123, c. 20 v. Π documento, mutilo, risulta depennato e non è presente nella copia. Per la datazione si prendono come limiti cronologici gli estremi dell’arcivescovato di Siro Π. De Levi et de Veneri. Ego Syrus, Ianuensis archiepiscopus, confirmo et firmam atque incorruptam exinde omni tempore statuo et volo car(tam) offersionis et donacionis quam dominus Airadus, Ianuensis episcopus, ecclesie plebis Sancti Stefani fecit que constructa est in Lavania, iuxta litus maris, quam Guinenguisus notarius scripsit, videlicet de omnibus illis terris que obvenerunt ipsi Airaldo episcopo et archiepiscopato nostro per eum ex parte Gisle monache infra plebe-gium Lavanie, quas dominus Airaldus eidem ecclesie Sancti Stefani dedit, in qua preest modo Rolandus archipresbiter et presbiter Melior et Davit presbi-ter et Teuxo presbiter et alii clerici et similiter de duabus quartis que modo decima nunccupatur, una vero ex istis quartis que decima est * in loco qui nominatur Leve aliaqueb est in Roboreto et quicquit ipsi domino Airaldo obvenit in tempore suo et nostro archiepiscopato per eum ex parte Gisle monache cum edificatura... ‘ est: ripetuto b aliaque: que corretto su qui — 53 — 4' Il documento del 22 Agosto 1170 è acefalo sia nel frammento sia nel-U copu. la quale riporta 25 righe in più. Nel frammento risulta in forma di originile, così sottoscritto: (S.T.) Ego Amaldus iudex rogatus scripsi. 48 <1145-1153> Eugenio <111> conferma beni e privilegi alla Chiesa di Genova. Documento incompleto, A.C.G., ms. 1123, c. 22 v. Π documento non è presente nella copia. La data 1150 proposta dall’Ughelli, che deriva dal frammento (v. nota n. 108), e ripresa dalla maggior parte degli editori successivi, in relazione ad un privilegio simile concesso in ^uell anno al Capitolo di San Lorenzo (cfr. D. PUNCUH, Liber privilegiorum Ecclesie Ianuensis, Genova 1%2. n. 114 ) non sembra sufficientemente motivata. Per la datazione si preferisce limitare l'arco cronologico agli anni di pontificato di Eugenio ΠΙ. E d i z i ο n e: F. Ughelu1 dt., IV, col. 1195; F. Ughellt2 dt., IV, col. 865; MlGNE, Patro-lopae cursus completus, seria latina, Paris 1841-1864, 180, col. 1562, n. 540. Regesto:// Registro dt., Appendice, n. 31; JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum, Berlin 1851. n. 6680; JaffÉ-LOweìsTELD, Regesta Pontificum Romanorum, Leipzig 1881, η. 9646; C Desini ni, Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguria, dai tempi più antichi fino alt avvento di Innocenzo III, in «Atti della Sodetà Ligure di Storia Patria», XIX (1887), n. 120; P.F Kehr dt., p. 267, n. 9. • Eugemus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Syro, Ianuensis archiepiscopo·, eiusque successoribus canonice substituendis* in perpetuum·. Ex comisso nobis a Deo apostolatus officio fratres nostros episcopos tam vicinos quam longe positos debemus diligere et ecclesiis in quibus domino militare noscuntur suam iusticiam conservare, ut quemadmodum patres vocamur in nomine, ita nichilominus comprobemur in opere. Eapropter, venerabilis frater in Christo Syre archiepiscope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus et gloriosi martiris Christi Laurentii et Sancti Syri ecclesiam, cui Deo auctore presides, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus, statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona in presentiarum iuste et canonice possides aut in futurum, rationabilibus modis, Deo propicio, poteris adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: reditus videlicet de mari et decimas que ab hominibus civitatis et totius episcopatus Ian(uensis) ab antiquis temporibus predecesso- — 54 — res tui et ipse hactenus quiete possedistis, de illis scilicet hominibus qui a portu Pisano in orientem et a portu Monachi in occidentem seu in terram Sarracenorum vel Christianorum extra prenominata loca maritimas negocia-tiones exercent, castrum Sancti Romuli cum suis pertinentiis, castrum Mola-cianum cum curte, molendinis* et pertinentiis suis, curtem Bazali, curtem de Vico Molacio, curtem de Bavali, curtem de Nervi, castrum Medolici cum curte et pertinentiis suis et molendinis, curtem Sancti Petri de Arena cum suis pertinentiis, Domumcultam de Sancto Vincendo cum molendinis et quicquid habes in Corsi, curtem Sancti Michaelis in Lavania et Domumcultam iuxta mare et quicquid habes in valle Lavanie et in Sigestri, medietatem de Rocata-liata cum medietate montis de Cornalio. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur tuis pauperum quoque et aliorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva... ‘ curte, molendinis: scritto su precedente scrittura. 49. Il Cibrario (Chartarum cit., η. 185) omette la sottoscrizione di un pubblico testimone: Guido, monogrammato e di lettura incerta. Questo pubblico testimone è attestato solamente un’altra volta, a c. 90 r. del secondo registro arcivescovile. Il Belgrano scioglie in questo caso il monogramma con la lettera R (cfr. Il secondo registro cit., n. 117). — 55 — SCHEMA DEL MANOSCRITTO (v. not* η. 6) mi 1 li}, c. mbfXCH,c Chartarum, n. llRegism,p. 1 EV ha qui habent navem pro hbdUm. Caput ΠΙΙ. Ir. 15 v. _ 2, Sentenna cune domini Sigifndi, Ianuensis episcopi, de contentione quam habuit cum Bonifacio de Voha et cum nepotibus suis et cum Currado Guaraco et cum Giulia de Castro. Et de aim his similibus controversiis. Caput V. 1 r. 13 v. _ K7 }. Caput VI. De his qui decimas tenebant et eas refutaverunt i ussu domini pape Innocentii. (Solo rubrica). 1 v. 14 r. _ 28 4. 1117, agosto 3 r. 30 r. 147 56 3. 1123, luglio 3«\ 30 v. 158 58 6, 1139, gennaio 3i>. 31 r. 174 58 7. 1140. dicembre 4 r. 31 r. 189 59 8. 1141, gennaio 4 v. 31t». _ 59 9. 1140, dicembre 4 v. 32 r. 188 60 10. 1141, gennaio 5 r. 32 r. 191 60 11. 1142, novembre 5 r. 32 v. 197 61 12. 1142, dicembre 5 v. 33 r.; 51 v. 209 61; 95 13. 1142, dicembre 6 r. 33 r. 199 62 14. 1142, giugno 6 r. 33 v. 195 62 13. 1143. gennaio 6 v. 34 r. 200 63 16. 1142, giugno 7 r. 34 v. 194 64 17. 1142, novembre Ir. 34 v. 198 64 18. 1142, marzo 8 r. 35 r. 202 65 19. 1142, ottobre 8 r. 35 v. 196 65 20. 1143, aprile 8 v. 36 r. 203 65 21. 1143, giugno 8 v. 36 r. 204 66 22. 1143, luglio 9 r. 36 v. 205 66 23. 1143, ottobre 9 v. 36 v. 208 67 24. 1144, gennaio 9v. 37 r. 211 67 25. 1143, ottobre 10 r. 37 r. _ 68 26. 1143, dicembre 10 r. 37 v. 210 68 27. 1144, gennaio. Expl.: ut ad fadendam ... 10 υ. 38 r. _ 69 28. 1144, novembre 11 r. 39 v. 213 72 29. 1145, gennaio 11 r. 40 r. 215 73 30. 1145, gennaio 11 v. 40 v. 214 74 31. De nobilibus huius dvitatis qui fidelitatem domino archiepiscopo facere debent. Expl.: Filii Ingonis de Ranfredo ... 12 r. 12 r. --- 24 — 56 — n. Data ms. 1125, c. mbr. XCD, c Chartarum, n Il Registro, p 32. 1145, luglio 13 v. 193 r. 217 392 33. 1145, marzo 22 13 v. 193 r. --- 393 34. 1164, marzo 7 14 r. 152 r. --- 300 35. 1164, aprile 23 14 v. 152 v. --- 301 36. 1172, dicembre 25 15 r. 189 r. 1544 384 37. 1170, febbraio 15 V. 189 v. --- 385 38. Refutationem decime 18 r. 190 r. --- 387 39. 946, maggio 18 v. 190 r. 24 387 40. 1154, febbraio 2 19 r. --- --- --- 41. 1154, febbraio 1 19 r. 191 r. 236 388 42. 1148, maggio 20 r. --- --- --- 43. 1148, agosto 20 r. 167 v. --- 334 44. <1133-1163> 20 v. --- --- --- 45. 1166 21 v. 191 r. --- 389 46. <1172, febbraio 2-1173, febbraio 1> 21 v. 191 V. --- 389 47. 1170, agosto 22. Inc.:... Curie ex istis 22 r. 135 r. _ 263 libris decem ... 48. <1145-1153>. Expl.: usibus 22 V. _ _ _ omnimodis profutura, salva... 49. 1140, gennaio 23 r. 194 v. 185 394 50. 1178, novembre 16 23 v. 195 r. 1570 396 51. 1143, agosto 24 v. 141 v. 206 276 52. De curia Sancti Michaelis. 26 r. 28 r. --- 54 53. De Sancto Quirico de Segestro. 26 r. 28 r. --- 54 54. 27 r. 21 v. _ 42 ... Inc.: ... cum frate suo 55. Isti sunt de Valle. 27 r. 21 v. --- 42 56. Isti sunt de Burgo et de Carbone. 27 r. 21 v. --- 42 57. Isti sunt de Plazio. 27 r. 21 v. --- 42 58. Isti sunt homines de manso Domnico 21 r. 21 v. --- 42 59. Isti sunt de manso de Monte. 27 v. 21 v. --- 43 60. Isti sunt de manso de prato Sancti Syri. 21 v. 22 r. --- 43 61. Isti sunt de manso de Valle. 21 v. 22 r. --- 43 62. Isti sunt de manso de Gubernato. 27 v. 22 r. --- 43 63. De usu et consuetudine castellani 21 V. 22 r. _ 43 de Molaciana. Caput VII. — 57 — SANDRA MACCHIA VELLO QUILIANO TRA GENOVA E SAVONA: UN CONTRASTO SECOLARE Dagli atti di una causa del 1264 Intorno agli anni ’60 del secolo XIII, dopo il lungo conflitto per l’affermazione territoriale nel Ponente ligure, che ha condotto Savona a trattare con Genova la pace di Varazze del 1251, il territorio controllabile da Quiliano è più che mai oggetto di tensione fra i due comuni che da tempo si fronteggiano. E vero che le fonti documentarie presentano elementi per delineare un quadro generale dello svolgimento della contesa, i cui primi segnali si manifestano già prima del trattato di Varazze, ma non sempre è possibile trovare un filo conduttore che colleghi le diverse notizie. Nuovi dati che permettono di integrare le lacune lasciate dalle fonti già note relativamente alla controversia sono emersi dal ritrovamento di un manoscritto, conservato presso l’Archivio di Stato di Genova, contenente 16 deposizioni testimoniali raccolte tra il 16 e il 23 ottobre 1264 su mandato di Giacomo Solbrito, giudice e assessore del podestà di Genova Guglielmo Scarampi, entrambi astigiani1. Le testimonianze sono sollecitate per chiarire se il comune di Genova abbia o meno il diritto di appaltare i proventi della “castellania” che comune Sagone dicit non debere incantari. Sull’argomento si snodano quattro tituli sui quali i testimoni debbono deporre, delimitati cronologicamente tra il 1228 e il 1256: in questo trentennio scarso le fonti documentarie attestano come abbiano inizio e si determinino tutti quei motivi di conflitto fra Genova e Savona per il controllo della castellania. Nel richiamare i principali eventi di questo periodo, i testimoni rievocano episodi anche molto lontani nel tempo: dalla donazione di Quiliano del 1192 del marchese Ottone del Carretto in favore dei savonesi2, ripetutamente 1 Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), Archivio Segreto, n. 293. Colgo l'occasione per ringraziare il prof. Rodolfo Savelli per avermi segnalato la presenza del manoscritto. Per facilitare la citazione delle notizie contenute nel registro si è scelto di numerare progressivamente le deposizioni e a questa numerazione si fa riferimento nelle note. 2 I registri della catena del comune di Savona, a cura di M. NOCERA, F. PERASSO, D. Puncuh, A. Rovere, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI/1-Π (1986), I, doc. 72 (anche in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., ΧΧΙ-ΧΧΙΠ, 1986-1987; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, IX, X, Roma 1986). — 61 — menzionata, alle prerogative che spettano sia ai domini de Quiliano, sia al-l'cpiKopatiJ savonese e che denunciano l'intrico di giurisdizioni attive nel territorio in questione. Diventa premessa necessaria, sia all’illustrazione delle informazioni forni: e dai testimoni, sia all'edizione del manoscritto, proporre qui di seguito una breve analisi delle vicende storiche della zona. Inoltre, in appendice, a integrazione delle notizie offerte dal manoscritto, segue anche l’edizione di un ; i—lo fascicolo cartaceo, compilato da un’unica mano nella seconda metà de! secolo XIII, denominato Memoriam raaonum et iurisdictionis domi-··. ίi”t ds Quiluno che contiene 30 regesti di documenti molto eterogenei, compresi tra il 1166 e il 1259, riguardanti esclusivamente i signori di Qui-Uano Ciò induce a ritenere che il fascicolo sia stato compilato sulla base di documenti allora in possesso della famiglia signorile. ★ * * Alcuni studi hanno identificato con «il formarsi della marca aleramica» i inizio di una «rigenerazione del territorio quilianese»4, in quanto incorporato nel comitato di Vado-Savona nella donazione ottoniana del 967 ad Aleramo' Tuttavia, sino alla prima metà del secolo ΧΠ, la documentazione su Quiliano e sull’intera vallata sembra del tutto tacere. A S G.. Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/5. H fascicolo di cc. 9 non numerate è conservato con altro materiale documentario. I regesti sono stati numerati progressivamente. I riferimenti documentari, quando è stato possibile rintracciarli, sono indicati in nota attraverso l'edizione o, per quelli ancora inediti, la collocazione archivistica. 4 F. NOBERASCO, La castellania savonese di Quiliano, in «Atti della Società Savonese di Stona Patm». Ili i 1920), pp. 12-13; G. Malandra, Storia di Quiliano, Quiliano 1991, p. 19; revisione parziale, con aggiunta di appendice documentaria, dell'edizione precedente in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., I (1967), pp. 101-190. Nel riconsiderare problemi più generali di distrettuazione R Merlone, Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX e XI), Torino 1995 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXH), pp. 254-265, ha messo in luce come l'espressione "marca aleramica" in quanto entità amministrativa, riferita per i secoli X-XI, indichi una realtà complessa a tal punto da rendere generico e non ben definito il riferimento. D comitato di Vado appare segnalato per la prima volta e in modo esplicito, fra omnes il-Us cortes in desertis locis consistentes a flumine Tanaro usque ad flumen Orbam et ad litus maris, nella donazione ottoniana del 23 marzo 967 al marchese Aleramo, considerata dagli studiosi il punto nodale di tutti i possessi della stirpe aleramica. Per l'edizione del diploma, tramandatoci attraverso una copia semplice dell'inizio del secolo ΧΙΠ cfr. R MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. -62- La prima attestazione esplicita risulta dal giuramento del 1134-36 prestato ai Savonesi dai marchesi Guglielmo e Manfredo, figli di Bonifacio del Vasto, i quali si impegnano a non costruire fortificazioni dal monte del Capo di Vado al Priocco e dallo spartiacque al mare e a rispettare i diritti e le consuetudini dei Savonesi extra fosatos Aquiliani et Signi, eos fixatos dicimus qui dr-cumdant supradicta castella6. Da questo riferimento documentario comunque, oltre ad alcune preziose indicazioni, emergono per converso numerose questioni, ancora irrisolte in sede storiografica, relative alla presenza nella zona di una sede castrense (di cui andrebbero accertate tipologia e tappe di sviluppo) e alla sua incidenza sotto l’aspetto sociale, economico e insediativo sul territorio circostante7. Resta aperta anche la questione relativa alla denominazione del castello, citato dalle fonti sempre come castrum Qutliani, appellativo sia del torrente sia di tutta la zona circostante, mentre è propriamente il colle di Pomo il sito in cui sono evidenti resti di fortilizio. Si badi che 1 odierno centro dove ha sede il comune di Quiliano non presenta tracce di fortificazione né spunti architettonici che abbiano suggerito la progettazione di sondaggi archeologici. Per quanto riguarda infine la datazione del manufatto, è stata considerata finora un’origine bizantina con la precipua funzione di contenere 1 avanzata longobarda8; la mancanza di significative ricerche archeologiche relative al 273-276. Per un’ipotesi che prima della donazione del 967 gli Aleramici avessero beni nel territorio savonese cfr. R. PAVONI, La Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992, p. 180. Sull'argomento si veda sempre R. MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. 203-204, 240. Sulla marca di Savona e sua evoluzione cfr. R. PAVONI, L'organizzazione del territorio Savonese secoli X-XIII, in Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato a Carcare il 15 luglio 1990 in associazione con la Società Savonese di Storia Patria, a cura di A. Crosetti, Cuneo 1992 (Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo. Storia e storiografia, I), pp. 65-119. 6 Pergamene medievali savonesi (998-1313), a cura di A. ROCCATAGLLATA, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XVI-XVII (1982-83), doc. 10. Per gli estremi cronologici del documento si veda I registri della catena cit., I, doc. 41. 7 Sull'argomento in generale ci si può rivolgere comunque ad A.A. Settia, Castelli e strade del nord Italia in età comunale: sicurezza, popolamento, «strategia», in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXVII (1979), pp. 231-260 e alla bibliografia ivi citata. 8 G. Malandra, La storia cit., pp. 14-18. Non è da sottovalutare che i rilevamenti eseguiti sul colle di Pomo riferiscono di resti di un insediamento arroccato con tracce di torre di epoca generalmente definita «medievale»: cfr. T. MaNNONI, Emergenze storico-archeologicbe, in Studi propedeutici al piano territoriale di coordinamento paesistico. Relazioni, Regione Liguria, Genova 1989, pp. 111-204. La scheda relativa al comune di Quiliano è a pp. 154-155. Per una descrizio- -63- tondino c *11 Area circostame * non permette fino a oggi di suffragare una simile ipotesi che appare ancor meno adeguata se si tiene presente che, per quota zona, si può far conto esclusivamente su due documenti molto posteriori. ossia il giuramento citato e il diploma federiciano del 116210. Di ceno la toruhcazione, osendo conglobata nel Savonesato, area di tradizionale potere aleramico! , è una presenza da tempo consolidata nell’ambito della stessa giurisdizione; ma rimane ancora da analizzare in quale stadio evolutivo, nel! ambito delle variegate forme di presenza politica aleramica, sia stato vuoi ne seppur »mnuru del castrum cfr. F. ClCILIOT, Castrum Quiliani e Doarium: due sedi abbandonate nel Qmlianese, in «Stbazu», n. 1 (1982), pp. 12-17. Anche alla luce della toponomastica sembrano miniare indizi chiari della presenza longobarda nel quilianese ipotizzata da Malandra: cfr G Fi TRACCO SlCARDl, l territori di Quiliano e di Vado alla luce della toponomastica, in «Rivi-Ma In,:-luna e Intemelia», n.s., XLV (1990), p. 63. Tuttavia sull’argomento cfr. R. PAVONI, L'or-&ntzvcoone del territorio Savonese cit., pp. 97-98, nota 121. È ancora difficile attraverso l’indagine archeologica acquisire una visione d’insieme del ter.,'meno dell’incastellamento nella Liguria di Ponente. Nuove considerazioni sono state prospettate per ora per il Finalese: cfr. G. Murialdo, Il castrum tardo-antico di Sant’Antonino mtiTambito deiTincastellamento del Finale: stato attuale delle ricerche, in «Archeologia Medievale*. XIX ( 1992). pp. 280-Î02. FrtJc-ηά I. Diplomata, a cura di H. Appelt et alii, in Monumenta Germaniae Historica, Diplomat« repan et imperatorum Germaniae, X/l-4, Hannover 1975-1990, 2, η. 368. Sul diploma si veda anche la nota 13. Nel comitato di Vado-Savona, l’autorità marchionale, a partire già dalla fine del secolo X sembra avere effettivamente la capacità di sostenersi facendo leva anche su una clientela vassallatica. Sono significativi al riguardo due documenti del 992 e del 1004. Nel primo, la presenza nel 992 di un Ingelfredo, visconte marchionale di Savona, alla fondazione del monastero di S. Eugenio di Bergeggi risulta infatti la prima testimonianza esplicita del reale esercizio della giurisdizione aleramica nel comitato di Savona. L’unica notizia del documento ci è pervenuta attraverso G.V VERZELLINO, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona, a cura di A. ASTENGO, I, Savona 1885, p. 161. Nel diploma del 1004 accanto ai nipoti di Aleramo, Guglielmo e Oberto, marcbiones et comites del comitato di Vado, è segnalato un seguito di sei indices sacri palacii e cinque vasalli istos marcbiones: cfr. 1 registri della catena cit., I, doc 76. Qò induce a considerare che da più anni gli Aleramici esercitassero la giurisdizione sul distretto costiero: cfr. R. MERLONE, Gli Aleramici dt., pp. 239-241. Un’ulteriore conferma si trova nel diploma di Enrico Π, del 1014, che vieta oltre ai marchesi anche suis comitibus vel viceco-mitibus di edificare castelli e di riscuotere il fodro nel territorio savonese: cfr. I registri della catena cit., I, doc. 3; sul documento si veda anche la nota 14. Un’eguale prassi sembra fosse adottata anche dagli Arduinici cfr. G. SERGI, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca ardui-nica di Tonno, in «Studi medievali», serie 3‘, ΧΠ (1971), pp. 153-206; Idem, Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra dinastie marchionali, in «Bollettino storico-biblio-grafico subalpino», LXXXII (1984), pp. 301-319. — 64 — assunto vuoi attivato il controllo dell’apparato fortificatorio c quali forme concrete di esercizio di potere e funzioni, in origine pubbliche, fossero connesse alla sede castrense. Nell’arco del sessantennio compreso tra il giuramento del 1134-36 e la vendita dell’intera castellania di Quiliano al comune di Savona attuata dal marchese Ottone del Carretto nel 1192, Quiliano appare come un piccolo nucleo del potere marchionale. In seguito alla morte del marchese Bonifacio del Vasto, gli eredi prima gestiscono per una breve fase (1142-1148) un territorio ampio e disperso in maniera indivisa e poi cessano di agire collettivamente per operare in modo autonomo in ambito locale, dando vita a distinte stirpi signorili con predicato marchionale12. Ad Enrico I, il Wert, figlio di Bonifacio e stipite dei marchesi del Carretto, il diploma di Federico I del 1162 conferma tutti i diritti che il padre Bonifacio aveva nella città, nella marca e nella diocesi di Savona13. In realtà la volontà egemonica di Savona - che già dal lontano 1014, con l’appoggio dell’episcopato, aveva manifestato le prime aspirazioni autonomistiche14 - limita fortemente la giurisdizione dei marchesi nel territorio15. Inoltre le alienazioni progressive di terre e di diritti operate 12 Per l’origine dei marchesi del Vasto, frutto di un grande patto dinastico tra Aleramid e Arduinici, lo sviluppo del potere del marchese Bonifacio e le forme di gestione adottate dai figli cfr. R. Bordone, Il «famosissimo marchese Bonifacio». Spunti per una storia delle origini degli Aleramid detti del Vasto, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXI (1983), pp. 586-602; L. PROVERO, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII), Torino 1992 (Biblioteca Storica Subalpina, CCIX), pp. 37-75. 13 Cfr. nota 10. Sebbene il privilegio federiciano investa per rectum feudum Enrico I de toto hoc Bonefatius pater eius habuit in civitate Sagone ..., di fatto la giurisdizione di Enrico I controllava la parte occidentale del Savonesato; non a caso i beni in castro Guiliam, Segni, Noli et Pertice et Pie et Orche, citati nel diploma, si trovano ad occidente. 14 Per Savona possono essere considerati anticipatori di un più pieno sviluppo comunale proprio quegli homines maiores cui è rivolto il diploma enriciano del 1014: cfr. nota 11. 15 Nella sottrazione di prerogative marchionali a favore di Savona, Genova, già in decisa espansione, ha un peso determinante sebbene i reali obiettivi genovesi mirino a conseguire una pienezza di diritti di matrice pubblica. Difatti, tramite un accorto gioco diplomatico, Genova da un lato tende a favorire la crescita dell’autonomia savonese, ma dall’altro cerca di salvaguardare la sopravvivenza di una forza marchionale non ostile, capace di frenare eventuali ambizioni egemoniche di Savona. Sulla politica espansionistica genovese si veda R. PAVONI, La politica ligure di Genova nell’età di Federico I, in II Barbarossa e i suoi alleati liguri-piemontesi (Atti del Convegno storico intemazionale, Gavi, 8 dicembre 1985), Gavi 1987, pp. 141-155; IDEM, Liguria medievale cit., pp. 251-256. dii tigli di Enrico I, verso la fine del secolo XII rendono a loro volta più igcvole per Savona la conquista di quest’area del Ponente e contribuiscono ili .itt:.incazione del comune che, pur costretto a dirottare su queste mete un'ingente pane delle proprie risorse finanziarie, acquisisce una maggiore e importante rilevanza territoriale. Le cessioni dei marchesi evidenziano la difficoltà di costruire un’egemo-nu a base patrimoniale attorno a Savona; a questo problema politico si unisce comunque un disagio prettamente finanziario, comune peraltro all’aristocra-:u coev a, e che consiste «nella cronica difficoltà a monetizzare la propria ricchezza» (di origine prevalentemente fondiaria) per sostenere sia impegni polinco-militari, sia il mantenimento di un tenore di vita consono al proprio ceto aristocratico17. Si è conservato un atto, ascrivibile alla fine del secolo XII18, piuttosto eccezionale se si considera il panorama documentario cui abitualmente si attinge per analizzare le vicende di famiglie signorili, siano esse o meno difendenti di detentori di cariche pubbliche. Dal de usibus Quigianì si apprende quali siano i redditi ricavabili dalTamministrazione marchionale nella zona Sulla divisione patrimoniale tra i due fratelli - Ottone ed Enrico II - dei beni paterni si veda G MlRIALDO, La fondazione del «burgus Finarii» nel quadro possessorio dei marchesi di Salvi j, o del Carretto, in Nuove fondazioni e organizzazione del territorio nel medioevo (Atti del Convegno, Albenga, 19-21 ottobre 1984), in «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XL (1985), pp. 35-45. L. Provero, I marchesi del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e j’vb'.tt di affermazione politica, in Savona nel XII secolo e la formazione del comune: 1191-1991 Atti del convegno, Savona, 26 ottobre 1991) in «Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXX (1994), p. 25. ’ A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/5. Per l’edizione si veda G. Malandra, Stona di Quiliano dt., pp. 96-97. Fondamentale per poter attribuire il documento alla fine del seco- lo ΧΠ appare la deposizione testimoniale del notaio Baldizzone Musa resa in occasione di una sentenza del 28 marzo 1235 nella quale testimonia che vidi scripturam quamdam que debuit fieri de usibus Quiliani... que scriptura prout ipsa continetur fuit iniunta per homines qui veritatem turai erunt dicere de usibus Quiliani tempore seu circa quo comme emit castrum Quiliani·. cfr. A.S.G. Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/10. Di questa sentenza esistono due copie redatte la prima dal notaio Opizzo di Chiavari che la estrae direttamente dal cartulario testium comunis Saone de tempore domini Porebeti Streiaporci, potestatis Saone, e comprende anche la sentenza del giudice, la seconda, priva di quest’ultima parte, dal notaio Simone Spaerius che su richiesta di Sismondo e Giovanni di Quiliano esempla e redige in publicam formam il testo contenuto nel detto cartolare compilato - stando all’indicazione dello stesso Simone - da Opizzo di Chiavari insieme allo scriba Ugo de Salario. Sull’argomento della sentenza v. oltre nota 46. — 66 — di Quiliano. Sono citati redditi diversi: alcuni relativi all’esercizio di pieni poteri di banno19 e alla riscossione di tribuu quali il fodro e l’albergaria (che sembrano comunque mantenere ancora la loro caratteristica di tributi straordinari20), altri legati a introiti fissi collegati con la produzione di vino e di castagne, altri ancora con fisionomia agricola di cui, quasi sempre, sfuggono le radici (polli, fieno, fichi, ortaggi, le simboliche due focacce per l’autorizzazione ad usare i forni); l’unico accenno esplicito a una contribuzione in denaro appare il versamento annuo di cinque soldi effettuato ai marchesi da un certo Arnaldo Pelleta insieme a un Salvo de Costa e dai figli denominati Turelli. La redditività del territorio appare discreta, nondimeno, dopo una serie di alienazioni minori avvenute tra il 1150 e il 1179, anche la zona di Quiliano rientra in quella serie di vendite attuate dai marchesi, nei primi anni Novanta, a favore di Savona: il 23 novembre 1192 Ottone del Carretto, figlio di Enrico I, stipula l’atto, nel quale oltre a Quiliano sono inseriti Vezzi e la metà di Al-bissola21. Il documento della cessione tuttavia non rimanda ad un’immagine di pieno e totale controllo savonese sul territorio. A parte infatti gli espliciti riferimenti presenti nella vendita, videlicet de castro et villa et curia sive perti-nentiis Quiglani, che indicano, nella loro duplicità di significato, oltre l’ambito geografico, il complesso di imposte e diritti detenuti dai marchesi e ceduti al comune, nell’atto è inserita una precisazione importante. Il marchese Ottone ottiene infatti che si rispettino i diritti goduti sul luogo dai suoi castellani (che fonti coeve chiamano anche domini), i quali certo costituiscono una seria limitazione alla giurisdizione savonese. La presenza di un gruppo parentale che da Quiliano trae predicato meriterebbe pertanto una certa attenzione; e solo attraverso un’analisi di tipo prosopografico si potrebbero cogliere i reciproci condizionamenti tra la strut - 19 Banna omnia et placita contilia erant comunia marchionis et castellanorum: cfr. nota 18. 20 Per un’inquadramento sulle attribuzioni fondamentali dell’autorità pubblica nelle campagne è sempre fondamentale il lavoro di P. Cammarosano, Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV), Torino 1976, (Documenti della storia, 7), pp. 16-33. 21 Cfr. nota 2. Dopo la rinuncia, avvenuta il 14 marzo dello stesso anno, della contessa Alda, moglie di Ottone, a ogni diritto dotale che le potesse spettare sulla vendita, la quietanza del saldo di 5.000 lire di genovini sarà rilasciata dai procuratori del marchese il 4 aprile 1193: cfr. Pergamene cit., docc. 49, 50. — 67 — turi t amiliare e le risorse del territorio e più in generale il processo di costru-.rionc di una clientela marchionale radicata nel Savonese“. Li carenza di documentazione non consente di chiarire, in primo luogo, quando su iniziato il rapporto con la stirpe aleramica né la derivazione della famiglia dei Quiliano, dal momento che un predicato non sempre coincide con la provenienza. Il documento del 1134-36 ancora una volta fornisce la prima indicazione: un Anseimo de Quiliano è presente come teste nel giuramento; nel 1141-42*' lo si vede concedere un’enfiteusi, per diretto ordine dei marchesi Manfredo e Ugo, agli uomini di Veirasca i quali per corrispettivo consegnano ad gastaldium Aquiliani, annualmente, nonam partem et decimam omnium blavarum24. Il rapporto che lega la famiglia dei Quiliano ai marchesi appare quindi di schietta dipendenza e fedeltà e non si interrompe con il passaggio della castellania sotto il controllo giurisdizionale del ramo carrettesco della famiglia marchionale. Segni di un legame particolarmente incisivo, che si può solo presumere che abbia assunto la forma vassallatica, emergono proprio da un atto del 1179: in questa occasione alcuni personaggi dei Quiliano partecipano, con il marchese Enrico I e i figli Ottone ed Enrico, al giuramento di rispettare diritti, possessi e consuetudini dei Savonesi25. ~ Sul passaggio dalla erudizione genealogica alla storiografia prosopografica si veda G. Tabacco, II tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale, in «Quaderni storici», 33 (1976), pp. 907-916 e più nello specifico di questa ricerca R. Merlone, Gli Alera-miaàx., pp. 11-18. J I registri della catena dt., I, doc. 43. Il documento, pervenutoci in copia semplice, è seguito da un testo che presenta tutte le peculiarità «di una prima redazione, sotto forma di notula», nel quale Anseimo è nominato con il predicato de Aquiliano atque Dolanige. È probabile che l'introduzione di Dolanige sia il risultato di una cattiva lettura del copista e quindi si può presumere che non si riferisca a un toponimo specifico di cui peraltro rimarrebbe totalmente oscura la localizzazione. Non è chiaro su cosa si fondi l’identificazione con Vezzi proposta da G. Malandra, La storia dt., p. 26, nota 14. '* La presenza nella castellania di un gastaldo è confermata nel de usibus Quigiani (si veda la nota 18): Castellani ponebant gastaldum comunem pro se et pro marchione qui consignabat al-bergariam ...et gastaldus dabat omni anno canevario marchionis libram I piperis et cere et tantum-dem dabat castellanis. La documentazione in nostro possesso non offre dementi che possano avvalorare la tesi sull’origine gastaldionale dei signori di Quiliano presente in F. NOBERASCO, La castellania at., p. 19 e in G. MALANDRA, La storia dt., pp. 21-23. 25 I registri della catena cit., I, doc. 39. Ancora nel 1179, il 2 agosto, Sismondo e Arnaldo di Quiliano appaiono in qualità di testimoni nella fondazione voluta dal marchese Enrico dell ’ospedale di S. Maria e S. Lazzaro a Fornelli: cfr. Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188), a cura di L. Balletto, G. CENCETn, G. Orlandelli, B.M. PlSONl Agnoli, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti e Sussidi, XCVI), doc. 262. -68- All’interno del gruppo parentale pare maturi l’intenzione di affermare un’egemonia territoriale da parte soprattutto della linea discendente dal già citato Anseimo. Un certo interesse mostra l’investitura del 1166 concessa, nomine feudi, da Pietro, monaco fruttuariense e preposito della chiesa savonese di San Giorgio, a Sismondo, figlio di Anseimo, de tota terra, honoribus, condicionibus quas ecclesia Sancti Georgii habet in loco Dolaria et in eius territorio26. Si può così constatare come i Quiliano, pur sottostando alla giurisdizione marchionale, cerchino autonomamente di acquisire proprie basi fondiarie2/. Questo obiettivo permette di chiarire la ragione per cui i del Carretto ottengono dai Savonesi, nell’atto del 1192, la salvaguardia dei diritti dei castellani. E’ certo possibile che i marchesi non vogliano perdere i propri diritti sul luogo, attraverso la fedeltà dei domini locali, ma è anche evidente come essi fossero costretti a tener conto del fatto che i castellani si erano ormai ben radicati nel territorio, approfittando proprio anche dell’incapacità carrettesca di impegnarsi in prima persona nella zona 28. Prima Sismondo e poi il figlio omonimo ottengono nel territorio di Quiliano vari possessi, di cui il più consistente è senza dubbio la località di 26 Per l’ubicazione di Dolaria nel territorio di Quiliano, nelle vicinanze di Viarasca cfr. Il cartulario del notaio Martino, Savona, 1203-1206, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secc. XII e XIII, IX), doc. 311. Per l’edizione del documento cfr. A. LUCIONI, Monaci fra Piemonte e Liguria: due nuove tessere per la storia della presenza di S. Benigno di Fruttuaria nel Savonese, in «Rivista di storia, arte e archeologia per le provincie di Alessandria e Asti», 102 (1993), pp. 135-136. L’A. pubblica un originale, oggi conservato all’Archivio di Stato di Torino, proveniente dall’archivio di San Benigno di Fruttuaria. Doveva comunque esistere un altro esemplare, oggi irreperibile, conservato presso la famiglia dei Quiliano poiché nel fascicolo, pubblicato qui in appendice, è riportata la notizia del documento in forma di regesto, seguita da una segnalazione d’archivio: est signatum per F: cfr. Appendice, n. 21. Sulle dipendenze di Fruttuaria, in generale, si veda A. LUCIONI, Note di storiografia fruttuariense a cento anni dalla pubblicazione di G. Calligaris, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XLIV (1990), pp. 466-487. 27 Altre indicazioni confermerebbero una certa attività patrimoniale della famiglia signorile. B 19 dicembre 1178 Sismondo, figlio di Anseimo, acquista per 20 soldi da Oberto Cabuto un quarto e un ottavo dei beni posseduti da Enrico Visconte in località Sertalta. Nel 1180 invece si ha notizia che lo stesso Sismondo e Anseimo hanno venduto per 34 lire agli uomini di Diano un terreno, di cui non è dichiarata l’ubicazione: cfr. Il cartulario di Arnaldo Cumano cit., docc. 118, 338. 28 Sviluppi non diversi sono ripercorsi in area piemontese: cfr. G. MORELLO, Dal «custos castri Plociasci» alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secoli X1-X1II), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXI (1973), pp. 5-87. Ro\U'ca. All'interno del castrum quote di diritti e possedimenti sono divisi con ihn membri della famiglia, Anseimo e Raimondo, che gestiscono anche .v rtctu m teuJu "T, in base alla concessione savonese presente nell’atto di acquisto del 1192, il locus di Vezzi·'": ma non è possibile accertare quale sia la natura del legame parentale di Anseimo e Raimondo, figli di Raimondo!0, con U linea di Sismondo, discendente da Anseimo. Sebbene non si possa sottovalutare il fatto che nel corso del secolo XIII la politica dei Quiliano abbia un peso determinante per la storia della castellania, la famiglia non riuscirà ad esercitare adeguata resistenza alla pressione di poteri sovralocali, e cioè Savona e Genova, fortemente interessate, nella loro logica di espansione territoriale, a tutta la zona organizzata da Quiliano. * * * Seppur schematicamente, le principali vicende relative alla castellania sono evocate nelle deposizioni testimoniali dell’ottobre 1264 poiché, come si è già accennato, gli stessi quattro tituli, compresi negli anni 1228-56, evidenziano come in questo arco di tempo abbia origine e sviluppo il conflitto fra i due comuni per il controllo di Quiliano. Grazie alla convenzione stipulata con Genova il 27 gennaio 1228, i domini et castellarti Sismondo e Anseimo, a nome anche dei loro consortes - è questa la prima menzione di un’organizzazione consortile - ottengono, richiamandosi a un precedente trattato del 26 maggio 1227, di tenere pro comuni lanue arcem, castrum sive domignonum Quiliani alle stesse condizioni cui erano tenuti in precedenza verso il comune di Savona31. Con questo atto il consorzio familiare risolve a proprio vantaggio la sconfitta dell’insurrezione dei comuni ghibellini - Savona, Albenga e Ventimiglia - che confidando nell’aiuto '■ Per un riepilogo seppur sommario dei possessi del consortile si veda il giuramento di fedeltà prestato al comune di Savona nel 1219: cfr. Vergamene cit., doc. 108. Anseimo e Raimondo e il fratello Arnaldo, astanti al giuramento del 1179 (cfr. nota 25) risultano figli di un certo Raimondo, già defunto il 21 gennaio 1179, da un documento rogato in questa data nel quale la sorella Berta cede ai fratelli, per la precisione ai soli Arnaldo e Anseimo, i propri diritti sull’eredità della madre Adelaxia: cfr. Il cartulario di Arnaldo Cumano cit., doc. 138. n Entrambe le convenzioni ci sono pervenute in copie semplici: una del primo ventennio del secolo ΧΠΙ, l’altra della prima metà del XVI: A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/5-6. -70- del vicario imperiale Tommaso I di Savoia e di Enrico II del Carretto, avevano sperato di svincolarsi dall’ingombrante presenza genovese Dieci anni dopo, forse anche sulla scia della vittoria imperiale di Cortenuova, Savona sembra riprendere in mano la situazione, poiché nell’agosto del 1238, rappresentata da Leone de luvenatio, tmpenalts capti aneus Saone, riceve il giuramento di fedeltà da Anseimo e da Sismondo e la promessa di restituire la castellania a richiesta dell’imperatore o dello stesso comune”. Non è però chiaro, attraverso le fonti documentarie disponibili, chi siano, negli anni immediatamente successivi, i detentori effettivi del potere in Quiliano. L’unica indicazione emerge dal regesto di un atto del 22 novembre 1240, che informa sull’esistenza di una concessione del marchese Manfredi Lancia accordata a Giovanni di Quiliano, figlio di Sismondo, e ai suoi condomini mediante la quale essi non possent vocart per comune Saone ...in lus nec aliquam exactionem eis imponere et ab omni eo quod tenebantur comunt Saone ipsi de Quiliano eos absolvit34. La concessione sembrerebbe dunque salvaguardare Quiliano dall’orbita savonese, ma per nuove e più accertabili informazioni occorre arrivare alla convenzione del 1251 che vede Savona soccombente a Genova”. Il controllo savonese sulla castellania - che non è però mai esplicitamente citata nelle trattative stipulate a Varazze nel 1251 - è documentato dai giuramenti di fedeltà prestati collettivamente nello stesso anno dal consortile; questo ottiene a sua volta dal genovese Nicola Cigala, podestà di Savona, l’investitura di ciò che ora è definito feudoi6. L instaurazione di un 32 V. Poggi, Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia, in «Miscellanea di Storia Italiana», s. DI, X (XLI), 1905, pp. 356-367. 33 I registri della catena cit., I, doc. 121. 34 Cfr. Appendice, n. 7. Sul documento del 1240 esiste un’altra notizia, ancor più sintetica (Instrumento concessionis ... Iohanni de Quiliano, pro se et consortibus suis, qui non possit compelli per comune Saone ...) presente in una sentenza arbitrale pronunciata nel 1403 dal governatore francese di Genova Jean Le Meingre: cfr. A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/37. 35 Pergamene cit., doc. 151. Per un sunto dei principali argomenti del trattato: cfr. V. POGGI, Cronotassi cit., pp. 165-166. 36 Pergamene cit., docc. 153-154. A questi due documenti del 7 e 28 aprile 1251 (giurano rispettivamente Nicola del fu Manfredo di Quiliano e Raimondo del fu Manfredo Troia) si aggiungono le indicazioni tratte dall’inventario del 1316 che informano come nello stesso anno prestino fedeltà a Savona anche Sismondo, Bonifacio, Sismondino e Raimondo: cfr. G. Malandra, I primi inventari dell’Archivio del Comune di Savona, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., VHI (1974), nn. 79, 82, 103. — 71 — rapporto feudale tra il comune e i Quiliano confermerebbe l’esigenza di risolvere anche termalmente quelle difficoltà di coesistenza fra le due parti che si erano verificate negli anni precedenti. Per gli anni compresi tra il 1228 e il 1251, lo svolgimento dello scontro d è accessibile attraverso una documentazione che propone solo il momento del suo esito finale, corroborando l’opinione di un continuo alternarsi di poteri nel territorio di Quiliano. L'na prima considerazione che traspare dalla lettura delle deposizioni testimoniali, raccolte nell’ottobre del 1264, è l’attenuarsi di questo altalenante controllo sulla castellania. A parte infatti l’esproprio attuato dai genovesi nel 122' '. si può constatare come il comune savonese continui a mantenere possessionem, iurisdictionem, fidelitatem dei castellani e degli homines di Quiliano (talvolta definiti con il termine di rustici) nonché la determinante facoltà di appaltare introitus et proventus cabelle Quiliani. A proposito dei redditi ricavabili da Quiliano si nota il medesimo affian-camento, già rilevato nel citato testo de usibus Quigiani, di tributi e obblighi di natura pubblica ai censi tipicamente agricoli. Sono infatti elencati accanto ai poteri di banno, il fodro, l’albergaria - sebbene nessun elemento permetta di capire la periodicità con cui questi erano richiesti - il portonaticum e il diritto sulle successioni; mentre qualche accenno riguarda l’organizzazione del- * la milizia e l’obbligo di effettuare turni di guardia sulle mura del castello; infine per i censi e i servizi di natura agraria sono menzionate la raccolta di avena (dai 50 fino a 60 moggi annui) e la richiesta di capi di bestiame (precisamente 8 porci e 8 montoni). Non mancano alcune precisazioni inerenti gli interessi sul territorio da parte dell’episcopio; la quarta parte dei proventi, raccolta da un gastaldo, spetta al vescovato, mentre i restanti tre quarti sono incettati da collectores vincolati al comune savonese. E interessante evidenziare come il diritto dell'episcopio sia fatto risalire alla volontà del marchese Ottone del Carretto a favore del vescovo. La deposizione di Raimondo di Quiliano - uno dei rappresentanti della famiglia signorile locale - al riguardo è molto precisa: ipsam quartam partem emit episcopus Sagone, qui tunc temporis erat in Sagona, quan- Sul decennio tra il 1228 e il 1238 le deposizioni, pur ricordando la convenzione del 1227, non chiariscono per quanto tempo Genova, tramite i Quiliano, riesca a mantenere il possesso del territorio: cfr. deposizioni nn. 3, 5, 11, 15, 16. Soltanto Enrico, preposito della chiesa di Sant'Andrea di Savona, sostiene più volte un controllo genovese sul territorio della durata appunto di dieci anni: cfr. deposizione n. 1. -12- do instrumenta facta fuerunt dictam quartam partem a dtcto marchiane, ut per publica vidi instrumenta™. Tenendo presente però che altre quattro testimonianze non fanno un esplicito riferimento alla vendita, non è da escludere che il marchese abbia soltanto confermato diritti vescovili già preesistentiM. La presenza fra i testimoni di Raimondo di Quiliano fornisce qualche osservazione sulle condizioni del consortile nella prima metà del secolo XIII. Per quanto riguarda le prerogative, la famiglia riscuote la metà di ciò che si connette con i poteri bannali, le successioni e l’annona; in natura incamera due porci, due montoni e sei moggi di avena40. In questa divisione, seppur schematica, di prerogative, i Quiliano appaiono nella posizione quasi di delegati del comune cittadino, mentre Savona ha ormai assunto pienamente il compito di coordinare il territorio e di disciplinare r“autorità” stessa del consorzio familiare41. Nei decenni centrali del ’200 questo formale equilibrio, instauratosi tra il consortile e il comune savonese, si va deteriorando; da un lato il comune cittadino, che ha ormai maturato forme di potere sempre più salde e vincenti, manifesta la volontà di governare più direttamente sulla zona, dall’altro le forze dei Quiliano - piccoli domini non appartenenti di certo alle grandi schiatte signorili - di fronte a tali pressioni si esauriscono progressivamente. Il contesto è per di più complicato dal fatto che sul territorio vanta diritti, come si è già accennato, il vescovato savonese42, ma soprattutto dagli ininterrotti tentativi degli uomini di Roviasca e di Quiliano di svincolarsi dai poteri signorili, in ciò appoggiati dal comune savonese43. Prove significative al riguardo sono le rivendicazioni del 1252 mosse dagli uomini di Quiliano nei confronti di Sismondo e dei suoi figli Giacomo, 38 Cfr. deposizione n. 15. 39 Cfr. deposizioni nn. 6, 8, 10,16. Per i riferimenti invece inerenti la vendita del marchese Ottone del 1192 cfr. deposizioni nn. 2, 6, 8, 9, 10, 14-16. 40 Per ulteriori informazioni cfr. nota 46. Una conferma di tali prerogative emerge anche dalla deposizione del notaio Ambrogio de Pereto: cfr. deposizione n. 16. 41 Sull’evoluzione dei rapporti tra comuni urbani e signorie rurali cfr. G. CHITTOUNI, Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo, in Storia d’Italia, diretta da G. GALASSO, IV, Torino 1981, pp. 591-638. 42 Cfr. V. POLONIO, La chiesa savonese delXII secolo, in Savona nel XII secolo cit., pp. 63-92. 43 Per i difficili rapporti tra i signori di Quiliano e la comunità di Roviasca si rimanda a G. Malandra, La storia cit., pp. 34-35,38-39,49-50. — 73 — Bonifacio, Raimondo c Corrado**. La sentenza del 15 novembre dello stesso .inno è pronunciata a Savona, nella chiesa di San Giovanni, da un giudice savonese ' questi indizi, uniti alla sostanza del verdetto, rivelano da parte di Savona una pregiudiziale tendenza ostile nei confronti dei diritti dei Quiliano * Infine, il 22 dicembre 1254, il podestà savonese precepit Sismondo ex do-··:.· -:j s Qu:. uni ut recederet de castro Quiliani cum familia *\ Non è facile definire con sicurezza se si tratti di un’ imposizione dura o magari attenuata da qualche concessione: di sicuro il testamento di Sismondo del 22 marzo del 1255 è rogato a Savona, in casa di un certo Benvenuto Vacca*8. In un clima di estrema provvisorietà, ulteriormente aggravato dagli scontri tra Savona e Genova per l’affermazione sul territorio pertinente Quiliano, le scelte politiche del raggruppamento familiare, di fronte alle molte e diverse difficoltà, non possono che ruotare attorno alla necessità di mantenere un equilibrio, a rischio anche di porre fratture all’interno del consortile. Non a caso la testimonianza di Raimondo di Quiliano ricorda il giuramento di fedeltà prestato nei confronti del podestà di Savona Giacomo Boccanegra al quale ala consortes mei non iuraverunt: riferimento al documento, rogato il 7 giugno del 1260, nel quale lo stesso giura appunto fedeltà e hominiscum al genovese Giacomo Boccanegra, ricevendone a titolo feudale quanto già deteneva in Quiliano e in Vezzi*'’. Il fatto che nell’atto Raimondo sia definito nepos quondam domini Raymundi de Quiliano e che sia espressamente citata la località di Vezzi diventano elementi probanti per affermare che il testimone ** A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/14. e Ibidem, n. 358/15. In definitiva gli uomini di Quiliano devono consegnare annualmente per ogni fuoco uno staio di avena e 12 denari nomine guayte, approntare una roggia nel luogo prescelto dai castellani. i quali per corrispettivo badano al mantenimento degli uomini, e a lavorare per un giorno, escluso le vedove e gli orfani, con i propri animali. E silenzio su prerogative quali l’esercizio della giurisdizione - il cui diritto è ben presente nel citato de usibus Quigiani (cfr. nota 18) e anche nella deposizione testimoniale di Raimondo di Quiliano (cfr. deposizione n. 15) - e la metà delle multe e delle condanne, già discusse ma confermate in una sentenza del 1235 (A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/10; per ulteriori notizie sul documento si veda la nota 18) provocano nel luglio del 1253 la protesta del consortile: cfr. A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/15. * Cfr. Appendice, n. 8. *! A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/17. 49 I registri della catena cit., Π, doc. 34. -74- non appartiene alla linea discendente da Sismondo q. Sismondo la quale, si è già accennato, non ha mai avuto diritti su questa località Per il possesso di I Vezzi, il giuramento del 1260 comunque salvaguarda soltanto la parte spet- tante direttamente a Raimondo. Un anno dopo infatti, il 22 giugno 1261, Giacomo Boccanegra concede in feudo a Nicola Cigala i tre quarti del villaggio di Vezzi et generaliter tutto ciò che altri membri del consorzio soliti erant tenere in villa, posse, districtu Vedi pro comuni Saone’1. Nella seconda metà del Duecento il consortile mostra una certa consapevolezza di non poter incidere costruttivamente su una situazione locale ormai troppo problematica, né i suoi membri sembrano particolarmente coinvolti nelle continue contese fra Genova e Savona per il possesso della castellania. Significativa l’assenza dei Quiliano, anche in qualità di semplici testimoni, dall’importante controversia, insorta nel 1263 e conclusasi due anni dopo, fra i due comuni per il famoso bosco delle Scalette52. Non è da escludere che un tale disinteresse sia dovuto alla risoluzione, maturata forse da tempo, di abbandonare il quilianese optando per nuovi insediamenti nel Piemonte meridionale53. Una conferma la si trova ancora nella deposizione di Raimondo, quando afferma di sottostare (l’anno è il 1264) alla giurisdizione del marchese di Saluzzo e di essere homo fidelis suus 5\ 50 Cfr. nota 30. 51 I registri della catena cit., Π, docc. 30-31. Nel 1270 invece saranno gli eredi di Raimondo, ormai deceduto, ad alienare sempre a Nicola Cigala la suddetta quarta parte di Vezzi: Ibidem, docc. 340-341. 52 Ibidem, docc. 35-266. 53 Già da tempo alcuni personaggi del consortile hanno rapporti con raggruppamenti familiari insediati nel Piemonte, ma sono notizie sporadiche; nel 1168 nelle Langhe emergono legami con i marchesi di Busca: cfr. G. CORDERO Di San QUINTINO, Degli antichi marchesi di Busca, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», s. II, XV (1855), p. 256. Nel 1191 invece un Anseimo de Quiliano è testimone di un atto di pace tra i Saluzzo e i Sarmatorio: cfr. F. COGNASSO, Una pace tra i signori di Sarmatorio ed il marchese di Saluzzo, in «Bollettino storicobibliografico subalpino», XVII (1912) p. 56. Infine è attestata la presenza del predicato de Quiliano fra i personaggi originari dal consorzio dei Morozzo: cfr. P. GUGLIELMOTTI, I signori di Mo-rozzo nei secoli X-XTV: un percorso politico del Piemonte meridionale, Torino 1990 (Biblioteca Storica Subalpina, 106), pp. 257 e 277. Infine è interessante notare che un Raimondo di Quiliano ricopre nel 1277 nella città di Alba la carica di podestà: cfr. G. Manuel Di San Giovanni, Dei Marchesi del Vasto e degli antichi monasteri di San Vittore e Costanzo e di Sant'Antonio nel marchesato di Saluzzo, Torino 1858, p. 93. 54 Cfr. deposizione n. 15. — 75 — Ritornando all* convenzione di Varazze del 1251, le trattative non attenuano le tensioni tra Genova e Savona e il territorio di Quiliano diventa, proprio in merito all’interprelazione del tranato, uno dei punti più controversi. » U documento, si è già detto, non tratta in modo specifico della situazione di Quiliano. L'unico riferimento pertanto lo si desume quando nell’ano si legge che pur avendo il comune di Genova ad suam voluntatem fortiam castrorum di Savona, la giurisdizione sugli uomini e i proventi dei castelli spettano al comune savonese. È evidente che il testo, nella sua genericità (probabilmente intenzionale), suscita ben presto notevoli ripercussioni. U na prova che dimostra, in questi anni, il costante interesse di Savona per la castellania emerge dal fatto che proprio questo possesso con le sue dipendenze legate al vasto bosco - di cui il comune per ovvi fini economici e militari è gelosissimo ” - diventa per il comune la principale occasione per dar avvio alla redazione del secondo liber iurium, avvenuta tra il 6 maggio 1264 e il 3 giugno 1265 Genova da pane sua invia nel 1255 Matteo Ceba, uno degli “Otto nobili’. per intimare al comune savonese di non intromettersi, sotto pena di 1000 lire, nelle questioni relative a Quiliano con una formula onnicomprensiva che lascia chiaramente intendere che non si vuole escludere nulla da questa imposizione’. Nel giuramento di fedeltà di Giacomo di Quiliano, figlio di Sismondo, prestato il 25 aprile 1256 al podestà di Genova, Filippo della Torre, si leggono ulteriori precisazioni sui reali obiettivi genovesi: ut castrum Quiliani, quod occupavit iniuste, restituat ad presens comuni Ianue,8. Il Poggi, utilizzando il manoscritto cinquecentesco del Barberino, sotto l’anno 1256 della sua Cronotassi, informa delle dirette conseguenze di tali intimazioni, scrivendo che Genova avrebbe occupato “violentemente” la castellania, M.T. SCOVAZZI, Il grande Nemus di Savona nella storia politica ed economica della Sabazia e della repubblica di Genova, in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», XXVII (1949), pp. 5-54. V F. Perasso, Genova, Savona e la genesi del "Registro della catena", in «Studi Genuensi», \ 11964-65), pp. 52-56. La tesi dell’A. è stata in seguito ripresa e confermata, con ulteriori elementi probanti rilevati tramite l'analisi della struttura del secondo Registro, in I registri della catena dt.. I, pp. ΧΧΧΙΠ-ΧΧΧνί. de castro Quiliani neque de iurisdicione Quiliani nec de aliquo quod pertineat ad castrum Quiliani vel ad castelaniam Quiliani·. cfr. Pergamene dt., doc. 165. 58 Ibidem, doc. 167. — 76 — usurpandola «per 61 anni, cioè fino al 1317»”. Fanno riscontro a questa notizia cinque deposizioni testimoniali che affermano come al tempo dd podestà di Savona Nicola Grimaldi, in carica nel 1255, Genova effettivamente acquisisca castrum et iurisdictionem La testimonianza del genovese Giacomo Detesalve, podestà di Savona nel 1254, nondimeno puntualizza come già verso la fine del suo mandato, in conformità con quanto era stato trattato nella convenzione, egli stesso avesse consegnato al comune di Genova, rappresentato da Matteo Ceba e da Nicola Squarciafico, castrum Quiliani. Il testimone infatti, che sembra ben conoscere il testo del 1251, continua precisando che durante la sua podesteria i savonesi detenevano pur sempre la giurisdizione e l’appalto dei proventi del territorio. La situazione ciò nonostante approda quasi subito ad esiti diversi poiché, a detta del testimone, al tempo del Grimaldi, il comune di Genova avrebbe conseguito la giurisdizione sugli uomini di Quiliano61. Se questa presenza genovese non è messa in discussione dai testimoni, è meno chiaro però quale sia la sua durata. Le domande infatti rivolte ai testimoni e le stesse risposte mettono in luce come nel 1264 la castellania sia solo da poco tempo (« sunt VI menses et ultra) sotto il diretto controllo genovese, acquisito in seguito a trattative intercorse fra Savona e il capitano del popolo Guglielmo Boccanegra “. L’indicazione è di evidente interesse. Rimangono comunque oscuri non solo l’anno di stipulazione e i termini dell’accordo, collocabile comunque tra il 1257 e il 126263, ma, stando almeno al riferimento cronologico, le motivazioni del rinvio al 1264 della presa di possesso da parte genovese. 59 V. Poggi, Cronotassi cit., p. 43. Il manoscritto del 1523 di Antonio Barberino (Biblioteca Civica A. Barrili di Savona con collocazione provvisoria 1/1 n. 13), contiene, tra l’altro, la Cronica castri et ville Quiliani (cc. 64 r. - 70 v.). L’A. infatti riferisce (c. 68 v.) che Genova, tramite Odoardo Spinola usurpavit dictum castrum et villam Quiliani de posse et tenuta comunis Saorte et ipsum occupavit spatio annorum 61, videlicet a 1256 usque 1317. 60 Cfr. deposizioni nn. 1, 7, 8, 10,11. 61 Cfr. deposizione n. 10. Il teste riporta erroneamente il nome di Michele anziché di Matteo attestato nel documento del 1255 cfr. nota 57. Anche Raimondo di Quiliano attesta che Savona mantiene il possesso di Quiliano usque quasi in fine regiminis domini lacobi Detesalve: cfr. deposizione n. 15. 62 Cfr. deposizioni nn. 2, 7, 12,14,16. 63 Gli estremi cronologici si riferiscono agli anni di capitanato del Boccanegra. Mancano studi specifici sulla figura di Guglielmo Boccanegra, si veda comunque la voce di RS. Lopez in Dizionario Biografico degli Italiani, XI, Roma 1969, pp. 31-35 e la bibliografia ivi citata. Sono p roe punibili duc ipotesi che non si escludono a vicenda: alla luce dell* esperienza acquisita nel Ponente Genova opta per un'affermazione più graduale oppure è presa contingentemente da situazioni di maggior rilievo. Basti evocare le difficoltà per ristabilire, dopo la caduta del Boccanegra, l'antica costituzione e le molte energie spese per la guerra contro Venezia64. .Altre nuove informazioni, emergenti dalla lettura del manoscritto, permettono qualche valutazione in più su un periodo scarsamente attestato dalle fonti finora disponibili. A undici testimoni è richiesta una risposta sull’obbli-go savonese di versare annualmente a Genova la somma di 50 lire ". Enrico, proposito della chiesa savonese di Sant’Andrea, il solo testimone a porre qualche precisazione sull'origine di questo impegno, ritiene che esso sia stato pattuito in seguito all’“appropriazione” di Genova, avvenuta al tempo del podestà Nicola Grimaldi; di conseguenza Savona verserebbe la somma per nottenere il diritto di giurisdizione e di appalto dei proventi. Una conferma, seppur indiretta, di tale asserzione affiora quando Giacomo Detesalve - podestà nel 1254 e quindi immediato predecessore del Grimaldi - testimonia che non è a conoscenza di questo accordo e che durante il suo mandato nessuna somma è stata mai versata a Genova66. Va detto però che le domande poste ai testi su questo argomento, in alcuni casi, sono espressamente limitate ai tempi della convenzione del 1251; ciò che può essere avvenuto in tempi successivi non è oggetto di domande esplicite. Non è escluso che dopo il 1251, di fronte al caso specifico di Quiliano, i due comuni abbiano concordato una soluzione di compromesso. Qualunque sia il tempo dell’accordo, Genova comunque sembra ottenere un utile economico pari a quello che avrebbe avuto se avesse detenuto il diritto di vendere in proprio i proventi del territorio di Quiliano: l’importo di 50 lire risulta pressoché equivalente alla somma che Savona ricava da anni dalla vendita degli introiti della castellania67. M G. Caro, Genova e la supremazia nel Mediterraneo (1275-1311), in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XTV-XV (1974-1975), I, pp. 114-169. ω Cfr. deposizioni nn. 1, 2, 7-11,13-16. 44 Cfr. deposizione n. 10. D 6 marzo 1204 Ruggero Bremma, vicario del podestà di Savona, vende intratas Quiliani per 51 lire e 5 soldi {Il cartulario del notaio Martino cit., doc. 483) mentre nel 1226 Savona riscuote dalla vendita 55 lire e 6 soldi: cfr. A. BARBERINO, Cronica castri dt., c. 64 v. Le deposizioni invece informano quanto rendevano ai compratori i proventi della gabella: dalle 50 alle 60 e talvolta fino alle 80 lire: cfr. deposizione nn. 2, 7, 8,10,15,16. — 78 — Appare sempre più evidente come l’indeterminatezza del testo della convenzione sia proprio voluta, soprattutto se si considera il fatto che per Genova il problema di fondo è ottenere sulla castellania forme di governo più concrete e dirette. Forse nel perseguire questo intento un certo peso può essere derivato anche dalla scarsa puntualità savonese nel versare il pattuito: nel 1264 infatti, Genova, pur controllando il territorio, percepisce solo la gabella del sale, peraltro fra le più qualificanti. Proprio questa difficoltà nelle altre esazioni porta il podestà di Genova ad istruire il processo che avviene tra il 16 e il 23 ottobre. Il manoscritto, qui preso in esame, è l’unica testimonianza di questo procedimento giudiziario; mentre ci lascia all’oscuro per la sentenza, se mai c’è stata e se mai ha avuto esecuzione. Il 3 giugno del 1265 il comune savonese delibera di inviare a Genova il notaio Giacomo Testa per difendere i proventi della gabella di Quiliano68. Di certo però Savona nell’anno seguente vende a 13 cittadini savonesi per 54 lire (si noti la somma) gli introiti della gabella stessa69. Nell’arco del ventennio successivo Genova però pone le basi per mettere a segno un abile colpo: il 28 luglio 1288 i discendenti di Sismondo di Quiliano - il fi gl in Giacomo con i nipoti Rainerio e Bonifacio - stipulano un contratto di vendita in favore del genovese Brancaleone Doria con il quale vengono alienati definitivamente i diritti e i possedimenti residui della famiglia situati in castellania et territorio Quilianni70. Non più di un anno dopo, il 4 marzo del 1289, il Doria cede a sua volta al comune di Genova i beni precedentemente acquisiti71. L’atto segna la fine della lunga vicenda dei castellani e signori di Quiliano, ma nel contempo non finiscono i dissidi tra Genova e Savona che si protrarranno con alterne vicende e con esiti diversi quasi fino all’annessione della Liguria al Regno di Sardegna72. 68 Pergamene cit., doc. 200. 69 A. Barberino, Cronica castri cit., c. 65 v. 70 A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/31. Nel documento rogato a Genova dal notaio Guglielmo Osbergerio è contenuta anche la ratifica di Bonifacio del 3 marzo del 1289. Per un’indagine dei beni del consortile presenti nella vendita cfr. F. ClCILIOT, Castrum Quiliani cit., pp. 12-17. 71 Uber iurium Reipublicae Genuensis, Torino 1857 (Historiae Patriae Monumenta, IX), coll. 191-194. 72 Per gli ulteriori sviluppi si veda G. Malandra, Storia di Quiliano cit., pp. 47-94. -79 — Più volte si è indicato come le informazioni emergenti dal manoscritto, inserite negli avvenimenti già noti tramite la disponibilità delle fonti documentane, abbiano concorso a fornire una visione più ampia sui progetti avviati nella prima metà del secolo ΧΠΙ da Savona e da Genova relativi al controllo del territorio organizzato da Quiliano. Ma il manoscritto offre un altro eccellente punto di osservazione, che consiste nell’opportunità di poter constatare come era vissuta e valutata l’organizzazione sociale della castellania con le molte complicazioni derivanti dalla coesistenza e dall’articolarsi di giurisdizioni, di legami vassallatici e di prerogative divise tra diversi detentori. In quest’ottica il manoscritto diventa una fonte privilegiata (per chi avesse strumenti e metodi per farlo) anche per tracciare un profilo della mentalità e della coscienza dell’epoca. La stessa scelta dei testimoni offrirebbe un ottimo spunto di analisi. Sono presenti due podestà di Savona - Nicola Cigala e Giacomo Detesalve -Raimondo di Quiliano, signore e castellano, gli homines iurisdictionis del vescovo, un gastaldo, custode dei privilegi detenuti nel territorio dall’episcopio, i collettori delle gabelle a favore del comune savonese e un notaio, Ambrogio de Pereto, che lavora per più di venti anni come scriba comunis Saone. Come si vede sono tutti detentori, pur a livello differente, di funzioni con caratteristiche pubbliche risalenti ad autorità ben distinte. Uomini diversi dunque con retroterra diversi: condizionamenti politici, ideologie, ambienti di appartene-za, canali di formazione e livelli culturali. Si è scelto qui, in relazione alla precedente illustrazione storica e alla tipologia del manoscritto, di vedere in rapida sintesi due tematiche: il modo in cui i testimoni affrontano gli argomenti richiesti, specie dal punto di vista delle loro logiche di parte, e la determinante azione mediatrice del notaio che ha raccolto e curato la redazione delle deposizioni. A favore di Savona si allineano decisamente i delegati del vescovo savonese Ognuno di questi mostra, sia pur a livello diverso, una discreta sensibilità culturale e una buona capacità di concentrare in dettagli essenziali le proprie versioni; tuttavia è piuttosto frequente che tra le righe affiori un sen- ' Su sedici testimoni, la metà è vincolata all’episcopio savonese: quattro per carriera ecclesiastica e gli altri quattro per funzioni ad esso collegate. Di questi otto, cinque si dichiarano espressamente favorevoli a Savona: cfr. deposizioni nn. 1, 2, 4, 6, 8, i restanti neutrali: cfr. deposizioni nn. 3, 9,13. — 80 — timento di diffidenza nei confronti del comune genovese. Non è detto che i rappresentanti inviati da Genova nella castellania non abbiano cercato in qualche modo di non riconoscere o di ridimensionare i diritti vescovili sul territorio. Meno “diplomatiche” le testimonianze di Oberto Guelfo e di Rollando de Ferrariis, entrambi di Quiliano ed entrambi sono giurisdizione genovese u: per Oberto - l’unico a dichiararsi illetterato (nescio litteras et nescio quid in tpsis continebatur) - la volontà di conciliare il desiderio di appoggiare Genova a quello di essere comunque attendibile si risolve in una deposizione poco chiara con notizie scollegate fra loro e talvolta discordanti; evidente anche la difficoltà del teste di padroneggiare la temporalità delle vicende; al contrario il trentenne Rollando presenta una versione lineare e ben strutturata e soprattutto, dal confronto con le informazioni desunte dagli altri testi e dai dati documentari, più affidabile. Nondimeno è il teste che manifesta nel modo più dichiarato la sua simpatia politica; infatti egli conclude l’interrogatorio, formulando la speranza quod comune Ianue esset dominus et dominaretur toto mundo. Posizioni del tutto neutrali quelle assunte dal genovese Giacomo Detesalve e dal notaio Ambrogio de Pereto·, con un atteggiamento quasi di noncuranza filtrano con una notevole capacità di sintesi una profonda conoscenza degli avvenimenti73. Nicola Cigala invece, pur offrendo un resoconto più ricco di dettagli, ha una minore capacità esplicativa e in definitiva non aggiunge elementi di sostanza16. Un dato di base che in maniera più o meno sottintesa traspare da ogni deposizione è la consapevolezza della superiorità della forza politica di Genova riguardo a quella detenuta da Savona. Al riguardo merita segnalare l’opinione di Bonino di Roviasca, collettore in anni passati dei proventi della gabella di Quiliano su incarico savonese: credo comune Ianue credit esse ius comuni Sagone ... quia comune Ianue preest comuni Sagone11. A questo punto, per una visione più ampia di quanto si è cercato di trattare dalla lettura di queste deposizioni, diventa necessaria l’analisi di come queste ci sono pervenute. È il caso di ricordare, per le evidenti conseguenze, le due indispensabili operazioni effettuate dallo scrivente al momento del- 74 Cfr. deposizioni nn. 5, 14. 75 Cfr. deposizioni nn. 10,16. 76 Cfr. deposizione n. 11. 77 Cfr. deposizione n. 7. — 81 — l'escussione dei testi: passaggio dall’oralità alla scrittura e dal volgare al latino. A queste prime considerazioni si unisce un ulteriore e quanto mai determinante fattore che consiste nel tatto che il manoscritto ci tramanda un testo già elaborato e corretto della verbalizzazione dei testi; si vedranno più avanti le principili caratteristiche che consentono di giungere a questa conclusione. Inevitabile che nel corso di questi interventi sfuggano l’immediatezza di certe espressioni. magari poi riprese con l’aggiunta o l’esclusione di alcune parti e la spontaneità della lingua parlata con le sue forme dialenali, con i suoi errori talvolta grossolani, tipici di chi è concentrato a ricordare e poco cura la forma di ciò che dice. Da un punto di vista formale quindi il notaio si interpone senz’altro in maniera più incisiva; del resto la sua principale funzione è di ritrovare, anche sintettizzando, messaggi identici sia per l’universo comunicativo latino che per quello volgare. Non a caso nel registro si nota l’uso trequente di certe terminologie, specie se il notaio si trova di fronte a definizioni di natura giuridica. Data la particolare tipologia dell’ano, la professionalità del notaio ha comunque cercato, forse per non inquinare troppo la sostanza delle versioni rese dai testi, di mantenere il costrutto derivante dalla lingua parlata; non mancano infatti concetti ripetuti all’interno di una stessa risposta, involuzione di certe espressioni, discordanze cronologiche. Pertanto, pur attraverso il filtro notarile, ogni deposizione offre elementi per delineare la cosidetta “attrezzatura mentale”: concezioni dello spazio e del tempo, strutture logiche e luoghi comuni. In quest’ottica anche gli stessi allineamenti politici dei testimoni acquisterebbero un valore del tutto diverso in quanto sistemi di pensiero strettamente collegati alle vicissitudini di una struttura sociale in tensione. * * * Il registro è un manoscritto cartaceo della seconda metà del secolo XIII, privo di copertina e legato a un frontalino di cartone sul quale è segnata, di mano moderna, la seguente annotazione: «Savone antiquiora ex armario» con un’aggiunta, di mano diversa, ma dello stesso periodo: «iurium et legum»7S. ' Per la collocazione del registro cfr. nota 1. In un piccolo manoscritto pergamenaceo del secolo XVTII, intitolato Index scripturarum in armario iurium et legum (A.S.G., ms. 323), a carta 1 t si trova menzione di «ain fascio di scritture con iscrittione Savone antiquiora». Il registro in questione dunque, almeno a partire dal secolo XVIII, si è conservato in questo fascio di scritture in una filza unitamente ad altro materiale. Il manoscritto presenta a metà un foro perfettamente corrispondente a quello esistente nel frontalino di cartone. — 82 — Il manoscritto, delle dimensioni di mm. 283 x 106, consta di 70 carte distribuite in un unico fascicolo, oltre a 2 carte sciolte sulle quali sono presenti annotazioni di mano duecentesca; nella prima si legge: Testes recepti per scribas de foris M°CC°LXIIir tempore domini Guillelmi Scarampt, potestatis la-nue, nella seconda: De Saona et Quiliano. Bianche sono le carte dalla 60 r. alla 70 v. Non vi sono tracce di marginatura, di rigatura e di parole d’ordine e la scrittura rispetta regolarmente i margini, uniformi sui quattro lati (specchio di scrittura di mm. 222 x 75). Non presenta alcuna numerazione; si sono pertanto numerate le carte del manoscritto e a questa cartulazione si fa riferimento nella presente edizione. Lo stato di conservazione è buono; la carta mantiene perfettamente intatta la sua consistenza. Il registro non offre indizi distintivi che denuncino una stesura immediata sotto dettatura. L’omogeneità della scrittura, che si presenta senza rimarchevoli varianti, ben individuata e regolare, sia nella grafia sia nel numero delle righe (da 22 a 25), è senza dubbio la spia più evidente che permette di stabilire che si tratti di una revisione formale. Ciò non significa che non siano presenti correzioni, ma nella maggior parte dei casi sono giustificabili attraverso la meccanica registrazione di copia; le poche aggiunte, in interlinea, invece integrano il discorso senza mai modificarne il contenuto In soli due casi vi sono annotazioni marginali80. Tuttavia la presenza di alcune modifiche su depennaiura che appaiono più sostanziali che formali inducono a ritenere che il registro non sia una copia redatta da un testo già in precedenza riordinato ed elaborato, ma sia una 79 Sull’argomento si veda Mostra storica del notariato medievale ligure, a cura di G. COSTA-MAGNA e D. PUNCUH, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IV (1964), pp. 115-138; Il cartulario del notaio Martino cit., pp. 18-19. 80 Cfr. deposizione η. 3. L’annotazione, di mano duecentesca, nel margine superiore a c. 10 r., si riferisce alla deposizione di Guglielmo, cantore della cattedrale savonese, quando dichiara che dal 1218 al 1230 il comune di Savona possedeva il territorio pertinente Quiliano; a questo proposito l’annotazione è ben chiara: hic dicit falsum quia iuraverunt : «Sum iurisdictionis dominid episcopi Sagone, oriundus fui de Ast». Super m° titulo interrogatus dixit: «Scio quod tempore currentis M°CC°LI et antea per multos annos comune et homines Sagone tenuerunt et possederunt et consueverunt tenere, ipsi vel alius pro eis, castrum Quiliani cum curia, contili et iurisdictione atque fidelitatibus hominum et cum proventibus et introitibus pertinentibus ad curiam et castellaniam Quiliani et ipsos introitus et proventus dictum comune Sagone vel alius pro eo habere, tenere et percipere consuevit ante predictum tempus de M°CC°LI per multos annos et dicto tempore». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta que superius dicta sunt, respondit: «Quia vidi instrumenta plura qualiter illi qui tenebant castrum, presertim videlicet Sismondum, Raimundum, Manfredum, Ansel-mum, castellanos Quiliani, qui faciebant fidelitatem comuni Sagone, confitendo quod predicta tenebant nomine comunis et pro comuni Sagone et a recordatu meo citra / (c. 7 r.) quod est annorum LXX vel citra hoc vidi observari per predicta tempora, videlicet illis annis quibus comune Sagone ipsum — 89 — tenu», et scio quod incantabantur proventus per comune Sagone et dabantur plus atterentibus, excepta quarta pane, et curiam et omnia pertinenda ad castrum et ad villam castellani tenebant et de ipsis respondebant comuni Sagone, ut vidi pluries per publica instrumenta, et homines ipsius castri veniebant et ibant ad mandatum comunis Sagone in cavalcatis et exercitibus et nollentes ' ire ponebat in bann um comune Sagone, verumtamen non recordor nomina quorum». Interrogatus quisf composuit ipsa instrumenta, respondit: «Iacobus de [C]andelia notarius ipsa instrumenta fecit et Mussa notarius ut credo firmiter de Mussa, de Iacobo me reddo certum, sed quibus annibus ·, mensibus, diebus, horis vd presentibus facta essent, nescio». Interrogatus si comune et homines Sagone ante tempus M°CC°LI per mdtos annos fuerunt inimici mortales comunis Ianue, respondit: «Nichil scio». Interrogatus si ante dictum tempus comune et homines Sagone fuerunt rebelles comuni Ianue, respondit: «Nescio, sed credo quod aliquando fuerunt rebelles». Interrogatus si homines Sagone ceperunt / (c. 7 v.) guerram facere cum comuni Ianue, respondit: «Nescio, sed credo quod deffendebant se ab ds sicut poterant». Interrogatus si potestates et rectores et castellanos quos habebant per comune Ianue ante dictum tempus expulerunt de Sagona et castris que sunt in districtu Sagone, respondit: «Nescio nisi auditu». Interrogatus si ante dictum tempus comune Ianue possidebat et tenebat castra et iurisdictiones et cabellas et introitus que sunt in districtu Sagone, respondit: «Non tenebat comune Ianue nisi solummodo cabellam salis, imo Nicola Cigala, olim potestas Sagone, in prindpio pacis pro comuni Sagone recepit fidelitatem hominum et vassallorum Quiliani et de hoc factum fuit publicum instrumentum quod vidi, quod fecit Iacobus de Candelia seu Mussa, nec de die, anno, mense recordor». Interrogatus si homines Sagone tanquam inimici et rebelles comunis Ianue comune Ianue poss(essione) predictorum spoliavit et privavit, respondit: «Nichil scio». Interrogatus si cum inimids comunis Ianue predicta tenebant homines Sagone et possessione ipsorum tenebatur privatum comune Ianue, respondit: «Nichil scio». Interrogatus si / (c. 8 r.) ante dictam guerram erat comune Ianue in paciffica possessione omnium predictorum, respondit: «Nescio». Interrogatus quid est tenere et possedere, respondit: «Tenere rem pro sua propria sine contradi-done alicuius persone et habere comodum rei». Interrogatus quorum nomine vocantur potestates Sagone que erant infra dictum tempus in Sagona pro potestatibus, respondit: «Nicola Cigala fuit primo u credo, isti fuerunt similiter potestates, sed quibus annis nominatim nescio, videlicet Ingo Grillus, Nicola de Grimaldo, Iacobus Detesalve, Iacobus Bucanigra et plures alii». — 90 — Super lin° titulo interrogatus dixit: «Scio et certus sum quod iurisdictio hominum et introitus et proventus dicti castri Quiliani pertinet et pertinere consuevit ad comune Sagone ante tempus predicti1" de M°CC°LI°». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia vidi instrumentum factum manu Raimundi, iudicis et notarii, qualiter dominus Otto de Carreto, cuius castrum erat cum pertinendis, vendidit et tradidit cum omni iurisdic-tione, curia, contili et segnoria comuni Sagone ' certo precio, sed non recordor de numero / (c. 8 v.) et credo quod anni sint LXXII». Interrogatus quomodo dictam iurisdictionem habuit comune Sagone et unde, respondit: «A dicto Ottone ex vendictione1 quia dictum locum obvenerat eidem domino Ottoni in partem divisionis facte cum fratre suo domino Enrico et dicto domino Enrico obvenerat castrum Signi, ut audivi dici». Interrogatus quantum tempus est de dicta vendictione, respondit: «Anno currente de M°C°LXXXXII0 facta fuit dicta vendicio, ut inde vidi instrumentum, sed quo die nescio nec quibus presentibus». Interrogatus quam auctoritatem habebant illi qui dederunt dictam iurisdictionem comuni Sagone de dando ipsam iurisdictionem, respondit: «Quia erat dicti domini Ottonis et fuit domini Enrici Guercii, patris sui, ut dicitur». Interrogatus quid est iurisdictio, respondit: «Potestatem iudi-care in aliquem». Interrogatus cuiusmodi introitus et proventus sunt in Quiliano, respondit: «Libras LX reddunt proventus pro fodro, albergariam et portunaticum et successiones, sed quantum ascendant nescio non tamen / (c. 9 r.) quod unquam fuerim collector dictorum proventuum». Interrogatus quid est consuetudo, respondit: «Res approbata in iudicio». Interrogatus si Sagona vel comune Sagone illam consuetudinem obtinuit percipiendi dictos introitus et proventus a die qua primo inceperit percipere dictos introitus et proventus, respondit: «Nescio inde aliquid». Interrogatus quis dedit licendam comuni Sagone de dictis introitibus percipiendi, respondit: «Dictus dominus Otto prout in instrumento vendictionis dicti loci plenius continetur». Interrogatus de anno, mense, die, hora et presentibus, : «Dixi ut supra de instrumento». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno proficuo etc. nichil. «Utrumque comune diligo in iure et bene vellem quod comune Sagone obtineret, si ius habet, set si non, nollem, non spero inde habere dampnum vel proficuum, archidiaconus sum ecclesie Sagone, obtineat qui ius habet». “ ventione: così ms. b segue depennato credo c segue et sicut probabilmente funzionale a proventus depennato d segue depennato arch * noUentes: corretto su recoUentes quid nel ms. e annibus: così ms. h predicti: così ms. ' segue depennato Interrogatus — 91 — (c. 9 t>.) Dic xvn octubris*. L ' ! Guillelmus, cantor ecclesie Sagone, iuratus, vocatus et interrogatus super m et IUI0 titulis, de m0 interrogatus dixit: «Scio quod ante guerram que fuit inter homines Ianue et homines Sagone per multos annosb et tempore guerre et post ipsam guerram, facta pacec et conventione, vidi quod homines Sagone et alii pro eis tenuerunt et tenere consueverunt et possederunt castrum Quiliani cum iurisdictione ipsius castri atque fidelitatibus hominum et cum proventibus et introitibus pertinentibus ad curiam et castellaniam Quiliani et dictos introitus et proventus habere et percipere consuevit comune Sagone vel alius pro eo, salva tamen parte episcopi Sagone». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia vidi». Interrogatus quomodo et qualiter possidebat et tenebat dictum castrum cum omnibus predicts dictum comune Sagone, respondit: «Quia utebatur dictum comune vel alius pro eis ipso castro et proventibus et iurisdictione, ut superius dixi, tenendo et paciffice possidendo predicta». Interrogatus si comune Sagone et homines Saone fuerunt inimici mortales comunis Ianue ante tempus de M°CC°LI0, respondit: «Bene vidi guerram inter utrumque comune, / (c. 10 r.)d sed si mortalis guerra esset nescio quia neminem vidi interfici, sed audivi quod plures detinebantur». Interrogatus quibus annis nominatim dictum comune possedit castrum Quiliani et per quantum tempus et a quo tempore citra comune Sagone possedit cum predictis omnibus, respondit: «Vidi quod comune Sagone tenuit et possedit predicta ante guerram per annos XXXe et ultra, videlicet currente anno Domini M°CC°XVm0, χνππ, XX, XXI, ΧΧΠ, xxm, ΧΧΠΠ, XXV, XXVI, XXVn, xxvm, xxvnn, XXX et ante et retro per plures annos», sed a quo tempore citra ipsum possederit comune, respondit: «Ut supra dixi et nichil aliud». Interrogatus si ante dictum tempus comune Saone et homines fuerunt rebelles comuni Ianue, respondit: «Vidi guerram inter eos ut supra dixi». Interrogatus si inceperunt facere guerram comuni Ianue, respondit: «Nescio quis inceperit». Interrogatus si comune Ianue ante dictum tempus M°CC°LI per multos annos possedebat et tenebat castra et iurisdictio-nes et cabellas et introitus que sunt in districtu Sagone, respondit: «De castris nichil scio nec eciam de gabellis nec de aliquibus aliis introitibus sive iurisdictione excepto quod quodam tempore ante dictam guerram, que fuit prima guerra, bene vidi quod comune Ianue per vim apprehendit quedam de iurisdictione Sagone». Interrogatus si homines / (c. 10 v.) Sagone tanquam inimici et rebelles comunis Ianue comune Ianue privaverunt et spoliaverunt predictorum castri Quiliani et aliorum iurisdictionis et introituum, respondit quod: «Nescio quod homines Sagone spoliarent Ianuenses sive comune Ianue in aliquo vel de aliquo». Interrogatus si comune Sagone congregabat inimicos — 92 — comunis Ianue in Sagona et parteme imperatoresh et quicumque vellet venire, qui essent inimici comunis Ianue in Sagona venire poterat, respondit: «Quod comune Sagone congregaret inimicos comunis Ianue nescio, sed bene homines Sagone fovebant partem imperatoris ac solummodo de causa ne destruerentur ab hominibus Ianue, ut intelligo, de alia interrogatione nichil scio». Interrogatus si cum inimicis comunis Ianue predicta tenebant homines Sagone privatum comune Ianue et possess(ione) ipsorum, respondit: «Ut supra dixi et testificatus sum». Interrogatus si ante dictam guerram comune Ianue erat in pacifica possessione omnium predictorum castrorum1 Quiliani et aliorum jurisdictionum et introituum, respondit: «Non nec scio quod possiderent homines Ianue». Interrogatus de qua jurisdictione est dictus testis, respondit «Ego sum canonicus Sagonensis et subsum episcopo Sagone et archiepiscopo Mediolani tamen oridiuntusk fui de civitate Sagone». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Uti re detineri et possessa et edam ad suam facere voluntatem si paciffice presidet». (c. 11 r.). Super IIII0 titulo interrogatus dixit: «Ut supra in ΠΙ° titulo et non aliud de interrogatione dixi idem». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo etc. nichil. «Utrumque comune diligo in iure, volo quod obtineat quod ius habet, non spero inde habere dampnum vel proficuum». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Habeo annos LXVI ut credo vel citra, Sagonensis sum et de civitate Sagone oriundus fui». a Segue depennato presbiter b per multos annos: in sopralinea c pace: p corretta su f 6 nel margine superiore annotazione coeva hic dicit falsum quia iuraverunt fidelitatem comuni Ianue M°CCXXvn ut continetur in cronica e corretto su XXXX 1 segue depennato Interrogatus si homines 8 segue depennato cog h imperatores: così ms. 1 castrorum: così ms. 1 segue depennato sub iurisdictione episcopi Sagone k oridiuntus: così ms. Ea die. [4] Gandulfus, clericus Sancti Petri Sagonensis, iuratus, vocatus et interrogatus super ΠΠ0 ultimo titulo, de eo dixit: «Scio quod homines Quiliani tempore alterius guerre Ianue et Sagone veniebant ad faciendum fossata cum hominibus Sagone circa civitatem et quod ibant cum hominibus Sagone in exercitibus et cavalcatis ipsius comunis Sagone et hoc scio quia iverunt apud Sputumum in servicio episcopi et episcopatus mandato hominum Sagone tempore quo dominus Albertus erat episcopus Sagone». Interrogatus quomo- — 93 — do * fuit voluntas hominum Sagone quod irent apud Sputurnum, respondit: «Nescio nisi secundum quod dicebatur quia ivi cum eis apud Sputurnum, sed quo / (c. 11 v.) anno, mense, die, hora irent nescio, in Quadragessima tamen fuit et scio quod vidi ire homines Quiliani cum hominibus Sagone in servicio comunis Ianue apud Gavium et apud Vintimilium, qui homines ibant mandato comunis Sagone, ut dicebant dicti homines». Interrogatus de hominibus qui iverunt, respondit: «Universaliter iverunt, sed quo anno, mense, die, hora irent non recordor, in quibusdam castrisb fuerunt dicti duo exercitus et scio quod quarta parsc redditus et proventuum Quiliani homines Quiliani deferebant et deferre consueverant et adhuc deferunt episcopo Sagonensi in Sagona tempore domini Alberti, olim episcopi Sagone, et domini Enrici, episcopi quondam Sagone, et in presenti tempore alios introitus et proventus dicti castri Quiliani recipiebat comune Sagone auditu illorum qui dicebant se redditus et proventus Quiliani incantasse et emisse in calega a comuni Sagone et propterea credo firmiterd proventus et redditus castri Quiliani et curie et iurisdictionis pertinere dicto comuni Sagone pro tribus partibus et pro quarta episcopo Sagone et hoc audivi et vidi, ut supra testificatus sum, de aliis que in titulo continentur dixi / (c. 12 r.) ut supra». Interrogatus cuiu-smodi introitus et proventus sunt in Quiliano et qui introitus pertinent castro Quiliani, respondit: «Annona, portaticum, montonaticum, serigum, fodrum et alia plura pertinent episcopo pro quarto et alia tercia pars pertinet comuni Sagone, ut dicitur». Interrogatus quot annos habet ipse testis, respondit: «Annos L habeo». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, servicio etc. nichil. «De Cruceferrea oriundus fui, tamen steti et habitavi in Sagona per annos L». Interrogatus cuius iurisdictionis est, respondit: «Clericus sum et sum sub episcopo Sagonensi, tamen in Cruceferrea habeo terras et possessiones meas». Interrogatus si est particeps huius cause, respondit: «Non». Interrogatus quod comune vellet obtinere, respondit: «Illud quod ius habet, bene plus diligo comune Sagone quam comune Ianue, sed tamen illud diligo in iure quod ius habet, non spero inde dampnum vel proficuum». a quomodo: q corretta su s b corretto su castrum c quarta pars: così ms. d segue depennato dictum castrum Quiliani et (c. 12 v.) Die predicta. [5] Obertus Guelfus de Quiliano iuratus, vocatus et interrogatus super“ III0 b tituloc, de eod interrogatus dixit: «Scio quod comune et homines Sagone — 94 — tenuerunt castrum Quiliani a M°CC°LI° in antea per plures annos, ipsi vel alii pro eis, cum curia, contili et iurisdictione atque fidelitatibus hominum et cum proventibus et introitibus pertinentibus ad curiam et castellaniam Quiliani et ipsos introitus et proventus comune Sagone vel alius pro eo habere, tenere et percipere consuevit ante predictum tempus de M°CC°LI° per multos annos». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia comune Sagone illis temporibus ponebat castellanos in Quiliano pro ipso comuni, videlicet Sismondum, Anselmum, Raimundum et Iohannem, qui omnes erant castellani dicti loci pro comuni Sagone, qui omnes faciebant fidelitatem omnis ' anno de dicto castro comuni Sagone, ut dicebant et sic inde producebant instrumenta ut dicebant de fidelitate, quia nescio litteras et nescio quid in ipsis continebatur et introitus et proventus et iurisdictio dabantur omni anno comuni Sagone quantum pro tribus partibus, quarta vero pars datur episcopo Sagonensi». Interrogatus quomodo scit quod introitus et proventus curie, contilif et iurisdictionis darentur comuni Sagone, respondit: «Quia vidi dari illis emptoribus qui tenebant dictos introitus a comuni / (c. 13 r.) Sagone». Interrogatus per quantum tempus comune et homines Sagone tenuerunt dictum castrum, respondit: «Ante primam guerram ipsum cum omnibus possidebant, sed a prima guerra citra, que est annorum XL ut credo, comune Ianue per se dictum castrum cum omnibus proventibus, fidelitatibus et omnibus tenuit et possedit pluribus annis, sed quibus nec quot nescio et ipsum tenuit dictum comune Ianue quousque ipsum dedit sive commisit comuni Sagone quod comune Sagone ipsum tenuit pluribus annis et possedit cum omnibus redditibus et proventibus ipsius, facientes homines Quiliani illo tempore quo Sagonenses ipsum habuerunt a comuni Ianue fidelitatem comuni Sagone». Interrogatus quomodo scit predicta, respondit: «Quia vidi pluries et ego sacramentum fidelitatis feci ter et comuni Sagone ter vel quater et redditus quantum pro parte mea, videlicet de redditu cabelle, dedi emptoribus qui ipsos redditus incantaverunt a comuni Sagone quantum pro tribus partibus, aliam quartam dabam episcopo Sagone sive eius nunciis». Interrogatus de nominibus emptorum qui ipsos introitus incantabant a8 comuni Sagone, respondit: «Non recordor et scio quod nondum sunt duo anni quod cabella sive introitus Quiliani quantum pro tribus partibus incantata, / (c. 13 v.) quam calegam habuit Bissacia Sagonensis pro certa quantitate pecunie et scio quod incantata fuit semel in civitate Ianue et quod quidam ipsos introitus pro tribus partibus ipsos habuit a comuni Ianue, sed quo anno, mense, die, hora, locah et presentibus incantati fuerunt ipsi redditus in Ianua nescio nec scio nomen incantatoris, non recordor tamen nominatim de annis quibus homines Sagone ipsum castrum possederunt ab incepcione guerre prime citra nec -95 — quot tenuerint sive possederint possessionem sive introitus et proventus ipsius a dicta guerra citra». Interrogatus si homines Sagone fuerunt unquam inimici mortales comunis Ianue, respondit: «Guerra maxima fuit inter utrumque comune, sed si mortalis esset nescio». Interrogatus si ante tempus de M°CC°LI homines Saone rebelles fuerunt comuni Ianue et si inceperunt facere guerram comuni Ianue, respondit: «Bene fuerunt rebelles comuni Ianue, ut mihi videtur, et bene inceperunt guerram, ut apparencie mee videtur, et prout fuit inter gentes». Interrogatus si homines Sagone, potestates et rectores / (c. 14 r.) et castellanos quos habebant per comune Ianue ante dictum tempus expulerunt de Sagona et castris que sunt in districtu Sagone, respondit: «Nescio nisi auditu de uno ex Mallonis qui expulsus fuit, ut dicebatur». Interrogatus si ante M°CC°LI° comune Ianue possidebat et tenebat castra et iurisdictiones et cabellas et introitus que sunt in districtu Sagone, respondit: «Bene tenuit et possedit castrum Quiliani ante dictum tempus, cabellas, introitus et proventus per plures annos, sed quot nescio nec quibus et scio hec quia eram Uberator albergarle et receptor bandorum et Iohannes Detesalve, ut mihi videtur, emptor fuit a comuni Ianue de dictis introitibus et iurisdic-tionibus cui faciebam racionem de introitibus et iuribus quas percipiebam et in ipso castro habebant castellanum omni anno sive castellanos de hominibus dicti loci Quiliani qui ipsum tenebant et custodiebant pro comuni Ianue et homines dicti loci fidelitatem fecerunt sive faciebant ipsis castellanis pro comuni Ianue». Interrogatus si homines Sagone tanquam inimici et rebelles comunis Ianue comune Ianue privaverunt et spoliarunt possessione predictorum, respondit: «Credo quod sic et eciam reddo me certum quod comes Savoie venit apud / (c. 14 v.) Quilianum in adiuvamine comunis Sagone». Interrogatus quo anno, mense, die et hora ipse venit illuc, respondit: «Nescio, tamen anni xxxx sunt ut credo». Interrogatus si homines Sagone tanquam inimici et reb(elles) comunis Ianue congregabant homines inimicos comunis Ianue et fovebant partem imperatoris et quemcumque venientem inimicum comunis Ianue apud Sagonam, respondit: «Credo quod sic et reddo me certum quod partem imperatoris fovebant, ut dicebant omnes homines». Interrogatus si ante dictam guerram comune Ianue erat in pacif-fica possessione omnium predictorum et si hodie est in possessione omnium predictorum, respondit: «Scio quod ante dictam guerram ultimam, videlicet ante tempus M°CC°LI° comune Ianue fuit in possessione predictorum omnium, ut supra dixi, et hodie est quantum pro tribus partibus, excepta quarta parte episcopi Sagone, quam habet in introitibus Quiliani dictus episcopus». Interrogatus de qua iurisdictione est dictus testis, respondit: «Sub jurisdictione potestatis et comunis Ianue sum». Interrogatus quot annos habet dictus -96- testis, respondit: «Habeo, ut credo firmiter, annos LXV et plus». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere rem pro sua1». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, / (c. 15 r.) proficuo etc. nichil. «De Quiliano sum et sum sub iurisdictione Ianue, volo quod obtineat qui ius, utrumque comune’ diligo, sed volo quod obtineat quod ius habet». a Segue depennato 1°, Π0 b segue depennato et ΠΠ0 c conetto su titulis d eo: in sopralinea su primo depennato ' omnis: cost ms. 1 contili: così ms. 8 a: aggiunto nel margine interno al posto di pro depennato h loca: così ms. 1 sua: in sopralinea ' nel ms. segue Ianue Ea die. [6] Bonnusiohannesa, gastaldus de Quiliano, iuratus, vocatus et interrogatus super mi0 titulo, de eo interrogatus dixit: «Scio quod iurisdictio hominum Quiliani et introitus et proventus dicti castri Quiliani ad comune Sagone pertinere consueverunt ante tempus de M°CC°LI°». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta que in titulo continentur, respondit: «Quia vidi comune Sagone vendere introitus et proventus dicti castri in calega plus offerenti». Interrogatus cuiusmodi proventus et introitus sunt, respondit: «Fodrum, montanicum et potaticum, albergariam et omnia banna que imponebantur in quibus homines incidebant, que omnia solvunt omni anno homines Quiliani, videlicet pro tribus partibus, quarta vero pars est domini episcopi Sagonensis et scio predicta quia vidi et gastaldio extiti pro episcopatu Sagone per annos XXVm et ultra et ita consuevit pertinere iurisdictio cornimi Sagone et scio quod homines Sagone sive comune Sagone / (c. 15 v.) faciebant iurare omni anno homines Quiliani fidelitatem et vassallaticum; illud idem faciebat comune Ianue quando habebat castrum Quiliani et iurisdictionem et redditus et proventus». Interrogatus quomodo et qualiter habuit comune Sagone iurisdictionem dicti castri et introituum et aliorum predictorum et unde et quantum tempus est et a quo tempore citra, respondit: «Audivi a parentibus meis quod comune Saon(e) ipsum castrum cum omni iurisdictione introituum et proventuum habuerat a domino marchione Ottone de Carreto ex vendicione pro libris V, videlicet tres partes dicti loci et aliam partem episcopus Sagone, qui tunc temporis erat, aliam partem habuit pro certa quantitate pecunie, ut audivi a dictis parentibus meis et a pluribus aliis, et ideo habuit comune Saone ipsam iurisdictionem a dicto domino Oddone, ut credo firmiter, sed quantum tempus sit quod ipsam habuerat cum predictis introitibus et aliis et a — 97 — quo tempore citra ipsum seu ipsam iurisdictionem habuerint homines Sagone nescio et audivi dici quod de dicta vendictione dicte iurisdictionis castri et aliorum sunt publica instrumenta». Interrogatus quid est iurisdictio, respondit: «Nescio». Interrogatus si unquam fuit collector introituum et proventuum castri Quiliani, respondit: «Nonquam fui colletor, sed / (c. 16 r.) tamen gastaldio sum, videlicet custos introituum et proventuum quarte partis Quiliani pro domino episcopo Sagonensi, sed pro comuni Sagone nonun-quam extiti». Interrogatus quid est consuetudo, respondit: «Consuetudo est quando aliquis tenet rem pro sua et ipsam tenere consueverit». Interrogatus si comune Sagone obtinuit illam consuetudinem percipiendi dictos introitus et proventus a die qua primo inceperit percipere dictos introitus et proventus, respondit: «Per plures annos homines Sagone obtinuerunt, ut supra dixib, ante querram inceptam et post guerram, sed per quot annos, nescio». Interrogatus quis dedit licendam comuni Saone percipiendi dictos introitus, respondit: «Ille qui vendidit comuni Sagone dictum castrum cum omnibus pertinentibus dedit eidem comuni Sagone, ut credo firmiter, dictam iurisdictionem et ut audivi per instrumentum inde fore». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Annos LX habeo et plus quia recordor de annis LX». Interrogatus quibus annis nominatim comune Sagone habuit iurisdictionem de predictis omnibus, respondit: «Non recordor, sed tamen ipsam iurisdictionem habuit comune et vidi habere eo tempore quo Iacobus Detesalve fuit potestas Sagone et antea ipsam iurisdictionem / (c. 16 v.) habuerat comune Sagone, videlicet quia vendebat in calega fructus et proventus dicti castri, ut supra dixi, et vidi vendi et concedi plus offerenti». Interrogatus quibus nominatim venditi fuerunt dicti introitus, respondit: «Petro de Tebaldo, Manfredo de Goltasica, Boze de Duraguis et Bonino de Roveasco venditi fuerunt predicti introitus a comuni Sagone et fideliter homines dicti loci faciebant comuni Saone vel alii pro ipso comuni, videlicet sacramentum». Interrogatus quo anno, mense, die, hora, locac et presentibus venditi fuerunt, respondit: «De anno, mense, die et hora non recordor, sed tamen in capitulo comunis Sagone venditi fuerunt dicti introitus et proventus, de presentibus dixi nichil scio». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo etc. nichil. «De Quiliano sum et homo sum et fidelis domini episcopi Sagonensis et fidelitatem eidem omni anno facio, non spero inde habere dampnum vel proficuum, bene diligo pocius homines Sagone quam comune Ianue, sed pocius diligo in iure illud comune quod ius habet, non sum particeps huius cause, volo quod obtineat ius habens». a Una n in sopralinea b segue depennato et c loca: così ms. — 98 — (c. 17 r.) Ea die. [7] Boninus de Roveascha iuratus, vocatus et interrogatus super 1° et Π° titulis, de primo interrogatus dixit: «Scio quod ab annis XXVI citra, videlicet a M°CC°XXXVIII citra homines Sagone et comune Sagone tenuerunt et possederunt per plures annos castrum Quiliani et specialiter scio quod in M0CC°LI°, quo tempore firmata fuit pax, concordia et convencio cum comuni Ianue, tenuerunt dicti homines et comune Sagone castrum Quiliani, ipsi vel alius pro ipsis comuni et hominibus, cum territorio, iurisdictione, cabella et introitibus et proventibus dicte castellarne et fidelitatibus hominum dicti loci Quiliani». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia vidi infra dictum tempus annorum XXVI quod Anselmus, Sismondus et Iohannes de Quiliano, castellani dicti loci Quiliani pro comuni Sagone, tenere dictum castrum pro comuni Sagone et facere fidelitatem omni anno comuni Sagone et homines dicti loci facere fidelitatem ipsis castellanis pro comuni Sagone; introitus et proventus dicti loci Quiliani quantum pro tribus partibus dabantur omni anno, videlicet eo tempore infra dictum tempus quo comune Sagone ipsum locum habebat et tenebat, comuni Sagone sive alii pro comuni consignabantur / (c. 17 v.) et dabantur dicti introitus». Interrogatus quibus dari vidit et consignari ipsos introitus et proventus pro comuni Sagone, respondit: «Gastaldionibus comunis Sagone, videlicet Guillelmo Asterio, Bonoiohanni Buzo, Manfredo Grifo, Ottoni de Viarso et Rollerio et aliquando incantabantur voluntate comunis Sagone et egomet dictos introitus collegi pro dicto comuni Sagone». Interrogatus quibus annis et per quot annos infra dictum tempus annorum XXVI comune Sagone predicta possedit et tenuit, respondit: «Nescio per quot“ annos ipsa tenuerit et possedit comune Sagone nominatim, tamen scio quod ipsa tenuitb et possedit per annos XXm infra dictum tempus annorum XXVI, videlicet a M°CC°XXXVin citra». Interrogatus quibus annis incantati fuerunt dicti introitus per comune, respondit: «Anno proxime preterito incantati fuerunt et pluries abinde in antea». Interrogatus quis ipsos incantavit a comuni Sagone, respondit: «Philipus Garosus et plures alii a comuni Sagone et ipsos habuerunt pro quadam pecunie quantitate». Interrogatus si fuit presens dictus testis ubi pax et convencio factac fuit inter comune Ianue et comune Sagone, respondit: «Non». Interrogatus si scripta fuit dicta convencio et pax, respondit: «Audivi / (c. 18 r.) dici pluries ipsam convencionem et pacem fore scriptam». Interrogatus si dicta convencio tractata fuit, respondit: «Nichil scio, tamen firmata fuit et credo ipsam fore firmatam quia in pace sunt homines Sagone cum hominibus Ianue». Interrogatus si homines et comune Sagone possederunt continue dictum castrum a tempore convencio- -99 — nis citra huc usque, respondit: «Non, sed comune Ianue ipsum castrum tenuit a dicto tempore convencionis citra per annos sex et plus, videlicet quod castellani Ianue et pro comuni ipsum tenuerunt, nominad quorum castellanorum sunt hec: Guillelmus Bucucius, Otto Ammonus, Rollerius Malocellus et quidam Carregalasen et Andreas de Madio et Laurencinus de Murta. Qui omnes castellani missi sunt' pro comuni Ianue apud Quilianumf et pro ipso comuni tenent ipsum castrum sive tenere consueverunt, ut mihi dicebant et notorium erat et publicum, in aliis vero annis, videlicet a tempore conventionis citra homines Sagone illud castrum tenuerunt per annos ΙΠΙ” et plus, me vidente, vel alius* pro ipsis». Interrogatus quomodo scit, respondit: «Quia vidi Bonifacium de Quiliano, Iacobum de Quiliano et fratrem eius Rainaldum, castellanos dicti castri pro comuni / (c. 18 v.) Sagone, ut mihi testi dicebant et verum erat, quia iurabant omni anno comuni Sagone et in exercitibus et cavalcatis ibant dicti castellani cum hominibus Quiliani, sed in quibus exercitibus a tempore convencionis non recordor, tamen semper iuraverunt comuni Sagone fidelitatem et homines ipsius castri similiter». Interrogatus si a dicto tempore citra ipsum tenuerunt pro comuni Ianue, respondit: «Nescio». Interrogatus si a dicto tempore citra homines Sagone dederunt comuni Ianue vel alteri pro ipso comuni et rediderunt libras L ianuinorum pro dicto castro et iurisdictione ipsius, respondit: «Bene audivi quod homines Sagone dederunt libras L ianuinorum comuni Ianue pro guardia dicti castri, sed aliter nescio nisi auditu». Interrogatus si comune Ianue vel alius pro eo consuevit tenere dictum castrum et gabellas et iurisdictionem ipsius castri pacifice et quiete ante dictam conventionem per longa tempora, respondit: «Nonquam vidi tenere comuni Ianue vel alii pro ipso comuni dictum castrum nec aliquid de predictis nec recordor quod ipsum tenuerit comune Ianue nisi a tempore conventionis citra». / (c. 19 r.) Interrogatus si tempore domini Pauli de Sure-sina, potestatis olim civitatis Ianue, comune Ianue possidebat et tenebat dictum castrum, cabellas et iurisdictionem ipsius, respondit: «Nichil scio». Interrogatus si comune Ianue aliquo tempore possessione dicti castri, iurisdictionis et cabellarum ipsius privatum fuit, respondit: «Nichil scio». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere rem pro sua propria sine contradictione alicuius persone». Interrogatus de qua iurisdictione est dictus testis, respondit: «De castellania Quiliani sum et subsum modo comuni Ianue et fui sub ipso comuni menses sex sunt et plus et homo sum comunis Ianue ab eo tempore citra quo ipsum castrum habuit et recuperavit sive accepit». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Annos XL habeo et recordor bene annos xxvm». — 100 — Super Π° titulo interrogatus dixit: «Scio quod homines et comune Sagoneh tenuerunt et possederunt / (c. 19 v.) a tredecim annis citra per annos X vel circa vel alii pro ipsis hominibus et comuni castrum Quiliani cum castellania ipsius, iurisdictione, fidelitatibus hominum, cabella et introitibus eius». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia vidi nuncios comunis Sagone colligere introitus et proventus sive redditus dicti loci pro tribus partibus omni anno in predicto tempore annorum X vel citra, scio quod videbam comune Sagone habere castellanos suos ibidem qui iurabant fidelitatem comuni Sagone et aliquando dicti introitus incantabantur et dabantur plus offerenti et eciam scio quod homines Quiliani iurabant castellanis Quiliani pro comuni Sagone et bene iuraverunt domino Nicole Cigale, olim potestati Sagone, primo anno pacis sive concordie facte». Interrogatus de nominibus castellanorum, respondit: «Bonifacius de Quiliano et fratres, Raimundus de Quiliano, Iacobus de Quiliano et Sismondus, qui omnes extiterunt castellani Quiliani pro comuni Sagone pluribus annis, et Vivaldus Caracapa quodam anno fuit castellanus dicti loci, quo anno comune Ianue dictum castrum accepit / (c. 20 r.) retinere in se ipso». Interrogatus quomodo et qualiter dictum comune Sagone possidebat et possedit predicta, respondit: «Quia ipsa accipiebat et vendebat introitus et de ipsis ad libitum suum faciebant homines Sagone et in ipso castro habebant predictos castellanos superius per me nominatos». Interrogatus si fuit presens ubi incantarentur dicti introitus pro comuni Ianue, respondit: «Sic». Interrogatus quo anno, mense, die, hora, loco et presentibus incantati fuerunt predicti redditus et introitus, respondit: «In capitulo comunis Sagone incantati fuerunt, sed quo anno, mense, die, hora et presentibus non recordor, tamen in tempore Lanfranchini Malocelli incantati fuerunt, ut vidi, et dati plus offerenti, me vidente, Iacobo Fulcherio pro certa quantitate pecunie, videlicet pro libris LXXX ut mihi videtur». Interrogatus quod ius habebat comune Sagone incantandi predicta, respondit: «Quia predicti introitus dicti comunis sunt et ad ipsum pertinent, excepta quarta parte que est episcopatus Sagone, quia ipsum castrum et redditus et proventus / (c. 20 v.) dictum comune Sagone tunc temporis possidebat et tenebat et possedit a dicto tempore de M°CC°LI° per annos XL citra». Interrogatus si voluntate et consensu comunis Ianue comune et homines Sagone ipsum tenuerunt, respondit: «Credo quod ipsum tenuerunt et tenerent voluntate et consensu comunis Ianue quia comune Ianue preest comuni Sagone et ideo credo firmiter quod ipsum tenuerunt voluntate dicti comunis Ianue et quia credo quod comune Ianue credit esse ius comuni Sagone ipsum tenere sive credebat tunc temporis». Interrogatus — 101 — si a M°CC°LI° citra comune Sagone reddidit comuni Ianue vel alteri pro ipso certam quantitatem occasione iurisdictionis, fidelitatum, gabellarum, introituum castri Quiliani, respondit: «Nescio nisi auditu et sicut dixi in alio titulo». Interrogatus si predicta tenebat comune Sagone ad voluntatem comunis Ianue et quantum dicto comuni placeret, solvendo omni anno comuni Ianue pro predictis certam pecunie quantitatem, respondit: «Nichil scio nisi ut supra dixi, quia credo quod ipsum tenebat comune Saone ad voluntatem comunis Ianue» / (c. 21 r.). Interrogatus si licitum erat comuni Ianue et hominibus possessionem predictorum recuperare et accipere quando vellet consensu hominum Saone, respondit: «Credo quod licitum esset et erat comuni Ianue accipere et recuperare dictum castrum consensu hominum Sagone et sine consensu et voluntate ipsorum, bene potest ipsum castrum accipere et bene ipsum accepit comune Ianue et habet et in virtute sua est sive cuiusdam castellani pro comuni Ianue». Interrogatus si de predictis sunt scripture et testes, respondit: «Nescio». Interrogatus qui predicta possidet hodie et si possessio dicti castri accepta est pro comuni Ianue, respondit: «Modo ipsa omnia possidet comune Ianue sive alius pro comuni et accepta est ipsa possessio dicti loci pro comuni Ianue». Interrogatus quomodo scit, respondit: «Quia in illo loco est castellanus unus pro comuni Ianue et fidelitatem fecerunt homines ipsi1 loci comuni Ianue et in ipsa possessione est comune Ianue et ipsum possidet nunc». Interrogatus si possessio vel quasi hominum fidelitatum, gabellarum et introituum dicti castri accepta est per comune Ianue iam sunt menses VI et ultra secundum quod in pactis continebatur de predictis factis / (c. 21 v.) per Guillelmum Bucanigram seu comune Ianue et homines Sagone, respondit: «Citra sex menses sunt quod comune Ianuense vel alius pro comuni et fuit quidam nomine Ianuinus Osbergerius, nuncius comunis Ianue, ut videtur de nomine mihi, qui possessionem predictorum omnium accepit pro comuni Ianue et tunc temporis homines Quiliani et ego testis cum ipsis diximus et protestati fuimus coram ipso nuncio ’ quod inde testaretur instrumentum quod comune Sagone habet iurisdictionem in homines Quiliani et facimus eidem comuni fidelitatem omni anno et ideo non credimus proprium nomine comunis Ianue accipere fidelitatem ab hominibus dicti loci Quiliani. Qui nuncius respondit quod si iremus Ianuam ibi faceret instrumentum et quod faceret ita quod comune Ianue attenderet et observaret k prout observatum fuit hominibus Quiliani tempore quo Guillelmus Bucucius castellanus fuit Quiliani et faceret ita quod comune Ianue nos et homines dicti loci dimitteret in eo statu quo nos dimisit Guillelmus Bucucius, supradictus castellanus, pro comuni Ianue in Quiliano». Interrogatus cuius — 102 — condicionis est dictus / (c. 22 r.) testis, respondit: «Homo sum qui habeo de rebus competentibus tanquam aliquis meus1 vicinus, in Quiliano sto et homo sum comunis Ianue et eidem feci fidelitatem sive eius nuncio pro eodem». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere rem pro sua propria». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, servi-cio, timore etc. nichil. «Non sum particeps huius cause, non spero inde habere dampnum vel proficuum, pocius diligo comune Ianue quam comune Sagone, sed tamen in iure diligo utrumque, obtineat quod ius habet». * Corretto su quos b conetto su tenuerit c facta: ripetuto d nomina: conetto su precedente scrittura ' sunt: conetto probabilmente su fuerunt f apud Quilianum: in sopralinea g conetto su aliud h Sagagone nel ms. ' ipsi: così ms. ' segue depennato et k observave-ret nel ms. 1 meus: di lettura incerta. Die sabbati die XVin octubris. [8] Vivaldus de Viarasca sagencoli iuratus, vocatus et interrogatus super primo titulo, de eo dixit: «Scio quod ab annis XXVI citra, videlicet a M°CC°XXXVI[I citra homines et comune Sagone tenuerunt et possederunt, ipsi vel alius pro eis, castrum Quiliani cum castellania ipsius, iurisdictione, fidelitatibus hominum, cabella et introitibus eius et specialiter ipsum castrum tenuerunt cum predictis primo anno quo pax firmata fuit, videlicet / (c. 22 v.) illo anno quo fuit potestas Sagone nobilis civis Nicola Cigala, quod tempus est annorum ΧΠΠ vel citra». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia vidi predicta omnia tenere et possidere comuni Sagone sive alii pro comuni, quia Raimundus de Quiliano, Sismondus, Bonifacius de Quiliano, qui erant et fuerunt castellani pro comuni Sagone in ipso castro, ipsum castrum tenebant tunc temporis, videlicet infra tempus predictum cum predictis nomine comunis Sagone». Interrogatus quomodo et qualiter scit, respondit: «Quia iurabant et vidi ipsos iurare pluribus annis comuni Sagone fidelitatem pro comuni Sagone et redditus et proventus ipsius castri quantum pro tribus partibus dabantur et consignabantur dicto comuni Sagone vel alii pro comuni, quarta vero pars datur omni anno episcopatui Sagone et scio quod pluries dictos redditus et proventus vidi incantari in capitulo comunis Sagone et dari et concedi plus offerenti». Interrogatus quo anno, mense, die, hora et presentibus predicta vidit dictus testis, respondit: «Non recordor, sed pluribus annis predicta fuerunt». Interrogatus quibus vendita fuerunt / (c. 23 r.) predicta, respondit: «Pluries ipsa habuit in calega dominus Sismondus de -103 — Quiliano et Carretus sive Enricus Carretus pro certis pecunie quantitatibus, sed de quantitatibus nescio, iam scio quod homines Quiliani iurabant potestati Sagone pro comuni Sagone et aliquando dictis castellanis pro dicto comuni fidelitatem». Interrogatus quibus annis iuraverunt, respondit: «Non recordor». Interrogatus cuiusmodi redditus et proventus sunt in Quiliano et quomodo et qualiter ipsos comune Sagone tenuit et possedit ab annis XXVI citra, videlicet infra dictum tempus per plures annos, respondit: «Redditus sunt quia dare debent homines Quiliani omni anno pro fodro libras L usque in LX, de quibus quarta pars debet esse episcopi Sagonensis, ut audivi et dicitur publice ab hominibus Quiliani, quod dare consuerunt libras L usque in libris LX et inde * me reddo certum quod solvunt in quantitate pecunie pro fodro et scio quod solvunt annonam et montonaticum et banna omnia sive successiones de quibus omnibus quarta pars est episcopi Sagone». / (c. 23 v.) Interrogatus quomodo et qualiter scit quod episcopus Sagone habeat quartam partem introituum Quiliani, respondit: «Quia vidi pluries homines Quiliani deferre partem eis contingentem pro quarta parte dicto episcopo omni anno». Interrogatus de nominibus qui deferunt dictos introitus dicto episcopo, respondit: «Bonusiohannes de Quiliano de Roveasca et plures alii». Interrogatus unde et a quo dictus episcopus habuit dictam quartam partem, respondit: «A marchionibus de Carreto, ut dico et audivi publice ab hominibus antiquis, qui marchiones vendiderunt alias tres partes comuni Sagone ut dicitur et dico publice et a dicto tempore citra quo superius narravi predicta scio quod comune Sagone tenuit et possedit dictum castrum cum omnibus predictis per plures annos». Interrogatus de annis, mensibus quibus comune ipsa tenuit et possedit et qui erant potestates Sagone, respondit: «Bene possedit ipsa, ut supra dixi et testificatus sum, comune Sagone per plures annos, sed quibus annis nominatim non recordor, sed tamen infra dictum tempus pluribus annis ipsa possedit. De potesta/tibus (c. 24 r.) que fuerunt infra dictum tempus, videlicet ab annis XXVI citra infra quod tempus homines Sagone possederunt predicta dico et testificor me recordari de quibus, videlicetb primo anno quo pax facta fuit inter comune Ianue et comune Saone fuit potestas Nicola Cigala, Ingo Grillus duobus annis stetit in potestatia Sagone, Nicola de Grimaldo, Iacobus Detesalve et plures alii fuerunt potestates Sagone, sed tamen qui fuerint potestates infra tempus de M°CC°XXXVIII0 usque M°CC°LI0 non bene recordor». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Ille qui tenet et possidet rem pro sua et istud est possidere, ut videtur aparencie mee, et laborare et laborari facere terras et percipere et colligere fructus et istud credo fore possidere». Interrogatus si fuit presens dictus testis ubi pax et concordia, convencio facta fuit inter comune Ianue et comune — 104 — Sagone, respondit: «Non, tamen inde est publica fama et ab eo tempore citra quo firmata fuit, ut dicitur et notorium est, stetit comune Ianue in paciffica tranquilitate cum comuni Sagone». Interrogatus si dicta conventio tractata fuit, respondit: «Credo / (c. 24 v.) quod sic et credo firmiter ipsam scriptam fore». Interrogatus si scit quid contineatur in ipsa conventione, respondit: «Nescio». Interrogatus si possederunt continue ipsum castrum a tempore conventionis citra huc usque, respondit: «Comune Ianue ipsum castrum semper posseditc a dicto tempore citra, exceptis per tres vel quatuor annos, ut mihi videtur, quod comune Saone ipsum possidebat quia videbam et vidi habere in ipsos castellanos pro comuni Sagone Vivaldum Caracapamd et alios de Sagona de quorum nominibus non recordor». Interrogatus in qua potesta-cia a tempore conventionis citra ipsum possedit, respondit: «Non recordor». Interrogatus si a dicto tempore citra ipsum tenuerunt pro comuni Ianue, respondit: «Nescio». Interrogatus si homines et comune Sagone a dicto tempore citra dederunt comuni Ianue vel alteri pro ipso comuni et rediderunt libras L ianuinorum pro dicto castro et iurisdictione ipsius, respondit: «Bene audivi a pluribus hominibus, sed tamen nescio». Interrogatus si comune Ianue vel alius pro eo consuevit tenere dictum castrum et gabellas et iurisdictionem ipsius castri paciffice et quiete / (c. 25 r.) ante dictam conventionem per longa tempora, respondit: «Nescio». Interrogatus si tempore potestacie domini Pauli de Suresina comune Ianue possidebat et tenebat dictum castrum, cabellas et iurisdictionem ipsius, respondit: «Nescio». Interrogatus si eciam ante per longa tempora dictum comune Ianue vel alius pro ipso predicta tenuerat et possederat, respondit: «Nichil scio». Interrogatus si aliquo tempore possessionem' dicti castri, iurisdictionis et cabellarum ipsius privatum fuit comune Ianue, respondit: «Nescio aliquid de privacione». Interrogatus de qua iurisdictione est dictus testis, respondit: «Sub iurisdictione sum domini episcopi Sagonensis et homo et fidelis suus sum et fidelitatem feci dicto episcopo Sagonensi». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Bene recordor annos Lf et habeo bene LX annos». Interrogatus quod comune plus diligit, respondit: «Pocius diligo comune Sagone, sed in iure diligo illud quod ius habet». (c. 25 v.) De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, timore etc. nichil. «Utrumque comune diligo in iure, bene sum homo episcopatus Sagone et fidelis et de Quiliano sum, non sum particeps huius cause, volo quod obtineat quod ius habet». “ Segue depennato meis b videlicet: ripetuto c segue depennato exceptis d Cara-campam nel ms. ' possessionem: così ms. 1 una macchia d'inchiostro rende difficile la lettura. -105- Ea die. [9] Iacobus Blancus de Teazano de Quiliano iuratus, vocatus et interrogatus super primo titulo, de eo interrogatus dixit: «Scio quod a XXVI annis citra, videlicet a M°CC°XXXVm citra et specialiter in M°CC°LI°, videlicet illo anno quo potestas Sagone fuit Nicola Cigala et firmata pax et conventio inter comune Saone et comune Ianue comune Saone tenuit et possedit castrum Quiliani cum territorio, iurisdictione, cabella, omnibus proventibus et introitibus dicte castellarne et fidelitatibus hominum dicti castri». Interrogatus quomodo et qualiter predicta que superius dicta sunt scit, respondit: «Quia vidi comune Sagone tenere et possidere dictum castrum cum omnibus predictis et vidi / (c. 26 r.) castellanos dicti loci pro comuni Sagone, videlicet Vivaldum Cara-capam ° tenere dictum castrum pro comune Saone et introitus et proventus dicti loci habere comune Saone omni anno quia extiti gastaldio episcopatus Sagone pro quarta parte introituum Quiliani et videbam et vidi predicta et scio quod vidi dominos Raimundum, Sismondum de Quiliano esse castellanos pro comuni Saone quia, ut dicebant, iurabant fidelitatem comuni Sagone et homines dicti loci iurabant omni anno sacramentum et fidelitatem cornimi Sagone». Interrogatus quot annis ipsum castrum tenuit et possedit comune Sagone cum predictis omnibus et quibus annis et qui erant tunc temporis potestates sive rectores Sagone, respondit: «Per plures annos, sed per quot nescio, tamen vidi comune Sagone tenere ipsum castrum cum predictis illis annis quibus Nicola Cigala fuit potestas Sagone et Ingo Grillus, Iacobus Detesalve, Nicola de Grimaldo et Ottobonus de Camilla, qui omnes fuerunt potestates Sagone, / (c. 26 v.) sed quibus annis nominatim, excepto de Nicola Cigala qui fuit potestas Sagone in M°CC°LI°, predicti fuerint potestates Sagone non recordor, ut mihi videtur de dicto Nicola fuisse potestas in dicto millesimo, tamen predicti omnes potestates fuerunt a tempore conventionis firmate citra». Interrogatus quomodo et qualiter dictum comune possedit et possidebat predicta, respondit: «Quia sua erant pro tribus partibus et quartab episcopatus Sagone quia homines Sagone de dicto castro faciebant ad libitum suum et ad ipsum mittebant castellanos quandocumque volebant et ipsa omnia possidebant et scio quod in exercitibus et cavalcatisc homines Quiliani iverunt mandato comunis Saone et ibant». Interrogatus in quibus exercitibus, respondit: «Apud Vintimilium, apud Capriatam et apud Septam mandato comunis et hominum Sagone in auxilio comunis Ianue, sed quibus annis nominatim nescio». Interrogatus quomodo et qualiter scit quod irent mandato comunis Sagone dicti homines Quiliani in predictis exercitibus, respondit: «Quia videbam / (c. 27 r.) ipsos et vidi habere in mandatis a comuni Sagone quod irent in ipsis et sicut comune Sagone ipsos homines sol- — 106 — vebat sive ipsis solvebat pro eundo in ipsis». Interrogatus si dicti homines possent ivisse in servicio comunis Ianue tunc temporis mandato comunis Ianue et non mandato comunis Sagone ipso tested inscio, respondit: «Nescio, tamen predicti quos superius nominavi de Quiliano, qui erant castellani pro comuni Sagone, ibant et faciebant me presente et audiente mandata comunis Sagone et in Sagona stabant pluries in auxilio comunis Sagone». Interrogatus ex qua parte dictum comune et homines Sagone habuerunt ipsum castrum et iurisdictionem et alia pro tribus partibus et episcopus pro quarta et ex qua causa et ex quo iure et a quo et unde, respondit: «Audivi quod ipsa omnia habuerunt a domino Oddone, marchione de Carreto quondam, ex vendictione et aliud nescio». Interrogatus si presens fuit ubi pax et concordia facta fuit inter comune Ianue et comune Sagone, / (c. 27 v.) respondit: «Nescio». Interrogatus si tractata fuit dicta pax et concordia, respondit: «Credo quod sic». Interrogatus si scit quid contineatur in illa convenctione, respondit: «Nescio». Interrogatus si possederunt continue ipsum castrum a tempore convencionis citra huc usque, respondit: «Ipsum tenuerunt et possederunt, ut supra dixi, tempore potestaciarum predictorum». Interrogatus si a dicto tempore citra ipsum tenuerunt et possederunt pro comuni Ianue, respondit: «Nescio». Interrogatus si a dicto tempore citra dederint comuni Ianue vel alii pro comuni et rediderint libras L ianuinorum pro dicto castro et iurisdictione, respondit. «Nescio». Interrogatus si comune Ianue vel alius pro comuni consuevit tenere dictum castrum et gabellas et iurisdictionem ipsius castri paciffi-ce et quiete ante dictam conventionem per longa tempora, respondit: «Non credo». Interrogatus si tempore potestacie domini Pauli de Surexina, potestatis olim Ianue civitatis, comune Ianue possidebat et tenebat dictum castrum, gabellas et iurisdictionem ipsius, respondit: «Nescio». Interrogatus si comune Ianue aliquo tempore poss(essione) dicti castri, iurisdictionis et gabellarum ipsius privatum fuit, respondit: «Nescio». / (c. 28 r.) Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere et possidere domum et rem pro sua propria, ut credo firmiter». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Annos L habeo». De odio, amore, precio, precibus, dampno, proficuo, instructione, timore etc. nichil. «De iurisdictione domini episcopi Sagonensis sum et homo et fidelis suus sum, videlicet quia dominus meus est et fidelitatem eidem feci. Utrumque comune diligo in iure, sed pocius diligo illud comune quod ius habebat, non spero inde dampnum vel proficuum, obtineat quod ius habet. De Quiliano sum». * Caracampam nel ms. b quarta: corretto su excepta c corretto su cavalcatas d segue depennato ipso -107- (c. 28 v.) Die predicta. [10] Iacobus Detesalve iuratus, vocatus et interrogatus super secundo titulo, de eo interrogatus dixit: «Scio quod illo tempore quo fui potestas Sagone et credo firmiter quod fuit currente M°CC°LIIII° comune et homines Sagone“ possidebant et tenebant et tenuerunt et possederunt castrum Quiliani cum castellania ipsius, iurisdictione, fidelitatibus hominum, cabella et introitibus eius et scio quod quando venib primo ad dictam potestaciam Sagone ivi apud Quilianum et ibi Sismondus de Quiliano et consortes dederunt mihi sive iuraverunt fidelitatem et hominum castri Quiliani, nomine et vice comunis Sagone, et quod ipsum custodirent pro comuni Sagone et ipsum da(re)nt semper ipsum ad mandatum meum tunc temporis et comunis Sagone et tunc quando fecit iuramentum fidelitatis dicti loci Quiliani ego porresi eidem baculum unum pro investitura castellarne predicte pro comuni Sagone. Quod iuramentum fecit eodem modo et forma quo et qua ipsum fecerat tempore potestatis Nicole Cigale et de hoc est instrumentum». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia potestas eram / (c. 29 r.) et fui uno anno in Sagona et scio et certus sum quod possidebam et tenebam, nomine comunis Sagone, dictum castrum et iurisdictionem et introitus et proventus et eciam homines dicti loci iuraverunt mihi, nunciis meis pro comuni Sagone». Interrogatus qualiter possidebatc predicta omnia, respondit: «Quia ipsa possidebam quia in dicto castro posui castellanos, videlicet Sismondum et socios, et introitus et proventus ipsius vendi feci et incalegari pro comuni Sagone et deliberari plus offerenti in calega, videlicet Bisacie Sagonensi». Interrogatus cuiusmodi redditus et proventus sunt in Quiliano, respondit: «Fodrum, videlicet quamdam quantitatem pecunie, et avenam et portaticum et alii plures introitus sive redditus sunt». Interrogatus pro quanto datid fuerunt dicti' introitus, respondit: «Pro libris LXXX ut michi videtur». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Quia semper habeo rem meam propriam ad meam voluntatem et ideo est tenere et possidere tenere rem pro sua propria quia quando veni ad civitatem dictum castrum cum pertinentibus datum fuit mihi». Interrogatus quibus presenti-bus5 datum fuit / (c. 29 v.) eidem testi dictum castrum, nomine comunis Saone, respondit: «Plures ex magnatibus civitatis Sagone, de die non recordor, de mense marcii fuit, ut videtur mihi». Interrogatus ex quo iure predic-tus Sismondus dedit et consignavit eidem testi pro comuni Saone dictum castrum cum predictis pertinentibus et quod ius habebat ipsum consignandi et dandi, respondit: «Ipsum castrum cum pertinentibus consignavit mihi, tunc temporis potestati Sagone pro comuni Sagone, eo modo et forma sicut ipsum consignaverant Nicole Cigale, qui fuerat potestas Sagone in principio — 108 — pacis inite inter comune Ianue et comune Sagone, et aliud de interrogatione nescio et de predicta consignatione sicut ipsum consignavit Nicole Cigale, nomine comunis Sagone, vidi publicum instrumentum, quod instrumentum fecit Iacobus de Candelia, ut credo, vel unus ex aliis scribis civitatis Saone et scio quod vidi publicum instrumentum vendicionis sicut dominus Oddo de Carreto marchio quondam vendidit comuni Sagone castrum Quilianie, excepta parte quam habet episcopus Sagone in Quiliano, videlicet quartam partem quam habuit / (c. 30 r.) episcopatus Sagone a dicto domino Ottone quondam, ut credo». Interrogatus quis composuit dictum instrumentum vendicionis et quo anno, mense, die, hora, loco et presentibus factum fuit, respondit: «Nescio quia nundum eram ortus nec tamen respexi unquam millesimum dicti instrumenti». Interrogatus si voluntate et consensu comunis Ianue ipsum tenuerunt homines et comuneh Sagone, respondit: «In conventione pacis comunis Sagone cum comuni Ianue continetur quod homines Sagone debent dare ad voluntatem comunis Ianue omnes vires, videlicet castra que sunt in civitate Sagone et districto munita et inmunita et propterea in fine mei regiminis dedi sive dari feci castrum Quiliani Michaeli Cebe, nuncio comunis Ianue, et Nicole Scarçafico, pro comuni Ianue nunciis, videlicet secundum tenorem conventionis, tamen iurisdictionem, introitus et proventus et hominum tenui pro comuni Sagone per totum tempus mee potestacie et in tempore Nicolai de Grimaldo, sequentis potestatis, videtur mihi quod comune Ianue ceperit iurisdictionem hominum». Interrogatus si a M°CC°LI citra redidit comune Saone comuni Ianue certam quantitatem occasione iurisdictionis fidelitatum, cabellarum, introituum castri Quiliani / (c. 30 v.) comuni Ianue vel alteri pro ipso comuni, respondit: «Nichil scio, set scio quod tempore mee potestacie nichil reddidit comune Sagone comuni Ianue pro Quiliano nec pro factis Quiliani». Interrogatus si predicta tenebat comune Sagone ad voluntatem comunis Ianue et quantum dicto comuni placeret tenere debebat solvendo comuni Ianue pro predictis annuatim certam quantitatem, respondit: «Nichil vidi reddi comuni Ianue pro predictis vel aliquo predictorum, sed eo tempore quo fui potestas Sagone ipsa possidebam pro comuni Sagone quiete, sine aliqua dacita comuni Ianue prestanda». Interrogatus si licitum erat comuni Ianue possessionem predictorum recuperare et accipere quando vellet consensu hominum Sagone, respondit: «Non credo propter conventionem». Interrogatus si de predictis sunt scripture publice, respondit: «De possessione quam tenebam et tenui nomine comunis Sagone sunt scripture publice et instrumenta, sed quis ipsa fecerit non recordor». Interrogatus quis possidet hodie predicta, respondit: «Nescio quia de novo veni de Roman (ia)». Interrogatus si possessio dicti castri accepta / (c. 31 r.) -109- est per comune Ianue vel quasi possessio fidelitatum, gabellarum et introituum dicti castri iam sunt menses VI et ultra secundum quod in pactis continebatur de predictis factis per Guillelmum Bucanigram seu comune Ianue et homines Saone, respondit: «Nichil scio». Interrogatus quot annos habet, respondit: «Habeo ut credo circa annos L». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, instructione, timore etc. nichil. «Volo quod obtineat quod ius habet. Civis Ianue sum». “ Sagone: in sopralinea su Quiliani depennato b corretto su venit c corretto su possidebatis d corretto su data ' corretto su dicta f segue depennato vobis 8 conetto su Quiliano h conetto su comunis (c. 31 v.) Die xvmi octubris. [11] Nicola Cigala iuratus, vocatus et interrogatus super primo titulo, de eo interrogatus dixit: «Fui potestas Sagone primo anno quo pax, concordium et conventio firmate“ fuerunt cum comuni Ianue, videlicet inter comune Ianue et comune Sagone, in qua potestatia intravi in M°CC°L primo, de mense marcii, videlicet citra festum Sancte Marie de marcio, et ipsam potestaciam tenui usque ad annum tunc proximum et scio quod quando fui in dieta pote-stacia quidam nomine Sismondus de Quiliano, Raimundus, Bonifacius et duo alii, nomina quorum non bene recordor, qui erant tunc temporis castellani dicti loci Quiliani sive castri, iuraverunt mihi testi, tunc temporis potestati Sagone, nomine et vice comunis Sagone et pro ipso comuni, fidelitatem dicti castri et pro ipso comuni Sagone ipsum tenere debebant et predicta fuerunt a M0cc°xxxvm citra et scio quod quidam ex predictis, videlicet Bonifacius, iuravit mihi pro comuni Sagone hominium pro se ipso / (c. 32 r.) et consorti-bus et scio quod ilio anno pro comuni Sagone misi nuncios meos, videlicet loco mei pro comuni Sagone, apud Quilianum pro recipiendis iuramentis ab ipsis hominibus rusticis dicti loci fidelitatum, qui nuncii ipsum iuramentum receperunt ut scripsit quidam scriba». Interrogatus quorum nomine vocantur nuncii quos dictus testis misit apud Quilianum, respondit: «Iacobus de Candirla notarius quondam et Ricius de Sputurno qui receperunt fidelitatem a dictis hominibus Quiliani, ut inde vidi publicum instrumentum factum manu dicti Iacobi, et illo anno tenuit et possedit dictum comune Sagone dictum castrum cum territorio, hominio, introitibus et proventibus ipsius». Interrogatus cuiusmodi introitus sunt in Quiliano, respondit: «Non recordor, tamen plures introitus sunt, recordor tamen quod illo anno currente M0CC°LI0 — 110 — incalegari feci cabellam Quiliani pro certa quantitate pecunie, nomine et vice comunis Sagone». Interrogatus quis ipsam cabellam habuit, respondit: «Non recordor quis ipsam habuerit nec de pecunia in qua ascendit et de qua cabel-la dicebatur episcopatum Sagone habere debere quartam partem». / (c. 32 v.) Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere et possidere rem pro sua propria sine alicuius contradictione et capere et accipere redditus et proventus et sic fecerunt homines Sagone et comune Saone eo tempore quo extiti potestas de castro Quiliani et omnibus cabella, introitibus et iurisdictione et fidelitatibus hominum sine contradictione comunis Ianue. Predicta omnia que dixi superius et testificatus sum vidi et presens fui et feci fieri et possedi nomine dicti comunis Sagone et vidi pluries instrumenta continenda sicut predict! castellani de Quiliano iuraverunt Ingoni Grillo, sequentib potestati mei testis, et Iacobo Detesalve, potestatibus olim Sagone post me, fidelitatem dicti castri comuni Sagone». Interrogatus quis fecit ipsa instrumenta, respondit: «Nescio». Interrogatus si presens fuit ubi pax et concordia et conventio firmata fuit inter comune Ianue et comune Sagone, respondit: «Sic, fui apud Varaginum, in ecclesia Varaginis, de nomine' ecclesie non recordor, et ipsam convencionem et pacem vidi legi coram omnibus magnatibus Ianue / (c. 33 r.) presentibus ibidem quasi in parlamento et coram potestate Ianue, videlicet domino Menabove de Turicella, potestate Ianue. Que convencio scripta fuit, ut credo, in autentico, videlicet in registro comunis per manum Guillelmi Cavagni, ut videtur mihi de dicto Willelmo, et data in scriptis comuni Sagone sive nunciis meis quia tunc temporis eram potestas Sagone». Interrogatus si dicta convencio tractata fuit, respondit: «Sic, in Varagine, sed de nominibus tractatorum non recordor, tamen firmata fuit per utrumque comune, sed qdbus presentibus firmata esset non recordor nec de testibus, sed propter hoc ipsam habd in una carta et ipsam feci observari per totum tempus mee potestacie et bene ipsam observavit comune Sagone, ut patuit mihi». Interrogatus si scit quid contineatur in ipsa conven-cione, respondit: «Multa continentur in ipsis de quibus esset longum singula enarrare, recordor tamen contineri in ipsa convencione quod comune Ianue tractaret comune et homines Sagone sicut cives Ianue et comune Sagone consenciit et voluit quod comune Ianue posset capere omnia castra tam intus civitatem quam extra civitatem Saone / (c. 33 v.)à et tenere ad voluntatem comunis predicti Ianue, salvis semper iurisdictionibus hominum et proventibus sive introitibus qui esse deberent et remanere deberent comuni et hominibus Sagone; predicta scio contineri in dicta convencione Sagone quia ipsam legi pluries». Interrogatus si possederunt continue dictum castrum a tempore convencionis citra huc usque, respondit: «Nichil scio ' nisi de M°CC°LI, quo — 111 — anno extiti potestas dicti loci». Interrogatus si a dicto tempore ipsum tenuerunt pro comuni, respondit: «Nescio nisi auditu quod ipsum tenuit dictum comune Ianue a tempore potestacie Nicolai de Grimaldo, potestatis Sagone, per plures annos, ut audivi, et bene vidi castellanos in dicto loco Quiliani per tres annos a dicto tempore M°CC°LI° pro comuni Ianue, videlicet Willelmum Bucium per annum, Ottonem Ammonum per unum alium et Iohannem Noxetum per alium, sed quibus annis nominatim fuerint nescio». Interrogatus si a dicto tempore citra dederunt et rediderunt comuni Ianue homines Sagone certam quantitatem pro castro predicto, videlicet libras L et pro iurisdictione ipsius, respondit: «Nescio nisi auditu». Interrogatus si comune Ianue vel / (c. 34 r.) alius pro comuni Ianue consuevit tenere dictum castrum et gabellas et iurisdictionem ipsius castri pacifice et quiete ante dictam con-vencionem per longa tempora, respondit: «Recordor quod vidi quoddam instrumentum factum manu Bonivassalli Caligepalii, notarii comunis Ianue, continens quod castellani Quiliani dederunt castrum Quiliani comuni Ianue et ipsum comune postea promisit restituere ipsum castrum infra certum tempus eisdem castellanis, qui castellani promiserunt ipsum tenere in feudo a comuni Ianue. Item recordor quod vidi quoddam aliud instrumentum continens5 sicut quidam iudex Sagone, videlicet iudex cuiusdam potestatis Sagone, de quorum nominibus non recordor, cum quibusdam aliis magnatibus Sagone, nomina quorum non recordor, preceperunt castellanis Quiliani quod ex parte potestatis et comunis Sagone quod ipsum castrum Quiliani deberent dare et consignare comuni8 Ianue cum esset voluntas comunis Sagone quod daretur et consignaretur comuni Ianue et predicta protestati fuerunt dictus iudex et alii magnates Saone cum ipso, ut vidi contineri in ipso instrumento, quod instrumentum publicum erat, / (c. 34 v.) sed quis fecerat ipsum instrumentum non recordor. Item vidi quoddam aliud instrumentum sicut comune Ianue restituit castrum Quiliani castellanis dicti loci Quiliani ut promiserat, u superius dixi, dictum comune Ianue dictis castellanis et qui castellani promiserunt ipsum tenere in feudo a comuni Ianue». Interrogatus quibus annis facta et testata fuerunt dicta instrumenta, respondit: «Nescio, excepto quod credo quod fuerint facta tempore quo comes Savoie dimisit civitatem Sagone, que civitas se redidit comuni Ianue». Interrogatus de nominibus predictorum castellanorum, respondit: «Credo quod vocabantur Sismondus et Anselmus et ita ut videtur mihi continebatur in ipsis instrumentis». Interrogatus si tempore domini Pauli de Suresina comune8 Ianue tenebat et possidebat dictum castrum, cabellas et iurisdictionem ipsius, respondit: «Nescio». Interrogatus si comune Ianue aliquo tempore poss(essione) dicti castri, iurisdictionis et gabellarum ipsius privatum fuit, respondit: «Nescio». — 112 — Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Bene credo habere annos circa LX, / (c. 35 r.) civis Ianue sum, homo liber, non sum particeps huius cause nisi sicut alii cives Ianue, quodlibet utriusque comunis diligo, in iure obtineat quod comune ius habet». De odio, amore, precio, precibus, timore, dampno, proficuo, servicio, instructione etc. nichil. «Volo quod obtineat quod comune ius habet, utrumque comune diligo, sed pocius diligo comune Ianue, sed tamen in iure diligo illud ius habens, non spero inde habere dampnum vel proficuum». * firmate: ripetuto b nel ms. sequens con segno abbreviativo c nomine: la prima n corretta su qua d segue depennato munita et inmunita ' segue depennato Interrogatus f continens: in sopralinea g segue depennato Sagone (c. 35 v.) Die XX octubris. [12] Manfredinus Griffus de Quiliano iuratus, vocatus et interrogatus super tercio titulo, de eo interrogatus dixit: «Scio quod currente M°CC°LIc, in quo tempore fuit potestas Sagone dominus Nicola Cigala et in quo tempore pax et concordia facta fuit cum comuni Ianue, dominus Nicola predictus venit apud Quilianum, videlicet ad ecclesiam Sancti Laurentii, et ibi peti fecit castellanos Quiliani, videlicet dominos Sismondum et Raimundum et alios socio suos, ad iurandum fidelitatem ipsius castri comuni Sagone. Qui castellani iuraverunt ipsum castrum tenere pro comuni Sagone et nomine ipsius comunis dicte potestati, videlicet domino Nicole, et scio quod homines dicti castri Quiliani iuraverunt fidelitatem et hominium comuni Sagone vel eius certis nunciis, sed quibus pro ipso comuni non recordor et ego testis iuravi et ipsum castrum dicti castellani tenuerunt per dictum tempus domini Nicole Cigale, ut videtur mihi, de ipsis castellanis, et scio quod redditus et proventus ipsius castri tenuit et possedit dictum comune Sagone vel alius pro ipso / (c. 36 r.) comuni Sagone, videlicet fodrum de libris LX, albergariam, montonum, portaticum * et alios introitus quamplures habet comune Sagone sive habebat tunc temporis vel alius pro eob, excepta quarta parte ipsorum introituum quam habere debet sive habet omni anno episcopus Sagonensis». Interrogatus quis ipsos introitus habuit predicto tempore, respondit: «Non recordor, tamen scio et certus sum quod illo anno dicti introitus collecti fuerunt per homines sive ab hominibus Quiliani». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia vidi et presens fui predictis omnibus que superius dixi, videlicet quod fui presens ubi dicti castellani iuraverunt et homines iuraverunt et quando redditus collecti fuerunt». Interrogatus in quo -113 — loco iuraverunt homines dicti loci, respondit: «In ecclesia predicta Sancti Laurentii, sed cui nominatim nescio». Interrogatus quomodo et qualiter dictum castrum et introitus et proventus dictum comune possedit et tenuit per dictum tempus, respondit: «Quia vidi predictos castellanos iurare fidelitatem comuni Sagone et promiserunt, me presente, illo anno dictum castrum custodire pro comuni Saone dicti castellani et introitus et proventus / (c. 36 v.) comune Sagone vel alius pro eo tenere predicto' anno et post dictum tempus domini Nicole Cigale vidi tenere dictum castrum dictis castellanis pro comuni Sagone et facere fidelitatem ipsi comuni vel alii pro ipso comuni et redditus et proventus quantum pro tribus partibus dedi comuni predicto Sagone quantum pro parte mea et vidi dari aliisd hominibus dicti loci». Interrogatus ' quo anno vidit predicta post dictum tempus Nicole Cigale, respondit: «Anno quo fuit potestas Sagone dominus Ingo Grillus qui fuit potestas Sagone duobus annis et ego testis in uno ex annis duobus quibus fuit potestas dictus Ingo fui rector et racionem tenebam cuilibet de Quiliano cum quodam alio castellano, nomine Iacobo Solio, dicti Sismondi, et fodrum et portaticum et albergariam et montonicum et pignora bandorum illo anno dedi et consignavi comuni Sagone, videlicet Gandulfo Naso, qui illo anno incantaverat introitus Quiliani ut mihi dicebat et aliter non ei consignassem predicta et sic fui pro dicto comuni Sagone collector et rector dicti / (c. 37 r.) loci Quiliani, de quibus pignoribus bandorum accipiebam pro ipso emptori medietatem, aliam vero medietatem alius castellanus sive rector accepiebat et accepit et sic illo anno, videlicet in uno ex annis quibus fuit dominus Ingo Grillus potestas Sagone, castellanus fui sive rectorf dicti loci Quiliani pro comuni Sagone et iuravi dictam8 rectoriam pro comuni Sagone, sed in quo millesimo esset non recordor». Interrogatus de redditibus et proventibus Quiliani, respondit: «Illi quos superius dixi et narravi». Interrogatus si comune et homines Sagone fuerunt inimici mortales comunis Ianue ante tempus de M°CC°LI° per multos annos, respondit: «Vidi homines Ianue et Sagone guerreantes simul fortiter et potenter, sed si mortales essent nescio». Interrogatus si ante dictum tempus comune Sagone et homines rebelles fuerunt comuni Ianue et si inceperunt facere guerram comuni Ianue, respondit: «Nescio». Interrogatus si castellanos, potestates et rectores quos habebant per comune Ianue expulerunt de Sagona et castris qui sunt in districtu Sagone, respondit: «Nichil scio». / (c. 37 v.) Interrogatus si ante dictum tempus de M°CC°LI comune Ianue possidebat et tenebat castra et iurisdiciones et gabellas et introitus qui sunt in districtu Sagone, respondit: «Non recordor». Interrogatus si comune et homines Sagone, tanquam inimici mortales et rebelles comunis Ianue, comune Ianue possessione predictorum spoliavit et privavit sive privaverunt — 114 — et spoliaverunt, respondit: «Non quod sciam». Interrogatus si cum inimicis comunis Ianue predicta omnia tenebant et possessione ipsorum tenebant privatum comune Ianue, respondit: «Nescio». Interrogatus si ante dictam guerram comune Ianue erat in paciffica possessione omnium predictorum, respondit: «Non recordor». Interrogatus si hodie est in possessione predictorum omnium, respondit: «Credo quod sic firmiter et eciam certus sum quod comune Ianue est in possessione omnium predictorum et castellanum ibi habet comune per se». Interrogatus de qua iurisdictione est dictus testis, respondit: «Sub iurisdictione comunis Ianue et homo sum comunis Ianue et ad eius mandata et beneplacita». Interrogatus de annis, respondit: «Annos circa / (c. 38 r.) xxxi habeo ut credo firmiter». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere rem pro sua palam coram omnibus». De odio, amore, precio, precibus, dampno, proficuo, instructione, timore etc. nichil. «Non sum particeps huius cause, utrumque comune diligo in iure, obtineat quod comune ius habet». “ Segue depennato et alberga b corretto su eis c segue depennato allodio d corretto su alios ' segue depennato quibus f sive rector: in sopralinea 8 corretto su dictum ' segue depennato castrum (c. 38 v.) Die XXI octubris. [13] Ricius de Sputurno iuratus, vocatus et interrogatus super primo titulo, de eo interrogatus dixit: «Scio et certus sum quod comune et homines Sagone a XXVI annis citra et specialiter tempore potestatie domini Nicole Cigale tenuerunt et possederunt castrum Quiliani, ipsi vel alius pro eis sive pro comuni predicto Sagone, cum territorio, iurisdictione et cabella et omnibus proventibus dicte castellarne et fidelitatibus hominum». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia tempore domini Nicole Cigale, olim potestatis Sagone, eram officiarius comunis Sagone, videlicet guardator, et ivi apud Quilianum cum Iacobo de Canderia notario pro nun-ciis comunis Sagone et in ecclesia Sancti Laurentii, ut mihi videtur de loco, homines Quiliani iuraverunt ipsi Iacobo pro comuni Sagone fidelitatem et hominium, sed quo die essent predicta nescio, tamen primo anno fuit quo pax firmata fuit inter comune Sagone et comune Ianue et scio et certus sum quod publice dicebatur illo tempore quod comune et homines Sagone tenebant et possidebant castrum Quiliani. Item scio quod castellani / (c. 39 r.) Quiliani, videlicet dominus Sismondus et Raimondus, castellani Quiliani, iurabant omni anno fidelitatem comuni Sagone et ego, qui nuncius comunis -115- Sagone fui, predicto anno, ut mihi dixerunt“, quo dictus Nicola fuit potestas Sagone, ivi pluries apud Quilianum pro denunciando ipsis castellanis quod venirent Sagonam pro dicto comuni Sagone et veniebant semper quando ibam pro ipsis et semper obediebant preceptis que faciebam eisdem pro comuni Sagone. Item dico et testificor quod ab annis XXVI citra pluries vidi possidere et tenere comune Sagone introitus et proventus dicti loci Quiliani, videlicet per illa tempora vidi predicta quibus fui executor comunis Sagone quod comune tenebat et percipiebat dictos introitus pro tribus partibus, ut mihi videtur». Interrogatus quomodo et qualiter tenebat et possidebat predicta, respondit: «Quia comune Sagone ipsos introitus incantari faciebat et fecit pluribus annis et dabantur illis plus offerentibus». Interrogatus quo anno, mense, die, hora, loco et presentibus vidit predicta, respondit: «Non recordor, sed tamen pluribus annis, diebus et mensibus / (c. 39 v.) vidi predicta». Interrogatus de nominibus illorum qui ipsos introitus et proventus habuerunt in calega sive qui ipsos incantaverunt, respondit: «Non bene recordor». Interrogatus cuiusmodi introitus et proventus sunt in Quiliano, respondit: «Anona et quedam quantitas denariorum et alii plures redditus quos nescio». Interrogatus unde pervenerunt dicti redditus comuni Sagone, respondit: «Nescio». Interrogatus si presens fuit ubi pax, concordia et convencio inter comune Ianue etb comune Sagone firmata fuit, respondit: «Nonc». Interrogatus si scripta fuit dicta convencio, respondit: «Credo firmiter quod sic». Interrogatus si dicta convencio et concordia tractata fuit, respondit: «Credo quod sic, quia aliter non posset fuisse ut credo». Interrogatus si fuit firmata dicta pax et convencio, respondit: «Audivi quod sic et ita credo firmiter». Interrogatus si scit quid contineatur in ipsa convencione, respondit: «Non». Interrogatus si homines Sagone possederunt continue ipsum castrum a tempore convencionis citra huc usque, respondit: «Non fui, videlicet non habitavi a tempore captionis castri Illicis in civitate Sagone, et nescio / (c. 40 r. ) si ipsum possederunt continue necne, sed tamen predicto tempore de M°CC°LI°, videlicet tempore quo fuit potestas Nicola Cigala, predicta possederunt ut supra dixi». Interrogatus si a dicto tempore citra ipsum possederunt sive tenueruntd pro comuni Ianue, respondit: «Nescio aliquid nisi ut supra dixi quod ipsum tenuerunt pro comuni Sagone». Interrogatus si a dicto tempore citra ipsum tenuerunt pro comuni Ianue et si a dicto tempore citra dederunt comuni Ianue vel alteri pro ipso comuni et reddiderunt libras L ianuinorum pro dicto castro et iurisdictione ipsis, respondit: «Nichil scio nisi ut predixi». Interrogatus si comune Ianue vel alius pro eo consuevit tenere ipsum castrum et gabellas et iurisdictionem ipsius castri paciffice et quiete ante dictam ' conventionemf per longa tempora, respondit: «Nonquam vidi — 116 — tenere comuni Ianue castrum Quiliani ante conventionem factam per aliquod tempus nec ipsa tenuit seu possedit quod audirem vel viderim». Interrogatus si ipsum castrum cum introitibus et iurisdictionibus comune Ianue / (c. 40 v.) posset tenuisse et possedisse per longa tempora ante convencionem ipso teste inscio, respondit: «Non credo quod comune Ianue ipsum castrum cum predictis posset tenuisse seu possedisse ab illo tempore citra quo usus fui in Sagona quin scirem bene». Interrogatus si tempore domini Pauli de Suresina, olim potestatis Ianue, comune Ianue possidebat et tenebat dictum castrum, cabellas et introitus et iurisdictionem ipsius, respondit: «Nescio». Interrogatus si comune Ianue aliquo tempore possessionem8 dicti castri, iurisdictio-nis et gabellarum privatum fuit, respondit: «Nulla nova inde scio». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Nescio nisi dicere tenere et possidere rem pro sua in vita hominis». Interrogatus a quo vel a quibus dictum comune Sagone habuit dictum castrum Quiliani cum predictis omnibus, respondit: «Nichil scio». Interrogatus de qua iurisdictione est dictus testis, respondit: «De Sputumo sum et homo et fidelis sum episcopatus Sagone et ad eius / (c. 41 r.) mandata sum et fui et fidelitatem et hominium feci ipsi episcopo sicut domino meo quia fidelis et homo eius sum». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Annos habeo ut credo sexaginta tres». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, timore etc. nichil. «Fidelis et homo sum episcopi Sagonensis et fidelitatem eidem feci, non spero de predictis que dixi habere dampnum vel proficuum seu ser-vicium, utrumque comune diligo in iure, obtineat quod comune ius habet, non sum particeps huius cause, tamen extiti quardator comunis Sagone per annos plures, sed quibus nominatim non recordor». a ut mihi dixerunt: in sopralinea b segue depennato p ' non: con segno abbreviativo improprio depennato d sive tenuerunt: in sopralinea ' dictam: ripetuto 1 conventionem: corretto su iurisdictionem 8 possessionem: così ms., conetto su precedente scrittura. (c. 41 v.) Die XXI octubris. [14] Rollandus de Ferrariis* de Quiliano iuratus, vocatus et interrogatus super tercio titulo, de eo interrogatus dixit: «Scio quod tempore quo fuit potestas Nicola Cigala de civitate Sagone, quod tempus est annorum ΧΠΠ vel circa, et antea per multos annos comune et homines Sagone tenuerunt et consueverunt tenere, ipsi vel alius pro eo, castrum Quiliani cum curia, contili, iurisdictione et fidelitatibus hominum et cum proventibus et introitibus pertinentibus ad curiam et castellaniam Quiliani et ipsos introitus et proventus — 117 — dictum comune habere et tenere vel alius pro eo consuevit ante predictum tempus per plures annos et predicto tempore». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia de Quiliano sum et vidi tempore guerre pluries et tempore convencionis sive pacis firmate, videlicet predicto tempore, castellanos Quiliani iurare fidelitatem comuni Sagone sive alii pro comuni tempore guerre et vidi ipsos castellanos iurare domino Nicole Cigale et domino Ingoni Grillo, olim potestatibus Sagone, fidelitatem ipsius castri et mandata comunis Sagone, / (c. 42 r.) videlicet dominos Sismondum et Raimondum, castellanos Quiliani illis temporibus, et homines dicti loci Quiliani iurare vidi fidelitatem et hominium nunciis comunis Sagone et aliquando potestatibus Sagone pro comuni Sagone et specialiter ipsos vidi iurare domino Ingoni Grillo et ego testis iuravi dictum sacramentum fidelitatis et introitus et proventus dictum comune tenuit et possedit dictis temporibus per plures annos et tempore dominorum Nicole et Ingonis Grilli, excepta pro quarta parte, pro qua petit dictus episcopus Sagonensis». Interrogatus quibus annis vidit comune Sagone ante tempus de M°CC°LI° tenere castrum Quiliani cum predictis omnibus, respondit: «Non recordor de annis, set tamen pluribus annis ipsum tenuit comune Sagone sive dicti castellani pro ipso comuni prout vidi ipsos pluries iurare fidelitatem comuni Sagone». Interrogatus cuiusmodi introitus et proventus sunt in Quiliano, respondit: «Vidi dare fodrum, videlicet denarios, advenam et denarios pro portatico et alia plura, videlicet banna et alia». Interrogatus quomodo et qualiter dictum comune Sagone / (c. 42 v.) possedit et tenuit predictum castrum cum introitibus et redditibus predictis, respondit: «Quia ipsos introitus comune Sagone, me vidente, fecit et faciebat colligib ab hominibus ipsius loci et ad colligendum ipsos dictum comune constituebat collectores et ego iam extiti collector ipsorum introituum quatuor annis, videlicet tempore Iacobi Bucanigre bis, videlicet duobus annis, et tempore domini Lanfranchi Malocelli semel et anno proxime preterito extiti collector ipsorum introituum et scio et certus sum quod tempore dominorum Nicole Cigale et tempore Ingonis Grilli, potestatum olim Sagone, predicti introitus quos superius dixi incantati fuerunt per comune Sagone et venditi in calega». Interrogatus quibus dati fuerunt et deliberati illis duobus annis, respondit: «Non bene recordor de nominibus ipsorum emptorum nec de quantitate pecunie quam ascenderint dicti introitus, tamen Vivaldus Rebicus habuit in ipsis partem et Pelegia scriba' et eciam quodam anno ipsos habuit in calega a comuni Rubaldus Bisacia et Petrus de Tebaldo, set pro quanto ipsos habuerint non recordor, quos introitus / (c. 43 r.) incantaverunt mandato comunis Sagone et per ipsum comune Sagone». Interrogatus quo anno, mense, die, hora predicti Rubaldus et Petrus — 118 — ipsos introitus habuerunt et incantaverunt et pro quanto et quis potestas erat comunis Sagone, respondit: «Nescio sive non recordor». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere rem pro sua propria sine alicuius contradicione». Interrogatus quis posuitd ipsos castellanos, videlicet Sismon-dum et Raimundum, castellanos dicti loci Quiliani, respondit: «Non recordor quis ipsos posuerit, tamen pluries vidi ipsos et pluribus annis facientes fidelitatem ipsius castri comuni Sagone vel alii pro comuni, sicut superius dixi». Interrogatus a quo vel a quibus dictum comune Sagone habuit introitus et proventus ipsius castri et ex quo iure pertinent eidem comuni, respondit: «Nichil scio, excepto quod audivi quod comune Sagone dictum castrum emit a marchione de Carreto». Interrogatus si voluntate comunis Ianue et consensu ipsum tenuerunt, respondit: «Nichil scio». Interrogatus si a M°CC°LI° citra, videlicet ab annis XIII citra vel ΧΠΙΙ comune et homines Sagone reddiderunt / (c. 43 v. ) comuni Ianue certam quantitatem pecunie occasione iurisdictionis, fidelitatum, gabellarum, introituum castri Quiliani vel alii pro ipso comuni Ianue, respondit: «Audivi, set aliter nescio». Interrogatus si predicta tenebat comune Sagone ad voluntatem comunis Ianue et quantum dicto comuni placeret tenere debebat solvendo comuni Ianue pro predictis annuatim certam quantitatem, respondit: «Audivi dici pluries et a pluribus, nomina quorum non recordor, quod comune Sagone dare debebat pro castro Quiliani comuni Ianue certam quantitatem pecunie et aliter nescio de interrogatione». Interrogatus si licitum erat comuni Ianue recuperare et accipere possessionem predictorum quando vellet consensu et voluntate hominum Sagone, respondit: «Credo quod sic». Interrogatus si de predictis sunt scripture publice, respondit: «Sicut castrum deliberatum est comuni Ianue et de aliis, que superius dicta sunt, videlicet de facto Quiliani credo fore scripturas publicas». Interrogatus quis possidet hodie predicta, respondit: «Comune Ianue possidet nunc castrum et iurisdictionem hominum, tamen introitus non habuit hoc anno aliquis nec percepti ab aliquo hominum Quiliani quod sciam». Interrogatus / (c. 44 r.) si possessio dicti castri accepta est nomine comunis Ianue, respondit: «Sic '». Interrogatus quis ipsam possessionem accepit, respondit: «Unus ex otto nobilibus qui pro tempore fuerunt, de cuius nomine non recordor, pro comuni Ianue et unus alius ex magnatibus Ianue et scriba unus cum eis». Interrogatus si possessio vel quasi hominum fidelitatum, gabellarum et introituum dicti castri accepta est per comune Ianue iam sunt menses VI et ultra secundum quod in pactis continebatur de predictis factis per Guillelmum Bucanigram seu comune Ianue et homines Sagone, respondit: «Iam sunt menses VI et plus quod possessio castri et iurisdicio hominum accepta est per comune Ianue, set redditus seu proventus Quiliani ab aliquo nondum accepti — 119 — sunt nec requisiti ab aliquo pro comuni Ianue et aliud non respondeo de interrogatione nec scio respondere». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Annos XXX habeo». Interrogatus cuius iurisdictionis est dictus testis, respondit: «Homo sum nunc comunis Ianue quia feci fidelitatem et hominium ipsi comuni sive alii pro eo et ideo sum sub iurisdictione et sub domino ipsius comunis». (c. 44 v. ) De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, timore etc. nichil. «Utrumque comune diligo, volo quod obtineat quod ius habet, non sum particeps huius cause nec inde habere spero dampnum vel proficuum, sed vellem quod comune Ianue esset dominus et dominaretur toto mundo, fidelis sum comunis Ianue». a Ferrariis: corretto su precedente scrittura b segue depennato ipsos introitus c scriba: segue depennato 1 d posuit: corretto su precedente scrittura ' segue depennato respondit Die ΧΧΠ octubris. [15] Raimundus de Quiliano iuratus, vocatus et interrogatus super omnibus titulis, primo interrogatus dixit: «Scio quod ab annis XXVI citra, videlicet a M0CC0XXXVm citra et specialiter tempore quo pax et concordia firmata fuit cum comuni Ianue per comune Sagone comune et homines Sagone tenuerunt et possederunt castrum Quiliani cum territorio, iurisdictione, cabella et fidelitatibus hominum». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia ego testis et Sismondus, Anselmus“, Iohannes, Amaldinus et Sismondinus tenebamus et tenuimus ipsum castrum pro comuni Sagone ab / (c. 45 r.) annis XXVI citra per annos XVm et plus». Interrogatus quibus annis nominatim ipsum possederunt et tenuerunt pro comuni Sagone predicti quos superius dixit dictus testis, respondit: «Tempore Nicole Cigale, Ingonis Grillib et tempore Iacobi Detesalve, olim potestatum Sagone, et ante per plures annos dictum castrum tenui cum predictis pro comuni Sagone quia omni anno faciebamus fidelitatem ipsius castri comuni Sagone et pro dicto comuni ipsum tenebamus et tenuimus et introitus omnes habebat dictum comune Sagone vel illi qui ipsos introitus incantabant in calega, excepta quarta parte que dabatur episcopo Sagonensi et excepta medietate bannorum et sucessionum que erat nostrum castellanorum et duo porcheti et duo mon-tones et anona que erant nostrum castellanorum». Interrogatus quis ipsos introitus incantavit et habuit in calega a dicto comuni Sagone et quibus annis, mensibus, diebus et locis incantati fuerunt, respondit: «De annis, mensibus, — 120 — diebus quibus venditi fuerunt dicti redditus a comuni Sagone non recordor, tamen ipsos habuit in calega una vice Petrus / (c. 45 v.) de Thebaido, magister Raimondus Carretus et plures alii Sagonenses ipsos introitus habuerunt in calega, quibus nos castellani Quiliani pro comuni Sagone introitus predic-tos, quos colligeramus sive colligi feceramus, dabamus sive dari faciebamus et fecimus eisdem incantatoribus». Interrogatus ubi incantabantur dicti introitus, respondit: «In capitulo Sagone, de presentibus non recordor, aliquando ascenderunt libras L et plus et minus». Interrogatus cuiusmodi redditus et proventus sunt in Quiliano et quos redditus et proventus habebat et percipiebat comune Sagone, respondit: «Redditus sunt isti, videlicet libre LX de quibus habet episcopatus Sagone quartam partem, modia L usque in LX advene de quibus episcopus habebat quartam partem et ego testis cum aliis habebam modia sex et porchetos duos et montones duos et comune Sagone habebat sive consueverat habere inter se et episcopatum montonesc VIII et porchetos Vin». Interrogatus quomodo et qualiter comune Sagone possedit et possidebat atque tenebat predicta, respondit: / (c. 46 r.) «Quia ipsum castrum comune et homines Sagone cum predictis emit a domino Oddone marchione de Carreto, ut vidi per publica instrumenta, sed quis ipsa instrumenta fecerit etd quo anno, mense, die, hora, loco et presentibus facta fuerint non recordor, tamen ipsa instrumenta habeo et comune Sagone ipsa habere debebat et ipsa castrum et predicta tenui a dicto tempore citra annorum XXVI pluribus annis et a tempore pacis citra per dictum tempus, videlicet per tempora per me superius nominata». Interrogatus ex qua causa et ex quo iure dictus episcopus Sagone percipiebat et habebat quartam partem predictorum, respondit: «Quia ipsam quartam partem emit episcopus Sagone qui tunc temporis erat in Sagona quando instrumenta facta fuerunt dictam quartam partem a dicto marchione, ut per publica vidi instrumenta, sed quis ipsa fecerit nescio et semper omni anno dabam cum aliis sociis meis per tempus quod steti in ipso castro pro comuni Sagone dictam quartam partem». Interrogatus quis magistratus ipsum testem et alios socios suos posuit et ponebat pro castellanis dicti loci Quiliani, / (c. 46 v.) respondit: «Semper antiquitus antecessores mei consueverunt tenere dictum castrum pro dicto domino Ottone de Carreto et sic quando dominus Otto vendidit ipsum comuni Sagone comune Sagone refirmavit predictos antecessores meos et sic ab illo tempore citra quo ibi steti sive stetimus comune Sagone dimisit me et confirmabat cum aliis superius nominatis pro castellanis dicti loci pro comuni Sagone et pro ipso comuni Sagone ipsum castrum tenuimus et tenui cum predictis cabella et introitibus per me superius nominatis». Interrogatus si est sive erat ius dicto testi et aliis qui esse consueverunt castellani dicti castri Quiliani accipere de dictis introitibus partem quam superius dixit se habere dictus testis omni anno cum aliis, respondit: «Credo firmiter ius esse nobis accipere dictam partem introituum quia dictus dominus Otto ipsam partem dedit et concessit antiquis nostris, scilicet avi mei', et de dicta datione habemus instrumentum publicum sive instrumenta publica et scio et reddo me certum quod omni anno redditus et proventus ipsius castri pro tribus partibus habebat comune Sagone omni anno / (c. 47 r.) vel alius pro eo qui ipsos incantas-set». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Habere redditus et proventus et ipsos colligere et capere et tenere sine contradictione alicuius persone et si homines sunt habere ipsos pro fidelibus et ipsos iurari facere omni anno fidelitatem et propterea scio quod homines Quiliani faciebant fidelitatem comuni Sagone et fecerant pluribus annis». Interrogatus quo anno, mense, die, hora et loco predicti homines de Quiliano iuraverunt et quibus iuraverunt, respondit: «Ego testis et dominus Sismondus pluries ipsos pro comuni Sagone fecimus iurare fidelitatem in Quiliano, sed quibus annis, mensibus, diebus ipsi iurarent non recordor, tamen pluries iuraverunt mihi et dicto domino Sismondo». Interrogatus si fuit presens dictus testis ubi pax et convencio inter homines Ianue et comune Sagone firmata fuit, respondit: «Non». Interrogatus si scripta fuit dicta convencio, respondit: «Credo quod scripta fuerit et quod inde instrumenta publica testarentur». Interrogatus si fuit firmata ipsa convencio, respondit: «Credo quod firmata fuerit». Interrogatus si scit quid contineatur in ipsa convencione, respondit: «Nescio quid contineatur in ipsa». Interrogatus si homines Sagone possederunt / (c. 47 v.) continue dictum castrum a tempore convencionis citra huc usque, respondit: «Non ipsum continue tenuerunt, sed pluribus annis ipsum tenuerunt a dicto tempore citra, sed quot annisf nescio». Interrogatus si a dicto tempore citra ipsum tenuerunt pro comuni Ianue, respondit8: «Non». Interrogatus si a dicto tempore citra dederunt comuni Ianue vel alteri pro ipso et rediderunt libras L ianuinorum pro dicto castro et iurisdictione ipsius, respondit: «Nichil scio». Interrogatus si comune Ianue vel alius pro eo consuevit tenere dictum castrum, cabellas et iurisdictionem ipsius castri pacifice et quiete ante dictam convencionem per longa tempora, respondit: «Non recordor quod comune Ianue dictum castrum possederit seu tenuerit ante dictam convencionem nisi forsam per annum unum et minus et hoc fuit tempore prime guerre, videlicet quando pax facta fuit inter comune Ianue et comune Sagone». Interrogatus si tempore domini Pauli de Suresina, olim potestatis Ianue, comune Ianue tenebat et possidebat castrum Quiliani cum iurisdictione et cabellis ipsius, respondit: «Ut supra dixi ipsum tenuerunt per unum annum homines Ianue dictum castrum, sed iurisdictionem seu introi- — 122 — tus vel cabellas non tenuit nec possedit comune Ianue illo / (c. 48 r.) anno». Interrogatus si comune Ianue aliquo tempore poss(essione) dicti castri, iuris-dictionis et gabellarum ipsius privatum fuith, respondit: «Sic, quodam tempore, de anno non recordor, tamen anni XXVI sunt ut credo firmiter et ipsum comune privatum fuit, ut mihi videtur, per nuncios imperatoris et homines Sagone, tamen bene privatum et remotum fuit de dicta possessione et fuit dicta privacio, ut patet mihi, quodam die lune Pasche». Super 11° titulo interrogatus dixit: «Scio quod comune et homines Sagone sive alius pro comuni Sagone tenuit et possedit sive tenuerunt et possederunt a M°CC°LI°, videlicet a tempore domini Nicole Cigale, olim potestatis Sagone, usque quasi in fine regiminis domini Iacobi Detesalve, qui fuit potestas Sagone, quod tempus fuit annorum IIII0', ut mihi videtur, castrum Quiliani cum castellania ipsius, iurisdictione, fidelitatibus hominum, cabella et introitibus eius, sicut superius dixi in alio titulo et testificatus, videlicet / (c. 48 v.) pro tribus partibus dictos introitus, computata in ipsis parte mea et consortum meorum, et pro quarta episcopatus Sagone». Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia ipsum castrum pro dicto comuni tenui cum predictis Sismondo, Bonifacio et aliis consortibus meis et fidelitatem faciebam sive faciebamus quandocumque placebat comuni Sagone et homines dicti loci iuraverunt et iurabant fidelitatem et hominium comuni Sagone et mihi testi et aliis consortibus meis pro parte nostra similiter iurabant». Interrogatus quo anno, mense, die, hora, loco et presentibus ipse testis et alii homines de Quiliano et consortes ipsius testis iuraverunt et quibus potestatibus nominatim pro comuni Sagone iuraverunt, respondit: «Domino Nicole Cigale iuravi et consortes mei, domino Ingoni Grillo et Iacobo Detesalve et domino Iacobo Bucanigre iuravi ego testis, sed alii consortes mei non iuraverunt dicto Iacobo Bucanigre quod sciam*. Homines vero dicti loci Quiliani iuraverunt fidelitatem domino Iacobo Detesalve pro comuni Sagone, sed quibus diebus, presentibus seu mensibus iurarent dicti homines et ego iura/verim (c. 49 r.) cum aliis consortibus meis non recordor. Introitus autem et proventus incantabantur pro comuni Sagone in predicto tempore a M°CC°LI° usque in LVI, videlicet pro tribus partibus pro comuni Sagone, excepta quarta parte pro episcopo Sagone que similiter incantabatur, tamen habebat semper quartam partem de eo quod incantabantur’ et ego et alii consortes mei habebamus porcionem nostram, videlicet illam partem quam superius dixi». Interrogatus quomodo et qualiter incantabantur et si fuit presens ubi incantarentur et quis ipsos introitus, cabellam et alios redditus habuit in calega a dicto comuni, respondit: «In Sagona incantabantur, tamen publicum est -123- quod incantabantur quia ego, qui eram castellanus Quiliani, dabamusk dictos introitus, prout superius dixi, emptoribus qui ipsos incantaverant in rem1, recordor quod ipsos introitus habuit Musa scriba m, in ipsis partem Petrus de Thebaido, magister Raimundinus Carretus de Viarasca et plures alii ipsos introitus habuerunt quibus opponebat et opponuit me et alios consortes meos ipsos dari facere, sed pro qua quantitate ipsos habuerint non recordor, / (c. 49 v.) set tamen aliquando venditi fuerunt pro libris L et aliquando pro libris XXXX et plus et minus». Interrogatus si comune Saone et homines fuerint inimici mortales comunis Ianue ante tempus de M°CC°LI° per multos annos, respondit: «Bene foverunt guerreare et vidi ipsos guerreare et guerram simul facere, sed si mortales inimici essent nescio». Interrogatus si ante dictum tempus comune et homines Saone rebelles fuerunt comuni Ianue et si inceperunt facere guerram comuni Ianue, respondit: «Audivi quod sic rebelles fuerunt, set tamen nescio quia presens non eram, sed si inceperint guerram facere comuni Ianue nescio». Interrogatus si potestates, rectores, castellanos quos habebant per comune Ianue ante dictum tempus expulerunt de Sagona et castris que sunt in districtu Sagone, respondit: «Audivi pluries quod bene ipsos expulerunt, sed pro certo nescio». Interrogatus si ante dictum tempus comune Ianue possidebat et tenebat castra et iurisdictiones et gabellas et introitus qui sunt in districtu Sagone, respondit: «Castra Sagone tenebat comune Ianue ante guerram inceptam, videlicet castra que sunt iuxta terram sive erant, sed alia castra districtus Sagone non tenuit comune / (c. 50 r.) Ianue quod sciam, sed si iurisdictiones et cabellas et introitus teneret dictum comune nescio». Interrogatus si homines Sagone tanquam mimici et rebelles comunis Ianue, comune Ianue poss(essione) predictorum spoliavit et privavit comune Sagone, respondit: «Nescio nisi auditu». Interrogatus si congregabat inimicos comunis Ianue et partem imperatoris et quicumque essent comunis Ianue inimici in Sagona, respondit: «Bene congregabat comune Sagone partem imperatoris et fovebat ipsam partem propter comune Ianue et ad deffen-dendum se a comuni Ianue et aliud nichil de interrogatione». Interrogatus si cum inimicis comunis Ianue comune Ianue possessione predictorum tenebat homines Sagone privatum et spoliatum, respondit: «Nuncii imperatoris tenebant omnia castra intus civitatem et iurisdictionem ipsorum et aliud nichil et predicta scio quia videbam ipsos nuncios in ipsis morari». Interrogatus si ante dictam guerram comune Ianue erat in pacifica possessione omnium predictorum, respondit": «Firmiter scio quod ante guerram dictam castellani pro comuni Ianue stabant et tenebant quiete castra intus civitatem, sed si — 124 — aliquos alios castra0 vel aliquid aliud tenerent pro comuni Ianuep nescio». Interrogatus si hodie est in possessione omnium predictorum, respondit: / (c. 50 v.) «Castra omnia comune Ianue tenet et possidet vel alii pro eo, set tamen si iurisdictiones vel redditus aliquos seu proventus possideat seu teneat comune Ianue nescio nisi de cabella salis, ut audivi». Interrogatus si voluntate comunis Ianue et consensu ipsum tenuerunt, respondit: «Nescio». Interrogatus si a M°CC°LI0 citra comune Sagone reddidit comuni Ianue vel alii pro comuni certam quantitatem pecunie occasione iurisdict(ionis) fidelitatum, gabellarum, introituum castri Quiliani, respondit: «Audivi quod comune Saone dedit ipsi comuni Ianue certam quantitatem pecunie pro predictis, sed aliter nescio». Interrogatus si predicta tenebat comune Sagone ad voluntatem comunis Ianue et quantum dicto comuni Ianue placeret tenere debebat solvendo comuni Ianue pro predictis annuatim certam quantitatem, respondit: «Nescio aliquid nisi ut predixi». Interrogatus si licitum erat comuni Ianue recuperare et accipere quando vellet consensu hominum Sagone possessionem predictorum, respondit: «Nescio». Interrogatus si de predictis sunt scripture publice et testes, respondit: «Scripture publice sunt et testes sicut ego et consortes mei tenuimus pro comuni Sagone castrum Quiliani pluribus annis et iurisdictionem et introitus sicut / (c. 51 r.) superius dixi et testificatus». Interrogatus quis ipsa instrumenta fecit, respondit: «Iacobus de Canderia pluries ex ipsis instrumentis et Musa notarius quondam». Interrogatus quis possidet predicta omnia, respondit: «Castrum tenet et possidet comune Ianue et fidelitatem et iurisdictionem hominum, sed de aliis introitibus nichil scio, quis ipsos teneat non». Interrogatus si possessio dicti castri capta est nomine comunis Ianue, respondit: «Credo quod sic». Interrogatus si possessio vel quasi hominum fidelitatum, cabellarum et introituum dicti castri accepta est per comune Ianue iam sunt menses VI et ultra secundum quod in pactis de predictis factis continebatur per Guillelmum Bucanigram seu comune Ianue et homines Sagone, respondit: «Nescio». Super III0 titulo interrogatus dixit ut supra in aliis titulis et de interrogatione idem. Super UII° titulo interrogatus dixit ut in titulo continetur, excepta quarta parte quam habebat episcopatus Sagone etq excepta parte quamr «ego et consortes habebamus omni anno». Interrogatus / (c. 51 v.) quomodo et qualiter scit predicta, respondit: «Quia ipsos introitus dedimus et consignavimus sive dari et consignari fecimus comuni Sagone sive aliis pro ipso comuni pluribus annis, videlicet per annos XX et plus». Interrogatus quibus annis, respondit: «Nominatim non recordor, set tempore guerre dedimus sive dari -125 — fecimus dicto comuni Sagone partes tres, excepta parte quam in illis habemus, et ante guerram et post pacem factam possedi et tenui predicta omnia pro comuni Sagone et iurisdictionem et fidelitatem hominum Quiliani pro comuni Sagone pluribus annis recepi et habui pro ipso comuni et dictam iurisdictionem tenui et possedi usque ad tempus quo pax et concordia facta fuit, videlicet ad tempus currentis millesimi M°CC°LI0, in quo tempore fuit potestas Nicola Cigala». Interrogatus quomodo et qualiter dictam iurisdictionem habuit comune Sagone et unde et quantum tempus est et a quo tempore citra, respondit: «Ipsam iurisdictionem habuit a domino Oddone marchione de Carreto, ut supra dixi in aliis titulis, sed quo anno ipsam habuit non recordor, tamen credo fore annos LX et plus et aliud / (c. 52 r.) de interrogatione non respondeo». Interrogatus quam auctoritatem habebant illi qui dederunt illam iurisdicionem comuni Sagone de datio ipsam5 comuni Sagone, respondit: «Quia sua erat ut credo firmiter et quia ipsam vendidit comuni Sagone». Interrogatus si de dicta vendicione facta fuerint instrumenta, respondit: «Sic, quia ipsa vidi et habeo ipsa, sed quis ipsa fecerit nescio nec quo anno, mense, die, hora facta fuerat». Interrogatus quid est iurisdicio, respondit: «Iurisdicio est tenere rem pro sua quam alienare potest et vendere et alienari et vendi potest». Interrogatus quot homines sunt in ipsa iurisdictione Quiliani, respondit: «Credo fore in ipsa castellania fogola ducenta». Interrogatus cuiusmodi redditus, proventus et introitus sunt in Quiliano, respondit: «Libre LX', modia L usque in LX avene, porchetos X et montones X et alia banna et successiones et ire in exercitibus et cavalcatis et bene fui collector dictorum introituum per annos XXX inter se ipsum et consortes». Interrogatus quid est consuetudo, respondit: «Consuetudo est, ut credo, quando teneri“ consuetum est unum semper et gaudere et percipere sine contradictione». / (c. 52 v.) Interrogatus si Sagonenses vel comune Sagone illam consuetudinem obtinuit seu obtinuerunt percipiendi dictos introitus et proventus a die quo primo inceperunt percipere dictos introitus et proventus, respondit: «Ipsam consuetudinem obtinuerunt, me vidente, per annos XXXX, quia licendam habuerunt comune et homines Sagone percipiendi ipsos introitus a domino Oddone marchione, prout in instrumento vendiccionis inde facto plenius continetur». Interrogatus quot annos habet testis presens, respondit: «Annos L habeo et plus ut credo firmiter». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, servi-cio etc. nichil. Interrogatus si est particeps huius cause, respondit: «Non sum particeps huius cause, tamen partem habeo in introitibus et redditibus Quiliani. De iurisdicione sum domini marchionis de Saluciis et homo et fide- — 126 — lis suus sum et fidelitatem eidem feci tamquam domino, manipastus non sum alicuius, utrumque comune diligo in iure et adhuc pocius comune Ianue quam comune Sagone, in iure volo quod / (c. 53 r.) obtineat quod comune ius habet». a Segue depennato Bonus b segue depennato Ottoboni de Camilla, Nicolai de Grimaldo c segue depennato X d segue depennato nec ' avi mei: di lettura incerta 1 annis: in sopralinea 8 segue depennato nescio b segue depennato comune Ianue 1 iuraverunt - sciam: in sopralinea ’ incantabantur: così ms. k dabamus: così ms. 1 in rem corretto su interrogatus; segue depennato quis ” segue depennato habuit ° segue depennato credo ° castra: conet-to su precedente scrittura p Ianue: in sopralinea q et: ripetuto ' segue depennato de tribus partibus que remanent comuni Sagone sive remanebant s datio ipsam: così ms. 1 segue depennato quart u segue depennato et Die ΧΧΙΠ octubris. [16] Ambroxius, scriba de Pereto, iuratus, vocatus et interrogatus super omnibus titulis, de primo interrogatus dixit ut in titulo continetur. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que in titulo continentur, dixit: «Quia presens eram in Sagona et vidi et videbam quod comune Sagone tenebat, percipiebat ipsum castrum cum introitibus, jurisdictionibus et proventibus ipsius». Interrogatus quo anno, mense, die, hora, loco et presentibus vidit predicta, respondit: «In Sagona vidi predicta“ et in M°CC°LI°, tempore pacis firmate, et antea per plures annos vidi ipsum comune tenere et possidere ipsum castrum cum predictis introitibus vel alius pro ipsob comuni ipsum tenuit et tenebat, videlicet dominus Sismondus, Raymondus et Anselmus, qui fuerunt pro temporibus castellani dicti loci pro comuni Sagone, et qui castellani fuerunt pro comuni Sagone in anno currente M°CC°LI° et antea per plura tempora». Interrogatus quomodo et qualiter scit quod dicti' castellani / (c. 53 v.) ipsum tenerent pro comuni Sagoned, respondit: «Quia videbam ipsos ipsum tenere pro dicto comuni et iurare fidelitatem et plura alia faciebant pro comuni Sagone et homines dicti loci Quiliani plures iurare feci pro comuni Sagone et hominium et fidelitatem comunis Saone iurabant et vidi ipsos iurare et mihi testi pro dicto comuni Sagone iuraverunt et introitus et proventus comune Sagone recipiebat vel alius pro ipso comuni». Interrogatus quomodo et qualiter ipsos recipiebat, respondit: «Quia Guillelmus Astor et plures alii gastaldiones pro comuni Sagone ipsos recipiebant et vidi plures colligere ' dictos introitus et proventus et aliquando incantabantur et dabantur plus offerenti, sed quibus annis, mensibus, diebus incantarentur non -127 — recordor, tamen iam habui in ipsis introitibus partem quia ipsos incantavi cum domino Sismondo». Interrogatus quis tunc temporis erat potestas Sagone quando incantati fuerunt, respondit: «Non recordor, tamen incalegati fuerunt in capitulo sive palacio Sagone nec de mense, die, / (c. 54 r.) hora incalegati fuerunt non recordor. Presentes fuerunt ipsi incantacioni Lauren-cius de Roveasca, Arnaldinus de Quiliano et plures alii». Interrogatus cuiu-smodi proventus et redditus sunt in Quiliano, respondit: «Plures redditus sunt, videlicet modia advene a L usque in LX, libre LX in pecunia, montones et porchi et quedam alia de quibus introitibus capiebat omni anno episcopus Sagonensis videlicet libras XV de dicto fodro et de aliis secundum eandem racionem et de quibus introitibus castellani habebant et habuerunt pluries, me vidente, modia VI advene et capiebant unam partem in montonis et porcis, sed quam partem perciperent dicti castellani de montonis et porcis nescio». Interrogatus unde et a quo habuit comune Sagone dictum castrum et si ius est eidem comuni Sagone habere et percipere cum episcopo Sagone et castellanis introitus dicti loci Quiliani, respondit: «A domino Ottone marchione de Carreto comune Sagone habuit ipsum castrum cum omnibus proventibus, ut supra dixi, excepta quarta parte episcopi / (c. 54 v.) Sagone et parte predictorum castellanorum, ut vidi per publicum instrumentum vendi-cionis inde facte comuni Sagone et multociens ipsum vidi et pro libris V ipsum castrum cum predictis habuit ipsum comune». Interrogatus quis fecit ipsum instrumentum et quo anno, mense, die, hora ipsum intrumentum factum fuit, respondit: «Nescio». Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit: «Tenere rem propriam pro sua sine alicuius contradicione et ita tenuit comune Sagone dictum castrum Quiliani per maximum tempus cum predictis introitibus sine molestia alicuius prout vidi et videbam et tenuit per totum tempus regiminis domini Nicole Cigale, potestatis Sagone, usque ad tempus Iacobi Detesalve qui fuit potestas Sagone». Interrogatus quomodo et qualiter ipsa tenebat et possidebat comune Sagone, respondit: «Quia ipsa tenebat titulo empcionis quiete temporibus predictis, videlicet ab annis XXVI citra per plures annos, et predictis temporibus, ut supra dixi, usque quo pax firmata fuit inter comune Ianue et comune Sagone». Interrogatus si fuit pre-sens / (c. 55 r.) ubi pax et concordia et conventio firmata fuit inter comunef Ianue et comune Sagone, respondit: «Non, tamen in Varagine, ut dicebatur publice, firmata et tractata fuit et prout audivi a Gandulfo Caramello et a pluribus aliis». Interrogatus si scripta fuit, respondit: «Sic et scriptam ipsam vidi per manum Guillelmi Cavagni quia nosco scripturam suam». Interrogatus si fuit firmata, respondit: «Firmata fuit ut in ipsa convencione plenius continetur secundum quod legi et vidi ipsam multociens». Interrogatus — 128 — quid continetur in ipsa convencione, respondit: «Continetur in ipsa convencione quod comune Ianue tractare debet homines Sagone prout tractat homines Ianue et tractant et plura alia continentur in ipsa conventione de quibus per ordinem non recordor». Interrogatus si possederunt continue ipsum castrum homines Sagone a tempore convencionis citra huc usque, respondit: «Ipsum tenuit pluribus annis usque ad tempus Iacobi Detesalve et per ipsum tempus fere totum et abinde citra nescio quis ipsum tenuerit, excepto quod credo quod comune / (c. 55 v.) Ianue ipsum tenuerit». Interrogatus si a dicto tempore citra ipsum tenuerunt homines Sagone pro comuni Ianue, respondit: «Nescio». Interrogatus si a dicto tempore citra8 dederunt comuni Ianue vel alii pro ipso comuni et reddiderunt libras L ianuinorum pro dicto castro et iurisdictione ipsius, respondit: «Comune Ianue bene habuit a comuni Sagone libras L occasione custodie ipsius castri et pro custodiendo ipsum ut vidi ipsas libras L solvi, sed cui solute essent pro comuni Ianue non recordor». Interrogatus si comune Ianue vel alius pro eo consuevit tenere dictum castrum et gabellas et iurisdictionem ipsius castri paciffice et quiete ante dictam convencionem per longa tempora, respondit: «Bene ipsa castra intus civitatem et extra pluribus annis vidi comune Ianue possidere et tenere cum iuris-dictionibus omnibus eisdem castris pertinentibus ante convencionem, sed quibus annis nominatim nescio, quia habebat comune Ianue in ipsis locis, castris castellanos et ultimus castellanus ex uno ex castris Sagone fuit Ansaldus Mallonus, de aliis castellanis / (c. 56 r.) qui essent in castris extra civitatem Sagone pro comuni Ianue non recordor». Interrogatus si tempore domini Pauli de Surexina comune et homines Ianue tenebant et possidebant dictum castrum Quiliani, gabellam et iurisdictionem ipsius paciffice et quiete \ respondit: «Nescio quia non recordor». Interrogatus si comune Ianue aliquo tempore poss(essione) dicti castri, iurisdictionis et gabellarum privatum fuit, respondit: «Sic, sed quo tempore non recordor, tamen per nuncios imperatoris et per vires hominum Sagone privatum fuit comune Ianue omnibus castris». Interrogatus si voluntate et consensu comunis Ianue' homines Sagone tenuerunt ipsum castrum, videlicet per dictum tempus quod superius dixit dictus testis, respondit: «Credo quod ipsum castrum et scio quod ipsum castrum tenuerunt pluribus annis, ut predixi, homines Sagone a tempore convencionis citra per tempus ut superius dixi, sed si volutas esset comunis Ianue nescio, tamen ipsum tenuerunt homines Sagone vel alius pro eis temporibus predictis, me vidente, cum redditibus superius / (c. 56 v.) per me narratis». Interrogatus si a M°CC°LI0 citra comune Sagone reddidit comuni Ianue certam quantitatem occasione iurisdictionis, fidelitatum, gabellarum et introituum castri Quiliani vel alii pro ipso comuni Ianue, respondit: «Pro -129 — custodia castri Quiliani dedit libras L, ut superius dixi, sed pro introitibus seu iurisdictione nichil dedit quia bene scivissem, quia extiti notarius comunis Sagone per annos XX et ultra, sed quo darentur comuni Ianue non recordor». Interrogatus si predicta tenebat comune Sagone ad voluntatem comunis Ianue et quantum dicto comuni placeret tenere debebat solvendo comuni Ianue pro predictis annuatim dictam quantitatem, respondit: «Credo quod teneret ipsum castrum cum predictis voluntate comunis Ianue et bene scio quod dedit libras L, prout superius dixi, comuni Ianue et aliud de interrogatione nichil». Interrogatus si de predictis sunt scripture publice, respondit: «Credo quod sic». Interrogatus quis possidet hodie predicta, respondit: «Credo comune Ianue ipsa omnia possidere». Interrogatus si possessio1 dicti castri Quiliani accepta est nomine comunis Ianue et si possessio vel quasi hominum fidelitatum, gabellarum et introituum dicti castri accepta est / (c. 57 r.) per comune Ianue iam sunt menses VI et ultra secundum quod in pactis continebatur de predictis factis per Guillelmum Bucanigram seu comune Ianue et homines Sagone, respondit: «Credo quod ipsam possessionem accepit comune Ianue et quod accepta sit possessio ubi in interrogatione continetur iam sunt menses sex, sed pro certo nescio». Interrogatus quot annos habet dictus testis, respondit: «Habeo, ut credo firmiter, annos LXV». Interrogatus de qua iurisdictione est, respondit: «Oriundus fui de Pereto et nunc habito in monasterio Fomellis et credo esse sub iurisdictione domini Iacobi de Carreto». Super n° et m° titulo dixit et respondit ut in primo. Super ΠΠ° titulo interrogatus dixit: «Scio quod iurisdicio hominum et introituum castri Quiliani ad comune Sagone pertinere consuevit usque ad tempus de M°CC°LI°». Interrogatus quomodo et qualiter predicta, respondit: «Quia ipsos introitus comune / (c. 57 v.) Sagone tenebat et possidebat, videlicet pro illis partibus quas dixi superius quia ipsum castrum cum iurisdictionibus omnibus dominusk Oddo de Carreto vendidit comuni Sagone et quartam partem introituum episcopo Sagonensi ut de predictis omnibus vidi et legi publica instrumenta». Interrogatus quibus annis, mensibus, diebus, locis, hora et presentibus facta fuerint dicta instrumenta et quis ipsa fecit, respondit: «Nescio, tamen ex titulo empcionis ipsa omnia habuit comune Sagone et episcopus Sagone illam quartam partem et scio quod homines dicti loci Quiliani iurabant omni anno fidelitatem comuni Sagone continue, me vidente, et ego testis ipsos iam feci iurare pro comuni Sagone, sed quibus annis nominatim non recordor, tamen pluries fuit quod ipsos iurare feci et ipsam iurisdictionem habuit comune Sagone a dicto domino marchione, ut per dicta instrumenta vidi publice, sed a quo anno citra ipsam primo habuit — 130 — comune Sagone nescio et ipsam iurisdictionem habuerunt homines Sagone iam / (c. 58 r.) sunt anni LXVIII et plus». Interrogatus quam auctoritatem habebant illi qui dederunt dictam iurisdictionem comuni Sagone de dando ipsam eidem comuni, respondit: «Quia eorum erat, ut credo firmiter, quia ipsam vendiderunt et aliter non credo quod ipsam vendidissent nisi sua fuisset». Interrogatus quid est iurisdicio, respondit: «Iurisdicio est facere iusticiam in hominibus et in aliis rebus omnibus, in homicidiis et aliis maleficiis». Interrogatus si fuit unquam collector introitus et proventus Quiliani, respondit: «Non, tamen vidi colligi et percipi et ego testis iam de ipsis recepi a gastaldionibus ipsius loci». Interrogatus a quibus, respondit: «A Guillelmo de Asture et Laurencio de Roveasca et a quibusdam aliis de quorum nominibus non recordor». Interrogatus quid est consuetudo, respondit: «Id quod publice utitur et datur». Interrogatus si comune Sagone obtinuit consuetudinem illam percipiendi et recipiendi dictos introitus et proventus a die qua primo incepit dictos introitus percipere, respondit: «Sic». Interrogatus quomodo scit, respondit: «Quia vidi pluries et cognovi pluries, ut / (c. 58 v.) superius dixi et testificatus sum». Interrogatus quis dedit licendam comuni Sagone percipiendi dictos introitus, respondit: «Quia interest sua ipsos introitus accipere et capere». Interrogatus quomodo interest sua ipsos accipere, respondit: «Quia ipsos habuit et emit et ex titulo empcionis et tanquam de re sua empta». Interrogatus si comune et homines Sagone fuerunt unquam inimici mortales comunis Ianue, respondit: «Guerram habuerunt simul, sed si mortalis esset nescio et bene fuerunt inimici comunis Ianue ante tempus de M°CC°LI°». Interrogatus si ante dictum tempus comune Saone et homines rebelles fuerunt comuni Ianue, respondit: «Rebelles fuerunt bene, ut vidi». Interrogatus si inceperunt facere guerram comuni Ianue, respondit: «Credo quod sic». Interrogatus si ante dictum tempus comune Ianue possidebat et tenebat castra, iurisdictiones et cabellas et introitus que sunt in districtu Saone, respondit: «Ipsa castra, iurisdictiones et cabellas tenuit et possedit comune Ianue ante convencionem factam, ut superius dixi in primo titulo». Interrogatus si homines Sagone tanquam inimici et rebelles comunis Ianue comune Ianue poss(essione) / (c. 59 r.) predictorum privaverunt et spoliaverunt, respondit: «Bene privaverunt comune Ianue, prout vidi, et tempore fuit hoc quo potestas erat Ianue Leazarinus, ut mihi videtur de tempore, et predicta castra tenebat comune Sagone cum nunciis imperatoris qui in Sagona erant pro ipso domino imperatore». Interrogatus si ante dictam guerram comune Ianue erat in paciffica possessione omnium predictorum, respondit: «Sic erat, ut vidi, in possessione omnium castrorum et iurisdictionis ipsorum et proventuum et cabellarum intus civitatem et extra, me vidente, pluribus annis». — 131 — Interrogatus si hodie est in possessione predictorum omnium, respondit: «Credo quod sic». De odio, amore, precio, precibus, instructione, dampno, proficuo, timore, servicio nichil. «Utrumque comune diligo, sed tamen pocius diligo in iure illud ius habens, non spero inde habere dampnum vel proficuum. Septuagenarius sum, predicta dixi bona / (c. 59 v.) fide, sine fraude, remotu omni amore, hodio etc., volo quod obtineat quod1 ius habet. De Pereto fui oriundus et in civitate Sagone steti per annos XL et scriba comunis Sagone per annos XX et ultra, set propterea non dicerem nisi verum». ‘ Segue depennato r b segue depennato tempore c dicti: conetto su credo d segue depennato predicti castellani ' colligere: conetto su colligi f segue depennato Sagone 8 segue depennato ipsa tene h segue depennato ante dictam convencionem per longa 1 comunis Ianue: in sopralinea ' segue depennato comunis k dominus: conetto su precedente scrittura 1 conetto su quos APPENDICE Memoriam “ racionum et iurisdictionis dominorum de Quiliano In nomine Domini nostri Iesu Cristi amen. [1] Reperitur quod comune Saone emit iura que habebat Otto marchio de Carreto in castro Quiliani a quo ex tenore dicti instrumenti prima facie videtur quod domini de Quiliano tenebant dictum castrum. [2] Sysmondus, Ansermus et Raymondus, domini de Quiliano, iuraverunt fidelitatem pro dicta venditione comuni Saone de dicto castro et promiserunt ei dictum castrum dare guarnitum et disguarnitum et cum hominibus guerram facere in voluntate comunis Saone; de predictis non constat nisi quod habent scriptum in quodam manuali quoddam instrumentum quod dicitur factum fuisse in M0C0LXXXXn0, XVnna kalendarum decembris1. [3] Tempore procedente iudex comunis Saone cum quibusdam hominibus comunis Saone precepit Raymondo de Quiliano et Ansermo de Quiliano quod de dicto castro et de eo quod in eo habebat comune Saone facerent fidelitatem domino Thome, comiti Sabaudie, nomine et vice Imperii. De hoc constat per instrumentum scriptum per manum Iordani notarii, M°CC°XXVI0. [4] Predicti Raymondus et Ansermus dictam fidelitatem iuraverunt dicto comiti, recipienti nomine et vice Imperii, qui dicebat se vicharium imperatoris ut constat per instrumentum scriptum manu eiusdem Iordani, M° et die predictis. [51 Postmodum quedam conventio facta fuit inter comune Ianue, ex una parte, Raymundum, Sismondum, Manfredum et Ansermum, pro eis et aliis consortibus Quiliani, quod dabant in forciam et potestatem castrum Quiliani comuni Ianue et comune Ianue promittebat eis redere dictum castrum inde ad certum tempus et multa alia de quibus fit mentio in quadam papiru que hostenditur in modum instrumenti et quod dicitur scriptum fuisse M°CC°XX° , die XXVI0 madii2. [6] Postmodum comune Ianue prefactis Sismondo et Ansermo, nominibus eorum et nominibus aliorum consortum, dictum castrum dedit in feudum et debebant 1 I registri della catena cit., I, doc. 72. 2 A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/5. -133 — tenere prefacti de Quiliano a comuni Ianue quemadmodum tenebant comuni Saone. Hoc est scriptum in quadam papiru quidc hostenditur in modum instrumenti et quod factum fuisse dicitur M°CC°XXVIII°, die XXVH‘ ianuarii\ [7] Postmodum Manfredus, marchio Lancia, asserens se vicharium generalem Imperii a Papia superius, concessit Iohanni de Quiliano, pro se et consortibus suis, quod ipse nec consortes ipsius nec comune Quiliani possent vocari per comune Saone vel aliquem comune Riperie in ius nec aliquam exactionem eis imponere et ab omni eo quod tenebantur comuni Saone ipsi de Quiliano eos absolvit. De hoc constat per instrumentum scriptum manu Alberti de Alexio notarii, M°CC°XXXX°, die XXII0 novembris. [8] Postmodum potestas Saone precepit Sismondo, ex dominis Quiliani, ut recederet de castro Quiliani cum familia. Hoc constat per instrumentum scriptum manu Manfredi notarii, M°CC°Lini0, die martis XXII decembris. [9] Postmodum potestas Ianue recepit fidelitatem a Iacobo de Quiliano secundum formam consilii celebrati inde in civitate Ianue et plura alia continentur in in-frascripto instrumento scripto manu Guillelmi Cavagni notarii, M°CC°LVI0, die XXV° aprilis4. [10] Est aliud instrumentum scriptum manu Ambroxii notarii quo continetur quod homines Roveasche tenebantur solvere certos drictus domino Sismondo, ex castellanis Quiliani, et quod omnes cause hominum Roveasche debebant esse sub dicto domino Sismondo et confitentur ipsum dominum Sismundum esse dominum Roveasche et habere contile et segnorile ipsius ville, salva racione comunis Ianue et comunis Saone et scriptum fuit M0CC°XXXH°5. [11] Aliud instrumentum est pactorum inter Raynaldum de Quiliano, filium Sismondi, nomine suo et nomine Raymundi, fratris sui. Et est scriptum manu Vivaldi de Aneto notarii, M°CC0Lvnil°, die ΧΧΠΙ0 aprilis6. [12] Aliud instrumentum est de consuetudine loci Quiliani et depositiones testium sunt scripte in dicto instrumento scripto manu Iacobi de Candilia notarii, M°CC°LI°, die vm novembris. [13] Isti de Roveascha cessaverunt per annos xv et ultra quod aliquid non dederunt dictis dominis. 3 Ibidem. 4 Vergamene cit., doc. 167. 5 A.S.G., Archivio Segreto, Roviasca, η. 358/4. 6 A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/18. -134- [14] Reperitur quedam scriptura in modum sententie que lata fuit per consules Saone inter sindicum hominum Roveasche, ex una parte, et filios quondam Sismondi, ex alia, quod certis rebus deberent esse contempti dicti heredes dicti Sismondi nec amplius ab hominibus Roveasche possent petere. Et est scripta M°CC°VIII°, die Vin0 intrante mense augusti7. [15] Item est alia sententia lata inter homines Roveasche, ex una parte, et Bonumiohannem et Sismondum ex alia. Et que scripta est M°CC°VIIII0, kalendis februarii8. [16] Item reperitur quodam preceptum de banno in quo incurrit quidam de Quiliano, in quo iudex comunis Saone precepit ei qui incurrit in banno quod solveret Sismondo de Quiliano pro se et aliis de Quiliano medietatem banni in quo incurrerat, videlicet soldos quadraginta. Et est scriptum manu Opizonis de Clavaro notarii, M°CC°XXXV° et est signatum per A. [17] Testes super hoc fuerunt recepti in curia Saone ad eternam rei memoriam et sunt depositiones in instrumento scripto manu Symonis Spaerii notarii, M0CC°XXXV°, die XVIII iunii et est signatum per B9. [18] Item aliud preceptum factum Symoni scribe ut daret medietatem cuiusdam banni in quo incurrerat quidam de Quiliano dominis de Quiliano. Et est scriptum M°CC°XXXHI° et extractum de cartulario comunis Saone dicti temporis et est signatum per C. [19] Compromissum in quo Sismondus et Iacobus, nomine suo et nomine Bo-nifacii Rubei, Raymondi et Conradi, fratris ipsius, ex una parte, et homines Quiliani, ex altera, se compromiserunt in arbitros. Est scriptum manu Nicole de Murruela notarii, M°CC0LII°, die X augusti et est signatum per D10. [20] Sententia lata fuit per arbitrum quod ipsi homines Quiliani debent dare dictis dominis quolibet anno starium unum avene, denarios xm nomine guaite pro quolibet foco et quod debeant ipsis dominis facere rosiam unam, id est laborare per diem unam cum bovibus illi qui boves habebunt et cum asinis illi qui asinos habebunt et qui boves et asinos non haberent in persona. Et est instrumentum inde scriptum manu Nicolai de Murruella notarii, M°CC°LII°, die XV novembris et est signatum per E11. 7 A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/2. 8 A.S.G., Archivio Segreto, Roviasca, η. 358/3. 9 A.S.G., Archivio Segreto, Quiliano, n. 358/10. 10 Ìbidem, n. 358/13. 11 Ibidem, n. 358/14. -135- [21] Item repentur quod donus Petrus, sancte congregacionis de Fructera mo-nacus, ecclesie Sancii Georgii de Saona prepositus, investivit Sismondum, filium Ansermi de Quiliano, de tota terra, honoribus et condictionibus quas ecclesia Sancti Georgii habebat in Dorarla et eius territorio et est instrumentum scriptum manu Alnardi notarii M°C°LXVI0, de mense madii et est signatum per F. [22] Item aliud instrumentum qualiter Sismondus de Quiliano titulo permuta-cionis dictam terram quam in feudum receperat acquisivit titulo permutacionis a dicto preposito. Et inde est instrumentum scriptum manu Iacobi de Candilia notarii, M°CC°xxxn°, die XXvm madii et est signatum per G. [23] Plura sunt instrumenta terrarum concessarum in ephyteosim hominibus de Quiliano a dominis de Quiliano et finitum est tempus et de terris vel condictione sive livello non respondent dictis dominis. Et sunt ligata simul et signata per H. [24] De quibusdam earum est sententia lata et est signata per I. [25] Qualiter quidam eorum redebant et ad quam mensuram dictis dominis est in carta non publica signata per K. [26] Aliud instrumentum de depositione testium qualiter recipiebant medietatem bannorum domini de Quiliano ab illis de Quiliano. Est scriptum manu Opizonis de Clavaro notarii, M°CC°XXXV°, die XV aprilis et est signatum per L12. [27] Litteras capitanei qualiter amonebat comune Saone ne aliquid facerent in villa Dorarum et Roveasche. Et inde est instrumentum scriptum manu Rodulfi Crescembeni notarii, M°CC0LVm0, die xma ianuarii et est signatum per M. [28] Qualiter certi homines de Quiliano redebant dominis de Quiliano continetur in quodam instrumento et est signatum per N. [29] Livelli plures et plura alia instrumenta que sunt simul ligata et sunt signata per O. [30] Instrumenta superius notata de Roveascha et que non fuerant signata sunt simul ligata et sunt signata per P. a Memoriam: così ms. b così per 1227 c quid: così ms. 12 Ibidem, n. 358/10. -136- INDICE DEI NOMI DI PERSONA, DI LUOGO E DELLE COSE NOTEVOLI Oltre ai nomi di persona e di luogo si elencano anche i titoli, le cariche, le professioni e le cose notevoli. Le liste delle dignità e degli ufficiali, ripartiti secondo le categorie, sono raggruppate sotto i rispettivi toponimi. Si è tuttavia scelto di riunire sotto il toponimo di Quiliano quelle cariche istituite da Genova, Savona e dall’episcopio savonese. L’uso ordinario di diminutivi o accrescitivi di uno stesso nome, oltre alle numerose varianti offerte dai testimoni, riferiti ad un’unica persona, hanno indirizzato a riunirli sotto un’unica voce principale, più corretta o maggiormente documentata; dalle diverse voci (registrate tutte nelTindice) si rinvia a quella principale, evidenziata in neretto come quelle secondarie che l’accompagnano. Analogamente sono state raggruppate le varianti dello stesso cognome. I nomi di persona e di luogo presenti nel testo solo in italiano sono stati riportati in corsivo, qualora invece compaiano anche in latino si è privilegiato quest’ultimo. I toponimi sono riprodotti in corsivo quando il nome attuale corrisponde all’antico, in caso contrario si indica tra parentesi tonde, sempre in corsivo, la corrispondente località moderna. Per gli appartenenti alla famiglia dei Quiliano, la frequente presenza degli omonimi spesso collegata alla mancanza di dati cronologici o patronimici, non ha permesso di operare una corretta identificazione; si e dunque scelto di raggruppare sotto un unico lemma quei nomi privi di indicazione, mentre si sono tenuti distinti quelli accompagnati da altre specificazioni (in particolare quelle patronimiche); il che non esclude che si possa trattare della stessa persona. Per il caso specifico di Raimondo di Quiliano si sono raggruppati tutti gli omonimi citati da coloro che depongono sotto il Raimondo che compare tra i testimoni. I numeri rinviano alle pagine, quelli tra parentesi tonde alle pagine contenenti le testimonianze. Le abbreviazioni usate sono le seguenti: f. = filius, filia, figlio; ff. = figli; fi. = flumen; 1. = locus; m. = moglie; η. = nipote; nn. = nipoti; v. = vedi. Adelaxia, m. di Raimondo di Quiliano·. 70. advena, avena: 72-74, 108,118,121,126,128, 135. Alba, podestà di·, v. Raimondo di Quiliano. Albenga: 70. albergarla·. 67, 68, 72, 97,113, 114. Albertus - de Alexio, notariua: 134. - episcopus Saone: 93, 94. Albissola: 67. Alda, contessa, m. di Ottone del Carretto·. 67. Aleramid: 64, 65. Aleramo, marchese·. 62; suoi nn. v. Guglielmo, Oberto. Alexio (de): v. Albertus. Alnardus, notarius: 136. Ambrosius, Ambroxius - notarius: 134. - de Pereto, scriba, notarius: 73, 80, 81, (127-132). Ammonus: v. Otto. Andreas de Madio, castellanus comunis Ianue: 100. Aneto (de): v. Vivaldus. annona, anona: 73, 94,104,116,120. Ansaldus - Ceba: 86. - Mallonus: 129. Anseimo de Quiliano o de Aquiliano et Dolanige: 68-70. Anseimo di Quiliano·. 71, 75. Anseimo di Quiliano, f. di Raimondo·. 69, 70. Anselmus, Ansermus de Quiliano, castellanus: 87, 89, 95, 99,112,120,127,133. Aquilianum: v. Quiliano. Arduinid: v. 64, 65. Arnaldo di Quiliano, f. di Raimondo: 70. Arnaldo Pelleta: 67. Amaldus, Amaldinus de Quiliano, castellanus: 68,120,128. asini: 135. Ast (Asti), oriundus de: v. Berardus magister. Asterius, Astor, Asture (de): v. Guillelmus. avena: v. advena. Baldiccio Mussa, notarius o Mussa notarius o Musa scriba: 66, 90,124,125. bannum: 67,72,73,97,104,118,120,126,135; V. anche pignora bandorum. Benvenuto Vacca: 74. Berardus, magister, archidiaconus Sagone: (88-91). Bergeggi: v. monastero di Sant’Eugenio. Berta, f. di Raimondo di Quiliano: 70. Blancus: v. Iacobus. biava: 68. Bissacia Sagonensis: v. Rubaldus Bisacia. Bonifado del Vasto: 65; suoi ff.: v. Enricus Guercius, Guglielmo, Manfredo. Bonifado di Quiliano, f. di Sismondo di Quiliano, n. di Giacomo diQuiliano: 71, 74, 79. Bonifacius - de Quiliano, castellanus: 100,101, 103, 110, 123. - Rubeus: 135. Boninus deRoveascha: 81, 98, (99-103). Bonnusiohannes, Bonusiohannes - Buzus, gastaldus comunis Saone: 99. - de Quiliano: 135. - gastaldus de Quiliano, de Roveasca, gastaldus episcopi Saone: (97-98), 104. Bonusvassallus Caligepalii, notarius: 112. boves: 135. Boza de Duraguis: 98. Brancaleone Doria: 79. Bremma: v. Ruggero. Bucanigra, Buccanigra: v. Guillelmus, Iacobus. Bucucius, Bucius: v. Guillelmus. Busca, marchesi di: 75. Buzus: v. Bonusiohannes. cabella, gabella, olei: 86; Quiliani: 72, 79, 86, 111; salis: 79, 86, 90, 125. Cabuto: v. Oberto. Caligepalii: v. Bonusvassallus. Camilla (de): v. Ottobonus. Candirla, Canderia, Candelia, Candilia (de): v. Iacobus. canevarius marchionis: 68. cantor ecclesie Sagone: v. Guillelmus. Capo di Vado: 63. Capriata (- d'Orba): 106. Caracapa: 88; v. anche Vivaldus. Caramellus: v. Gandulfus. Carregalasen, castellanus comunis Ianue: 100. Carreto (de), marchiones: 104,119; v. Enricus, Enricus Guercius, Iacobus, Otto. -139- Carretus: v. Enricus, Raimondus. Cavagnus: v. GuiUelmus. Ceba: v. Ansaldus, Matteo, chiesa di San Giovanni di Savona·. 74. Cigala: v. Nicola. Clavaro (de): v. Opizo. comitato di Vado/Savona: 62, 64. Conradus de Quiliano: 135. Corrado di Quiliano, f. di Sismondo di Quiliano·. 74. Cortenuova: 71. Costa (de): v. Salvo. Crescembenus: v. Rodulfus. Cruceferrea (Cosseria), oriundus de: v. Gan-dulfus clericus. Detesalve: v. Iacobus, Iohannes. Diano, uomini·. 69. Dolanige: 68; v. Anseimo de Quiliano. Dolaria, Dorarium, Dorarum (/. in Veirasca-Vado L.): 69, 136. Doria: v. Brancaleone. Duraguis (de): v. Boza. ecclesia Sancti Andree (Savona), prepositus: v. Enricus presbiter. ecclesia Sancti Georgii (Savona)·. 69, 136; prepositus: v. Petrus, ecclesia Sancti Laurentii (Quiliano)·. 113-115. ecclesia Sancti Petri (Savona), clericus: v. Gan-dulfus. Enrico II, imperatore·. 64. Enrico 'Visconte·. 69. Enricus - Carretus: 104. - Guercius, de Carreto, marchio I: 65, 66, 68, 91. - de Carreto, marchio Π: 66, 68, 71, 91. - episcopus Saone: 94. - presbiter, prepositus ecclesie Sancti Andree Sagonensis: 72, 78, (85-88). Federico I, imperatore: 65. Filippo della Torre, podestà di Genova: 76. fodrum: 64, 67, 72, 94, 97,104,108,113,114, 118, 128. Fomellis (Fornelli-Mallare): v. monasterium, ospedale di Santa Maria e San Lazzaro: fosatum Aquiliani: 63. fosatum Signi: 63. Fruttuaria·. v. monastero di San Benigno. Fulcherius: v. Iacobus. gabella: v. cabella. Gandulfus: 88. - Caramellus: 128. - clericus Sancti Petri Sagonensis, oriundus de Cruceferrea: (93-94). - Nasus: 114. Garosus: v. Philipus. Gavium (Gavi): 94. Genova·, v. Ianua. Giacomo di Quiliano, f. di Sismondo di Quiliano·. 73, 76, 79; suoi nn. v. Bonifacio, Rai-nerio. Giacomo Testa, notaio·. 79. Giovanni di Quiliano, f. di Sismondo di Quiliano·. 66, 71. Goltasica (de): v. Manfredus. Griffus, Grifus: v. Manfredus. Grillus: v. Ingo. Grimaldo (de): v. Nicolosus. Guelfus: v. Obertus. Guercius: v. Enricus. Guglielmo, n. di Aleramo: 64. Guglielmo, f. di Bonifacio del Vasto: 63. Guglielmo Osbergerio, notaio: 79. Guilianum: v. Quiliano. GuiUelmus, Willelmus - Asterius o Astor o de Asture, gastaldus comunis Saone: 99,127,131. - Buccanigra: 77, 78, 89, 102, 110, 119, 125, 130. - Bucucius o Bucius, castellanus comunis Ianue: 100,102,112. - cantor ecclesie Sagone: 83, (92-93). - Cavagnus, notarius: 111, 128,134. - Scarampus, potestas Ianue: 61, 83, 85; eius iudex et assessor: v. Iacobus de Sulberico. Iacobus, Iacobinus - Blancus, de Teazano, de Quiliano: (106-107). - Bucanigra, potestas Saone: 74, 75, 90, 118, 123. - de Candiria o de Canderia o de Candelia o de Candilia, notarius: 90,109,110,115,125, 134,136. — 140 — - de Carreto: 130. - Detesalve, potestas Saone: 77,78, 80, 81,86, 90, 98,104,106, 111, 120,123,128,129. - de Sulberico, iudex et assessor potestatis Ianue: 61, 85. - de Quiliano, castellanus: 87,100, 101,134, 135. - Fulcherius: 101. - Solius, f. Sismundi, castellanus comunis Saone: 114. Ianua {Genova), civis: v. Iacobus Detesalve, Nicola Cigala; governatore·, v. Jean Le Meingre; iudex et assessor potestatis Ianue: v. Iacobus de Sulberico; potestas: v. Filippo della Torre, Guillelmus Scarampus, Leazarinus, Mena-bos de Turicella, Paulus de Suresina. Ianuinus Osbergerius: 102. Illicis (Lerici), castrum: 116. Ingelfredo, visconte: 64. Ingo Grillus, potestas Saone: 86, 90,104,106, 111, 114,118, 120,123. Innocencius papa IV: 86. Iohannes - de Quiliano, castellanus: 87,95,99,120,134. - Detesalve: 96. - Noxetus: 112. Iordanus, notarius: 133. Iovenacio, Iuvenatio (de): v. Leo. iudices sacri palacii: 64. Iuvenatio (de): v. Iovenacio. Jean Le Meingre, governatore di Genova·. 71. Lancia: v. Manfredus. Lanfranchus, Lanfranchinus Malocellus: 101, 118. Laurencius, Laurencinus - de Murta, castellanus comunis Ianue: 100. - de Roveasca, gastaldus comunis Saone: 128, 131. Leazarinus, potestas Ianue: 131. Le Meingre·. v. Jean. Leo de Iovenacio o de Iuvenatio, capitaneus imperialis Saone, potestas Saone: 71,86. Ludone (Lione), de: 86. Madio (de): v. Andreas. magister: v. Berardus, Raimundus. Malloni: 96; Mallonus: v. Ansaldus. Malocellus: v. Lanfranchinus, Rollerius. Manfredo, f. di Bonifado del Vasto: 63, 68. Manfredo di Quiliano, suo f: v. Nicola. Manfredo Troia, suo f: v. Raimondo. Manfredus, Manfredinus - de Goltasica: 98. - de Quiliano, castellanus: 89,133. - Griffus o Grifus, de Quiliano, castellanus et gastaldus comunis Saone: 99, (113-115). - Lancia, marchio: 71,134. - notarius: 134. marca aleramica: 62. Matteo Ceba: 76, 77,109. Mediolanum (Milano), archiepiscopus: 93. Menabos de Turicella, potestas comunis Ianue: 111. Michael Ceba: v. Matteo Ceba. monasterium de Fomellis: 130. monastero di San Benigno di Fruttuaria: 69. monastero di Sant’Eugenio di Bergeggi: 64. montoni: 72,73,120,121, 126,128. montanicum, montonaticum, montonicum, montonum: 94, 97,104,113, 114. Morozzo, signori di: 75. Murta (de): v. Laurencinus. Murruella (de): v. Nicola. Musa, Mussa, notarius o scriba: v. Baldiccio Mussa. Nasus: v. Gandulfus. Nicola, f. di Manfredo di Quiliano: 71. Nicola, Nicolaus, Nicolosus - Cigala, potestas Saone, civis Ianue: 71, 75, 80, 81, 83, 86, 90, 101, 103,104, 106, 108, 109, (110-113), 114-118, 120, 123, 126, 128. - de Grimaldo, potestas Saone: 77,78, 86, 87, 90,104,106,109,112. - de Murruella, notarius: 135. - Scarçafico: 77,109. Noli, castrum: 65. notarius: v. Albertus de Alexio, Alnardus, Ambrosius, Ambroxius de Pereto, Baldiccio Mussa, Bonusvassallus Caligepalii, Giacomo Testa, Guglielmo Osbergerio, Guillelmus Cavagnus, Iacobus de Candirla, Iordanus, Manfredus, Nicola de Murruella, Opizo de Clavaro, Raimundus, Rodulfus Crescem-benus, Symon Spaerius, Vivaldus de Aneto. Noxetus: v. Iohannes. Oberto, n. di Aleramo·. 64. Oberto Cabuto: 69. Obertus Guelfus, de Quiliano, liberator albergane et receptor bandorum: 81, (94-97). Oddo: v. Otto. Odoardo Spinola·. 77. Opizo de Clavaro, notarius: 66, 135,136. Orche (Orco Feglino), castrum: 65. Osbergerìo, Osbergerius: v. Guglielmo, Ianui-nus. ospedale di Santa Maria e San Lazzaro di Fornelli·. 68. Otto, Oddo - Ammonus, castellanus comunis Ianue: 100, 112. - de Carreto, marchio: 61, 65-68, 72, 73, 91, 97, 107, 109, 121, 122, 126, 128, 130, 133; eius pater: v. Enricus Guercius; sua m. v. Alda. - de Viarso: 99. Ottobonus de Camilla, potestas comunis Saone: 106. Papalardus: 88. Papia {Pavia): 134. pedagium: 86. Paulus de Suresina o de Surexina, potestas Ianue: 87, 100, 105, 107,112,117,122, 129. Pelegia, scriba: 118. Pelleta: v. Arnaldo. Pereto {Pareto): 130, 132; (de): v. Ambroxius. Perdce (Perti-Finale L.), castrum: 65. Petrus - de Tebaldo o de Thebaido: 98,118,121,124. - monacus Sancte congregationis de Fructera, prepositus ecclesie Sancti Georgii de Saona: 69,136. Picio (de): v. Rogerius. Pie {Finale Pia-Finale L.), castrum: 65. pignora bandorum: 114. Philipus Garosus: 99. Pomo (l. in Quiliano), colle: 63. porcheti, porci: 72, 73, 120,121, 126, 128. Porchetus Streiaporcus, potestas Saone: 66. portaticum, portonaticum, portunaticum: 72, 94, 97,108,113,114, 118. presbiter: v. Enricus. prepositus: v. Enricus presbiter. Priocco, monte: 63. Quiliano, Quilianum, Quigianum, Aquilianum, Guilianum - castellani et domini Quiliani: 68,69,73,79; v. Anselmus, Amaldus, Bonifacius, Bonnus-iohannes, Conradus, Iacobus, Iohannes, Manfredus, Nicola, Raimundus, Rainaldus, Rainerio, Sismondinus, Sismondus. - castellani comunis Ianue: v. Andreas de Madio, Carregalasen, GuiUelmus Bucucius, Lau-rencinus de Murta, Otto Ammonus, Rollerius Malocellus. - castellani comunis Saone: v. Iacobus Solius, Mandredinus Griffus, Vivaldus Caracapa. - collector: 72, 80; v. Rollandus de Ferrariis. - gastaldus comunis Saone: v. Bonnusiohannes Buzus, GuiUelmus Asterius, Laurencius de Roveasca, Manfredinus Griffus, Otto de Viarso, Rollerius. - gastaldus episcopi Saone: 72, 80; v. Bonnusiohannes. - gastaldus marchionis: 68. - habitator: v. Boninus de Roveascha, Bonnusiohannes. - liberator albergarle et receptor bandorum: v. Obertus Guelfus. - ofSdarius videlicet guardator comunis Saone: v. Ridus de Sputumo. v. anche: ecclesia Sancti Laurentii, fosatum, Pomo, Roveasca; (de): v. Iacobus Blancus, Obertus Guelfus, Rollandus de Ferrariis. Raimondo, f. di Manfredo Troia: 71. Raimondo di Quiliano: 70; suoi ff. v. Anseimo, Arnaldo, Berta, Raimondo; sua m. v. Ade-laxia. Raimondo di Quiliano, podestà di Alba: 15. Raimondo di Quiliano, f di Raimondo di Quiliano: 70. Raimundus, Raimondus, Raimundinus, Ray-mundus - Carretus, de Viarasca, magister: 57, 62, 121,124. — 142 — - de Quiliano, n. Raimundi de Quiliano, castellanus: 72-75, 77, 80, 87, 89, 95,101,103, 106,110,113,115,118,119, (120-127), 133. - de Quiliano, £ Sismundi de Quiliano: 71,74, 134,135. - iudex et notarius: 91. Rainaldus de Quiliano, castellanus: 100,134. Rainerio di Quiliano, n. di Giacomo di Quiliano·. 79. Rebicus: v. Vivaldus. Riparia (Rivalta), comune de: 134. Ricius de Sputurno, officiarius videlicet guar-dator comunis Saone: 110, (115-117). Rodulfus Crescembenus, notarius: 136. Rogerius de Picio, potestas Saone: 86. roggia: v. rosia. Rollandus de Ferrariis, de Quiliano, collector: 81, (117-120). Rollerius - gastaldus comunis Saone: 99. - Malocellus, castellanus et gastaldus comunis Ianue: 100. rosia, roggia: 74, 135. Roveasca, Roveascha, Roveasco (Roviasca-Qut-liano): 70, 73, 136; homines: 134, 135; (de): v. Boninus, Bonusiohannes de Quiliano, Laurencius. Rubaldus Bisacia, Bissacia Sagonensis: 95, 108, 118. Rubeus: v. Bonifacius. Ruggero Bremma, vicario del podestà di Savona: 78. Sabaudie, Savoie, comes: 96, 112; v. Thomas. sagencolus: v. Vivaldus de Viarasca. Salario (de): v. Ugo. Saluciis, marchio de: 75, 126. Salvo de Costa: 67. Saona, Sagona, Savona, ambaxatores comunis: 86; archidiaconus: v. Berardus; capitaneus imperialis: v. Leo de Iuvenatio; cartularium testium comunis: 66; comitato di Vado/Savona: 62, 64; episcopus: 72; v. Albertus, Enricus; homines maiores: 65; potestas: v. Iacobus Bu-canigra, Iacobus Detesalve, Ingo Grillus, Leo de Iuvenatio, Nicola Cigala, Nicolosus de Grimaldo, Ottobonus de Camilla, Porchetus Streiaporcus, Rogerius de Picio; vicario del podestà: v. Ruggero Bremma; v. anche chiesa di San Giovanni, ecclesia Sancti Andree, ecclesia Sancti Georgii, ecclesia Sancti Petti. Sagonensis: v. Bissacia. Sarmatorio, signori di: 15. Savoie: v. Sabaudie. Scalette, bosco: 75. Scarçafico: v. Nicola. scriba: 119; v. Ambroxius de Pereto, Musa, Pe-legia, Symon Spaerius, Ugo de Salario. Septa (Ceuta): 106. serigum: 94. Sertalta: 69. Signi (Segno), castrum: 65, 91; fosatum: 63. Sismondino di Quiliano: 71. Sismondus, Sismondinus, eius filius: v. Iacobus Solius. - de Quiliano, f. Anseimi de Quiliano: 68-70, 133-136. - de Quiliano, castellanus: 89, 95, 99, 101, 103, 106,108, 110, 112, 113, 115, 118-120, 122,123,127,128. - de Quiliano, f. Sismondi de Quiliano: 66, 71, 73-75, 79,133-136; suoi ff. v. Bonifacio, Corrado, Giacomo, Giovanni, Raimondo. Solius: v. Iacobus. Spaerius: v. Symon. Spinola: v. Odoardo. Sputurnum, Sputurno (Spotomo): 94, 95, 117; (de): v. Ricius. Streiaporcus: v. Porchetus. successiones: 73,104, 120, 126. Sulberico (de): v. Iacobus. Suresina, Surexina (de): v. Paulus. Symon Spaerius, notarius, scriba: 66, 135. Tanaro, fi.: 62. Teazano (de): v. Iacobus Blancus. Tebaldo, Thebaido (de): v. Petrus. Testa: v. Giacomo. testes: Ambroxius de Pereto, Berardus magister, Boninus de Roveascha, Bonnusiohannes, Enricus presbiter, Gandulfus dericus, Guillelmus cantor, Iacobus Blancus, Iacobus Detesalve, Manfredinus Griffus, Nicola Cigala, Obertus Guelfus, Raimundus de Quiliano, -143- Rollandus de Ferrariis, Ricius de Sputurno, Vivaldus de Viarasca. Thebaido: v. Tebaldo. Thomas, comes Sabaudie: 71,133. Torre, della: v. Filippo. Troia: v. Manfredo. Turelli: 67. Turicella: v. Menabos. Ugo de Salario, scriba: 66. Ugo f. di Bonifacio del Vasto: 68. Urba (Orba), fl.: 62. Vacca: v. Benvenuto: 74. Vado, comitato: 62, 64. Varagine, Varaginum (Varazze): 86, 111,128. Vasto del: v. Bonifacio. Vedi (VezziPortio): 67, 68, 70, 74, 75. Venezia: 78. Viarasca (Veirasca-Vado L.): 68, 69; (de): v. Raimundus Carretus, Vivaldus. Viarso (de): v. Otto. Vintimilium (Ventimiglia): 70, 94, 106. Visconte: v. Enrico, visconte: v. Ingelfredo. Vivaldus - Caracapa, castellanus comunis Ianue: 101, 105,106. - de Aneto, notarius: 134. - de Viarasca, sagencolus: (103-105). - Rebicus: 118. Willelmus: v. Guillelmus. ANTONELLA ROVERE GARANZIE DOCUMENTALI E MUTAMENTI ISTITUZIONALI: IL CASO SAVONESE DEL 1364 L’anno 1364 rappresenta un momento cruciale nella plurisecolare controversia che vide a più riprese opposti i comuni di Savona e Noli. Oggetto del contendere: la giurisdizione su Vado, in particolare sulla sua zona portuale, e sul castello di Segno. Ripercorriamo rapidamente le vicende, che fino ad oggi non sono state studiate se non, e soprattutto per la parte più antica, in opere di più ampio respiro, per meglio comprendere gli ulteriori sviluppi della situazione nel momento storico che ci riguarda \ senza avere la pretesa, né questo sarebbe il luogo, di affrontare un’analisi esaustiva dell’argomento. Tutto ha inizio sullo scorcio del XII secolo, in concomitanza, da un lato, con il processo di frammentazione territoriale conseguente alla progressiva emancipazione dei Savonesi e dei Nolesi dall’autorità dei marchesi di Savona2, anche sulla spinta delle esigenze di affermazione territoriale che entrambi i comuni sentivano, dall’altro, con la progressiva limitazione del comitato di Vado, che già a cavallo dei secoli X e XI vide fortemente ridotti l’importanza 1 La vicenda, per quanto riguarda la sua fase iniziale, è stata recentemente trattata, pur in un ambito più vasto, da R. PAVONI, L’organizzazione del territorio nel Savonese: secoli Χ-ΧΙΠ in Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo, Atti del Convegno organizzato a Carcare il 5 luglio 1990 in associazione con la Società Savonese di Storia Patria, a cura di A. Crosetti, Cuneo 1992 (Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo. Storia e storiografìa, I), pp. 65-119; per alcuni cenni anche sui successivi sviluppi v. L. VrVALDO, Storia di Noli, Savona 1994, che però, essendo stata pubblicata postuma, manca, per la seconda parte, delle note; cfr. anche A. BRUNO, Della giurisdizione possessoria dell’antico Comune Savonese, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), p. 129 e sgg.; I. SCOVAZZI-F. Noberasco, Storia di Savona, Savona 1926-1927,1, p. 205 e sgg.; Π, p. 119 e sgg. 2 Ottone ed Enrico Π volgono in questo periodo i propri interessi rispettivamente verso le Langhe e il Finale: l’opera più recente in cui si tratta dei marchesi di Savona è C. PRO VERO, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII), in Biblioteca Storica subalpina, CCIX, Torino 1992; in particolare su questo periodo e per questa zona v. G. MURIALDO, La fondazione del “burgus Finarii” nel quadro possessorio dei marchesi di Savona o del Carretto, in «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XL, n. 1-3 (1985). — 147 — civile ed ecclesiastica della quale aveva goduto in precedenza3 e il territorio sottoposto alla sua giurisdizione. Entrambe le località erano di fondamentale importanza per la piccola comunità di Noli, stretta tra i monti e la minuscola baia, che non le consentiva di ampliare la sua attività commerciale, il che rendeva per essa particolarmente ambita la giurisdizione sulla rada di Vado, per l’accesso alla quale, in mancanza di una via di comunicazione litoranea, era vitale il controllo del prolungamento oltre Quiliano della via Trium Pontium, della quale il castello di Segno rappresentava un punto nodale il cui possesso da parte di Savona poteva significare per Noli l’isolamento non solo da Vado, ma anche dal-l’entroterra, risalendo la stessa via, attraverso il colle di Cadibona, alle Lan-ghe e quindi ad Acqui e a Tortona. Ciò chiarisce anche l’importanza che le stesse località avevano per Savona, tesa a contrastare con ogni mezzo qualsiasi possibilità si presentasse a Noli, che spesso militava in campo opposto alleandosi con Genova, scomoda antagonista anche in ambito commerciale, di ampliare la propria giurisdizione territoriale, soprattutto se questo comportava uno sviluppo della sua attività mercantile, altrimenti necessariamente ridotta. La divisione dei beni del marchese di Savona Enrico I tra i due figli, Enrico ed Ottone, ulteriore tappa del processo di frammentazione dell’antica marca aleramica, non è, almeno per alcune località, del tutto chiara, tanto che i due fratelli sembrano detenerne il possesso pro indiviso, pur finendo però con il gestirle separatamente. Si assiste infatti alla duplice cessione totale o parziale, scandita da successivi atti, a partire dal 1192, di Segno e di Vado da parte di Ottone a Savona4, di Enrico a No- 3 Sul passaggio della titolarità comitale da Vado a Savona v. R. MERLONE, Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (Secoli IX-XI), in Biblioteca Storica Subalpina, CCXII, Torino 1995, pp. 239-244. Il problema della sede vescovile alternativamente identificata come Vadense o Savonese tra X e principio dell’XI secolo si presenta piuttosto complesso: cfr. C. Varaldo, La sede vescovile di Savona nell’alto Medioevo (prospettive di studio) in La sede vescovile di Savona (cenni bibliografici e note), Savona 1982 (Quaderni de “Il Letimbro”, 5); V. Polonio, La chiesa savonese nel XII secolo, in Savona nel XII secolo («Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXX, 1994), che, pur trattando di un periodo successivo, accenna al problema, in particolare alla nota 1. 4 Su queste cessioni cfr. in particolare i docc. del 5 giugno 1192 (in Registri della Catena del comune di Savona, a cura di M. NoCERA, F. PERASSO, D. Puncuh, A. Rovere, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI, 1986, anche in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., ΧΧΙ-ΧΧΠΙ, 1986-1987 e Pubblicazioni degli Archivi di Stato. — 148 — li5 e alle conseguenti pretese avanzate dai due comuni: il riconoscimento da parte imperiale con il diploma di Enrico VI del 2 settembre 1196 è quanto mai tempestivo e precoce e sembra avvalorare la legittimità della vendita di Segno da parte del marchese Enrico6. Nel corso del XIII secolo i motivi di attrito su questo argomento appaiono piuttosto sporadici. L’episodio più significativo risale agli anni 1220-1221 ed è rappresentato dallo scontro tra i due comuni proprio per la via Trium Vontium, il cui uso i Savonesi tentavano di impedire agli abitanti di Noli. Gli arbitri scelti dai due comuni, Giacomo Guercio e Ingone Grimaldi, senten-zieranno che la via è pubblica e in quanto tale Savona non può impedirne l’uso ai Nolesi7, mentre, negli stessi anni, si riaccende anche la contesa diretta Fonti, IX-X, Roma 1986,1, n. 36); e dell’ll luglio 1192 (Ibidem, I, n. 37) per quanto riguarda Vado; quelli dell’ll luglio 1192 (Ibidem, I, n.101), del 22 febbraio 1193 (Ibidem, I, n. 110; Π, n. 525), dell’8 febbraio 1197 (Ibidem, I, n. 40) e del 27 giugno 1208 (Ibidem, I, n. 135) per quanto riguarda Segno. 5 Per la cessione di Vado cfr. il doc. dell’ll gennaio 1218 (Pergamene Medievali Savonesi, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XVI-XVII, 1982-1983,1, nn. 95, 96); per quella di Segno i docc. del 10 agosto 1192 (Ibidem, I, n. 44) e dell’ll gennaio 1218 (Ibidem, nn. 95-97). Π 10 agosto 1192 il marchese e i Nolesi stipulano degli accordi in merito alla difesa del castello (B. Gandoglia, Documenti Nolesi, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», Π, 1889-1890, n. 9, p. 579), con cui tra l’altro i consoli di Noli si impegnano nulli vendituros seu donaturos seu quoquo modo alienaturos partem suam Signi nisi ipsi domino Enrico-, lo stesso fa il marchese, eo tantum excepto ut si in obitu suo aliquid de ipsa disponere voluerit, eam licentiam habeat, ita tantum ut unquam in Saonenses ipse marchio aut Naulenses ullo tempore aut ingenio quoquo titulo possint castrum Signum tranferre. In un primo tempo tuttavia i due comuni sembrano trovare un accordo tanto da stipulare il 26 luglio 1198 una convenzione (1 Registri, cit., I, n. 15) nella quale si stabilisce che Saonenses vero non debent movere molestiam Naulensibus de sua parte Signi quam possent..., mentre Noli si impegna ad entrare in societate et compagna della quale facevano già parte Albenga e Porto Maurizio, il che sembra rivelare il tentativo dei Savonesi di cooptare Noli in una coalizione antigenovese. 6 Cfr. B. GANDOGLIA, Documenti Nolesi cit., n. 12, p. 588. L’imperatore conferma la cessione dei diritti feudali a Noli da parte di Enrico Guercio e dei figli Ottone ed Enrico, tra cui quelli in medietate castri de Signo, in curie pro indiviso et in omnibus que medietati pertinent ipsius castri. Successivamente sia Federico Π (Pergamene cit., I, η. 105) sia Enrico VII (Ibidem, II, n. 340) riconfermeranno tale diritto. Non manca neppure un documento falso - stranamente prodotto proprio da Noli, che più di Savona poteva provare su basi documentarie i propri diritti e che già, come abbiamo visto, aveva ottenuto il riconoscimento imperiale - attestante la presunta vendita al comune del castello di Segno e della valle di Vado, effettuata il 22 febbraio 1215 da Giacomo e Caterina del Carretto, figli di Enrico I, la cui falsità è stata dimostrata su basi sia storiche, sia paleografiche da Ausilia Roccatagliata che lo pubblica (Ibidem, I, n. 90). 7 Archivio comunale di Noli, Pergamene, nn. 10, 11; I Registri cit., I, n. 128. — 149 — sul castello di Segno, a causa della quale i Nolesi erano incorsi in sanzioni imperiali, dalle quali venivano assolti il 25 ottobre 1221 da Giacomo, vescovo di Torino e vicario imperiale8, con l’obbligo di accordarsi entro 15 giorni con Savona. A partire dal 23 giugno 1227, quando, come contropartita dell’appoggio e della fedeltà offerti a Genova contro i ribelli della Riviera, questa riconoscerà al comune di Noli la giurisdizione in castro et villa Signi ed Vadi \ le acque sembrano placarsi quasi completamente, tanto che Noli può anche pensare a legiferare sull’amministrazione di queste terre10, mentre i pochi motivi di scontro appaiono limitati a questioni marginali11 e le prerogative nolesi, soprattutto su Segno, rispettate anche da Savona. Nella prima metà del XIV secolo le sorti di Segno e Vado sono stretta-mente connesse alle fortune della parte guelfa, del cui schieramento fa parte Noli, e di quella ghibellina, alla quale è legata Savona. Nel 1311 l’imperatore Enrico VII riconferma a Noli il possesso di Segno12, ma sarà cosa di breve durata. Solo pochi anni più tardi, il 5 marzo 1318, i 8 B. GANDOGLIA, Documenti Nolesi cit., n. 18, p. 605: il vicario imperiale dà mandato a Guglielmo della Torre di assolvere potestatem et comune Nauli ab omni hanno et pena domini imperatoris et nostre in quam propter factum castri de Signo incidisse dicuntur. 9 Ibidem, n. 21, p. 610. 10 Un frammento di capitoli statutari nolesi del 1254 (Ibidem, pp. 525-651) relativi all’amministrazione di Vado e Segno sembrano attestare che in quest’epoca Noli dovette godere abbastanza tranquillamente e a lungo il possesso di tali terre che amministrava attraverso un castellano. In essi, tra l’altro, viene fatto divieto agli abitanti di Segno e Noli di vendere le proprie terre senza il permesso del Consiglio di Noli e, per poter meglio controllare che ciò avvenisse, è fatto nel contempo obbligo agli stessi di servirsi solo di notai nolesi per la stesura dei documenti, pena l’esborso di venti soldi, tutto ciò evidentemente nel timore di eventuali vendite di privati al comune di Savona. 11 Nonostante alcuni dissapori tra Savona e Noli, in particolare tra il vescovo della prima e gli uomini di Noli e della chiesa di Segno e Vado (Ibidem, n. 26, p. 652), le divergenze sembrano riesplodere solo nel 1293 per il possesso delle terre dei “Quattro Fossati” di Vado, nell’ambito delle quali si verifica anche un’incursione armata degli uomini di Savona a Vado (Archivio comunale di Noli, Pergamene, n. 25): per dirimere la vertenza i due comuni ricorrono all’arbitrato di Oberto Spinola di Luccoli e Lanfranco Spinola figlio di Ingone (Pergamene cit., Π, n. 255-257; I Registri cit., Π, n. 353). Sempre nell’ultimo decennio del secolo e nei primi del seguente i due comuni cercano di definire alcuni problemi relativi ai confini nella zona portuale di Vado (Ibidem, Π, nn. 358-361, 371, 375, 384, 393); l’accertamento dei confini delle proprietà del comune di Savona in questa zona era già stato compiuto il 25 agosto 1225 (Ibidem, II, n. 271). 12 Pergamene cit., Π, n. 340. — 150 — fuorusciti genovesi, dei quali Savona diviene il centro, consegnano il castello di Segno e assegnano la giurisdizione su Vado a Savona, sottraendoli a Noli13. Al riconoscimento ufficiale del possesso dei due borghi, che Savona ottiene dall’imperatore Ludovico il Bavaro il 15 dicembre 132714, fanno seguito, a breve distanza, l’allontanamento dell’imperatore dall’Italia ed il conseguente ritiro del suo vicario dalla città. Il partito guelfo può finalmente rialzare la testa e la pace stipulata a Napoli il primo marzo 1331 tra le due fazioni prevede anche la riconsegna a Noli di Segno e Vado, che tuttavia Savona detiene ancora nel 1338, quando i Nolesi, sulla base appunto di questo trattato, li rivendicano13. Nel 1342 la sentenza sulla sorte di Vado e del castello di Segno, emessa dal doge di Genova, Simone Boccanegra, sollecitato da Noli, dà il via ad una lunga serie di appelli e ricorsi delle due parti sulla competenza delle autorità genovesi a giudicare sulla questione, che si protrarrà fino alla fine del secolo e che si può seguire, nelle sue linee generali, attraverso la documentazione conservata nell’Archivio di Stato di Savona16. I Savonesi protestano infatti immediatamente contro la sentenza dogale, eccependo l’incompetenza del doge a giudicare, e appellandosi al papa -vacante la sede imperiale in seguito alla scomunica di Ludovico il Bavaro -, dopo che il Boccanegra, forte delle clausole del trattato di Napoli, aveva re- 13 Archivio di Stato di Savona (ASS), Vergamene del Comune, ΙΠ/39. Pochi giorni dopo, il 14 marzo, gli abitanti di Segno si sottomettono al comune di Savona e il 25 gli stessi gli giurano fedeltà (I Registri cit., II, nn. 528,563), proprio mentre Genova è stretta nell’assedio dell’esercito ghibellino. 14 Cfr. Diplomi inediti di Enrico VII e Ludovico il Bavaro, a cura di C. ClPOLLA-G. FILIPPI, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», Π (1889-1890), n. 5. Già nell’ottobre 1323 Bertoldo, conte di Marsteten, vicario generale per l’Italia di Ludovico il Bavaro, aveva ratificato, dietro richiesta degli ambasciatori del comune di Savona, il passaggio del castello di Segno ai Savonesi (ASS, Pergamene del Comune, 111/41). 15 Ibidem, ΙΠ/65. 16 Oltre alle pergamene vi si possono consultare tre manoscritti, relativi rispettivamente agli anni 1343, 1344-1346, 1365-1369 (ASS, Archivio del Comune, serie I, n. 1169/1877-1879). Non è invece stato possibile rintracciare il manoscritto a cui fa riferimento Vittorio Poggi (Cro-notassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia, in «Miscellanea di Storia Italiana», s. ΙΠ, XVI, 1913, p. 162), relativo alle vicende del periodo 13 gennaio 1364 - 7 luglio 1365, identificato come Manuale questionis vertentis inter comune Saone et comune Nauli caussa castri Signi et Vadi, citato anche in seguito da Scovazzi e Noberasco [Storia di Savona cit., II, p. 124, nota 3), con lo stesso titolo. — 151 — spinto la protesta17. Solo alcuni mesi più tardi i Savonesi affidano però proprio a Simone Boccanegra, non tuttavia tamquam ducem lanuensem et defensorem populi, ma solummodo tamquam dominum Simonem Bucanigram, intimum et zelatorem comunis Saone, il castello di Segno finché non avrà termine la controversia tra Savona e Noli su queste terre1S. Il Boccanegra, nell’accetta-re il castello, si impegna, come doge, a non esercitare poteri giurisdizionali nella causa tra i due comuni se non in quanto spettanti allo stesso doge e al comune di Genova per diritto, manifestando con ciò la volontà di rinviare l’esame della complicata questione, di mantenersi il più possibile neutrale e di non urtarsi con il comune di Savona che gli aveva dato una prova di fiducia affidandogli il castello, per non far venir meno il clima di distensione e addirittura di collaborazione che tra i due comuni si era creato in questo periodo19. Clemente VI, dando seguito all’appello presentato dai Savonesi20, delega il giudizio al vescovo di Alba, all’arciprete della chiesa di S. Maria di Corte-miglia e al guardiano dei priori della stessa città21, che dichiarano nulla la sentenza dogale22. Contro l’appello presentato nel 1344 da Noli per incompetenza papale a giudicare la questione si pronunciano gli stessi delegati che affermano al contrario quella del doge di Genova, condannando Noli al pagamento delle spese23. Dopo una quindicina di anni di silenzio, durante i quali il Boccanegra cerca evidentemente di evitare ogni rischio di scontro con i Savonesi su questo argomento, le ostilità riprendono con particolare vigore nel 1364. De- 17 ASS, Pergamene del Comune, V/9-10 del 23 e 27 marzo 1342 e V/33 del 26 marzo 1342. 18 L’8 aprile 1342 il podestà di Savona, Giovanni Boccanegra, nomina alcuni procuratori perché consegnino a Simone Boccanegra ad forciam dicti castri custodiendam et salvandam nomine comunis Saone, considerato che il castrum vetus de Signo melius et securius ad presens potest custodiri, salvari et gubernari per illustrem et magnificum dominum Simonem Bucanigram, con il compito di trattare nel contempo tutte le questioni relative a Segno e a Vado (Ibidem, ΠΙ/73). 19 Sulla politica del Boccanegra nei confronti di Savona in questi anni cfr. G. PETTI BALBI, Simon Boccanegra e la Genova del '300, Genova 1991, p. 268 e sgg. 20 II 12 maggio 1343 i Savonesi avevano nominato dei procuratori presso la curia pontifìcia per sostenere la causa d’appello (ASS, Pergamene del Comune, ΙΠ/78). 21 Ibidem, 1/238,243. 22 Sulle successive sentenze e appelli del comune di Noli cfr. Ibidem, ΙΠ/92; V/ 17-19, 21,25. 23 Ibidem, ΙΠ/83 , 89. H 29 ottobre 1349 l’appello viene definitivamente respinto e Noli condannata al pagamento delle spese (Ibidem, V/ 28, 29,31). terminante dovette essere l’atteggiamento del nuovo doge, Gabriele Adorno, che anche in questa vicenda, come già osservato dal Poggi, vuole differenziare la propria politica da quella del predecessore, incoraggiando Noli a riaprire la controversia24. Già all’inizio dell’anno questa deve aver fatto le sue prime mosse presso il doge, se il 29 febbraio e, successivamente, il 14 maggio, il comune di Savona nomina i procuratori che la rappresentino a Genova in merito alla dibattuta questione25. La risposta di Savona alla sentenza con la quale Gabriele Adorno, dietro parere del suo vicario, il giudice di Lucca Guglielmo Mercati, si riconosce, unitamente al Consiglio, giudice competente nella causa, è immediata: il giorno stesso - 18 luglio - il suo procuratore, il notaio Dagnano Regina, dichiara iniqua la sentenza, comunicando che si appellerà all’imperatore Carlo IV26. L’azione legale savonese è tuttavia ostacolata dal comune di Genova con ogni arma, non solo procedurale e formale: dal rifiuto alla richiesta del rappresentante savonese Dagnano Regina di avere copia dell’appello da lui presentato contro la sentenza pronunciata dal doge opposto dal cancelliere genovese Al-debrando di Corvara, trincerato dietro la dichiarazione pretestuosa che non gli è possibile farlo perché il documento è contra comune Ianue21, all’impedire allo stesso Regina l’ingresso al palazzo dogale nel momento in cui si teneva il Consiglio per presentare l’appello28. 24 V. POGGI, Cronotassi cit., p. 163, al quale il collegamento appare tuttavia più evidente per aver posticipato di un anno (dal marzo del 1363 a quello del 1364) la morte del Boccanegra. 25 ASS, Pergamene del Comune, ΙΠ/109; V/39. 26 Ibidem, 1/267; V/40, 41. 27 II cancelliere è irremovibile, nonostante l’allettante proposta del compenso bonum et sufficiens, opponendo quod nullo modo volebat nec etiam vult facere dictum instrumentum quia est contra comune Ianue nixi sibi dentur mille florenos auri pro solvendo penam impositam facientibus instrumenta contra comune Ianue (Ibidem, ΙΠ/110). Eppure la tentazione di poter guadagnare una somma così ingente doveva essere molto forte se si considera che lo stipendio annuo di un cancelliere era fissato in 125 fiorini d’oro dalle Regulae comunis del 1363 (Leges Genuen-ses, in Historiae Patriae Monumenta, XVIII, Torino 1901, cap. 40, col. 289), nelle quali peraltro non vi è, come pure negli statuti di Pera, alcuna traccia di pene comminate contro notai e cancellieri che stendessero instrumenta contrari al Comune, ammesso che quello richiesto da Dagnano Regina si possa configurare tra atti di questo tipo. 28 ASS, Pergamene del Comune, ΠΙ/110. —153 — D timore che il mancato possesso di tale copia possa far decadere il comune di Savona da ogni suo diritto spinge il Regina a presentarsi, il 26 luglio, al preposito della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Ferrania, al priore del convento di S. Domenico e al guardiano di quello di S. Francesco, entrambi di Savona, per protestare contro la sentenza genovese, manifestando l’intenzione di procedere con l’appello, dopo aver lamentato di non essere stato ricevuto dal doge di Genova e dal suo Consiglio e che non si sono potuti trovare nella città notarii lanuenses qui velint tradere copiam ipsius apela-cionis29. Savona si prepara così ad inviare i propri legati, Bernabò de Geraldis e Francesco Fulgerius, all’imperatore Carlo IV, con l’incarico di richiedere la riconferma dei privilegi concessi alla città dai suoi predecessori e la nomina di delegati, adiutores et conservatores super appellationibus interpositis pro parte dicti comunis Saone sulla causa in questione. È in questa occasione che vengono redatte copie di diplomi imperiali e documenti relativi alla controversia con Noli, di cui ci sono pervenuti quattordici esemplari30, che presentano un processo autenticatorio particolarmen- 29 Ibidem, V/42. Π 3 agosto il Regina notifica a Eliano Guasco, procuratore di Noli, l’appello presentato al doge di Genova - de qua appelacione constare debet publico instrumento - e il successivo presentato de novo ad cautellam il 26 luglio coram reverendis, autenticis et honestis personis (Ibidem, V/44). 30 Ibidem. 1/89 (1311, novembre 23: l’imperatore Enrico VII conferma un privilegio di Federico Π), 204 (1311, novembre 24: l’imperatore Enrico VII conferma i privilegi concessi al comune di Savona da Enrico Π e Federico Π), 265 (1312, aprile 13: l’imperatore Enrico VII ordina alle autorità civili dell’impero di non molestare i Savonesi e di difenderli in caso di offese), 264 (1342, maggio 22: papa Clemente VI delega al vescovo di Alba, all’arciprete della chiesa di Cortemiglia e al Guardiano del convento dei Minori della stessa località il giudizio nella causa tra Savona e Noli per il castello di Segno); 11/219; ΙΠ/48 (1327, luglio 15: l’imperatore Ludovico IV conferma al comune di Savona i privilegi concessi dai suoi predecessori, in particolare da Enrico VII), Π/ 220 (1328, novembre 24: l’imperatore Ludovico IV dichiara che, con la restituzione al comune di Genova dei diritti della riparia, non intende pregiudicare quelli dei Savonesi); HI/14 (1246, novembre: l’imperatore Federico II, riconosciuta l’appartenenza di Savona al demanio imperiale, ne conferma gli usi e le consuetudini), 44 (1327, dicembre 12: l’imperatore Ludovico IV ordina che i Savonesi non vengano molestati dai Genovesi per atti di pirateria), 47 (1327, dicembre 15: l’imperatore Ludovico IV conferma al comune di Savona il possesso di Vado e Segno), 49 (1327, luglio 15: l’imperatore Ludovico IV concede ai Savonesi di battere moneta imperiale); V/13 (1342, marzo 27: atti relativi all’appello presentato dal comune di Savona contro la sentenza pronunciata dal doge di Genova Simone Boccanegra), 19 (1343, gennaio 20: il vescovo di Alba nomina l’arciprete della chiesa di Cortemiglia e il Guardiano del convento dei Minori dello stesso luogo delegati apostolici perché lo affianchino nel giudizio sulla causa tra — 154 — te complesso e uniforme, articolato in tre diverse fasi, forse non tutte previste in un primo momento. Si procede dapprima alla scritturazione delle copie, che vengono autenticate nell’osservanza delle formalità richieste dalla dottrina dell’epoca, cioè la redazione in iudicio, ut adhibeatur plena fides exemplo11, tra il 28 agosto e il 13 settembre 1363, ad eccezione di due casi, in cui ci si serve di copie autenticate con identica procedura, ma la cui redazione risale al 16 gennaio 1316 per l’una, al 30 maggio 1346 per l’altra32. Pur nell’alternarsi dei notai il formulario e le procedure autenticatone di questa prima fase sono quelli caratteristici dell’epoca, ma per una maggior comprensione ne riferiamo qui di seguito un esempio, presentandosi nella sostanza omogenei in tutti gli esemplari33: Savona e Noli per il castello di Segno), 29 (1347, marzo 23: Alano di Gars, subdelegato apostolico, respinge l’appello presentato dal comune di Noli contro la sentenza pronunciata dal delegato apostolico per incompetenza e lo condanna al pagamento delle spese). 31 Cfr. Summa totius artis notariae Rolandini Rodulpbini Bononiensis, Venezia 1546, De exemplificationibus scripturarum, p. 397 e sgg. Sull’accezione del verbo insinuare nelle formule autenticatone di queste copie e sul momento in cui incominciano a comparire a Savona copie redatte secondo questa procedura cfr. I Registri cit., I, pp. XLIV-XLVI. L’unico elemento nel quale queste, come molte altre copie coeve redatte a Savona e Genova, sembrano discostarsi dai dettami rolandiniani consiste nel numero dei notai che intervengono: tre, mentre nel trattato si parla di quattro o cinque testes tabelliones. 32 ASS, Pergamene del Comune, 1/204, redatta dal notaio Ballano Scorzuto e autenticata con lui da Nicolò de Nicoloso di Chiavari e da Giovanni Diano, alla presenza del vicario del podestà di Savona; e 1/89, redatta da Antonio Ferro e autenticata con lui da Baliano Scorzuto e Giovanni Ortolano, anche in questo caso alla presenza del vicario del podestà, iudicis ad civilia deputati. Di ognuno di questi documenti esiste un’altra copia del 13 marzo 1312, redatta secondo la stessa procedura da Lanfranchino Quarterio, la prima (Ibidem, ΓΠ/31), da Guglielmo de Belengerio, la seconda (Ibidem, 111/35), ma entrambe sono prive delle sottoscrizioni degli altri notai, pur annunciati nel processo di autenticazione. Si è invece preferito procedere ex novo invece di utilizzare una copia (forse perché non disponibile al momento?) del diploma del 13 aprile 1312 con il quale l’imperatore Enrico VII ordina di non molestare i Savonesi, non pervenutoci in originale, redatta dal notaio Antonio Ferro il 30 maggio 1346 (lo stesso che ha realizzato la copia del diploma del 24 novembre 1311 in pari data), secondo le stesse procedure e completa delle sottoscrizioni di altri due notai (Ibidem, 1/245). 33 Seguiamo a titolo di esempio l’autentica della copia del diploma di Ludovico IV del 15 dicembre 1327 (Ibidem, ΠΙ/47). — 155 — (S.T.) In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo trecenteximo sexageximo quarto, indictione secunda, die vigexima octava augusti. Hoc exemplum, sumptum ab autentico privilegii imperialis, dati Pissis, XV“ die decembris, anno Domini millesimo CCC° vi-geximo septimo, regni vero serenissimi principis et domini nostri, domini Ludovici, olim Romanorum regis et senper augusti, quarto decimo, bulato bulla cerea pendenti fillo serico iallo et rubeo, in qua bulla erat ymago maiestatis imperialis sedens in serio regalli et tenens in manu dextra crucem et in sinistra pomum rotundum cum cruce superius et circumquaque scripte erant littere infrascripti tenoris «Ludovicus Dei gratia Romanorum rex senper augustus», manu mei Guillelmi de Noxereto, notarii et canzellarii comunis Saone subscripti, discreto et sapienti viro domino Matheo de Mercatoribus de Sarzana, honorabili vicario domini potestatis et comunis Saone, insinuatum fuit et in eius presencia per me dictum Guillelmum notarium infrascriptum et Bonum Salicetum, notarium et canzellarium comunis Saone, et Dagnanum Reginam notarios infrascriptos diligenter et fideliter cum autentico originali lectum et abscultatum et quia ipse dominus vicarius novit presens exemplum cum auctentico concordari, ut adhibeatur presenti exenplo plena fides de cetero suam et comunis Saone ex parte publica auctoritatem interposuit et decretum. (S.T.) Ego Dagnanus Regina de Saona, publicus imperiali auctoritate notarius, su-prascriptum exemplum, sumptum per dictum Guillelmum ab auctentico imperialis privilegii, in presencia discreti et sapientis viri domini Mathei de Mercatoribus, iudicis et vicarii comunis Saone, unaa cum dicto Guillelmo et infrascripto Bono Saliceto notariis cum dicto auctentico dilligenter et fideliter abscultavi et quia utrumque concordare inveni, ideo de mandato dicti domini vicarii in testimonium premissorum in testem me subscripssi. (S.T.) Ego Bonus Salicetus, notarius imperiali auctoritate, in presencia dicti domini vicarii, una cum suprascripto Dagnano et infrasubscripto Guillelmo de Noxereto notariis presens exemplum cum dicto auctentico diligenter abscultavi et quia utrumque perfecte concordare inveni, de mandato ipsius domini vicarii me subscripsi et signum meum apo-sui consuetum in testimonium premissorum. Anno Domini M°CCC°LXm°, indictione n‘, die XXvnf augusti. (S.T.) Ego Guillelmus de Noxereto, notarius sacri Imperii, suprascriptum exemplum, sumptum per me Guillelmum de Noxereto, notarium et canzellarium comunis Saone, ab autentico predicto unaa cum suprascriptis Dagnano Regina et Bono Saliceto notariis, in presencia dicti domini vicarii, unaa cum dicto autentico diligenter et fideliter ascul-tavi et quia utrumque concordare inveni, ideo de ipsius domini vicarii mandato et in testimonium premissorum in testem me subscripsi et signo meo consueto signavi. Alla redazione e all’autenticazione di queste copie, lasciando da parte i notai che hanno realizzato quelle del 1316 e del 1346, partecipano sei notai, tutti attivamente impegnati nella vita politica della città e nella stessa vicenda in questione, sia come procuratori del Comune, sia come rogatari di alcuni documenti ad essa relativi: Bono Saliceto34, Leonardo Ru- 34 Π notaio Bono Saliceto nel 1342 segue come procuratore del Comune presso il doge di Genova, Simone Boccanegra, tutti gli sviluppi della controversia tra Savona e Noli per il possesso di Vado e Segno, fino all’appello al papa (Ibidem, ΙΠ/77; V/ 9, 10, 15, 33), lo stesso avviene nel 1364, 1365 e 1367, quando è chiamato a rappresentare il Comune, in alcuni casi insieme a — 156 — sea ”, Dagnano Regina36, Antonio Bernada ”, Bartolomeo Boccadorzo38 e Guglielmo de Noxereto39. qualche altro nostro notaio (Ibidem, m/109, 114, 120, 121), o a rogare documenti relativi alla vicenda, tra i quali la nomina degli ambasciatori da inviare a Carlo IV, ed in esso compare anche tra gli Anziani presenti (Ibidem, ΙΠ/108; V/39). Oltre a ciò nel 1343 fa parte dell’ufficio Rauba-riae e negli anni 1363 e 1364 rappresenta il Comune nella controversia con il vescovo per il possesso di alcune terre poste in S. Giovanni di Vado (Ìbidem, IÜ/105, 121; V, 15). 35 Leonardo Rusca nel 1364 e nel 1367 viene nominato procuratore del Comune per trattare questioni relative alla controversia in esame (Ibidem, ΙΠ/121; V/39), mentre ancora nel 1364 deve rappresentare il Comune presso quello di Genova per un furto subito da un cittadino genovese ad opera dei Savonesi (Ibidem, ΙΠ/107). Sulla sua attività v. anche V. Poggi, Cronotassi cit., pp. 207, 208. 36 Dagnano Regina è il notaio maggiormente attivo, in qualità di rappresentante del Comune per trattare con Genova le questioni relative alla controversia nel 1364 (ASS, Vergamene del Comune, ΙΠ/108, 110; V/39-42, 44), comparendo in uno degli atti tra gli Anziani (Ibidem, ΙΠ/109), e continuerà a seguirne le vicende negli anni successivi: nel 1365 rappresenta il Comune presso il marchese di Monferrato e Ottone di Brunswick prima, presso il doge di Genova poi (Ibidem, ΙΠ/114, 116); nel 1368 si fa sostituire nella controversia (Ibidem, ΙΠ/122; V/54), mentre di nuovo lo troviamo impegnato in nome del comune di Savona nel 1389, tanto da essere presente agli atti relativi all’acquisto da parte di Savona dei diritti su Vado e Segno da Noli ibidem, ΠΙ/102). 37 Antonio Bernada il 6 marzo 1375 roga l’atto con il quale il comune di Savona dà mandato ai propri rappresentanti di sottomettersi alle decisioni del doge di Genova Gabriele Adorno nella vicenda di Vado e Segno (Ibidem, V/47), e nel 1375 compare come procuratore del Comune per un mutuo (Ibidem, ΠΙ/132). 38 Bartolomeo Boccadorzo partecipa nel 1364 in qualità di testimone all’atto con il quale il comune di Savona nomina gli ambasciatori da inviare a Carlo IV (Ibidem, ΙΠ/108), e nel 1367 è nominato, con Bono Saliceto, procuratore del Comune per seguire la vertenza con Noli (Ibidem, ΙΠ/120). 39 Guglielmo de Noxereto, oltre ad apparire un po’ come il curatore dellï/er autenticatorio delle copie dei nostri documenti, tanto da essere anche il redattore della littera testimonialis (v. oltre), risulta tra i notai autenticatori delle copie di documenti relativi alla stessa causa, redatte 0 3 gennaio 1369 (Ibidem, 1/243; ΠΙ/89; V/10, 31) e chiede, a nome del Comune, il rilascio di altre copie autentiche, sempre di documenti dello stesso argomento, su mandato e alla presenza del vicario vescovile, del 14 febbraio 1369 (Ibidem, ΙΠ/125; V/57, 59); il 29 febbraio e il 14 maggio 1364 fa parte dei consiliarii che presenziano alla nomina degli ambasciatori incaricati di rappresentare il Comune presso il doge Gabriele Adorno in merito alla controversia (Ibidem, ΙΠ/109; V/39), il primo settembre dello stesso anno compare tra gli Anziani presenti alla nomina di ambasciatori presso Carlo IV (Ibidem, ΕΠ/108); redige la protesta contro la sentenza genovese presentata da Dagnano Regina ai superiori di alcuni monasteri e conventi di Savona e dintorni (Ibidem, V/42) e la nomina dei rappresentanti del comune di Savona presso quello di Genova dell’8 marzo 1365 (Ibidem, V/48), mentre compare come rappresentante dello stesso Comune il 29 gennaio 1369 per richiedere ad Ottone di Brunswick l’ammontare della somma che il comune di Noli deve pagare per le spese della causa (Ibidem, ΠΙ/124, 125). -157 — Al primo settembre risale la nomina dei procuratori del Comune per la missione presso Carlo IV, il tre e, in un solo caso, il quindici dello stesso mese, sempre il notaio Guglielmo De Noxereto aggiunge in calce a undici delle copie40 la seguente autentica: M°CCC°LXnn°, indictione secunda, die Iüa septembris. Similis insinuacio facta fuit coram reverendo in Christo patre et domino, domino Anthonio, Dei et Apostolice Sedis gratia episcopo Saonensi, et ascultacio dicti privilegii et quia hoc exemplum inventum fuit cum originali concordare et ipsum originale non abolitum, non canzellatum nec in aliqua sui parte suspectum, sed omni prorsus vicio et suspicione carere, ideo suam auctoritatem interposuit et decretum et sigili sui inprensione muniri mandavit in testimonium premiso-rum. Guillelmus de Noxereto, notarius et scriba in hac parte dicti domini episcopi Sao-nensis. Il notaio, redattore, oltre che della copia della quale stiamo presentando le autentiche a titolo di esempio, anche di altre, e comunque presente in molte come sottoscrittore, sempre con la qualifica di cancelliere del comune41, ripete il rito àÆ insinuatio, questa volta alla presenza del vescovo di Savona, senza l’intervento di alcun altro notaio, mettendo in evidenza un elemento che, se non è compreso nella Summa rolandiniana tra quelli che devono figurare nel formulario di autenticazione, risulta tuttavia una condizione indispensabile perché si possa procedere all 'exemplum e cioè la perfetta integrità dell’originale42, senza tuttavia aggiungere nulla di nuovo a ciò che si legge anche in altre, ma poi non tanto numerose, copie dell’epoca, nelle quali i notai, oltre a denunciare l’esatta corrispondenza della copia all’originale, rimarcano anche l’integrità di quest’ultimo. La singolarità in questo caso sta piuttosto nel fatto che l’autentica sembra quasi porsi a complemento delle precedenti, 40 Cfr. Ibidem, 1/204, 245, 264; ΠΙ/35, 47, 48,49; V/13,19, 29, autenticate il 3 settembre; Π/44 con autentica del 15 settembre. In un caso (Ibidem, Π/220) manca questa ulteriore formula, ma la presenza della traccia del sigillo vescovile fa ritenere che ciò sia dovuto ad una semplice dimenticanza del notaio. 41 Risulta redattore di un gruppo di copie (Ibidem, Π/219; ΠΙ/14; V/13, 29); e ne sottoscrive altre (Ibidem, 1/245; Π/220; ΠΙ/44, 48, 49; V/19), partecipando così, come cancelliere comunale, all’autenticazione di ben dieci su quattordici copie. 42 Summa cit., p. 397: Adhibeatur autem fides soli publico et originali instrumento videlicet dummodo sine vituperatione appareat idest sine abolitione vel rasura vel cancellatione recita Ro-landino, non abolitum, non canzelatum nec in aliqua sui parte suspectum sembra fargli eco Guglielmo. — 158 — vuoi per questo accenno all’originale non presente in quelle, vuoi per l’intervento del vescovo, a dare, se possibile, anche attraverso l’apposizione del proprio sigillo, una fides ancora più piena di quella che poteva avergli conferito l’autorità comunale. Sulle rimanenti due copie43, redatte entrambe da Guglielmo de Noxereto il 13 settembre e autenticate da Antonio Bernada e Bartolomeo Boccadorzo, la stessa autentica è apposta, sempre il quindici settembre, dal notaio Antonio de Tridino44, che usa un formulario identico a quello di Guglielmo, differendo da questo nella qualifica: notarius et scriba in hac parte dicti domini episcopi Saonensis si definisce il primo, lasciando intuire un rapporto solo momentaneo con l’episcopato, limitato a questa prestazione, notarius et scriba dicti domini episcopi o addirittura prefati domini Saonensis episcopi familiaris et scriba, il secondo, che si presenta così come un funzionario della cancelleria vescovile, legato da un rapporto molto stretto al vescovo stesso. Guglielmo de Noxereto, apponendo su queste copie le autentiche su mandato vescovile non usa il proprio signum. Ciò è probabilmente da porsi in relazione alla particolare veste nella quale il notaio si trova ad agire, quasi che egli si sentisse solamente la manus publica la cui funzione fosse limitata alla scritturazione della formula autenticatoria45, alla quale solo il sigillo - e non la figura giuridica dello scrivente - conferiva autenticità. La circostanza che egli non usi in queste autentiche il proprio signum neppure su quelle copie alla cui redazione non aveva fino a quel momento partecipato come cancelliere del Comune, fa cadere un’altra ipotesi che veniva spontaneo formulare, che cioè egli potesse aver ritenuto sufficiente il signum già usato in precedenza e non abbia quindi sentito la necessità di ripeterlo. Più arduo risulta invece dare una spiegazione alla presenza del signum ta-bellionale in un caso, all’assenza nell’altro, nelle due sottoscrizioni di Antonio de Tridino, se non invocando una momentanea distrazione del notaio. Conclusa questa seconda fase autenticatoria, sopravviene probabilmente qualche elemento nuovo, a noi sconosciuto, che spinge il Comune a tutelarsi 43 ASS, Pergamene del Comune, 11/219; ΙΠ/14. 44 Non si riesce a cogliere, se pure esiste, un collegamento tra la redazione più tarda di queste copie ad opera di Guglielmo de Noxereto (sono le uniche eseguite in tale data) e il passaggio di mano ad Antonio de Tridino solo in questi due casi. 45 Non a caso nel verbale di autentica, contrariamente a quanto avviene di solito, il notaio non si nomina mai. — 159 — maggiormente affinché l’autenticità di tali copie possa essere riconosciuta erga omnes, senza alcuna ombra di dubbio. Queste infatti, unitamente ai relativi originali, vengono portate a Chivasso, per poter ottenere l'imprimatur, se così si può dire, dell’autorità imperiale attraverso il suo vicario. Le copie vengono accompagnate da una littera testimonialis, con la quale gli Anziani del comune di Savona danno garanzie sulla qualità giuridica dei notai che hanno partecipato alla loro autenticazione 46. Noverint universi et singuli presentes litteras inspecturi quod infrascripd nominati notarii, videlicet Bonus Salicetus, Leonardus Ruscha, Dagnanus Regina, Anthonius Bema-da, Benedictus de Carreto, Bartholomeus Bucaordeus et ego infrascriptus Guillelmus de Noxereto, omnes cives Saon(e), sunt, fuerunt, sum et fui notarii et tabeliones publici et auctoritate imperiali confecti et qui publice artem et officium notarie ac tabelionatus exercuerunt iandiu et exercent ac exerceo et exercui et publice reputati fuerunt et sunt, fui et sum publici tabeliones et scribentes ac facientes et faciens publica instrumenta ac documenta prout publicum et notorium est et fuit temporibus retroactis in civitate Saone et alibi in Romano imperio et predicta dicimus et profitemur ne ob aliquam causam vel rationem possit, quod absit, revocari in dubium si instrumenta et documenta confetta per pre-dictos vel aliquem eorum essent vel sint publica, bona ac manu publici notarii confecta. Et ad cautelam premisorum presentes litteras fieri iubsimus et in actis canzelarie comunis Saone describi ac etiam ad maiorem roboris firmitatem sigilli magni impresi aquila comunis Saone munimine roborari, presentibus testibus dominis Anthonio de Stephanis, Antho-nio de Goastonibus et Bemabove de Geraldis iuris peritis et Conrado Sansono de Saona vocatis ad hec specialiter et rogatis. Datum Saone, in domo Ancianie dicti comunis, die vigessima septembris M°CCC°LXim°, indictione secunda. Officium Ancianorum civitatis Saone. (S.T.) Ego Guillelmus de Noxereto de Saona, notarius sacri Imperii et canzellarius comunis Saone. (SI) Si tratta di sette notai, uno dei quali, Benedetto del Carretto, non compare in alcuno dei nostri documenti, spia eloquente della perdita di una o più copie, come del resto anche l’accenno, nel diploma di Carlo IV di riconferma dei privilegi concessi a Savona dai suoi predecessori, ad un diploma di Federico I, che non ci è pervenuto, attesta che la documentazione inviata al sovrano doveva essere più ampia di quella conservata. Non vi si fa invece cenno ai cinque notai (Ballano Scorzuto, Nicolò di Chiavari, Giovanni Diano, Antonio Ferro e Giovanni Ortolano) che avevano partecipato alla redazione delle copie del 16 gennaio 1316 e del 30 maggio 46 ASS, Vergamene del Comune, 1/191. — 160 — 1346, probabilmente morti o non più attivi nel 1364 e sulla cui professionalità risultava comunque difficile e sicuramente poco conveniente, a tanti anni di distanza, offrire garanzie, potendosi forse d’altra parte considerare per questi exempla sufficiente l’attestazione relativa a Guglielmo de Noxereto -che tra l’altro è anche il rogatario della littera e colui che segue tutto l'iter percorso dai nostri documenti a Savona -, il notaio che ha autenticato questa, come altre copie del gruppo, su mandato e alla presenza del vescovo di Savona. Non compreso tra i notai dei quali il Comune si fa garante è anche Antonio de Tridino, notarius et scriba... domini episcopi, che, come tale, poteva probabilmente ottenere una dichiarazione relativa alla propria figura giuridica solo dall’autorità ecclesiastica47. Ciò ripropone il problema, sollevato dal Costamagna, relativo agli intenti di queste litt ere, se cioè siano mirate alla legalizzazione oppure all’autenticazione, distinzione che egli ritiene non chiara fino alla fine del secolo XV. Tenuto conto che si tratta nel nostro caso di una littera molto particolare ed atipica, riferendosi non ad uno, ma a più notai, che risultano non rogatari dei documenti in questione, ma semplici redattori ed autenticatori di copie e sorvolando sulla caratteristica secondaria che essa si presenta come documento a sé, non legato ad alcuno atto, come solitamente avviene, ma semplicemente allegato alla documentazione a cui si riferisce nella sua globalità - e non avrebbe potuto essere diversamente -, essa pare mirata alla legalizzazione, alla certificazione cioè della qualità giuridica dei notai e alla loro figura di notarii et tabelliones publici et auctoritate imperiali confecti e soprattutto alla loro competenza in civitate Saone et alibi in Romano Imperio, sicuramente 47 Un caso particolare rappresenta la littera testimonialis con la quale il 24 dicembre 1378 Mandino de Olmeto, magister scolarum ecclesie lanuensis, vicarius generalis canonicorum et capi-tuli dicte ecclesie lanuensis, archiepiscopali sede vacante, offre garanzie sulla figura giuridica e sull’operato di Raffaele de Guascho de Monelia, notaio di nomina imperiale e cancelliere del comune di Genova, rogatario della procura rilasciata agli inviati genovesi presso il re d’Ungheria per la stipula del tranato di alleanza contro Venezia (alla quale la littera è legata). È possibile che in questo caso il governo genovese abbia ritenuto opportuno fare ricorso all’autorità ecclesiastica, la cui autorevolezza aveva un riconoscimento più universale di quella comunale, affinché i propri ambasciatori, vista la delicatezza della missione, potessero presentarsi alla corte ungherese offrendo le più ampie garanzie formali: la procura e la littera testimonialis sono inserte nel trattato tra i Genovesi e il re d’Ungheria; cfr. Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2730/18: P. LlSCIANDRELLI, Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797), Regesti, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., I (1960), n. 641. — 161 — funzionale al riconoscimento del loro operato da parte del potere imperiale, mentre non vi si trova alcun cenno alla grafia dei notai, sull’originalità della quale avrebbero forse potuto pronunciarsi anche per quelli ormai defunti o non più in attività e per lo stesso Antonio de Tridino48. A Chivasso le copie ricevono così un’ulteriore convalidazione, ancora una volta attraverso l’insinuacio, ad opera di Guglielmo Cicolellus de 'Virolen-go e Giacomino Capella di Livorno (nel Vercellese) che si definiscono il primo notarius et cancellarius, il secondo notarius et scriba del marchese di Monferrato Giovanni II, vicario imperiale, alla presenza dello stesso marchese e di Ottone di Brunswick. (S.T.) Anno Domini M°CCCLXnn, indictione secunda, die XXVI septembris, in castro Cravaxio, presentibus testibus vocatis et rogatis venerabilibus viris dominis A., abbate Fructuariensi, G., abbate Bremetensi, et nobilibus viris dominis Bonifacio Abellono de Cochonato, milittibus et comittibus de Radicate, sapienti viro, domino Thoma de Sotu-srippa, vicario infrascripti domini marchionis et aliis nobilibus similis insinuacio et asculta-cio dicti privillegii facta fuit coram illustribus principibus et dominis, dominis Iohanne, marchione Montisferrati, imperiali viccario etc., et domino Ottone, duce Brunsvicense et quia hoc exemplum fuit inventum concordare cum originali prout (così per ut per) me notarium infrascriptum extitit perquisitum et omni prorsus vicio carere, died domini marchio et Otto suas auctoritates interposuerunt et decreta et in testimonium premissorum eorum sigilla apponi iusserunt. Et ego Guillelmus Cicolellus de Virolengo, publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius ipsius domini marchionis, de ipsius mandato me suscripsi et signo meo consuecto signavi. (S.T.) Ego Iacobinus Capella de Liburno, publicus imperiali auctoritate notarius et scriba prefacti domini marchionis, hoc exemplum unaa cum dicto Guillelmo ascultavi et de mandato ipsius domini marchionis me subscripsi et signum meum apposui consuetum49. Che la decisione di ricorrere a questa ulteriore convalidazione sia stata presa dopo che le altre autentiche erano già state apposte risulta evidente dalla collocazione che esse trovano sulle pergamene, dove in alcuni casi lo spazio era già di per sé scarso, in altri i notai avevano disteso le proprie sottoscrizioni ad occupare tutta la superficie in calce al documento. Ecco allora che i due 48 Cfr. G. COSTAMAGNA, “Signa" e sigilli a Genova per i notai “foresti”, in La storia dei Genovesi, V, 1983, pp. 181-190; per le littere testimoniales quale strumento legalizzativo propende S. Renieri, Le “littere testimoniales", in Studi di Storia Medievale e di Diplomatica, 10, 1989, pp. 197-217, che si occupa dei secoli XV-XVIII. 49 I due notai scrivono alternativamente sulle diverse pergamene il verbale di autentica, invertendo così i ruoli di notaio autenticatore e sottoscrittore. — 162 — notai d’oltralpe si inseriscono ora tra il verbale di autenticazione e le sotto-scrizioni dei notai comunali - mentre i due sigilli trovano spazio tra le sotto-scrizioni di Bono Saliceto e Dagnano Regina50 -, ora in calce al documento, immediatamente prima del verbale di autenticazione51, ora a cavallo del sigil- lo vescovile52, ora infine sui margini53. È evidente in tutta questa complicata procedura di convalida l’intento di realizzare delle copie il più possibile “autentiche”, anche al di là di quanto dettava la dottrina giuridica del tempo, per la quale sarebbe stata sufficiente solo la prima convalidazione, perfettamente rispondente alle norme da essa dettate54. La particolare importanza della questione e probabilmente il timore di vedere vanificati diritti acquisiti per riserve sugli elementi formali della documentazione in possesso del Comune, soprattutto in conseguenza degli espedienti utilizzati da Genova per ostacolare l'iter del ricorso savonese all’imperatore55, che avevano imposto una maggiore cautela, spinge i Savonesi a tutelarsi il più possibile, producendo una documentazione la cui autenticità doveva senza ombra di dubbio essere riconosciuta sia in ambito comunale, sia dalle autorità che avevano partecipato alla sua convalidazione e alle quali il comune di Savona si era rivolto ed avrebbe probabilmente ancora dovuto rivolgersi in futuro per dirimere la spinosa questione. Questi timori però, pur strettamente collegati ad una situazione contingente, possono anche essere spia di un qualche disagio avvertibile all’interno 50 Cfr. ASS, Pergamene del Comune, 1/264. Questa copia non viene sottoscritta da Guglielmo de Noxereto, come annunciato nel verbale di autenticazione, cosicché risulta sottoscritta solo da Bono Saliceto e da Dagnano Regina, e proprio nello spazio lasciato bianco da lui si inseriscono i notai piemontesi, mentre egli si limita all’autentica per il vescovo di Savona, che risulta addossata a quella di Dagnano Regina per mancanza di spazio, come se i due notai comunali avessero volutamente occupato tutto lo spazio bianco, non preventivando alcuna altra aggiunta, nemmeno l’autentica dell’autorità ecclesiastica. 51 Ibidem, V/13. 52 Ibidem, ΙΠ/44, 47 (i due sigilli vengono in questo caso collocati nel margine sinistro); V/19. 53 Ibidem, ΠΙ/49 (le sottoscrizioni sono scritte trasversalmente rispetto al documento sul margine sinistro e i sigilli sono applicati su quello destro); V/29. 54 L’unica discordanza potrebbe ravvisarsi nel numero dei testes tabelliones (v. sopra, nota 31). 55 V. sopra p. 153. — 163 — dell’istituto comunale savonese, probabilmente in relazione all’avvento del regime dogale e al conseguente clima di instabilità politica nella dominante Genova, dove analoghe incertezze dovevano serpeggiare, tanto da mettere in dubbio, almeno in alcune particolari circostanze, che l’autorità comunale potesse essere sufficiente ad offrire piena garanzia di credibilità alle copie destinate ad uscire dagli stretti ambiti territoriali, non solo, ma ad indurre 10 stesso Comune ad affidare la conservazione della documentazione di particolare importanza piuttosto che alla propria cancelleria agli atti della curia arcivescovile, attraverso la registrazione in essi. Si rivela così il timore di non poter garantire ad essa piena autenticità al pari di una istituzione universalmente riconosciuta, più che la volontà di salvaguardarla attraverso la conservazione in luoghi sicuramente meno esposti al rischio di devastazioni e saccheggi56. Infatti proprio negli stessi anni in cui Savona appare così guardinga nell’autenticazione di questi exempla, tre copie autentiche genovesi57, redatte l’una I’ll agosto 1360, le altre due il 27 luglio 1362, di documenti degli anni 1360-1362, relativi ai contrasti con la corona d’Aragona, si presentano an-ch’esse totalmente atipiche. La prima è opera del notaio Nicolò di Credenza, custos privillegiorum comunis Ianue, affiancato da Felisio de Garibaldo e Nicolò di Fosdinovo, entrambi scribi della curia arcivescovile genovese, su richiesta del sindicus del Comune e dietro mandato del vicario dell’arcivescovo, di cui viene apposto 11 sigillo. Contestualmente il documento è registrato negli atti della curia arcivescovile58. 56 Questo sembrerebbe in contrasto con i successi personali ottenuti da Simone Boccanegra, che, nel 1359, probabilmente anche grazie all’interessamento di Giovanni Π di Monferrato, aveva ottenuto il titolo di «imperialis vicarius ac etiam admiratus generalis imperii» (Liber iurium Reipublicae Genuensis, in Historiae Patriae Monumenta, VII, IX, Torino 1854-1857, Π, doc. CCXX, coli. 667-669) e nel ’60 quello di “miles”, reinserendo così, almeno in apparenza, Genova nella politica e nell’azione dell’impero (cfr. G. PETTI Balbi, Simon Boccanegra cit., in particolare pp. 326-327). 57 Su queste vicende cfr. Ibidem, pp. 363-374 e bibliografìa ivi citata. 58 Cfr. Archivio di Stato di Genova,Archivio Segreto, n. 2728/1: P. LlSClANDRELLI, Trattati cit., n. 620. Si tratta della relazione, del 15 maggio 1360, fatta all’ambasciatore del comune di Genova dal cardinale Francesco , del titolo di San Marco, sulla sua attività volta a persuadere i Genovesi ad accettare le proposte degli ambasciatori del re d’Aragona sul possesso di alcune località della Corsica. Da sottolineare che Nicolò di Credenza per l’occasione abbandona l’uso dell’indizione genovese a favore di quella romana. Per le autentiche v. Appendice, n. 1. — 164 — La redazione delle successive è invece affidata allo scriba dell’arcivescovo Felisio de Garibaldo, che le registra negli atti della curia arcivescovile, poiché opportet dictum instrumentum originale penes comune Ianue sive dictum dominum ducem remanere que periculo perdicionis subiaceret si ipsum aliis tradderet per mare et terram. Con lui si sottoscrivono Antonio Bono, cancelliere comunale, e i notai Michele Bonaventura e Ricobono de Bozolo. Il mandato in questo caso è dello stesso arcivescovo, che assiste personalmente alla redazione della copia e in particolare alla verifica della perfetta corrispondenza originale-copia, mentre il tutto viene eseguito su richiesta del notaio Luchino di Corniglia, procuratore di Simone Boccanegra Impossibile in questo caso identificare le ragioni per le quali queste copie sono state eseguite e quindi capire a chi erano destinate60, e d’altra parte per esse, come per quelle savonesi, non è dato di sapere se fossero state redatte per essere consegnate oppure conservate al posto degli originali. Se il loro destino era la conservazione è evidente che nell’uno e nell’altro caso ci si è preoccupati di poter avere, allo scopo di produrla in qualunque momento e a chiunque, una documentazione il più credibile possibile, il che sembra apparire ancora più grave che non l’ipotizzare che solo per quelle determinate circostanze e in vista della presentazione ad una particolare autorità si sia proceduto ad una forma di autenticazione tale da porsi, essa stessa, come prova erga omnes di una qualche debolezza dell’istituto comunale. 59 Ibidem, nn. 2728/7a, 2728/7b: P. Lisclandrelli, Trattati cit., nn. 621, 626. Si tratta della sentenza (21 giugno 1360) del marchese Giovanni II di Monferrato, arbitro eletto dai Genovesi e da Pietro IV d’Aragona per dirimere le questioni vertenti tra di loro in merito al possesso di alcune località in Corsica e della pubblicazione della stessa del 28 febbraio 1362. Per le autentiche v. Appendice, n. 2 (si danno le sottoscrizioni della prima, sostanzialmente identiche a quelle della seconda se non per alcune varianti di poco conto e per il redattore dell’originale, che nel secondo documento risulta essere Stibioto Stibio). 60 È possibile che la redazione delle ultime due copie sia da mettere in relazione con la missione ad Asti del luglio e dell’ottobre 1362 del cancelliere Giorgio di Chiavari, accompagnato da Gabriele Adorno, Ettore Vincenti, e Raffo Graffiotto (cfr. G. ΡΕΓΠ Balbi, Simon Boccanegra cit., p. 373), così come tutte potrebbero essere collegate ad interventi presso la corte pontificia, la cui opera di pacificazione, pur interrotta nel 1359, in seguito alla nomina di Giovanni II di Monferrato ad arbitro, riemerge a più riprese; sull’attegiamento dei pontefici nella vicenda cfr. S. DUVERGÉ, Le rôle de la papauté dans la guene de ΐAragon contre Gênes (1351-1356), in «Melanges d’archéologie et d’histoire de l’Ecole Française de Rome», 50 (1933), pp. 220-242; sugli interventi successivi cfr. IDEM, La solution du conflit entre l’Aragon et Gênes, Ibidem, 51 (1934), in particolare p. 25 e sgg. — 165 — Proprio il carattere di eccezionalità di tali procedure fa tuttavia propendere piuttosto per situazioni particolari di fronte alle quali i comuni di Savona e Genova hanno reagito mettendo in essere forme documentarie altrettanto particolari. Non si può d’altra parte non rimarcare come in entrambe le vicende sia direttamente coinvolto il vicario imperiale Giovanni II di Monferrato, al quale le copie vengono presentate per ottenerne un’ulteriore autenticazione, nominato successivamente da Carlo IV, insieme ad Ottone di Brunswick, arbitro nella controversia, nel caso savonese, arbitro eletto di comune accordo tra le parti nel caso delle divergenze tra il comune di Genova e Pietro IV d’Aragona. Egli potrebbe quindi anche rappresentare il punto di collegamento tra di esse e risultare elemento di non poco conto se non addirittura determinante nelle scelte delle procedure genovesi e savonesi. Che siano proprio le circostanze e i destinatari a determinare di volta in volta variazioni, anche se non così estreme come per le copie del 1364, nelle procedure autenticatone, o per meglio dire nella scelta delle autorità che ad esse intervengono, parrebbe attestato anche dal prosieguo della vicenda savonese negli anni immediatamente seguenti, che sarà utile riprendere, anche se le fonti per questo periodo sono decisamente ridotte rispetto a quelle di cui possiamo disporre per le fasi anteriori della vicenda. La diretta conseguenza del riconoscimento dei diritti savonesi su Vado e Segno da parte di Carlo IV nel dicembre del 136461 è il tentativo genovese di rendere esecutiva la sentenza dogale, che incontra tuttavia la decisa opposizione degli abitanti di Vado, da secoli legato al comune di Savona, molto di più di quanto non lo fosse stato Segno, che rifiutano di prestare giuramento di fedeltà a Noli62. Nei primi mesi del ’65 Savona, dopo avere perseverato nell’appello contro il doge63, sembra improvvisamente cedere alla volontà di Genova, tanto da inviare nel marzo i suoi procuratori a Gabriele Adorno per accettare le sue decisioni sulla vertenza in corso. Questi riconoscono la competenza dogale 61 L’imperatore, sollecitato dagli ambasciatori savonesi, il 15 dicembre 1364 rilascia loro due diplomi: con il primo riconferma ai Savonesi tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori, riconoscendo tra l’altro i loro diritti su Segno, Vado e Quiliano, con il secondo nomina Giovanni II di Monferrato e Ottone di Brunswick giudici nell’appello di Savona contro la sentenza di Gabriele Adorno (ASS, Vergamene del Comune, 1/266; E/192; ΙΠ/112; IV/44; I Registri cit., II, n. 538). 62 ASS, Pergamene del Comune, Ut/Ili, 113. 63 Ibidem, ΠΙ/114; V/45. — 166 — nel giudizio e rinunciano alla prosecuzione dell’appello M. Il doge e gli Anziani di Genova, a distanza di quasi un anno, confermano le sentenze emesse in precedenza, senza dare così alcun segno di voler riesaminare la questione, alla luce della sottomissione savonese65. Dopo un anno di quasi assoluto silenzio delle fonti66 ritroviamo la prosecuzione della causa presso gli arbitri imperiali, che Pii marzo 1368 dichiarano esse et fuisse indices competentes in causa predicta et inter dictas partes67, sentenziando successivamente che Savona deve insistere nel suo appello contro le sentenze del doge di Genova“. È forse in conseguenza di questa decisione che Savona il 16 agosto (la sentenza è del 9 giugno) prepara copia del diploma di Carlo IV del 1364 con il quale le vengono riconosciuti i diritti su Vado e Segno, in vista della prosecuzione dell’appello. E anche in questa circostanza prende qualche precauzione. La copia è eseguita da Guglielmo Onesto, notarius sacri Imperii, su mandato degli Anziani del Comune (a lui si affiancano sottoscrivendosi Dagnano Regina e Antonio Murixonus de Tridino, che si definiscono anch’essi notai imperiali auctoritate) e si realizza attraverso Yinsinuatio reverendis patribus et dominis presbitero Thoma de Carmagnola, vicario in spiritualibus reverendi domini Saonensis episcopi, domino fratri Ardizono de Verucha, preceptori domus Sancti lohannis leroso-limitani de Saona, domino fratri Sismondino de Alba, guardiano conventus fratrum minorum de Saona, domino fratri Sismondino de Saliceto, priori conventus Sancti Dominici de Saona, et domino fratri Singibaldo, preposito Sancti Andree de Saona, tanquam venerabilibus et autenticis personis... Viene perciò ricercato anche in questo caso qualche elemento che conferisca alla copia una maggiore autorevolezza, se non un maggiore grado di “autenticità” e lo si trova attraverso l’intervento, accanto al vicario vescovile, delle persone che nella città godevano di un prestigio, che poteva essere riconosciuto anche al 64 Ibidem, V/46,47. 65 Ibidem, V/50. 66 L’unica notizia per il 1367 è la nomina di procuratori del 3 maggio da parte di Savona per trattare con il comune di Noli la causa (Ibidem, EH/120,121). 67 ASS, Archivio del Comune, serie I, n. 1169/1879, c. 45 nn. In precedenza, rispettivamente il 25 gennaio e l’8 febbraio, Savona e Noli avevano nominato procuratori perchè si presentassero agli arbitri imperiali (ASS, Pergamene, ΙΠ/122; V/52). 68 Ibidem, V/51. —167 — di fuori, lasciando invece intatte le consuete formule e procedure autenticatone69. Nel gennaio del ’69 gli arbitri imperiali si preparano ad emettere la sentenza, tanto che il 9 dello stesso mese viene richiesto alle due parti di inviare rappresentanti per ascoltarla70. Le quattro copie del 3 gennaio, tutte di documenti riguardanti l’intevento papale negli anni 1342-1349 in favore di Savona, che alla suprema autorità ecclesiastica si era appellata contro la sentenza del doge di Genova, compilate questa volta secondo la normali prassi autenti-catoria (intervento di due notai, oltre al redattore, insinuatio domino honorabili iudici et vicario domini potestatis et comunis Saone) da Guglielmo de Noxereto, Nicolò Onesto, che ne è il redattore, e Tomaso de Carlo, tutti notai imperiali auctoritate, sono destinate ad appoggiare, in vista dell’imminente decisione, i diritti savonesi71. La sentenza emessa il 29 gennaio72, favorevole a Savona, provoca l’immediata reazione di Noli, che si appella direttamente all’imperatore73. In conseguenza di ciò e in vista di un ulteriore intervento presso l’imperatore, Savona prepara, il 14 febbraio, altre quattro copie dei documenti riguardanti proprio questi ultimi eventi (sentenza di Ottone di Brunswick e appello nolese), oltre alla sentenza dei delegati imperiali dell’anno precedente con la quale Savona era stata legittimata ad insistere con l’appello contro le sentenze 69 Ibidem, IV/44. 70 Ibidem, V/55. 71 Ibidem, 1/243; ΙΠ/89; V/10,31. 72 Ibidem, ΙΠ/124, 125; cfr. anche Ibidem, ΙΠ/123; V/56, 57. 73 H 21 gennaio Noli aveva già nominato il proprio procuratore perché si presentasse al marchese di Monferrato e ad Ottone di Brunswick per ascoltare la sentenza e con la facoltà di appellarsi all’imperatore (Ibidem, V/58), il che avviene puntualmente lo stesso 29 gennaio (Ibidem, V/59) non senza qualche problema per il rappresentante del piccolo comune ligure, che lamenta di non avere potuto avere copia della sentenza, licet offereret eidem notano solvere salarium conveniens, sed ipse volebat florenos sexaginta auri, quod non erat conveniens nec iustum. La replica del notaio è immediata e riferita in calce al documento, prima della completio: Ego Antonius Bogeri supradictus, de quo supra fit mentio, dixi et respondi dicto sindico predictorum de Nau- lo quod predicta que dicit de me carent veritate, quia semper volui et obtuli dare dicto comuni Nauli vel aliis pro eo dictam sententiam in publicam formam vel in exemplum et non est verum quod pro ipsa pecierim aliquam summam salarii mei sive parvam sive magnam, sed bene dixi quod volam (sic) quod micbi satisfiat et iterum ita dico. del doge di Genova74. Ancora una volta il Comune fa intervenire l’autorità ecclesiastica nella persona del vicario vescovile, sedens pro tribunali, in palla-tio episcopali, ad banchum ubi ius redditur, attraverso Y insinuatio e la lettura alla sua presenza, e ancora una volta troviamo Guglielmo de Noxereto, che continua ad essere una presenza costante in tutte le fasi della vicenda, sia in veste di notaio, sia in quella di procuratore, a rappresentare il Comune nella richiesta di procedere alla redazione di queste copie, che vengono eseguite da Manuele Ayraldus, affiancato da Bartolomeo de Nicoloso, Antonio Fodra-tus e Nicolò Onesto, tutti con la qualifica di notarii sacri Imperii™. Tutte queste copie, realizzate negli anni Sessanta del XIV secolo76, sembrano quindi rappresentare delle soluzioni documentarie - più o meno elaborate a seconda della loro funzione e destinazione - ad una crisi di credibilità che il comune savonese, così come anche quello genovese, sembrano avvertire in questo periodo, limitatamente ad alcune circostanze, che determinano di volta in volta la scelta dell’una o dell’altra soluzione: dalle copie in linea con la consuetudine di autenticazione dell’epoca a quelle in cui tutte le garanzie di credibilità possibile vengono messe in atto, passando attraverso forme intermedie. Qui terminano le anomalie nelle formule autenticatone, ma non la vicenda delle sorti di Vado e Segno. La sentenza di Carlo IV, del 31 marzo, favorevole a Savona, conferma la sentenza emessa dai suoi delegati sulla incompetenza del doge di Genova nella causa77, ma neppure l’acquisto da parte di Savona, che sperava così di chiudere la partita, da Noli dei diritti su queste due località nel 1389, su probabile ispirazione dello stesso comune genovese, 74 Ibidem, EH/125; V/51, 57,59. 75 In un solo caso il redattore è Nicolò Onesto, mentre Manuele Ayraldus si limita alla sottoscrizione: si tratta della seconda copia della stessa sentenza di Ottone di Brunswick (Ibidem, DI/125). 76 A queste si potrebbe aggiungere la littera testimonialis del 1378 (v. sopra, nota 47), in cui la certificazione della qualità giuridica del rogatario della nomina degli ambasciatori genovesi presso il re d’Ungheria è affidata non alle autorità comunali, come solitamente avviene, ma, risultando vacante la sede arcivescovile, al Vicario Capitolare. 77 Ibidem, HI/126. Il 30 dicembre ’69 Giovanni Π di Monferrato cede i pieni poteri nella questione ad Ottone di Brunswick (Ibidem, 1/271 bis) ed il 7 aprile 1378 anche lo stesso Ottone getta la spugna, delegando a sua volta la causa a Giacomo di S. Stefano, Raimondo di Busca e Zenardo dei signori d’incisa (Ibidem, ΙΠ/133). —169 — per la somma di 7175 lire, metterà il punto fermo78. Le azioni giudiziarie continueranno fino in epoca moderna con le reiterate richieste da parte di Noli di ottenere il saldo della sommma dovuta79, mentre Savona deve vedersela con la ribellione delle due località, sobillate da Noli e dalla stessa Genova, passando così agli scontri militari, che in alcune fasi saranno particolarmente sanguinosi e devastanti, tanto da portare ad incendi e distruzioni nei due borghi80. Dietro a tutto ciò la regia genovese che, a seconda dei dogi che si susseguono, ora attua una politica di pacificazione tra le parti, ora favorisce i ribelli, cercando di impedire l’energica reazione savonese, fino ad una tale degenerazione dei rapporti che, in seguito all’intervento militare diretto di Genova contro Savona nel 1394, verrà posto fine alle relazioni ufficiali tra i due comuni. Di lì a poco Savona, cacciato il presidio genovese, si darà a Luigi d’Orléans81. Prima di concludere è però necessario affrontare un altro problema che si pone per due delle copie del 1364, quella del diploma di conferma di privilegi accordati dai suoi predecessori da parte di Ludovico IV, del 15 luglio 1327 e quella della concessione fatta dallo stesso imperatore, in pari data, ai Savonesi di poter battere moneta imperiale82. Entrambe, redatte dal notaio Bono Saliceto e sottoscritte ancora da Guglielmo de Noxereto e Leonardo Rusca, presentano una singolarità: al termine dell’escatocollo del diploma, a 78 Ibidem, ΙΠ/143-145; I Registri cit., Π, n. 584. La riconferma dell’atto del 14 marzo 1318 con il quale gli abitanti di Segno si sottomettevano alla giurisdizione di Savona, fatta il 22 febbraio 1378 dagli abitanti di Vado e Segno, sembra rivelare come in questi anni le due località siano rimaste, almeno formalmente, sotto la sua giurisdizione (Ibidem, II, 563). 79 Ancora nel 1579 la questione è dibattuta in tribunale e risulta sempre insoluta nel 1674: cfr. I. Scovazzi-F. Nobemsco, Storia di Savona cit., Π, p. 142. 80 Sulle vicende di questi anni cfr. V. POGGI, Cronotassi cit., pp. 204-223; I. SCOVAZZI-F. NOBEMSCO, Storia cit., Π, pp. 141-150. 81 Per la convenzione, stipulata il 18 novembre 1364 tra i rappresentanti del duca d’Orléans e quelli del comune di Savona cfr. I Registri cit., Π, n. 3. 82 ASS, Pergamene del Comune, ΙΠ/48, 49. Del primo documento esiste anche un’altra copia, realizzata in questa occasione, il 13 settembre, da Guglielmo de Noxereto, insieme al quale si sottoscrivono Antonio Bemada e Bartolomeo Boccadorzo. In essa non sono però state aggiunte le autentiche a Chivasso (Ibidem, Π/219). seguire, si legge la descrizione del sigillo imperiale83, ripetuta poi nel verbale di autenticazione. Purtroppo la mancanza del cartulare del notaio Bono Saliceto non permette di verificare l’ipotesi che queste copie derivino non direttamente dall’originale, ma da altre copie che il notaio poteva aver redatto nel proprio cartulare, corredandole della descrizione del sigillo, indispensabile per procedere all’autenticazione di ulteriori exempla, ripetuta dal notaio dopo il testo del documento nelle nostre copie, quasi per uno scrupolo di completezza, dettato dalla volontà di riprodurre esattamente l’esemplare dal quale stava derivando, il che tuttavia contrasta fortemente con la dichiarazione, contenuta nel verbale di autenticazione, di avere derivato dall’originale. D’altra parte esempi in tal senso non mancano e questo caso sembra assimilabile a quello della copia di un diploma del re di Francia Filippo III del febbraio 1227, che il notaio genovese Giorgio di Camogli trascrive sul proprio cartulare tra im-breviature dell’anno 1278, facendola seguire da un’accurata descrizione del sigillo, ma non da un’autentica che avrebbe potuto forse rivelarci le ragioni della redazione84. Analogamente sembra comportarsi Nicolò de Porta, anche se la sua posizione appare diversa, risultando egli notaio del Comune intorno alla metà del XIII secolo85, che trascrive nei cartulari degli anni in cui ricopre tale incarico, 83 Ibidem, ΠΙ/48: Iti quo privillegio est quedam bulla cerea imperiali pendenti fitto serico ialno et viridi in una parte, cuius bule erat sculpta imago regis tenentis in manu dextra crucem et in sinistra pomum rotundum et circumque erant scripte littere infrascripte «Ludovicus, Dei gratia Romano-rum rex semper augustus» et que imago sedet in setio regali·, ΠΙ/49: In quo privillegio erat ymago maiestatis imperialis in quadam bulla cerea pedenti fillo serico ialno et viridi, sedens in setio regali et tenens in manu dextra crucem et in manu sinistra pomum rotundum et circumquaque erant scripte littere iste «Ludovicus Dei gratia Romanorum rex semper augustus»·, la frase et circumquaque - augustus è scritta in caratteri più minuti e compressi, mentre le ultime due parole sono scritte a capo, non però all’inizio della riga, ma alla fine: si ha così l’impressione che quest’ultima frase sia stata aggiunta solo in un secondo momento, mentre le molte scorrettezze formali denunciano la fretta e l’approssimazione con le quali il notaio aveva preso questi appunti relativi al sigillo. 84 Cfr. Archivio di Stato di Genova, cartulare n. 112, in gran parte compilato dal notaio Giorgio di Camogli, pur recando sul frontespizio, di mano moderna, 0 nome di Bartolomeo de Fontemaroso: cfr. G. COSTAMAGNA, Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario, in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, ΧΧΠ, XLI, Roma 1956-1961,1, pp. 193-195; cfr. anche la tesi di dottorato di E. MADIA, I libri iurium della Repubblica di Genova, p. 6 e doc. n. 836. 85 Sui suoi cartulari cfr. M. Ferrando Bongioanni-G. Cattaneo Cardona, Contributo allo studio degli usi notarili medievali: i cartulari di Nicolò de Porta, in Studi di Storia Medievale e di Diplomatica, 5, Milano 1980, pp. 155-189. — 171 — contenenti atti relativi alla vita politica del Comune (nomine di ambasciatori, documenti riguardanti l’attività del podestà, contratti di compravendita effettuati dal Comune) accanto a documenti privati, alcune copie di atti non rogati da lui, tra le proprie imbreviature, spesso senza formula introduttiva né autenticatoria86, sbarrandoli con linee oblique al pari delle imbreviature di cui ha consegnato il mundum, ad indicare per queste il rilascio di un’ulteriore copia. La trascrizione di documenti nei cartulari notarili in questa forma non ha tuttavia alcun collegamento con la registrazione vera e propria, come avviene invece nel caso di alcuni cartulari, che si configurano ad un tempo come cartulari notarili e registri di atti della curia arcivescovile o di quella comunale, contenendo in sezioni diverse o senza distinzione documenti di natura pubblica e privata. Tale è ad esempio quello di Simon Francisci de Compagnono, cancelliere della curia arcivescovile genovese, attivo all’inizio del XV secolo, nel quale vengono anche registrati, ad istanza degli interessati che ne temono lo smarrimento, documenti di particolare importanza; tale registrazione in actis curie archiepiscopalis lanuensis, in realtà nel cartulare del notaio, viene convalidata, oltre che dalla sottoscrizione dello stesso notaio, anche da quella di altri due colleghi, mentre contestualmente si procede alla redazione di una copia in publicam formam67. All’inizio del XIII secolo anche il notaio Martino, scriba del podestà di Savona e del suo vicario, registra nel proprio cartulare, contenente in prevalenza atti processuali, un contratto stipulato a Napoli poiché uno dei contraenti cartam secum portare volebat, indicando nell’autentica gli estremi del mandato ricevuto88. 86 In un solo caso introduce la copia di un documento del 18 luglio 1251 con le indicazioni del mandato e del richiedente, sottoscrivendola senza però usare il proprio signum (Archivio di Stato di Genova, cartulare n. 20/1, c. 91 r. e v.) e in un altro autentica quella di un documento del 1185 con il proprio signum ricorrendo ad un formulario identico a quello delle copie su pergamena (Ibidem, c. 88 r.). Risultano invece delle pure copie semplici quelle di due documenti riguardanti un’operazione di cambio fatta dai Templari nel 1249 (Ibidem, c. 77 r. e v.) e il trattato Genova-Venezia del 1251 (Ibidem, cc. 92 r. - 94 r. ). 87 Cfr. Archivio di Stato di Genova, cartulare n. 110. Sulle particolari caratteristiche di alcuni cartulari notarili e sulla difficoltà di identificare la loro esatta natura, anche per le condizioni di estrema frammentarietà nelle quali ci sono pervenuti in seguito al bombardamento francese su Genova del 1684, cfr. A. Rovere, Libri «iurium - privilegiorum, contractuum - instrumentorum» e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXIV/1 (1984), pp. 155-159. 88 Cfr. Il cartulario del notaio Martino, Savona 1203-1206, a cura di D. PUNCUH, in Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX, Genova 1976, n. 961. — 172 — Nel caso di Bono Saliceto invece, pur essendo possibile che la redazione su cartulare sia riconducibile alla richiesta di una copia autentica su pergamena, il documento potrebbe essere stato copiato sul cartulare dal notaio, che non si qualifica mai come cancelliere del Comune, pur partecipando attivamente alla vita politica della città e rogando documenti nell’ambito della vicenda che ci riguarda, di sua iniziativa, sia che lo abbia fatto nel momento stesso in cui ha realizzato un ipotetico exemplum su pergamena, sia che, indipendentemente da un’altra copia formale, abbia comunque ritenuto opportuno trascrivere nel proprio cartulare questo documento, del cui originale aveva potuto disporre, allo scopo di procedere, nel caso ne fosse stato richiesto, ad un ulteriore exemplum, senza avere più la necessità di ricorrere nuovamente all’originale, grazie alla descrizione, in calce alla trascrizione, dell’unico elemento che dalla copia non si poteva desumere, il sigillo. Non avendo infatti probabilmente ricevuto alcun mandato in questo senso non aveva potuto procedere all’autenticazione, nella quale avrebbe descritto il sigillo. Tutto ciò comporta, nel caso che un’indagine accurata sui cartulari notarili confermasse l’ipotesi di una tale consuetudine, due problemi di non poco conto. Il primo riguarda la tradizione, gettando tali copie “intermedie”, non denunciate, un’ombra di dubbio sulla corretta posizione di molti esemplari, il secondo investe invece la prassi e la correttezza notarile, che non dovrebbero prevedere una procedura di questo tipo, caratterizzata da un lato dall’utilizzazione di copie redatte senza alcuna formalità, alle quali solo l’essere scritte su un cartulare e per mano di un notaio possono attribuire un carattere lievemente diverso da quello che presentano le copie prive di convalidazione, scritte da una mano ignota su una pergamena o su un foglio di carta, dall’altro dalla superficialità nella denuncia dell’antigrafo: così, se è corretta la nostra ipotesi, si comporta il notaio savonese - ma forse anche altri che più accortamente non hanno lasciato traccia della procedura effettivamente seguita -, che dichiara di derivare direttamente dall’originale, pur avendo fatto ricorso alla copia intermedia. Le anomalie e particolarità delle forme di autenticazione, così come queste trascrizioni di atti nei cartulari, evidenziano che non sempre è possibile ricondurre tutto ad una "norma" e che gli usi documentari possono venire, al di là e al di sopra di questa, piegati alle necessità e alle circostanze con una elasticità di gran lunga superiore rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare da notai che forse proprio noi vogliamo, più di quanto essi effettivamente non fossero, ingabbiati in rigidi schemi di regole, e quanto le garanzie offerte — 173 — dalle procedure autenticatorie e dagli stessi notai di nomina imperiale possano essere limitate dalla credibilità di cui l’ente emanante gode. Il notaio, che nella fase iniziale della vita del comune avrebbe contribuito, attraverso la propria figura giuridica, alla convalidazione della documentazione da questo prodotta nel momento in cui non aveva ancora raggiunto una chiara posizione costituzionale, venendo successivamente assorbito dalle strutture dello stesso, sembra ora seguirne le sorti: l’instabilità interna, che offusca l’immagine esterna dell’uno, si ripercuote sulla fides di cui 1 altro, pur di autorità imperiale, può godere al di fuori dell’ambito comunale. APPENDICE 1 (S.T.) Ego Nicolaus de Credentia quondam Conradi, imperiali auctoritate notarius et custos privillegiorum comunis Ianue, suprascriptas litteras supradicti reverendissimi patris et domini, domini F(rancisci) cardinalis predicti in pergameno scriptas M°CCC°LX°, die XV mensis maii, sigilli eiusdem domini cardinalis cera rubea et fillo si-rico rubeo appensione munitas, in quo sigillo sculpita est quedam ymago Sancti Marci cum aliquibus aliis ymaginibus que non bene cognosci poterant et in ipsius circumterentia sunt littere tenoris infrascripti «S(igillum) Francisci Dei gratia tituli Sancti Marci presbiteri cardinalis» per me ut supra sumptas et exemplatas ab autentico supradic-to vidi, legi et diligenter ac fideliter ascultavi unaa cum Felixio de Garibaldo et Nicolao de Fosdenova, notariis infrascriptis et scribis curie archiepiscopalis Ianue, ipsa-sque in presentia, auctoritate et decreto ac mandato venerabilis viri domini Andalo Grilli, canonici, vicarii generalis reverendi in Christo patris et domini, domini Guido-nis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis), in actis curie eiusdem domini archiepiscopi exemplavi et registravi, nichil addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte littera, sillaba, titulo seu puncto abreviationis seu extensionis causa, sententia tamen in aliquo non mutata. Qui dominus .. vicarius, viso et cognito quod dictum exemplum cum dicto autentico concordabat, huic exemplo pro tribunali sedens in loco infrascripto, quem sibi ad hec pro iuridico, ydoneo et competenti elegit, decrevit et deputavit, causa plene cognita, suam et dicti domini.. archiepiscopi auctoritatem interposuit pariter et decretum in quantum de iure potest, laudans, statuens decernens et pronuntians predictum exemplum eandem vim et iddem robur obtinere et obtineri debere quam et quod obtineret dictum auctenticum dictarum litterarum, et quia dictum exemplum cum dicto auctentico concordare inveni, de — 174 — mandato dicti domini vicarii in eiusdem exempli plenam fidem et testimonium premissorum me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum, mandans etiam prefactus dominus Andalo vicarius ad maiorem roboris firmitatem sigilli curie archiepiscopalis Ianuensis predicte appensione muniri. Et predicta facta sunt ad instantiam et requisitionem Francisci de Peratio, sindici comunis Ianue, precipiens insuper dictus dominus vicarius supradictis Felixio et Nicolao notariis ut huic exemplo se subscribere debeant in testimonium premissorum. Acta fuerunt predicta omnia ut supra Ianue, in curia archiepiscopalis" predicti, anno dominice nativitatis M°CCC°LX°, indictione ΧΠΙ “ secundum cursum Romane curie, die XI mensis augusti, presentibus testibus presbitero Pasquale de Rappalo, capellano in Vineis, presbitero Nicolao de Camulio, rectore et ministro Sancti Nazarii de Albario prope Ianuam, et magistro Anthonio Virgilii cirrugico ad hec vocatis specialiter et rogatis. (S.T.) Ego Nicolaus, filius condam Cioli de Fosdenova, Lunensis diocesis, imperiali auctoritate notarius et scriba curie suprascripti domini vicarii, [dictas litteras su-prascripti] reverendissimi in Christo patris et domini, domini F(rancisci), cardinalis predicti, scriptas et exemplatas per suprascriptum Nicolaum de Credentia notarium vidi et legi et fideliter ascultavi [una cum suprascripto] Nicolao et infrascripto Felixio et quia utrumque concordare inveni, huic me subscripsi et signum meum apposui consuetum in testimonium premissorum, de mandato [dicti domini vicarii dicti domini .. archiepiscopi, ad insta]ntiam dicti Francisci de Peyracio, syndici comunis Ianue. (S.T.) Ego Felixius de Garibaldo quondam Leonardi, imperiali auctoritate notarius et curie archiepiscopalis Ianuen(sis) predicte scriba, dictas litteras suprascripti reverendissimi in Christo patris et domini, domini Francischi cardinalis predicti, scriptas et exemplatas per suprascriptum Nicolaum de Credentia notarium, vidi et legi et fideliter ascultavi una cum suprascriptis Nicolao de Credencia et Nicolao de Fosdenova et quia utrumque concordare inveni, huic me subscripsi et signum meum apposui consuetum in testimonium premissorum, de mandato dicti domini vicarii dicti domini .. archiepiscopi, ad instandam dicti Francischi de Peyracio, sindici dicti comunis Ianue. a archiepiscopalis: cost B. 2 Le copie sono così introdotte·. In nomine Domini amen. Hoc est exemplum sive registracio cuiusdam publici instrumenti scripti manu Iacobini de Capella de Liburno, notarli et scribe illustrissimi principis domini Iohannis, Dei gratia marchionis Monti-sferrati, imperialis vicarii etc., M°CCC° sexagessimo, indictione quinta decima, die ultimo mensis februarii continent(is) cuiusdam sentende late per prefatum dominum Iohannem marchionem tanquam arbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem comuniter ellectum a serenissimo principe domino Petro, Dei gratia rege Aragonum, Valencie et Maioricarum, Sardinie et Corsice comitisque Barchinonie, Resilionis et Ceritanie sive a sindico et procuratore dicti domini.. regis, ex una parte, et a magnif- — 175 — fico domino Simone Bucanigra, Dei gratia duce Ianuen(sium) sive a sindico et procuratore dicti domini.. ducis et comunis Ianue, ex altera, registrati et exemplati in curia archiepiscopali Ianuen(si) per Felixium de Garibaldo, notarium infrascriptum et seri-barn reverendi patris domini.. archiepiscopi Ianuen(sis) predicti, ad instandam et re-quisicionem Luchini de Cornilia notarii \ civis Ianue, sindici et procuratoris prefati magniffici domini Simonis Bucanigre, ducis Ianuen(sium) et comunis Ianue, et cuius quidem instrumenti sententie late per dictum dominum .. marchionem et scripte manu dicti Iacobini de Capella notarii M°CCC sexagesimo secundo, indictione XV, die ultimo mensis februarii, tenor sequitur ut infra... e sono così autenticate: (S.T.) Ego Felixius de Garibaldo quondam Leonardi, imperiali auctoritate notarius et prefati domini.. archiepiscopi Ianuen(sis) scriba, suprascriptum originale dicti instrumenti suprascripte sententie ut supra late per dictum dominum Iohannem marchionem et arbitrum predictum, scripti manu suprascripti Iacobini de a notarii, in pergameno scripti, non abrasi, non viciati, non canzelati nec in aliqua sui parte suspecti ut prima facie apparebat, manu mea propria scripsi et exemplavi, de mandato et auctoritate reverendi in Christo patris et domini, domini Guidonis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis), ad instanciam et requisicionem Luchini de Cornilia notarii, civis Ian(ue), sindici et procuratoris magnifici domini Simonis Bucanigre, Dei gratia ducis Ianuen(sium), imperialis vicarii et admirati generalis etc. et comunis Ianue, et predictum instrumentum ut supra scripsi et exemplavi, nichil per me addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte littera, titulo, silaba seu poncto extensionis seu abreviacionis causa et presens exemplum cum dicto originali im presencia prefati reverendi patris domini .. archiepiscopi Ia-nuen(sis) et de eius mandato, una cum infrascriptis Anthonio, Michaele et Ricobono notariis vidi, legi, correxi et diligenter ac fideliter de verbo ad verbum ascultavi et quia utrumque concordare inveni, in testimonium premissorum, de mandato dicti domini .. archiepiscopi, ad instanciam dicti Luchini dictis nominibus, me subscripsi signoque per me in instrumentis apponi consueto signavi et roboravi. Qui prefatus dominus .. archi episcopus, visso dicto instrumento et presenti exemplo et audito et cognito quod bene invicem se concordant, huic exemplo, causa plene cognita, preser-tim cum dictus Luchinus, dictis nominibus ex certis causis eidem domino .. archiepiscopo expositis notoriis et manifestis quarum alique apparent ex tenore dicti instrumenti, opportetb dictum instrumentum originale pene comune Ianue sive dictum dominum ducem remanere que periculo perdicionis subiaceret' si ipsum aliis tradde-ret per mare et terram, suam auctoritatem interposuit pariter et decretum in quantum de iure potuit, laudans, statuens, decernens et pronuncians presenti exemplo ubique illam vim, fidem et firmitatem adhiberi debere que adhiberetur originali et autentico dicti instrumenti ipsumque presens exemplum eandem vim et idem robur obtinere et obtineri debere quam et quod obtineret dictum originale instrumentid, mandans etiam prefatus dominus .. archiepiscopus, ad maiorem roboris firmitatem premissorum et evidencius testimonium predictorum, presens publicum instrumentum exem-plationis et registrationis dicti instrumenti sigilli pontificatus sui appensione muniri, precipiens eciam infrascriptis Anthonio, Michaeli et Ricobono ut huic se subscribere debeant in testimonium premissorum et predicta facta sunt ad instanciam et requisicionem dicti Luchini dictis nominibus superius nominati, petentis et requirentis predictum instrumentum exemplari et registrari et predicta fieri ut supra eo quod timet de perdicione seu amissione dicti instrumenti et originalis eiusdem et de predictis dic- —176 — tus dominus .. archiepiscopus mandavit et dictus Luchinus dictis nominibus rogavit me notarium infrascriptum ut inde conficere debeam publicum instrumentum. Actum Ianue, in palacio archiepiscopali de Sancto Silvestro, in camera dicti domini .. archi-episcopi, anno a nativitate Domini M° trecentessimo sexagessimo secundo, indictione quinta decima secundum cursum Romane curie, die vigesima septima mensis iulii, paulo post vesperas, presentibus testibus reverendis in Christo patribus dominis fratribus Manfredo, Dei gratia Chiensi episcopo, Lanfrancho abbate monasterii Sancti Syri Ianuen(sis), dominis Maurino de Flisco, canonico Ianuensi, presbiteris Iacobo Gosardi et Iohanne de Godiliasco capelanis dicti domini archiepiscopi Ianuen(sis) ac sapientibus viris dominis Iohanne de Auria, Catinimicho Spinula, Thedixio de Flisco, Bartholomeo de Iacop ‘, iuris peritis, nec non et nobilibus viris, dominis Raphaele de Flisco, palatini' et Lavan(ie) comitisf, Petro de Luna, comite palatino, Nicolao de Goano et Bartholomeo de Facio, civibus Ianue ad premissa vocatis specialiter et rogatis. (S.T.) Ego Anthonius Bonus, auctoritate imperiali notarius et comunis Ianue cancellarius, supradictum exemplum sumtum et exemplatum per supradictum Fe-lixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sentencie et pronunciationis late per supradictum illustrem principem dominum marchionem et scripte in perga-meno manu supradicti Iacobini de Capalla de Lubumog, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento contentis, a me visso, non viciato, non canzelato nec in aliqua sui parte suspecto, sed prorsus omni suspicione carente, unaa cum supradicto Felixio notario et infrascriptis Micaele Bonaventura et Ricobono de Bozollo notariis publicis, cum dicto autentico im presencia supradicti domini archiepiscopush vidi, legi et fideliter ascultavi et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato in testimonium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum consuetum apposui. (S.T.) Ego Michael Bonaventura, sacri Imperii notarius, supradictum exemplum sumptum et relevatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sententie sive pronunciacionis late per supradictum dominum marchionem et in pergameno1 scripte manu supradicti Iacobini de Capella de Liburno, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sentencie sive pronunciationis contentis, a me visso, non abolito, non viciato, non canzelato nec in aliqua sui parte suspecto, set omni prorsus suspicione carente, unaa cum supradictis Felixio et Anthonio Bono et infrascripto Ricobono de Bozolo, notariis publicis, in presencia dicti domini archiepiscopi Ianuen(sis) vidi, legi et fideliter ascultavi cum auctentico predicto et quia utrumque ipsorum concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato in testimonium omnium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum appossui consuetum. (S.T.) Ego Ricobonus de Bozolo, imperiali auctoritate notarius, supradictum exemplum sumtum et exemplatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sententie arbitralis sive pronunciacionis late per supradictum dominum marchionem et in pergameno scripte manu supradicti Iacobini de Capella de Liburno, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sententie seu pronunciacionis contentis, a me viso, non abolito, non viciato, non cancellato nec in aliqua sui parte suspecto, sed omni prorsus vicio et suspicione carente, unaa cum supradictis Felixio, Anthonio Bono et Michaele Bonaventura notariis publicis, in presencia supradicti domini .. archiepiscopi Ia- — 177 — nuen(sis) vidi, legi et diligenter ac fideliter ascultavi cum autentico predicto et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini .. archiepiscopi mandato in testimonium omnium premissorum me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum. ^ Segue depennato sindici b qui forse manca qualche elemento * corretto su subiacerent corretto su obtinerent dicti originales instrumentorum c palatini: così B f comitis: così B Capalla de Lubumo: così B h archiepiscopus: così B 1 in pergameno: in sopralinea. Sul quale v. Dizionario Biografico degli Italiani, η. 6, Roma 1964, pp. 727-728 e bibliografia ivi citata. GIOVANNA PETTI BALBI UNA COMMITTENZA ARTISTICA NELLA GENOVA DEL QUATTROCENTO Le affermazioni contenute in una recente pubblicazione sulla pittura in Liguria nel Quattrocento1 mi inducono a proporre un documento notarile, che qualche anno fa avevo sottoposto all’attenzione di colleghi studiosi di storia dell’arte, ricevendone sollecitazioni per farlo conoscere. Anche attraverso questo contributo viene infatti confermato quanto sostenuto dalla storiografia più aggiornata, cioè l’estrema ricchezza di testimonianze documentarie relative all’esecuzione di opere d’arte ed alla presenza di artisti attivi in Liguria a fronte di una relativa povertà di testimonianze figurative superstiti in loco2. Mi pare comunque che recenti puntualizzazioni e recuperi critici di opere o di frammenti di opere sparse in Italia e all’estero, segnalazioni di nuove opere sconosciute e di nuove attribuzioni, il rinnovato impegno archivistico e filologico, permettono di ricostruire con maggior ricchezza di dati anche iconografici il panorama artistico-culturale della Liguria quattrocentesca3. A queste significative acquisizioni di immagini e di dati mi permetto di aggiungere il breve documento notarile che pubblico in appendice e che cerco di commentare storicamente lasciando a competenze ed interessi specifici una valutazione critica o un’utilizzazione ai fini di possibili ricostruzioni iconografiche. * * * Il 20 gennaio 1408 presso l’altare maggiore della chiesa di Santo Stefano di Genova il notaio Lombardo di Santo Stefano convalida l’accordo interve- 1 G. AlGERI-A. De Floriani, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1991. 2 M. Natale, La pittura in Liguria nel Quattrocento, in II Quattrocento, Roma 1987, pp. 15-31; G. Algeri-A. De Floriani, La pittura cit. 3 Oltre le opere e la bibliografìa citate alle note precedenti, cfr. in particolare E. ROSSETTI BREZZI, Per un’inchiesta sul Quattrocento ligure, in «Bollettino d’arte», serie VI, LXVIII (1983), pp. 1-28. -181- nuto tra il lanaiolo Giovanni di Galvano di Levanto e fra Corrado de Alla-mania monaco del monastero benedettino di San Quintino di Spigno ed ora cappellano nella chiesa di San Matteo di Genova per l’esecuzione di una maestà. Fra Corrado promette di eseguire entro otto mesi dal prossimo 1° febbraio un’icona larga 11 palmi e 3 dita e di altezza adeguata, nel modo in cui è dipinta la maestà maggiore presente in Santo Stefano, con ottimi colori, oro fino e buon legno. L’icona deve recare al centro l’immagine della Vergine con il bambino in braccio; alla sua destra san Giovanni Battista e san Giacomo maggiore; alla sua sinistra santo Stefano protomartire e san Francesco; sopra una crocefis-sione con ai piedi la Vergine e san Giovanni evangelista. Nella predella devono essere rappresentate cinque storie relative ai miracoli di san Francesco. In altri scomparti del retablo, disposti a discrezione di Corrado e del priore di San Matteo, devono trovare posto i santi Pietro, Andrea, Bartolomeo, Paolo, Michele, Raffaele, Gerolamo, Fruttuoso, Siro, Antonio, Benedetto, Cristoforo, Ilario, Ampeglio, Lodisio, Caterina, Clara e l’Annunciazione. Deve esservi raffigurato anche il committente con la consorte, le sue armi e l’esplicita attestazione che l’opera è stata eseguita a spese e per volontà di Giovanni nel 1408. Da parte sua il lanaiolo s’impegna a corrispondere, per l’esecuzione dell’opera, 77 lire e 10 soldi in soluzioni rateali: 20 lire entro otto giorni, 25 lire quando la maestà sarà disegnata ed assiata, il resto al completamento dell’opera, con la clausola che, se entro un anno dall’esecuzione, la maestà avrà rilevato qualche imperfezione nei colori o nel legno il frate interverrà senza chiedere ulteriori compensi. Per la parte inadempiente la pena è fissata a 25 lire ed il lanaiolo Bartolomeo de Manicha si fa garante e fideiussore di Giovanni nei confronti di Corrado. •k it L’accordo può agevolmente essere inserito nel clima spirituale-religioso del primo Quattrocento quando anche a Genova pietà e devozione, unite al desiderio di lasciar memoria di sé, spingono i fedeli a farsi promotori di iniziative pie che vanno da fondazione di cappelle, di ospedali e di confraternite a più modesti lasciti in punto di morte o alla commissione di opere di soggetto religioso4. La volontà e l’orgoglio di lasciare traccia di sé, che anche il 4 G. PETTI Balbi, Potere, società e cultura a Genova nel medioevo, in «Cultura e scuola», 94 (1985), pp. 101-113; A. Gagliano CANDELA, Nobili e artisti a Genova nel Quattrocento, in La sto- - 182- nostro Giovanni manifesta chiedendo di essere raffigurato nel retablo, si accompagnano spesso a pratiche devozionali particolari o all’organizzazione della mort de soi, che sono gli aspetti più appariscenti di questa autocelebrazione. Può forse stupire che il nostro committente non sia membro dell’aristocrazia e non appartenga a quelle élites politiche ed economiche che, in virtù dei loro larghi mezzi e delle loro collusioni con potenze esterne, reggono le instabili istituzioni genovesi dando prova di aperture culturali e di mecenatismo5, ma un lanaiolo, un esponente di quel vivace mondo artigianale che, pur con cadenze e ritmi più rallentati rispetto ad altre città, si è andato sviluppando ed ha posto radici nella zona del Rivo torbido e della chiesa di Santo Stefano6. Anche a Genova, nonostante la vocazione della città a centro di smistamento più che di produzione, gli artigiani e le loro organizzazioni hanno ricevuto riconoscimenti politici e sociali e dopo l’avvento del dogato popolare nel 1339 hanno acquisito il diritto di partecipare alla gestione della Res publica '. Così lanaioli, drappieri, notai, speziali ed altre categorie operano un salto di ria dei genovesi, VI, Genova 1986, pp. 429-465; G. PETTI Balbi, La vita e la morte: riti e comportamenti nella Genova medievale, in Legislazione e società nell’Italia medievale, Bordighera 1990, pp. 425-437; G. Doria, Una città senza corte: economia e committenza a Genova nel Quat-tro-Cinquecento, in Idem, Nobiltà e investimenti a Genova in età moderna, Genova 1995, pp. 225-234. 5 Alle opere citate alla nota precedente si aggiungono J. Heers, Gênes au XV siècle. Activité économique et problèmes socieaux, Paris 1961, trad, it., Genova nel Quattrocento, Milano 1984; G.G. MUSSO, La cultura genovese nell’età dell’umanesimo, Genova 1985; A. BORLANDI, Potere economico e vicenda politica nella Genova del Quattrocento, in Aspetti della vita economica medievale, Atti del convegno di studi nel X anniversario della morte di F. Melis, Firenze 1985, pp. 602-605; Eadem, Janua, janua Italiae: uno sguardo al Quattrocento genovese, in «Archivio storico italiano», CXLm (1985), pp. 15-38; A. PACINI, 1 presupposti politici del «secolo dei genovesi». La riforma del 1528, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXX (1990); G. PETTI BALBI, Dinamiche sociali ed esperienze istituzionali a Genova tra Tre e Quattrocento, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo, Atti del ΧΙΠ convegno di studio, Pistoia 1992, pp. 113-128; A. PAONI, La tirannia delle fazioni e la repubblica dei ceti. Vita politica e istituzioni a Genova tra Quattro e Cinquecento, in «Annali dell’istituto storico italo-germanico di Trento», XVIII (1992), pp. 57-120. 6 R.S. Lopez, Le origini dell’arte della lana, in IDEM, Studi sull’economia genovese nel medioevo, Torino 1936, pp. 64-204; G. PETTI Balbi, Apprendisti e artigiani a Genova nel 1257, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XX (1980), ora in Eadem, Una città e il suo mare. Genova nel medioevo, Bologna 1991, pp. 84-115; P. Massa PIERGIOVANNI, Lineamenti di organizzazione economica in uno stato preindustriale. La Repubblica di Genova, Genova 1995. 7 G. Peto Balbi, Simon Boccanegra e la Genova del Trecento, Genova 1991, ora Napoli 1995. -183- qualità, emulano i più cospicui mercatores e con il danaro e con abili strategie matrimoniali arrivano ad inserirsi tra famiglie importanti assumendo lo stile di vita nobiliare. Anche loro acquistano il senso della stirpe e del lignaggio, ottengono armi e blasoni e come i nobili erigono grandiosi monumenti funebri nelle chiese cittadine8. Pare però che il nostro committente pur avendo fatto fortuna non sia riuscito ad emergere o ad affermarsi sul piano sociale. Il suo ambito di vita e il suo milieu di relazioni è rimasto quello artigianale, come testimonia la presenza di un altro lanaiolo in qualità di fideiussore, di un lavorante nel settore tessile e di un callegario in qualità di testi. Giovanni di Galvano di Levanto rimane uno sconosciuto, originario della Riviera orientale, di quella parte del Dominio che a varie riprese riversa nel capoluogo notai, marinai, artigiani che si integrano nella società genovese, assumendo con estrema facilità anche la qualifica di cittadino. Anche se Giovanni dispone di danaro e parla di armi familiari, non credo che possa ricondursi alla famiglia da Levanto attiva nel Duecento da cui escono ambasciatori, ammiragli, uomini di scienza9. L’artista a cui Giovarmi commissiona la maestà è fra Corrado d’Alemagna, che si definisce monaco benedettino, al momento cappellano in San Matteo. Si tratta di un artista sconosciuto nel mondo pittorico genovese del tempo, a meno di non volerlo identificare con il pictor magister Corrado d’Alemagna che nel giugno 1477, a detta del Calvi, avrebbe affrescato la volta del coro della chiesa di Nostra Signora della Misericordia di Taggia sulla Riviera occidentale con un’Annunciazione e santi10. Anche questo Corrado è una personalità controversa, ancora non ben individuato, al quale, in assenza di precisi riscontri biografici e iconografici, sono state attribuite e poi sottratte varie opere u. L’identificazione tra i due, che potrebbe trovare appiglio an- 8 Oltre le opere citate alle note precedenti, cfr. Corpus inscriptionum medii aevi. Genova, a cura di S. Origone-C. Varaldo-A. Silva, Ι-ΙΠ, Genova 1983-87; G. PETTI Balbi, Il notariato genovese nel Quattrocento, in Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell’età colombiana, Milano 1994, pp. 91-144. 9 G. ΡΕΤΠ Balbi, Arte di governo e crociata: il Liber sancti passagli di Galvano da Levanto, in Studi e Ricerche dell’istituto di civiltà classica cristiana medievale dell’Università di Genova, Vm, Genova 1986, pp. 131-168. 10 F. Alizeri, Notizie dei professori di disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI, Genova 1,1870, pp. 319-321. 11 G. CASTELNOVI, Il Quattro e il primo Cinquecento, in La pittura a Genova e in Liguria dagli inizi al Cinquecento, Genova 1970, p. 168; G. ALGERI-A. De FLORIANI, La pittura cit. -184- che nel fatto che il nostro Corrado è monaco del monastero di San Quintino di Spigno nella diocesi di Savona, quindi vicino a Taggia, pare piuttosto problematica per la distanza dei dati biografici, a meno di non voler ipotizzare un errore da parte del Calvi. Corrado è uno dei tanti pittori che dal Nord scendono verso il Sud lungo le rotte e gli itinerari commerciali fino ad approdare in Liguria12, contemporaneo di Giovanni di Pietro da Pisa, che è la personalità pittorica più eminente del primo Quattrocento genovese 13. Nessun Corrado compare comunque tra i 21 pittori che a Genova nel novembre 1415 si radunano per prendere decisioni comuni sulla loro arte H. ie '/e ie Il nostro polittico deve essere annoverato tra i molti dipinti andati perduti che potrebbero testimoniare «la produzione certamente vasta che dovette caratterizzare i primi due decenni del Quattrocento in Liguria»15. Non è dato sapere dove avrebbe dovuto essere collocato: certamente non nella chiesa di San Matteo, anche se il priore è delegato a scegliere la collocazione dei santi nel retablo, perché San Matteo è la chiesa gentilizia dei Doria e praticamente preclusa a persone od opere che non promanino da questa antica e potente casata16. Anche il riferimento alla chiesa di Santo Stefano è occasionale o meglio funzionale all’esecuzione della maestà, che deve essere dipinta con le stesse tecniche, colori ed oro della maestà maggiore accolta appunto in detta Chiesa. Anche questa precisazione serve a suffragare l’ipotesi che il committente sia rimasto legato al mondo artigianale che aveva nella chiesa rionale il luogo 12 R. WEISS, Jan Van Eyck and the Italians, in «Italian Studies», XI (1956), pp. 1-15; L. COLLOBI Ragghianti, Dipinti fiamminghi in Italia 1420-1470, Bologna 1990; C. CAVELLI TRAVERSO, Tavole primitive fiamminghe in Liguria, in La storia dei genovesi, X, Genova 1990, pp. 113-128; Bruges et l’Europe, a cura di V. Vermeersch, Amsterdam 1992; J.M. MoNTIAS, Le marché de l’art aux Pays-Bas: XV et XVI siècles, in «Annales E.S.C.», XLVIII (1993), pp. 1541-1563; G. PETTI Balbi, Spazio urbano e presenza genovese a Bruges, in Spazio urbano e organizzazione economica nell’Europa medievale, Napoli 1995, pp. 143-161. 13 G. Algeri-A. De Floriani, La pittura cit., pp. 70-82. 14 F. Alizeri, Notizie cit., Π, 1873, p. 305. 15 G. Algeri-A. De Floriani, La pittura cit., p. 64. 16 I. DORIA, La chiesa di San Matteo e i Doria, Genova 1860. -185- di incontro e di coagulo della comunità17, al punto che Giovanni desidera farsi fare una replica di quella maestà che forse aveva ripetutamente ammirato e venerato. Forse la destinazione potrebbe essere Lavagna ed una chiesa della località natia a cui molti rivieraschi rimangono legati; ma anche in questo caso rimane l’incertezza dell’edificio, in un’area estremamente ricca di monumenti religiosi per il mecenatismo e la munificenza dei Fieschi18. Ancora più arduo è immaginare la struttura compositiva del polittico, l’impaginazione degli scomparti o la disposizione laterale della schiera dei santi, i colori, il linguaggio figurato, la decorazione, in quanto anche la maestà di Santo Stefano che dovrebbe costituire il modello non è oggi in sito o identificabile con qualche opera anonima, ancora alla ricerca del suo autore e della sua collocazione originaria. Anche le scelte compositive non possono essere di aiuto in quanto non riconducibili a particolari forme di devozione proprie di un’area o di una regione o ad un certo milieu culturale religioso. A parte la venerazione particolare da parte del committente per san Francesco, raffigurato nello scomparto centrale a lato della Vergine e ricordato con i suoi miracoli nella predella, del resto piuttosto tradizionale e diffusa, è significativa la presenza di Giovanni Battista, santo patrono e particolarmente venerato a Genova19, e quella del protomartire Stefano, a cui è intitolata la chiesa frequentata dal nostro. Le schiere dei santi che si affollano intorno alla Vergine non sembrano rispondere ad altro che a simpatie personali del lanaiolo. Sono ricordati sia Ampelio, Dario o Ludovico, santi particolarmente venerati sulla Riviera di Ponente, sia Fruttuoso, Gerolamo o Andrea, oggetto di particolare culto sull’altra Riviera. Devono essere effigiati san Siro e santa Caterina che hanno largo seguito a Genova, ma mancano san Giorgio o san Lorenzo, altrettanto significativi per la cultura e la devozione genovese. Certamente si tratta di un grosso impegno pittorico ed economico, come indicano le dimensioni della tavola ed il compenso pattuito, che testimonia uno degli aspetti più significativi della pratica devozionale ligure, tendenzial- 17 G. PETTI Balbi, Genesi e composizione di un ceto dirigente: i populares a Genova nei secoli XIII e XIV, in Spazio, società, potere nell’Italia dei comuni, Napoli 1986, ora in Eadem, Una città e il suo mare cit., pp. 116-136. 18 G. PETTI Balbi, I Fieschi e il loro territorio nella Liguria orientale, in La storia dei genovesi, EH, Genova 1983, pp. 105-130; C. Dufour Bozzo, U« complesso monumentale sul territorio dei Fieschi: San Salvatore di Cogorno, in La storia dei genovesi, IV, Genova 1984, pp. 443-470. 19 E. RossettI-Brezzi, Per un’inchiesta cit., p. 12 e nota 27, p. 27. -186- mente conservatrice, volta a commissionare soprattutto polittici divisi in più campi, dotati di predelle e di iscrizioni, che impongono l’uso di materiali di pregio e l’impegno dell’artista a dare il meglio di sé20. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, not. Lombardo di Santo Stefano , filza 1 (1404-1408), 20 gennaio 1408. In nomine Domini amen. Iohanes de Garvano de Lavania lanerius, civis Ianue, ex una parte, et frater Conradus de Allamania, capellanus in ecclesia Sancti Mathei de Ianua et monacus monasterii Sancti Quintini de Spigno, diocesis Saonensis, ordims Sancti Benedicti, ex parte altera, dicte partes sibi adinvicem et vieexim pervenerunt et pervenisse confessi fuerunt ad infrascripta pacta, promisiones et convenciones uf infra, renunciantes etc. videlicet quia ex causa pactorum et promisionum prefactus fra-ter Conradus promisit et solempniter convenit dicto Iohanni presenti, stipulanti et recipienti, facere et laborare, a kallendis februarii mensis proxime venturi deinde usque ad menses octo tunc prosecuturos, yconam unam seu maiestatem, laetitudinis palmorum undecim et digitorum trium et altitudinis pro rata secundum debitam conveniendam, in eo modo et forma quibus est depicta ycona sive magestas maior Sancti Steffa-ni de Ianua, cum optimis coloribus et de auro fino et de bono et perfecto lignamine, cum sanctis et figuris infrascriptis. Et primo videlicet in medio dicte ycone sit ymago beate Virginis cum filio eius in brachio. In parte dextra sit sanctus Iohannes Baptistas, apud quem sit sanctus Iacobus maior. In parte vero sinistra apud beatam Virginem sit sanctus Steffanus protomartir, apud quem sit sanctus Franciscus. Desupra dictam ymaginem beate Virginis sit Cru-cefixus cum beata Virgine et cum sancto Iohanne evangelista. In aliis locis // dicte ycone, prout disponent et ordinabunt dictus prior Sancti Mathei de Ianua et dictus frater Conradus, sint sanctus Petrus, sanctus Andreas, sanctus Bartholomeus, sanctus Paulus, sanctus Michael, sanctus Raffael, Annunciata, sanctus Ieronimus, sanctus Fructuosus, sanctus Syrus, sanctus Anthonius, sanctus Benedictus, sanctus Cristofo-rus, sanctus Illarion, sanctus Ampegius, sanctus Lodisius, sancta Catalina, sancta Clara. In bancha inferiori sint quinque ystorie de miracullis sancti Francisci. Quam quidem yconam sive maiestatem promisit predictus frater Conradus eidem Iohani dare et consignare laboratam et perfectam, completam, infra dictum tempus ut supra expresatum, cum figura et ymagine ipsius Iohanis et uxoris eius ac etiam cum armis ipsorum iugalium et cum epigramate infrascripto: MCCCCVm. Hoc opus fieri fecit Iohanes de Garvano de Lavania, suis propriis sumptibus et expenssis, ut apparet per publicum instrumentum traditum et rogatum per Lombardum de Sancto Stef-fano notarium, MCCCCVIII, die vigessima ianuarii. 20 M. Natale, La pittura in Liguria cit., p. 15. Sull’argomento, cfr. A. BORLANDI, Pittura politica e committenza nel primo Quattrocento genovese, in Renaissance Studies in honor of C.H. Smyth, Firenze 1985, II, pp. 65-77. -187- Versa vice dictus Iohanes, causa et occasione pactorum predictorum, promisit et solempniter convenit dicto fratri Conrado presenti et stipulanti eidem dare et solvere pro laborerio ycone predicte libras septuaginta septem et soldos decem ianuinorum, per modos, terminos et pagas infrascriptos, videlicet hinc ad dies octo proxime ventu- » ros libras viginti ianuinorum et quando dicta ycona sive maiestas erit // signata et iniaxiata libras viginti quinque ianuinorum et reliquas libras triginta duas et soldos decem ianuinorum restantes completo et perfecto dicto opere dicte ycone ut supra et non antea. Acto tamen inter dictos contrahentes quod, si infra annum unum compu-tamdum a die perfecti et completi laborerii predicti dicta ycona in aliquo danifficare-tur sive faceret aliquam novitatem, tam in lignamine quam in pictura, quod tunc dictus frater Conradus teneatur et debeat et sic promisit ipsam vel opus eiusdem reffice-re suis sumptibus, in voluntate et arbitrio domini prioris Sancti Mathei de Ianua et Bartholomei de Manicha lanerii. Que omnia etc., sub pena librarum viginti quinque ianuinorum in tantum taxata de comuni partium voluntate, in quam penam incidat pars non observans parti observanti, cum restitucione, ratis etc. et sub ypotheca etc.; // iurantes ad cautellam dictus frater Conradus in manibus suis et dictus Iohanes ad sancta Dei evangelia corporaliter tacta solempniter predicta ut supra actendere. Insuper de predictis omnibus et singullis firmiter actendendis, prebendis, solvendis et observandis predictum Iohanem pro ipso Iohane et eius precibus et mandatis versus dictum fratrem Conradum solempniter intercessit et fideiusit Bartholomeus de Manicha lanerius, constituens se, sub, renuncians. Actum Ianue, in burgo Sancti Steffani, in ecclesia Sancti Steffani de Ianua, silicet iuxta altare maius sancti Steffani, anno dominice nativitatis MCCCCVIII, indicione XV secundum cursum Ianue, die vigessima ianuarii, hora Avemaria, testibus presentibus Symone de Morandino callegario et Araone Folieta laboratori lane filio Bartholomei, ad hec vocatis et rogatis. -188- MASSIMO ANGELINI LA CULTURA GENEALOGICA IN AREA LIGURE NEL XVIII SECOLO: INTRODUZIONE AI REPERTORI DELLE FAMIGLIE Il contributo riproduce, in forma ampliata, il testo della relazione tenuta il 21 gennaio 1994, durante il Seminario di Storia locale, presso il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea deH’Università di Genova. Ho discusso la prima bozza di questo intervento con Giovanni Assereto, Edoardo Grendi e Rodolfo Savelli, ai quali va il mio ringraziamento. «Mà a qual fine mai uno studio si diligente ed esatto per rintracciar le memorie dell’anti-che Famiglie, e le azzioni di que’ nostri Concittadini, che or più non sono? Che pazza ambizione è mai quella de viventi di andar fastosi delle glorie de loro Antenati con li quali nulla han più forse di comune che ‘1 sangue?» Parafrasando Giovenale2, il medico rapallino Stefano Agostino Della Cella nel 1782 si interroga sul significato della ricerca genealogica e pone, non senza enfasi, una domanda tutt’altro che retorica, considerando che sono gli anni durante i quali scende il tramonto sulla Repubblica aristocratica. La risposta è tuttavia scontata: si mette l’accento sulla decadenza dei costumi, sulle virtù degli antichi genovesi -1’ “intrepidezza” e il coraggio - che avevano reso potente la città, e sul loro stile di vita «indefessamente faticoso, sobrio e frugale», del quale hanno «orrore e vergogna i Moderni di farsi imitatori» 3. Ed è questo un argomento più volte ripreso e frequentemente ripetuto, quasi a sottolineare il senso di decadenza che accompagna la fine di un “secolo”. Dunque si scrivono le storie e i “fasti” delle famiglie per celebrare gli uomini che devono essere di esempio e stimolo per i contemporanei, come spiega l’erudito medico nel presentare il proprio lavoro. Elusiva e, in un certo 1 S.A. DELLA Cella, Famiglie di Genova, ms., in 3 tomi, 1782-1784: Biblioteca Universitaria di Genova [B.U.G.], ms. C. IX. 19. 21, libro I, c. 4 r. 2 Della Cella riprende l’attacco dell’ottava satira di Giovenale: «Stemmata quid faciunt? Quid prodest, Pontice, longo I Sanguine censeri, pictosque ostendere vultus I Maiorum, et stantes in curribus Æmilianos [...] Quis fructus generis tabula iactare capaci I Fumosos equitum cum Dictatore magistros, I Si coram Lepidis male vivitur?». II contemporaneo Saggio di Traduzione su l’ottava satira di Giovenale e su la seconda di Persio, alla Toscana favella recate (Stamp. Reale, Parma 1784), traduce: «Gran legnaggio a che vale? Esser d’antico sangue famoso, e porre in mostra i pinti volti degli Avi, o Pontico, che giova? [...] Qual pro, che in ampia tavola si vanti d’equestri affumicati Condottieri la lunga schiera al Dittator vicina, se male in faccia ai Lepidi si vive?». 3 S.A. Della Cella, Famiglie di Genova cit., I, c. 4 r. -191 — senso, di maniera questa risposta ci introduce al tema senza peraltro aiutarci a comprenderne appieno il significato. Proverò ad aggiungere qualcosa. Secondo lo storico del diritto Pierre Legendre, l’œuvre della genealogia è «fabriquer le lien institutionnel [...] qui fait tenir le fil de la vie, rappelle au sujet son assignation dans l’espèce, procure à la société son matériau vivant»4. L’inestimable objet de la transmission - la costruzione genealogica - in quanto principio d’identità e differenziazione assolve ima funzione fondamentale, allo stesso tempo ontologica e giuridica, e risponde a una precisa istanza, qual’è l’istituzione e la legittimazione del posto occupato da un individuo in una configurazione parentale o all’interno di una formazione economico-sociale in quanto membro di un lignaggio5. Da un diverso ma non distante punto di vista, considerando la pratica della genealogia come peculiare forma di rappresentazione del passato familiare, in questo contributo mi propongo di individuare un genere della letteratura genealogica - i “repertori” delle famiglie - particolarmente diffuso nel XVni secolo in area ligure, e di pome in rilievo le caratteristiche, i significati e i protagonisti. 1. Partiamo dalla seconda metà del Cinquecento, quando si registra un notevole aumento di interesse per le ricostruzioni delle storie familiari. L’attenzione per la genealogia è, beninteso, di gran lunga precedente, e ci sono pochi dubbi in proposito, se si pensa alle forme del sapere genealogico presenti nella letteratura epica come nei primi testi sacri6; tuttavia nel XVI seco- 4 P. Legendre, L’inestimable objet de la transmission. Etude sur le principe généalogique en Occident, Paris 1985, p. 10. 5 La bibliografia riguardante la cultura genealogica è assai ampia e al suo interno non mancano certo le pedanterie da eruditi, né le più o meno velate e nostalgiche celebrazioni dell’antico regime. Tra gli studi introduttivi di carattere didattico segnalo P. DURYE, La généalogie, Paris 1963; L. GéNICOT, Les généalogies, Tumhout 1975 (aggiornamento, 1985). Tra i contributi più significativi si vedano gli interventi di Christiane Klapisch Zuber, Michele Luzzati, Raul Merzario e Maria Minicucci, al Seminario «Le Modèle familiale européen», organizzato nel 1984 presso l’École française de Rome, e pubblicati nella «Collection de l’École», n° 90,1986; e ancora i contributi di Marinella Carosso, André Burguière, Roberto Bizzocchi, Christian Maurel e Dorit Raines, in «Annales E.S.C.», 1991, 4, numero monografico su «La culture généalogique», e l’articolo di R Bizzocchi, Ïamiliæ romanæ antiche e moderne, in «Rivista Storica Italiana», CHI (1992), Π, pp. 355-397. 6 Basterebbe citare, tra i numerosi esempi, le catene genealogiche del Pentateuco o le favolose discendenze di dèi ed eroi in Omero ed Esiodo . — 192 — lo si rileva una sensibile fioritura di ricerche commissionate a eruditi specialisti, ai quali viene richiesto di dimostrare l’antichità, la più remota possibile, dei casati nobili. Nell’elevato valore simbolico e nei benefici materiali legati all’attestazione di nobiltà si può riconoscere il movente di una crescente domanda di panegirici e scritti celebrativi, nei quali si ricostruisce l’ascendenza dei committenti fino a uno stipite leggendario, spesso ambientato nella Roma imperiale, in Babilonia o in Troia7. Il meccanismo che regola la produzione di questo genere consiste nell’individuare il mitico fondatore del casato - sovente l’eponimo - e nel collegarlo con il committente in linea agnatica, meglio se primogeniturale. Cultura cortigiana, dunque; genealogia come celebrazione ed elaborazione di un mito delle origini familiari, praticata con improbabile rigore e, talvolta, con manifesta disinvoltura, come già alla metà del sec. XVII osservava Antonio Santacroce, rivolgendosi con tono polemico ai “genealogisti”: «essendo capitati in Parnaso alcuni Arbori da voi fatti sopra la nobile discendenza di certe famiglie, Plutarco [...] e molti altri Cronologisti nostri, ci fecero toccar con mano la fallacia e con essa l’adulazione vostra, mentre fate discendere da ceppo reale tal’uno, il di cui bisavo si vede esser stato Capitano de’ sbirri. Onde non volendo noi tollerare un tanto inconveniente, vi comandiamo di venire a darci conto delle vostre fatiche e di portar vosco tutte le cronologie, su le quali avete formati gli Albori: volendo noi vedere, l’arte vostra, con cui fate discendere un figliuolo di tal’una, che hà servito longo tempo nell’ospitale, ò nel Ghetto, dalla famiglia di Fabio Massimo, ò da Tullio Ostilio»8. La produzione dei panegirici familiari attiene alla legittimazione di una posizione di prestigio, alla quale sono sensibili tanto il nobile quanto il parvenu, come tratteggia efficacemente Girolamo Tiraboschi nelle sue Riflessioni sugli scrittori genealogici (1789). «Un uomo, cui la fortuna dal basso stato, che avea sortito nascendo, ha sollevato a sublime grado di ricchezze e di onori, desidera prima, poi sogna, e finalmente si persuade, che i suoi Maggiori non sieno stati sì vili, come il volgo s’immagina, e che la sorte abbia bensì per qualche tempo potuto oscurarne, ma non estinguerne lo splendore. Un erudito famelico conosce il lor desiderio, e la loro ambizione; s’insinua destramen- 7 Su questo tema, cfr. la bibliografìa riportata in R. BlZZOCCHI, La culture généalogique dans l’Italie du seizième siècle, in «Annales E.S.C.», 1991,4, p. 802 e sgg. 8 A. SANTACROCE, La secretaria di Apollo, F. Storti, Venetia 1654, p. 117 e sgg., «A’ Genealogisti». -193 — te nella lor grazia; si mostra profondamente instruito dell’antichissima nobiltà delle loro famiglie, e offre lor la sua opera ad illustrarla scrivendo. Si accetta cortesemente l’offerta; e l’erudito è ben persuaso, che la sua ricompensa sarà in proporzione de’ secoli»9. Un interessante esempio del “bisogno di antichità” emerso nella seconda metà del XVI secolo, affiora dalla corrispondenza del marchese Alberico Cybo, nella quale si intrawede un fitto tessuto di relazioni ordito con letterati e genealogisti, al fine di raccogliere «con diligenza mirabile da tutte le parti scritture, istrumenti, lettere, privileggi, patenti, historié, e tutto ciò che potea dei suoi antichi apportar memoria alcuna»10. Pare che, per quanto diffusi, i panegirici non conoscano in area genovese l’ampia fortuna riscossa altrove u. Tuttavia non mancano esempi interessanti, anche relativamente tardi, di ricostruzioni fantastiche delle origini familiari; come un manoscritto - forse risalente agli inizi del XVIII secolo - contenente le tavole genealogiche degli Spinola, precedute, sulla falsariga dei lavori di Massimiliano Deza, dalle genealogie dei re visigoti e delle monarchie di Aragona, Asturie, Castiglia e Navarra12, o come il tentativo dell’erudito 9 G. TlRABOSCHl, Riflessioni sugli scrittori genealogici, Stamperia del Seminario, Padova 1789, pp. 3-4. 10 Cybo-Ghisi, Dialogo della Nobiltà dell’Illustriss. Famiglia Cybo, Genova 1581, p. 82, cit. in G. SFORZA, Un genealogista dei principi Cybo, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXVn (1895), p. 232.1 rapporti intercorsi fra l’erudito marchese e Alfonso Ceccarelli hanno recentemente offerto a Roberto Bizzocchi lo spunto per un’acuta riflessione sul significato delle genealogie fantastiche nel tardo XVI see., la cui produzione è basata su una pratica indiziaria condotta secondo criteri di analogia e verosimiglianza, e che solo un approccio anacronistico può valutare sotto la specie della falsificazione e dell’impostura. Cfr. R. BlZZOCCM, La culture généalogique cit., passim. 11 Uso una formula dubitativa, non disponendo di dati sulla reale diffusione di un genere, spesso manoscritto, soggetto a essere conservato in archivi famigliari talvolta ignoti o interdetti alla libera consultazione. Le valutazioni sulla consistenza e sulle tipologie della letteratura genealogica emergono dal confronto dei materiali accessibili presso le biblioteche e i principali archivi genovesi. 12 Tavole genealogiche dalla più remota antichità, ms., XVIII see., Archivio di Stato di Genova [A.S.G.], Manoscritti, 188. Cfr. M. Deza, Istoria della famiglia Spinola, descritta dalla sua origine fino al secolo XVI, Barachi, Piacenza 1694. Dello stesso genere si vedano anche, le [Notizie e genealogie dei marchesi di Monferrato], ms. adespoto del sec. XVI, cons, in Biblioteca Universitaria di Genova [B.U.G.], Sezione di Conservazione, nel quale viene argomentata la discendenza aleramica di alcune famiglie genovesi; Descrittone della Famiglia Adorna, della Famiglia Tommacella, della Famiglia Uso di Mare, della Famiglia Cibo, etc., ms. adespoto del sec. XVII, cons, in Archivio storico del Comune di Genova [A.S.C.G.l, ms. 355. — 194 — chiavarese Carlo Garibaldi di elaborare, a fine Settecento, un mito di fondazione del proprio casato a partire dalla nobiltà longobarda13. Già nel 1775 in un pamphlet dai toni accesi, firmato da un non meglio noto Battista Coccorno, si segnalava il dilagare di tale costume all’interno della nobiltà genovese, ricordando come «in questa nostra Metropoli molti che pretendono discendere da Conti della Marca di Germania, da Duchi di Cleves, da Conti di Narbona e per insino dagli imperatori ottoni, come li Lomel-lini, li Spinoli, li Doria et altri, venuti tutti sono questi dalle Ville di Polceve-ra, chi da quelle della Lombardia, chi da Boscaglie e Montagne della Riviera e chi da Paesi e Padri ignoti» H. Se quello dei panegirici sembra un genere meno diffuso a Genova che altrove, più ampia e costante fra XVI e XVIII secolo è la produzione delle raccolte di tavole genealogiche. Il loro scopo non è più la celebrazione del casato nelle sue origini e nelle sue fortune, ma la scomposizione capillare dei suoi rami - rappresentati nell’ “albero” rovesciato o, più di frequente, nel “ventaglio” aperto da sinistra verso destra15 - con la quale viene descritta la posizione di ciascun membro della parentela rispetto agli altri. La loro costruzione è sovente funzionale all’accertamento dei diritti successori relativi alla riscossione degli interessi periodicamente maturati sui “titoli” del debito pubblico: sono le cosiddette “colonne” di San Giorgio, una delle fonti di investimento delle famiglie genovesi, accese e spesso vincolate a legati, vitalizi 13 C. GARIBALDI, Albero della famiglia d’Angelo Garibaldo q. Giovanni q. Giovanni q. Leone, del Prato di Garibaldo, Parrocchia di s. Antonio di Pontori, ms., 1786, in Libro dell'azienda di cap. Gio. Batta Garibaldo, voi. miscellaneo, Archivio parrocchiale di s. Antonio di Pontori (Genova), s. coll.; Id., Albero della famiglia Garibalda di Pontori, ms., 1791, in Memorie della valle di Garibaldo, voi. miscellaneo, ivi, s. coll. Su Carlo Garibaldi, cfr. M. ANGELINI, I libri per la famiglia di un erudito di provincia nel tardo Settecento, in «Schede Umanistiche», 1994, 2, pp. 107-137. 14 B. COCCORNO [pseud.], Scruttinio della nobiltà in che questa consista et in specie quella di Genova, ms. 1775, B.U.G., Cassa fondo Laura, 32. H manoscritto, segnalatomi da Giovanni Assereto, è stato studiato da Enrico Monelli, partecipante al Seminario di Storia locale 1994, che nell’opera ha riconosciuto una copia dello Scrutinio di Francesco Maria Accinelli; cfr. la relazione La critica alla nobiltà genovese nello Scrutinio e nel Compendio di Battista Coccorno e in altri genealogisti liguri, dattiloscritto. 15 Sulle forme e i significati dell’albero genealogico: G.B. LADNER, Medieval and Modem Understanding of Simbolism: A Comparison, in «Speculum», LIV (1979), 2, pp. 223-256; P. LEGENDRE L’inestimable objet cit., pp. 268-301 e sgg. — 195 — e fedecommessi. Un manoscritto conservato presso la Biblioteca Fran-zoniana, mostra un chiaro esempio dello stretto rapporto sussistente fra la contabilità delle rendite del Banco e la produzione di tavole genealogiche, corredate con l’estratto degli atti pubblici comprovanti le relazioni parentali e associate agli atti di costituzione delle colonne, ricavati dai cartulari delle compere di San Giorgio16. Simili raccolte vengono prodotte per un fine giuridico, essendo destinate a regolare vertenze successorie: più che l’istituzione e la legittimazione dello status vi riconosciamo lo strumento funzionale all’attuazione di strategie patrimoniali. A differenza dei panegirici non sono legate a una moda letteraria, ma si aggiornano e si riscrivono sino a fine Settecento, estendendosi progressivamente dalle sole famiglie ascritte al Liber nobilitatis a tutte quelle coinvolte negli investimenti sulle colonne del Banco17. 2. Il terzo genere - oltre ai panegirici e alle raccolte di tavole - che individuiamo nella letteratura genealogica prodotta in area ligure, riguarda un consistente numero di opere compilate nell’arco di due secoli, tra gli inizi del XVn e i primi decenni del XIX18. Ogni esemplare - secondo una definizione 16 Libro ... delle colonne di s. Giorgio ... col testo dei rispettivi atti di fondazione ... e coll’aggiunta dei rispettivi alberi genealogici, ms., XVDI see., Biblioteca Franzoniana [B.F.], ms. Ma. A. 2. 17 Cfr. le tardosettecentesche raccolte di alberi e tavole genealogiche di Melchiorre Lon-ghi: A.S.G., Manoscritti, 471-489. Sul “Libro d’oro” della nobiltà, cfr. G. GUELFI CAMAJAN1, Il “Liber 'Nobilitatis Genuensis" e il governo della Repubblica fino all’anno 1797, Firenze 1965. 18 Oltre al citato manoscritto Famiglie di Genova di S.A. DELLA CELLA, ho analizzato i seguenti repertori: O. Ganduccio, Famiglie di Genova, ms. XVII sec., B.U.G., B. Π. 3; F. Federici, Alberi genealogici delle famiglie di Genova, ms. XVII sec., B.F., ms. Urbani, cod. 126-129; Id., Origine delle famiglie genovesi, ms. in 2 tomi, XVH sec., B.U.G., C. V. 8-8bis; G. Pallavicino, Raccolta delle famiglie Genovesi, ms. in 4 tomi, 1634; A.S.C.G., ms. 435-437, manca il secondo tomo; repertorio ms. s. titolo e adespoto, XVII see., Biblioteca del Seminario Maggiore di Genova [S.M.], ms. 328. B. 15; Famiglie genovesi, ms. adespoto, XVHI see., A.S.C.G., ms. coll. 54; Famiglie di Genova, ms. adespoto, XVHI sec., B.U.G., ms. B. VII. 9; G. GlSCARDI, Origine e Fasti delle Nobili Famiglie di Genova, ms. in 3 tomi, 1774-1776, Biblioteca civica Berio [B. C.B.], ms. IX 5. 2; FELSINEO LIGURE [Melchiorre Longhi?], Famiglie di Genova ... aggiunte alcune famiglie dell’una e l’altra Riviera che hanno avuta ed hanno con la Città maggior relazione ... di Stefano Agostino Della Cella, medico di Rapallo, continuato ed ampliato da Felsineo Ligure, ms. del quale restano 5 tomi [lettere A - C], 1789-1790: dal quarto tomo, sul frontespizio, risultano come Famiglie di Genova ... compilate dal Dottor Fisico Stefano Della Cella di Rapallo ed ampliate e continuate da Francesco Lollio Giureconsulto Genovese, Storico e Cronologista, A.S.C.G., ms., coll. 15-19; C. Garibaldi, Delle Famiglie di Genova \ Antiche e Moderne \ Estinte e Viventi | Nobili e Popolari \ Delle quali si trova memoria \ Negli Annalisti, Storici, e Notar/, e — 196 — di S.A. Della Cella - si presenta come un «distinto e ragionato repertorio o dizionario, ché già ai nostri giorni vien costumato ridursi in dizionario ο biblioteca ogni scibile materia»19, nel quale vengono raccolte tutte le informazioni ricavate sui singoli membri di ciascuna famiglia. Si tratta di collezioni di schede organizzate secondo un modulo costante. Vediamone un esempio, tra i primi e più brevi del trattato Delle Famiglie di Genova, di C. Garibaldi20. [1] ABBATT [2] [3] molto antichi ed onorati cittadini genovesi venuti secondo il Federici, come si vede in Fasti, nel 1290 dalla Figonia, ossia Riviera di Ponente dalle ville di Testego e Garzelio distretto d’Andora. [4] 1346 Paulo d’ Abbate di Cornigliano fu anziano. Federici. 1378 Cristoffaro d’Abbate notaio, fù podestà e castellano di Capriata. Federici. 1380 Paganino d’ Abbate ferrano, di guelfo si fece ghibellino. 1414 in compera. 1427 Antonio d’Abbate, ferraro, consigliere 1429, anziano 1434, partitore 1419. In cartulario C d’Acellino Saivago. 1466 Cosmo Abbate, figlio di Pietro, nel notaio Gio. Brignole, presso Agostino Maria Varese. 1467 Pietro d’Abbate nel predetto cartulario d’Acellin Saivago. 1488 Ugo, fravego, Martino e Nicolò d’Abbate. Nel giuramento ... [illeg.] 1567 Gio. Agostino Abbate, insigne letterato in Savona, sua patria, scrisse le guerre successe dal 1498 al 1567; scrisse altri libri d’aritmetica e geometria. 1624 dottor di legge, fù protonotario apostolico in Savona. Soprani. Continuano in Genova e nella Riviera di Ponente. Scrittori Genovesi I Con N° 1200 di loro Arme I Origine e Derivazione 1 Ed alcuni Uomini de’ più illustri di quelle | Con aggiunta \ D’altre Famiglie dell’una e dell’altra Riviera, ms. in 3 tomi, 1791-1793, Biblioteca della Società Economica di Chiavari [B.S.E.C.], mss. 3. cass. I (1-3); D. Ber-NUCCI, Memorie di alcune famiglie di Vezzano, che sono state Ascritte alla Nobiltà di Genova, e di altre persone..., ms. fine XVIII sec., B.U.G., mss. C. Vm. 25, c. 91 e sgg.; A. Della Cella, Delle Famiglie Indigene, Avveniticcie, Nobili, Popolari, Estinte e Vigenti di Chiaveri [sic], ms. XIX see. (1820 ?), B.S.E.C., mss. cass. Π. 1. Per un accurato e completo censimento dei repertori familiari conservati presso l’Archivio storico del Comune di Genova e la Sezione di conservazione della Biblioteca Civica Berio, rinvio alle esercitazioni svolte, nel quadro del Seminario di Storia locale 1994, rispettivamente da Cristina Canonero, La struttura del repertorio famigliare tra il XVII e il XVIII secolo: criteri di composizione e uso delle fonti, dattiloscritto, e da Enrico Morielli, dattiloscritto cit. Tra i mss. del-l’Archivio storico, ne sono stati individuati 66 riguardanti la materia genealogica, fra i quali 38 repertori, 11 raccolte di alberi, e 17 elenchi di famiglie. Tra quelli della biblioteca Beriana, su 87 mss., si contano 21 repertori, 22 raccolte di alberi, 11 elenchi di famiglie, 22 genealogie di singole famiglie e uno stemmario. 19 S.A. Della Cella, Famiglie di Genova cit., tomo I, f. 3 r. 20 C. Garibaldi, Delle Famiglie cit., tomo I, sub voce. — 197 — Accanto al nome della famiglia [1], sono trascritte alcune brevi osservazioni sulle sue origini [3] e l’arma araldica [2]: se questa è ignota lo scudo è lasciato in bianco. Seguono le note [4], disposte in ordine cronologico, precedute dalla data a cui risale la notizia e talvolta concluse con la citazione della fonte - in corsivo nella tabella - dalla quale sono state tratte. L’ordine delle famiglie è differente nei diversi repertori, come il criterio di selezione e inclusione che ne informa la struttura. Nei manoscritti risalenti agli inizi del XVII secolo e prodotti a Genova, troviamo inserite le sole famiglie cittadine ascritte alla nobiltà. Nello Scruttinio della nobiltà ligustica, seguendo un criterio gerarchico, Federico Federici apre con le quattro famiglie della nobiltà antica - Doria, Fieschi, Grimaldi e Spinola - seguite da quelle rispettivamente componenti le due fazioni dei “nobili” e dei “popolari”, secondo il grado di eccellenza precedente la riforma realizzata da Andrea Doria nel 152821. D’altro canto i tardosettecenteschi genealogisti della riviera di Levante si propongono di trattare tutte le famiglie del dominio della Repubblica senza distinzioni fra «antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e popolari»22. Le schede sono disposte in rigoroso ordine alfabetico, onde «evitare ogni gara, o ragion di precedenza, che ad alcuna di queste [famiglie] si pretendesse dovuta»23: è l’implicito riconoscimento di una sostanziale equivalenza “morale” tra le famiglie genovesi, quelle cittadine e quelle dei borghi della Riviera, e il rigetto di un criterio distintivo che giustifichi la preminenza delle une sulle altre. L’assenza di un principio selettivo porta all’inserimento di chiunque, noto al genealogista, abbia solo risieduto nella Repubblica - col paradosso di qualificare come “genovese” la famiglia Batt, vivendo da qualche anno in città il medico inglese William Batt24. Lo stesso si può affermare circa gli in- 21 F. FEDERICI, Scruttinio della nobiltà ligustica, ms. sec. XVII, B.C.B., mf. 66 (1). 22 Si veda, p. es., il frontespizio del repertorio di C. Garibadi, sostanzialmente ricalcato su quello di S.A. Della Cella e sulle integrazioni apportate da Felsineo Ligure. 23 C. GARIBALDI, Delle Famiglie cit., p. 3. La preoccupazione per l’ordine in cui inserire le famiglie emerge già nell’opera di Giulio Pallavicino, Raccolta delle famiglie cit. (1634), sul cui frontespizio è annotato «famiglie Genovesi, posti insieme da Giulio di Agostino Pallavicino, il quale l’ha ripartiti secondo gli anni per non generare confusioni e mormorationi»: in realtà l’intenzione di organizzare 0 repertorio in modo che per ciascuna lettera dell’alfabeto le famiglie siano ordinate a partire da quelle di cui si hanno le notizie più remote è spesso disattesa. 24 Ibid., tomo I, sub scheda. — 198 — dividui annotati all’interno di ciascuna scheda. Se i repertoristi genovesi, da Ganduccio a Giscardi (1774), evitano di includere gli individui che, avendo compiuto atti criminali o esercitato mestieri umili, screditano il casato - autocensura che il Federici non pratica peraltro nei confronti dei nobili cosiddetti “popolari” - Della Cella e Garibaldi premettono di non avere tralasciato nessuno di cui hanno avuto notizia, di non avere «risparmiati li encomij e li biasimi» e di non avere ignorato, «siccome fecero alcuni de predetti scrittori25, i nomi di quei prischi Antichissimi cittadini, e vetuste famiglie, le quali quantùnque dalle frequenti luttose vicende del mondo, dalle guerre, e molto più dalle desolatrici pestilenze spente già da molti secoli, non rimanendo di esse che un fumo, ò un ombra sola di memoria», hanno «non meno di altri cooperato alla diffesa della libertà ed all’esaltazione della repubblica e Nazione tutta genovese»26. Il repertorio, raccolta ordinata di schede di famiglie, presenta alcune interessanti caratteristiche, a cominciare dalla struttura a “opera aperta”. Ogni repertorio è progressivo; suscettibile di modifiche, aggiunte o correzioni; viene continuamente aggiornato con nuove informazioni sulle famiglie e ulteriori annotazioni sui loro componenti. Opera strutturalmente in fieri, non si presta all’edizione a stampa, ma si diffonde attraverso esemplari manoscritti. Sono comuni le aggiunte trascritte, anche molti anni dopo la stesura, dallo stesso autore, dal committente o dai successivi possessori. In certi casi, nella confezione collettiva del prodotto, si può riconoscere ima morfologia assimilabile a quella dei “libri di famiglia” 27. Garibaldi, nell’introduzione, invita apertamente i lettori ad apporre le integrazioni ritenute necessarie. A chi giudica incomplete le notizie trascritte «sarà sempre assai facile [...] di mettere alla luce in quest’opera il valore ed il merito così proprio come de loro antenati con farne la descrizione di contro alla rispettiva loro famiglia a qual solo ogetto lasciata v’abbiamo la carta bianca in cui notarsi possano le ignote ed a 25 D riferimento riguarda Odoardo Ganduccio e Federico Federici. 26 C. Garibaldi, Delle Famiglie cit., tomo I, p. 4. 27 Sulla struttura e i caratteri codicologici dei libri di famiglia, cfr. A. CICCHETTI, R. MORDELNTI, I libri di famiglia in Italia: filologia e storiografia letteraria, Roma 1985. Per un’aggiornata bibliografia degli studi dedicati a questo genere, si veda A. APRILE TUGNOLI, I libri di ricordanze della famiglia da Sala, in «Schede Umanistiche», 1993, 1, pp. 139-168. Cfr. anche M. ANGELINI, Scritture domestiche in area ligure (secc. XVIXVIII), in «Bollettino della Ricerca sui Libri di Famiglia», 1994, 5-6, pp. 7-17. — 199 — « t noi non pervenute memorie»28. E agli inizi del terzo tomo insiste: «se qualche d’uno dicesse che per mancanza di lume avessi tralasciata qualche onorifica carica di sua famiglia lascio la metà d’ogni pagina in bianco acciò possa giùngervi qualunque memoria avrà»29. Allo stesso scopo viene lasciata vuota la maggior parte degli scudi tracciati a fianco di ciascun cognome, affinché le armi gentilizie ignote all’autore possano, in progresso di tempo, essere disegnate dai lettori del manoscritto. Lo spazio fra le note, quello molto più ampio fra una scheda e l’altra e, addirittura, le pagine bianche - il verso di ciascun foglio - sono funzionali al carattere progressivo dell’opera. Si veda, come esempio, le sequenze delle note poste al termine della scheda “Bruni”, nel primo tomo [1791] del manoscritto garibaldiano30: 1584 Giordano Bruno di Nola Napolitano gran letterato ma miscredente dopo aver • combattuta la dottrina de Peripatetici si pose ad impugnar i dogmi del Vangelo; passo in Genova, in Francia, Alemagna, Inghilterra, disseminando l’Ateismo; fu caturato in Venezia, mandato a Roma, degradato da sacri ordini; credesi che fosse domenicano; fu arso vivo come pertinace nel 1600, stampò più cose. 1600 Tomaso Giormano [sic!] abrucciato in Roma; nato in Nola. » 1607 Antonio o Agostino Bruni scrisse la vita del dotto cardinal Palleotti Gabriello, e la mandò a cardinal Baronio, che fù stampata. = Continuano molti di essi [i Bruni] in Riviera di Ponente. 1786 Attilio Maria Bruni avocato della curia fiorentina. 1792 Giovanni Bruni raguseo capitano di checcia. 1550 Gio. Bruno d’Olcinie, Macedonia, vescovo d’Antibeo. 1783 Attilio Maria Bruni Avocato colleggiato nella curia fiorentina. I Le informazioni datate “1584”, “1607” sono tratte dal manoscritto di S.A. Della Cella; quella datata “1600” è un’interpolazione, apparentemente 28 C. Garibaldi, Delle Famiglie cit., tomo I, p. 7. ^ 29 Ibidem, tomo ΕΠ, p. 2010. 30 Ibidem, tomo I, sub scheda. — 200 — inopportuna di C. Garibaldi, che dopo avere copiato la chiusura del repertorio precedente [«Continuano molti di essi ...»] introduce altre quattro note: la “1786” appartiene alla prima stesura del volume garibaldiano; la “1792” è successiva come la “1783”; la “1550” è invece ripresa da un repertorio di Federico Federici, scoperto da Garibaldi solo nel 1793, due armi dopo avere terminato la stesura del volume31. Con le aggiunte è saltato l’ordine cronologico: le ultime due note non vengono inserite correttamente, l’autore non avendo trovato sul foglio sufficiente spazio . L’esempio permette di leggere i repertori come opera collettiva — altra caratteristica significativa - intesa in rapporto alla produzione di ciascun esemplare, come si è visto, ma soprattutto dell’intero genere considerato nel suo complesso, essendo stretto il rapporto di filiazione tra i diversi manoscritti. Questo aspetto risalta con evidenza nella comparazione degli esemplari rivieraschi del XVIII see., dei quali ciascuno è sostanzialmente la copia aggiornata e integrata di quello precedente. Confrontando su diversi manoscritti le schede relative a una medesima famiglia, si può scomporre la successione delle fonti utilizzate dai repertoristi tra XVn e XVIII secolo. Alle note trascritte nel primo Seicento, ricavate pressoché esclusivamente dagli elenchi delle magistrature cittadine, si aggiunge in seguito lo spoglio dei fondi notarili, le citazioni tratte dagli annalisti e dagli storici della Repubblica, le iscrizioni e le lapidi sepolcrali, i cartulari del Banco di San Giorgio, e, naturalmente, le informazioni tratte dai repertoristi precedenti32. Il differenziato uso delle fonti utilizzate nell’arco di due secoli per le note illustra l’evoluzione del significato funzionale del repertorio: probabilmente nato in relazione alla questione dell’ascrizione alla nobiltà e alla 31 Nel 1793 Garibaldi in una nota informa di avere trovato e utilizzato un repertorio di Federico Federici solo dopo avere terminato i primi due tomi del proprio lavoro. Il Federici - viene riferito - «lasciò poi di quelle [memorie] in cinque grossi volumi, una congerie ò mal digerita mole di cose, creduta dal Soprani sepolta ò dispersa, ma non sò come preservata dall’ingiurie del tempo mi pervenne alle mani per mezzo del sig. Ambroggio Molfim Avvocato, e mio Nipote dopo d’aver già compita la seconda parte è numerosa di duemilla circa famiglie di più della mia delle quali in parte niuna menzione avevo io per avanti intesa in voce, ò in scritto», ivi, tomo ΙΠ, p. 2009. 32 Nella tabella seguente riportiamo un esempio della successione delle fonti - in carattere grassetto - riguardante la scheda della famiglia Agnesi, riportato nel repertorio di Carlo Garibaldi. — 201 — conseguente necessità di «provare la antica abitazione della Stirpe nello Stato»”, il repertorio viene in seguito prodotto e consultato per ciò che attiene alle riscossioni di rendite e ai benefici successoriali34. Il massiccio uso degli elenchi delle cariche pubbliche, dei minutari notarili, dei registri delle compere di San Giorgio, spiega come sia stato possibile ad alcuni genealogisti preparare migliaia di schede in un tempo relativamente breve . Un suggerimento su come potessero essere reperiti e ordinati i dati tratti nei fondi dei notai - dai quali proviene un’ampia parte, forse la maggiore, delle informazioni utilizzate nei repertori - è ricavabile dalla lettura di un AGNESI: Antichi ed onorati cittadini genovesi [Federici] diversi dalli predetti venuti dalla Riviera di Ponente e da Cogoleto ove ve ne sono molti [Della Cella], 1402 Bernardo d’Agnese ... in Compera [Garibaldi]. 1443 Tomaso d’Agnese con suoi figlij Benedetto e Giovami. Sua sepoltura ... chiesa di s. Francesco in Genova [Della Cella], 1447 Giovanni... in cartulario di Meliaduce Saivago [Federici]. 1458 Edoardo Agnese in cartulario d’Acellin Saivago [Federici]. 1465 Cristoffaro Agnese q. Tomæ testimone in sentenza Valletti [Federici], 1472 Gasparo Agnese fabbro ... in cartulario di Acellin Saivago [Federici]. 1483 Battista Agnese ... sepoltura nel chiosco di s. Teodoro [Della Cella]. 1488 Gasparo e Gio. Agnese nel Giuramento al Duce di Milano [Federici]. 1521 Giacomo d’Agnese fu mandato con Leudo ... [Federici], 1610 Tomaso Agnese ... testamento nel notaio Ambrogio Rapallo [Garibaldi]. 1648 Genaro Agnesi solevo il popolo in Napoli... [Garibaldi], 1657 Gio. Batta Agnese ... compose tomi d’anagrammi... [Della Cella]. 1704 Gio. Bernardo Agnese fu nel coleggio de Notari... [Della Cella], 1752 Antonio Maria Agnese ... notaio di colegio, morì 1772 [Della Cella], 1789 Cap. Francesco Maria Agnese padrone di nave ... [Garibaldi], 1765 Gio. Batta Agnese morì dottissimo Giureconsulto [Della Cella], Gio. Agnese ... maritò d’una sorella di mia moglie ... [Della Cella], 1790 Gerolamo Agnese figlio di detto Giovanni... mercante [Garibaldi], 33 Guelfi Camajani, II liber Nobilutatis cit., p. 19. Su questo punto si veda anche l’approfondimento di C. Canonero cit. — 202 — manoscritto anonimo del XVIII secolo, nel quale si trova la registrazione in forma sintetica di alcuni dati - nomi dei convenuti e oggetto del rogito -estratti da una raccolta di atti notarili35. In seguito i cognomi sono riscritti sul margine sinistro del foglio e quindi riordinati al termine del manoscritto. La procedura di indicizzazione rinvia alla tecnica adottata dai compilatori di repertori; sebbene non sia affatto certo che tale dovesse essere la funzione dell’anonimo registro. 3. Il repertorio - e talvolta anche la raccolta di tavole genealogiche — è di solito preceduto da un “ristretto” di storia genovese e da una premessa di carattere metodologico. La conclusione dell’excursus storico coincide con le riforma della nobiltà del 152836 o del 157637, mentre il suo esordio oscilla tra il mito di fondazione della città preromana - per i più sensibili all indagine antiquaria, come Giacomo Giscardi - e l’inizio del consolato cittadino. Il ristretto non è solo un’introduzione dotta alle schede del repertorio; tutt altro che esornativo, esso è funzionale ad accreditare il ruolo preminente delle parentele nella storia genovese. Le vicende della Repubblica, quale oligarchia di famiglie, sono così esposte secondo una consolidata chiave di lettura che, fra i protagonisti della storia patria, antepone il ruolo delle stesse famiglie a quello degli individui e delle istituzioni. Nel ristretto viene trattata l’ambigua definizione di nobiltà: tema centrale dei preamboli introduttivi e più in generale della letteratura genealogica,8. Sullo sfondo del problema, per ciò che riguarda il caso genovese, si trova la crisi istituzionale del XVI secolo, e la riforma della nobiltà sancita nel 1576, quando con le Leggi di Casale viene decisa l’abrogazione del sistema basato sugli “alberghi” e imposta la riassunzione del cognome abbandonato nel 152839. Le ascrizioni annuali sono limitate a dieci: sette dalla città e le restan- 35 Note probabilmente desunte da minutari notarili concernenti le principali famiglie genovesi. Anni 1474-1493, ms. adespoto, XVIII sec., A.S.G., Manoscritti, 187. 36 Cfr., p. es., i repertori di Odoardo Ganduccio e Federico Federici. 37 Cfr., p. es., i repertori di G. Giscardi e S.A. Della Cella. 38 Per un’introduzione generale a questo tema, C. DONATI L idea di nobiltà in Italia. Secoli XTV-XVIII, Roma-Bari 1988, e i contributi raccolti nel recente Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'Età moderna, a cura di M.A. VlSCEGLlA, Roma-Bari 1992, in particolare la parte terza, I mutamenti diacronici. Una «ridefinizione» del mondo nobiliare nel Settecento. 35 Sulla crisi istituzionale del XVI see. e sulla riforma del 1576, si veda la ricostruzione del Giscardi, Origini e Fasti cit., introduzione. Tra gli studi dedicati al periodo, cfr. E. Grendi, La — 203 — ti dalle Riviere; vengono inoltre stabiliti i requisiti per l’inserimento nel Liber nobilitatis·, antico stanziamento degli ascendenti nella Repubblica; nascita legittima; buona reputazione e onestà di costumi; vivere del proprio e non avere esercitato da almeno tre anni alcuna arte meccanica. Nei processetti istruiti sulle richieste di ascrizione, fra la documentazione prodotta dai candidati -accanto alle domande di rito, alle fedi di nascita e di matrimonio dei genitori e alle prove testimoniali - di solito non si trovano alberi genealogici: non sono esplicitamente richiesti40. Ciò non esclude che essi possano essere prodotti per dimostrare l’eccellenza delle origini e, in particolare, il ruolo degli antenati in importanti cariche pubbliche41. Il differente ordine nel quale vengono disposte le famiglie e lo stesso criterio che ne regola l’inclusione - come abbiamo visto a proposito del repertorio federiciano e di quelli settecenteschi - riflettono il dibattito sulla contrapposizione fra nobiltà di origine feudale e civile. Negli anni 1790 C. Garibaldi non ha dubbi sul fatto che debba considerarsi nobile chi ha acquisito particolari meriti o ricoperto cariche eminenti a favore della patria. Questo vale soprattutto a Genova, dove l’idea di una nobiltà di sangue, come aveva sostenuto il “popolare” Oberto Foglietta nel XVI secolo, non ha fondamento storico . Del resto, «non v’ ha famiglia i cui prin-cipij per qualche tempo non sieno stati umili, e forse abietti, mà molto più in Genova, ove il sterile territorio hà obligato i cittadini all’industria»42. Su tali premesse, vengono considerate fittizie le distinzioni interne alla nobiltà - vecchi contro nuovi e nobili contro popolari - dalle quali era scaturita la crisi istituzionale tardocinquecentesca. L’obiettivo polemico di Garibaldi è ancora Federici, il quale - osserva il medico chiavarese - pur avendo scritto più autorevolmente di altri sulle famiglie genovesi, lo ha fatto in maniera parziale, «volendo far risplendere frà l’altri concitadini i titulati ed abassando l’altri in- repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento, Bologna 1987, R. Savelli, La Repubblica oligarchica, Milano 1981; C. BlTOSSI, Il governo dei magnifici: patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, Genova 1990; sul sistema dell’ascrizione nel XVm secolo, ancora C. BlTOSSI, Per una storia del patriziato genovese nel Settecento: le ascrizioni al ‘Liber nobilitatis’, in «Critica Storica», XXVIII (1991), 4, pp. 775-802. 40 Istruzioni, norme, regolamenti - ascrizioni alla nobiltà (1507-1680), ms., A.S.G., Manoscritti, 525 . Pare anche lo scopo del grande albero della famiglia Della Torre, conservato in un registro presso l’Archivio comunale di Chiavari. 42 C. Garibaldi, Delle Famiglie cit., tomo ΙΠ, p. 2010. — 204 — serendovi tanti macellari, fornari, tavemari, merzari, sbirri e sino carnefici»; e anche quando si è proclamato «censor maledico della nobiltà genovese», ha trattato con “delicatezza” le «sceleratezze dei titolati», ovvero degli appartenenti alla vecchia nobiltà43. Ai privilegi riconosciuti alla nobiltà “titolata”, S.A. Della Cella, nella sua premessa, oppone due considerazioni: la condivisione del cognome non implica la discendenza; comunque a un titolo non corrisponde di per sé alcun merito. «Ognun sa molto bene che ne tempi moderni, anzi a giorni nostri, si sono ascritti al Libro d’oro non poche famiglie, che di quelle antichissime non ostante portino la stessa denominazione, anzi lo stesso stemma, con tutto ciò nulla han a che fare con quelle, avendo nel decorso delli anni, per diversi accidenti, acquistato o carpito il nome delle antichissime» e alcune sono ormai estinte, disperse o immiserite: non si tratta di una polemica nuova, simili argomenti erano comunemente richiamati sul finire del XVI secolo, quando fu riformata l’ascrizione alla nobiltà. Un cognome eminente è, del resto, una risorsa; la sua aggiunta al proprio - per alleanza, affiliazione o clientela - aveva rappresentato tra XIV e XVI secolo una pratica consueta che poteva portare, nel tempo, alla sostituzione del secondo con il primo (come era stato decretato nel 1528 con l’aggregazione delle famiglie nobili in alberghi, ma, di fatto, imposto alcuni decenni più tardi). Sul finire dello stesso secolo chi ricordava: «vi sono infiniti Spinoli che zappano in quelle montagne, né li fa nobili il domandarsi Spinoli, ma Tesser scritto nel libro della nobiltà», ribadiva quanto fosse dubbio il concetto di ima nobiltà di sangue preteso dai “vecchi” ancor più se argomentato sulla pura condivisione del cognome45. Della Cella e Garibaldi considerano nobile chi si è distinto per il «valore militare», l’attaccamento alla patria e il «giusto ardente zelo della libertà», più di chi abbia acquisito un titolo senza dare prova di possedere tali valori; come si può affermare delle famiglie che vengono «in altre regioni servilmen- 43 Garibaldi contesta anche alcune inesattezze al lavoro federiciano, soprattutto nel repertorio conosciuto nel 1793: «il suo manoscritto è cosi scorretto e pieno d’errori e gionte perche forse copiato da donne ò ragazzi, e molto differente dallo scrutinio della nobiltà ligustica»: Delle Famiglie cit. p. 2010. 44 S.A. Della Cella, Famiglie di Genova cit., tomo I, c. 3 v. 45 Dialogo Paolo Uberto Luciano, ms. adespoto: B.C.B., mr. XIV. 3. 24, citato in G. Doria, R. SavellI, “Cittadini di Governo” a Genova: ricchezza e potere fra Cinque e Seicento, in «Materiali per una Cultura Giuridica», X (1980), p. 282. — 205 — te innalzate a fumosi titoli» . È infatti «di gran lunga più nobile [...] la difesa e l’amore della libertà propria», piuttosto che «la forsennata vendita del proprio sangue ad un vile interesse, o la malnata ubbidienza alla ingiusta e talor tirannica ambizione di un regnante»46. Viene così riaffermata l’idea di una nobiltà di ascendenza comunale non feudale più volte ribadita nella storia genovese. Negli anni Venti dell’Ottocento, il notaio chiavarese Angelo Della Cella, autore di una storia delle famiglie di Chiavari costruita sul modello delle Famiglie garibaldiane, riprenderà il medesimo concetto giudicando «chimerico questo vocabolo di Nobiltà solo rifferibile per lo più a ricchi»47. E, premesso sulle tracce di s. Agostino che «magna regna sunt magna latrocinia», aggiungerà: «né so figurarmi per nobile se non colui che diffese e governò con disinteresse e plauso la propria Patria»48. Sulla falsariga di una querelle persistente dal XVI see., cogliamo nelle parole del filogiacobino Della Cella un riverbero della rivoluzione democratica consumata pochi anni prima sulla parola d’ordine delTuguaglianza e condivisa nell’ultimo quarto del secolo precedente da altri colti esponenti del notabilato locale. 4. Autorappresentazione di un “ego”, di una parentela o di una società configurata sulle parentele; ma anche legittimazione di status o di diritti successori: questi i principali motivi dei generi nei quali ho riassunto alcuni prodotti letterari diffusi nella Liguria di antico regime, sul cui sfondo esiste una cultura genealogica comune a tutti i livelli della stratificazione sociale. Cultura che affiora nella documentazione giuridica, civile e penale, come nelle testimonianze allegate ai processetti matrimoniali per la cause di consanguineità; nelle pacificazioni imposte sulle faide interparentali, come fra le carte familiari per attestare diritti gravanti sulle terre comuni, i giuspatronati, le dispense, i lasciti, e sui patrimoni soggetti all’istituto del fedecommesso49. A tale proposito Maria A. Visceglia, riferendosi ai fedecommessi agnatizi nel 46 S.A. Della Cella, Famiglie di Genova cit., tomo I, c. 3 r. 47 A. Della Cella, Famiglie di Chiavari cit., Prefazione. Non risulta parente di Stefano Agostino Della Cella. 48 Ibidem. 49 Le elaborazioni genealogiche sono comuni nei libri d’azienda, dei quali si possono trovare interessanti esempi per le famiglie De Paoli di Porciorasco (SP) [Archivio parrocchiale di Cassego, s. coll.], Garibaldi di Pontori (Ge) [Archivio parrocchiale di Pontori, s. coll.], Tamburini — 206 — Regno di Napoli, pone in risalto «l’estrema precisione e meticolosità con cui i passaggi successori vengono regolamentati», e osserva che «il sistema delle sostituzioni implica la previsione di una gerarchia fra le linee. È probabilmente questa una delle ragioni che spiega come soprattutto a metà Seicento si moltiplichino negli archivi di famiglia le ricognizioni genealogiche e i rifacimenti degli alberi»50. Su questo sfondo generale, la cultura genealogica nel XVIII secolo presenta alcuni caratteri peculiari, tanto più evidenti se esaminati alla luce dei repertori. Tende innanzitutto a mutare il rapporto degli eruditi con la rappresentazione del passato e con le fonti utilizzate. Sul finire del XVII secolo acquista maggiore importanza l’attenzione per i documenti a scapito di una consolidata pratica epistemologica fondata sull’induzione e sulla ripetizione. La necessità di un maggiore rigore nella lettura delle fonti segna il percorso che, attraverso le polemiche giurisdizionaliste e una metodologia affinata sul lavoro dei Bollandisti, dei Padri Maurini e di Benedetto Bacchini, da una parte, e l’indagine genealogica di Georg W. Leibniz sulla casa Brunswick-Lüneburg, dall’altra, conduce all’opera di Ludovico Antonio Muratori51. La nuova attenzione per i documenti e l’identificazione delle origini barbariche della nobiltà, con la conseguente rivalutazione del ruolo dei Longobardi nella storia italiana, segna profondamente la storiografìa italiana settecentesca e, con essa, la ricerca erudita e genealogica, rendendo comunque marginale la produzione di genealogie fantastiche e panegirici celebrativi52. di Marsiglia (GE) [Seminario Maggiore di Genova, Archivio 328 b-13, b-18, c-62, f-182], Sauli di Pozzolo (AL) [Ricovero Torriglia di Chiavari, s. coll.]. 50 MA. VlSCEGLIA, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a 'Napoli in età moderna, Napoli 1988, p. 53. 51 Su L.A. Muratori, cfr. S. BERTELLI, Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori, Napoli 1960. 52 Per una decisiva critica alle genealogie fantastiche, si veda L.A. MURATORI, Le antichità estensi, Modena 1717,1, capp. X e ΧΧΠ, e G. TffiABOSCHI, Riflessioni cit. Per la rivalutazione settecentesca del ruolo positivo dei Longobardi nella storia d’Italia, cfr. i muratoriam Annali d’Italia-, C.M. Denina, Delle rivoluzioni d’Italia, Torino 1769-1770, rist. a cura di V. Masœllo, Torino 1979; A. FUMAGALLI, Antichità longobardiche - Milanesi, Milano 1792. Un’agile sintesi sui percorsi della storiografia erudita e alle tematiche inerenti al giurisdizionalismo e al recupero della storia longobarda, in S. BERTELLI, L’erudizione antiquaria e la riscoperta del Medioevo, in La Storia, a cura di N. TRANFAGLIA e M. FlRPO vol. IV, Torino 1986, 2, pp. 635-662. Per la discus- — 207 — Fra i repertoristi di fine Settecento, l’eredità di Muratori emerge nella scrupolosa denuncia delle fonti utilizzate sia nelle premesse introduttive, sia, in forma abbreviata, in margine alle singole note inserite nelle schede delle famiglie. E la ritroviamo nella stessa ricostruzione garibaldiana del mito di fondazione del proprio casato, tratto da un episodio della storia longobarda, sulle tracce di Paolo Diacono e dello stesso erudito modenese53. Nel XVIII secolo, in area ligure, la letteratura genealogica non si limita ad abbracciare le sole famiglie genovesi, ma inizia a coinvolgere, come abbiamo visto, alcuni borghi di crescente importanza come Rapallo, Chiavari e Sarzana54. In questo passaggio si inserisce il ruolo centrale di Gio. Agostino Molfino che, al termine della propria vita, scrive un incompiuto repertorio sulle famiglie di Rapallo (1718), costruito sia sui lavori del Federici e degli altri genealogisti genovesi, sia attraverso una rete di contatti diretti con le famiglie locali55. Nell’attenzione di Molfino per i casati rapallini si può cogliere un’istanza di riconoscimento politico delle famiglie locali nei confronti dell’oligarchia genovese e leggere la fortuna dei repertori della Riviera a partire dalla configurazione socio-politica di un’area, il Levante ligure, tradizionalmente articolata sull’istituto della parentela56. Probabilmente Molfino, ampiamente citato da S.A. Della Cella oltre mezzo secolo più tardi, ha rappresentato il trait-d’union tra i genealogisti genovesi e i repertoristi tardo settecenteschi della Riviera. Centrale è anche la posizione dello stesso Della Cella, il cui grande repertorio delle famiglie genovesi e liguri, elaborato tra gli anni 1782- sione sulle origini della nobiltà, cfr. il saggio di K.F. WERNER, L’impero romano - Cristiano e le origini della nobiltà in Occidente, in «Bullettino dell’istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 92 (1985-1986), pp. 281-308. 53 L ’Historia Longobardorum e gli Annali d’Italia - per i quali il Muratori si appoggia fino alla metà del see. Vm sulla testimonianza di Paolo Diacono - sono tra i testi più citati dal Garibaldi nel processo d’invenzione del passato famigliare. 54 Con il lavoro di Angelo Della Cella dedicato alle sole famiglie di Chiavari, pare che si concluda la parabola che porta i repertori dal centro alla periferia. 55 II manoscritto di Gio. Agostino Molfino è conservato presso la B.S.E.C., fondo manoscritti. Di Molfino si vedano le lettere inviate ad Angelico Aprosio, in B.U.G., ms. E.VL5. 56 Sul ruolo delle parentele nel Levante ligure, cfr. O. Raggio, Faide e Parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino 1990; si veda anche J. HEERS, Le clan familial au Moyen Age, Paris 1974, tr. it., Napoli 1976, e F. Robin, Sestri Levante. Un bourg de la Ligurie génoise av. XVe siècle, Genova 1976. — 208 — 1784 e riscritto agli inizi degli anni 1790, costituisce il modello sul quale sono stati costruiti i repertori successivi: alcuni poco più che copie, come quelli compilati dal notabile rapailese Stefano Bergonzi per «piacere proprio», e dal frate Diego Argiroffo su commissione del nobile chiavarese Giovan Battista Pasquale Cesena57. Quella di S.A. Della Cella non è l’opera di uno studioso isolato, ma il risultato di una più ampia collaborazione con lo stesso Bergonzi, esperto di araldica, e Melchiorre Longhi - bolognese, agente a Chiavari del marchese Giovanni Torriglia - considerato dal medico rapallese «collaboratore e continuatore dell’opera mia»58. In seguito il Longhi riscriverà per proprio conto l’intero repertorio, ampliandolo con i cartulari del Banco di San Giorgio e, in misura considerevole, con informazioni sulle famiglie bolognesi il cui cognome figura tra quelle schedate da Della Cella59. Diversa è l’operazione compiuta da Carlo Garibaldi che, fra il 1791 e il 1793, realizza una copia dello stesso repertorio senza mai citarne l’autore e intrecciando, quando possibile, le proprie aggiunte alle note trascritte. Nel frontespizio — peraltro posteriore e preparato nella prima metà del secolo successivo forse dal figlio, il notaio Raffaele - il lavoro si presenta come: «descrizione autografa del Medico Carlo Garibaldi» e così verrà riconosciuto negli anni Venti dell’Ottocento, da uno degli ultimi repertoristi chiavaresi 57 S.A. Della Cella, Famiglie di Genova cit. Su Della Cella, cfr. le note a lui dedicate nei repertori di C. Garibaldi, Felsineo Ligure e Angelo Della Cella, e in D. ARGIROFFO, Memorie Isteriche e Cronologiche Della Città e Stato e Governo di Genova ricavate da più annalisti, Scrittori ò autentici Monumenti sino ai tempi presenti dell’anno 1794 e seguenti 1799, ms., B.U.G., ms. B. VT. 20, c. 2 v. Ho trovato una prima traccia delle copie eseguite sul repertorio del Della Cella nella nota su S. Bergonzi contenuta nello stesso manoscritto: «1790 Steffano Bergonzo [...] meco invaghitosi dello studio delle Antichità della patria non ha sdegnato soggettarsi a trascrivere co-teste da me compilate memorie (come fece 1790 il padre Diego Argiroffo in Chiavari per il sig. Battista Cesena, e Carlo Garibaldi per se medesimo) ornando quelle di bellissime e maestrevoli miniature nell’arme delineate, meco virilmente cooperando di consacrare all’immortalità il nome di tanti meritevoli cittadini genovesi». Nel passaggio tra XVIII e XIX see. prenderà spunto dall’opera di S.A. Della Cella anche il sarzanese Domenico Bemucci (cfr. il manoscritto cit., c. 141 e sgg.). 58 Cfr. ibidem, sub schede “Alberti” e “Assereto”. 59 Felsineo Ligure, nel frontespizio del primo volume, si dichiara continuatore di S.A. Della Cella, del quale ricopia le schede aggiungendo numerose annotazioni. Cfr. Famiglie di Genova... aggiunte cit.. 60 S.A. Della Cella, Famiglie di Chiavari cit., nota sub scheda “Garibaldi”. — 209 — Nei repertori compilati nell’ultimo quarto del XVIII secolo si dilatano le fonti. Della Cella — come peraltro il genovese Giacomo Giscardi - introduce una particolare attenzione per le iscrizioni e le lapidi sepolcrali; Longhi utilizza ampiamente le colonne di San Giorgio; Garibaldi una considerevole messe di notizie su Chiavari e i suoi dintorni aggiungendo numerose osservazioni personali sui propri concittadini. Il risultato in quest’ultimo caso è un singolare spaccato sulla società - e, più in profondità, sul circuito degli eruditi locali -, della quale il testo garibaldiano, incrociato con le note aggiunte sugli altri repertori e con il più tardo lavoro di Angelo Della Cella, offre una lettura interna: spaccato dettagliato e particolare che certo non esclude una più ampia e anche radicalmente differente immagine della stessa società ricavabile da fonti diverse. L’estensione indifferenziata della rappresentazione genealogica alle famiglie di umile estrazione e a quelle dei borghi minori può implicare istanze diverse: sforzo di anoblissement de la bourgeoisie provinciale61, o effetto del vento democratico che a fine Settecento soffia da Ponente? Certo, per quanto riguarda i repertori rivieraschi, emerge soprattutto un processo di affermazione di un’identità innanzitutto storica, della società locale. In tale contesto, il sapere genealogico è ima forma della memoria collettiva espressa nell’idioma della parentela “. Forse per meglio comprenderne il significato bisognerebbe ricostruire le reti di relazione che, su diversi livelli - parentela, clientela e sodalizio - mettono in relazione repertoristi, copisti e committenti. Su questo punto, mi limito a segnalare alcuni tratti comuni già noti, senza peraltro volergli attribuire un significato ancora da dimostrare: - la condivisione dello status professionale: sono infatti medici Molfino, Della Cella, Garibaldi e Longhi; detto ciò, non propongo un forzato accostamento tra la sensibilità per l’indagine anamnestica e la passione genealogica; 61 Su qiuesto punto cfr. i contributi di A. BURGUIERE, La mémoire familiale du bourgeois gentilhomme: généalogie domestiques en France aux XVlIe et XVIIIe siècle, in «Annales E.S.C.», 1991, 4, pp. 771-788; A.E. De MARTINI, Un destin bourgeois: Adolphe Landry et sa famille, e B. Le WlTA, La mémoire familiale des Parisiens appartenant aux classe moyennes, in «Ethnologie française», XIV (1984), I, risp. pp. 12-26 e 57-66. 62 Sulla nozione di memoria collettiva, cfr. M. HALBDACHS, La mémoire collective, Paris 1950, postumo, tr. it., Milano 1987, cap. II; per un ulteriore messa a punto, J. FENTRESS, C. WlCHAM, Soaal Memory, Oxford-Cambridge 1992, p. 75 e sgg. Per un interessante esempio di ricomposizione della memoria collettiva attraverso la descrizione dei legami genealogici e parentali di una comunità, cfr. R. Gough, The History of Myddle (1701), a cura di D. Hey, Harmondsworth-New York 1981. — 210 — tuttavia sospetto che, in questo campo, lo sguardo “medico” non sia irrilevante: sguardo che affiora con evidenza quando, per es., Garibaldi arricchisce le sue note con informazioni sull’aspetto, il carattere, lo stato di salute e le cause di morte63; - l’adesione a un consolidato modello di erudito - di volta in volta cultore di storia patria, collezionista, antiquario e rimatore64 - e la condivisione di una fitta trama di contatti e degli scambi di informazioni che qualificano la tradizione delle accademie. Una tradizione qui interpretata su scala locale (nello stesso clima che a Genova ha dato vita alla Società Patria di Arti e Manifatture) con l’istituzione in Chiavari della Società Economica (1791), cui aderiscono i repertoristi S.A. Della Cella e Garibaldi, e i committenti Torri-glia e Cesena63. Nelle introduzioni dei repertori tardosettecenteschi traspare inoltre il desiderio degli autori di essere considerati a pieno titolo fra gli storici genovesi, essendo l’interesse per le famiglie un modo tutt’altro che indiretto di occuparsi di storia patria66. I lunghi elenchi di scrittori genovesi, «si delle gesta 63 Le notizie sulla professione di Molfino, S.A. Della Cella e Longhi, sono tratte dagli stessi repertori. 64 C. Garibaldi citando il Tiraboschi, annota che «Girolamo Bologni, di Treviri, nato nel 1454 fu il primo Racolitore d’inscrizioni antiche medalie etc. fu il primo a spiegarle ed illustrarle», in Delle Famiglie, tomo I, sub scheda «Bologna». Sulla cultura antiquaria, rinvio ai saggi di A. MOMIGLIANO, Ancient History and the Antiquarians, in «Journal of the Warburg and Court aid Instituts», 1950, 13, ried. in Sui fondamenti della storia antica, Torino 1984, pp. 3-45; E. COCHRANE, Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago-London 1981, S. BERTELLI, L’erudizione antiquaria, cit. Su Genova, per ciò che attiene alla cultura genealogica nel XVill see. e in particolare all’attività del notaio Nicolò Domenico Muzio, archivista della Repubblica, si veda V. POLONIO, Erudizione settecentesca a Genova. I manoscritti Beriani e N.D. Muzio, in «La Berio», 3, 1967. 65 Sulla cultura del periodo, S. ROTTA, Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu, in «Movimento operaio e socialista in Liguria», 1961, 3-4; Id„ L’Illuminismo a Genova: lettere di P.P. Celesta a F. Galiani, in «Miscellanea storica ligure» n.s., ΠΙ/2 (1971), V/l (1973). Sulla Società patria a Genova, M. CALEGARI, La Società patria delle arti e delle manifatture, Firenze 1969. Manca uno studio sulla Società Economica di Chiavari, se si eccettuano alcuni brevi articoli di U. Oxilia, pubblicati sul bollettino interno tra il 1910 e il 1930. 66 Sappiamo d’altra parte che l’opera di S.A. Della Cella, «indefesso antiquario» secondo quanto riporta il Garibaldi «presso i buoni lettori fu tacciata di confusione, ed altro ed hebbe poco incontro»: Delle famiglie cit., tomo I, sub scheda “Cella”. — 211 — che delle famigli[e] tanto stampati che manuscritti da quali si son cavate le presenti memorie»67, posti al termine dei repertori non sono solo le liste delle fonti alle quali gli autori hanno attinto notizie: infatti Della Cella, Argiroffo e altri includono anche scrittori di cui conoscono l’esistenza ma non 1 opera se non attraverso la citazione dei repertoristi e degli storici precedenti. Tali elenchi appaiono così come una scheda extrafamiliare6S, quasi una genealogia, in fondo alla quale 1’ autore del repertorio aspira a essere inserito e immortalato69. 67 Ibidem, tomo I, pp. 399-404. In questo, come negli altri elenchi, il primo scrittore citato è l’annalista Caffaro. 68 Quelli degli scrittori genovesi non sono gli unici elenchi di questo genere aggiunti ai repertori. Altri riguardano i dogi della Repubblica, i notai di Chiavari, le magistrature locali o, un ultimo esempio, i preti di determinate parrocchie. 69 C. Garibaldi dedica il suo manoscritto «agli amatori delle cose patrie», nella speranza che anche a lui «pure si debba qualche luogo fra i scrittori Genovesi». Cfr. tomo III, p. 2009. L’esplicita istanza di riconoscimento nel circuito di cultori di cose patrie e la rinnovata attenzione per la storia locale può suggerire qualcosa più di una coincidenza tra la fioritura dei repertori familiari e la contemporanea fondazione della stessa Società Economica. La Società, di cui Garibaldi si vanta di essere il «10° de’ 55 Membri Fondatori» [Delle Famiglie, frontespizio), nasce all’interno di un circuito di notabili già acculturati alle tematiche dell’illuminismo e alle teorie fi-siocratiche, alcuni piuttosto sensibili alle idee di democrazia e uguaglianza che dall’89 si aggirano per l’Europa. La passione politica è un ulteriore punto di contatto fra alcuni repertoristi chiava-resi: Carlo Garibaldi, dopo il 1797 sarà uno dei protagonisti della Repubblica Ligure a Chiavari, di cui ricoprirà le massime cariche; Angelo Della Cella parteciperà attivamente al periodo giacobino nella cittadina ligure e ne scriverà le memorie; Diego Argiroffo verrà fucilato come rivoluzionario dalle truppe austriache nel 1799. Per il periodo napoleonico a Chiavari, cfr. U. OxiLIA, Il periodo napoleonico a Genova e a Chiavari (1797-1814), Genova 1938, e G. Assereto, La Repubblica Ligure. Lotte politiche e problemi finanziari, 1797-1799, Torino 1975. — 212 — MARCO BOLOGNA L'ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA SAULI: NOTIZIE SUL RIORDINAMENTO IN CORSO Un buon numero di studiosi, non solo genovesi, attende da parecchi anni di poter consultare l’archivio della famiglia Sauli. Storici dell’arte e dell’architettura, delle istituzioni, della Chiesa e dell’età moderna nelle sue più diverse prospettive di ricerca, hanno spesso desiderato effettuare almeno parte dei loro studi sui documenti dell’archivio di questa antica “magnifica” famiglia genovese. Le ragioni di tale interesse sono varie, ma appaiono tutte riconducibili a tre considerazioni generali sulla casata e sulle sue carte. In primo luogo è noto che la famiglia Sauli fu una delle più ricche ed autorevoli della Genova del XVI e XVII secolo, e, in secondo luogo, che commissionò nel 1549 a Galeazzo Alessi la costruzione della basilica di S. Maria Assunta in Carignano, come propria cappella gentilizia; e infine, è parimenti noto che l’archivio in cui si trova la documentazione tanto delle attività imprenditoriali e finanziarie dei Sauli, come della costruzione e della successiva amministrazione della basilica, si presenta pressocché integro ed è conservato in Genova. Non va inoltre trascurato l’interesse che varie testimonianze possono rivestire per le ricerche su alcuni personaggi di spicco della famiglia, come cardinali, vescovi e dogi della Repubblica e su personaggi esterni, che ebbero rapporti intensi con essa tra cui, in primis, Galeazzo Alessi, Bernardino Cantone, Bernardo Spazio ed altri artisti e architetti. Va ricordato innanzi tutto che l’archivio Sauli fa parte del complesso archivistico privato Durazzo Giustiniani conservato a Genova in palazzo Du-razzo Pallavicini1. Questo complesso comprende gli archivi di alcune antiche famiglie genovesi come i Durazzo marchesi di Gabiano2, due rami dei Palla- 1 Cfr. D. PUNCUH, L’archivio Durazzo-Giustiniani di Genova, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIX (1979), pp. 335-340; M. Bologna, Il complesso archivistico Durazzo Giustiniani: criteri di ordinamento e inventariazione, in 11 futuro della memoria. Atti del convegno, Capri 9-13 settembre 1991 (in corso di pubblicazione nelle Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi). 2 Cfr. L’archivio dei Durazzo, marchesi di Gabiano, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXI/2 (1981). — 215 — vicini’, i Giustiniani Recanelli4, i Sauli, i Negrotto Cambiaso ed i Cattaneo Adorno, oltre a serie molto consistenti provenienti dagli archivi di altre grandi famiglie cittadine quali i Clavesana, i da Passano5, gli Spinola, i Doria, i Gentile, i Lomellini, i Centurione e soprattutto i Grimaldi. L’intero complesso archivistico è stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 dalla Sovrintendenza archivistica per la Liguria il 9 novembre 19736. Grazie alla disponibilità della famiglia e ad opera di un’équipe di ricercatori della Società Ligure di Storia Patria, in collaborazione con gli istituti di Civiltà classica, cristiana e medievale della Facoltà di Magistero ed inizialmente anche di Storia economica della Facoltà di Economia e commercio, dell’Università di Genova, con finanziamenti parziali del Consiglio Nazionale per le Ricerche, sono stati pubblicati l’inventario dell’archivio Durazzo nel 1981 e, nel 1994, il primo volume dell’inventario dell’archivio Pallavicini a cui farà seguito entro breve tempo il secondo volume, in coedizione tra il Ministero per i beni culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici e la Società Ligure di Storia Patria. Il marchese Marcello Cattaneo Adorno, attuale proprietario del complesso, si è mostrato favorevole alla prosecuzione dell’attività di studio iniziata da sua madre e si è così rinnovato l’accordo con la Società Ligure di Storia Patria per effettuare l’ordinamento e l’inventariazione anche dell’archivio Sauli. Col medesimo obiettivo, la stessa Società ha concluso con il Ministero per i beni culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici una convenzione che concede un contributo per la realizzazione del lavoro e per la pubblicazione in coedizione dell’inventario relativo, presumibilmente entro la fine del 1997. A questo proposito ci sentiamo in dovere di ricordare la positiva attenzione ed il fecondo interesse che alcuni settori del predetto Ufficio centrale hanno sempre mostrato per questo tipo di lavori, allo stesso modo di numerosi docenti di archivistica che hanno compreso a fondo come 3 Cfr. Gli archivi Pallavicini di Genova, inventario a cura di M. Bologna, I, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIV/1 (1994), e anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXVH[, Roma 1994. 4 Cfr. Documenti della Maona di Chio, secoli XIV-XVI, a cura di A. ROVERE, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIX/2 (1979). 5 Cfr. M. GIORDANO, Manoscritti di immunità concesse alla famiglia da Passano, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIV/2 (1994), pp. 185-259. Cfr. Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, I Abruzzo-Liguria, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXII, Roma 1991, p. 222. — 216 — l’ambito di studi e d’azione della loro ricerca non possa essere limitato agli archivi delle pubbliche istituzioni. La famiglia genovese dei Sauli visse il suo periodo di maggior splendore e ricchezza durante i secoli XVI e XVII. Tra i suoi membri che ricoprirono posizioni di particolare rilievo si possono sommariamente ricordare i tre dogi della Repubblica: Lorenzo q. Ottaviano (1599-1601), Giulio q. Bendinelli (1656-1658) e Francesco Maria q. Giovanni Antonio (1697-1699). In ambito ecclesiastico furono personaggi eminenti Bendinelli, creato cardinale da Giulio II nel 1511 e Antonio, da Sisto V nel 1587; Gerolamo Sauli fu arcivescovo di Genova dal 1550 al 1559 ed il predetto Antonio dal 1586 al 1591, mentre Alessandro Sauli, generale dell’ordine dei Chierici regolari di San Paolo dal 1567, vescovo di Aleria in Corsica (1570-1591) e di Pavia (1591-1592), venne canonicamente ascritto al catalogo dei beati da papa Benedetto XIV nel 1741 e a quello dei santi da Pio X nel 1904. I Sauli ebbero inoltre una parte di rilievo nel compiersi di alcuni importanti avvenimenti della storia italiana dalla fine del XV secolo sino a buona parte del XVI, quando furono all’apice della potenza: la discesa di Carlo Vili in Italia fu abbondantemente finanziata dalla famiglia che, poco più di trent’anni dopo, nella riforma oligarchica genovese del 1528, venne riconosciuta come uno dei cinque “alberghi” popolari. Luigi ed Alessandro Sauli alla fine del Cinquecento e Giovanni Battista Sauli agli inizi del Seicento furono tra gli “asientisti” maggiormente impegnati in Spagna e, assieme alle più ricche Case genovesi, presero parte agli appalti di navi per il re cattolico come avvenne, ad esempio, in occasione della battaglia di Lepanto e furono assegnatari dell’appalto del pane per l’esercito spagnolo in Italia dal 1628 al 16377. Le ricchezze ed il prestigio di cui godeva la casata traevano origine anche dallo sviluppo di altre attività: tra queste si deve ricordare quella fondamentale di gestori della tesoreria della Camera apostolica in Perugia ove, tra l’altro, avvenne l’incontro con Galeazzo Alessi. La Tesoreria apostolica di Perugia e Umbria venne affidata a Sebastiano, Giovanni ed Agostino Sauli dal 1511 al 1531 e successivamente, dal 1546 al 1550, a Bartolomeo e Gerolamo Sauli; tra il 1516 e il 1519 Agostino Sauli ebbe anche l’appalto della 7 Cfr. ad esempio E. NERI, Uomini d’affari e di governo tra Genova e Madrid, Milano 1989, pp. 51 e passim, ma tutte queste attività e numerosi altri impegni economici dei Sauli sono comunque attestati dai documenti che si stanno schedando. — 217 — dogana delle pecore e nel 1543 Gerolamo Sauli, allora arcivescovo di Bari, fu commissario centrale della tassa sui feudi8. Quest’attività portò alla famiglia indubbio potere e ricchezza e pose vari suoi membri a contatto con il centro del governo dello stato della Chiesa e con numerose iniziative e personalità che oggi si direbbero “emergenti”. Non sembra casuale la nomina del predetto Gerolamo ad arcivescovo di Genova dal 1550, come è dovuto chiaramente a quell’incarico l’incontro con l’Alessi provocato dalla fabbrica della fortezza di Perugia i cui costi dovevano essere sostenuti dalla locale Tesoreria apostolica. In Perugia, infatti, i Sauli poterono apprezzare le capacità di Galeazzo Alessi già evidenti nei diversi lavori di architettura militare e religiosa che stava attuando, e compresero quanto prestigio ne sarebbe loro venuto dall’inca-ricare tale architetto della costruzione della propria parrocchia gentilizia. Conclusero nel 1549 il contratto per la realizzazione dell’opera a cui, invero, fu dato inizio solo tre anni dopo, ma per edificare non più una cappella gentilizia sul modello delle altre delle “magnifiche” famiglie, bensì per la costruzione della basilica di S. Maria Assunta in Carignano, opera tra le più note ed indiscusse dell’Alessi in Genova ed una delle più rappresentative della città. L’intera storia della costruzione viene puntualmente testimoniata dal nostro archivio in ogni suo dettaglio progettuale, amministrativo e contabile. L’Alessi seguì costantemente la fabbrica della chiesa e le dedicò una cura attentissima anche quando non potè essere presente in cantiere: la corrispondenza che si conserva in archivio è l’esplicita e preziosa documentazione di un’attività di cui raramente resta traccia negli archivi e che trova, in questo caso, un esempio di sorprendente ricchezza e di grande levatura. Altri settori di ricerca possono rinvenire documentazione preziosa nelle serie dell’archivio della basilica: penso, ad esempio, agli studi su organi ed organisti antichi, o allo studio sulla scultura (ricordo le statue di Pierre Puget), ma anche all’attività indotta dalla fabbrica, nel trasporto dei materiali, nel loro acquisto e nel reperimento della manodopera. Altre vestigia dell’importanza e del prestigio goduto dai Sauli sono le diverse opere pubbliche che finanziarono con appositi, consistenti lasciti al banco di San Giorgio, quale il famoso ponte di Carignano, tuttora in uso, ed alcune costruzioni private come il palazzo di Alessandro Sauli, ancora esi- 8 Cfr. L. FUMI, Inventario e spoglio dei registri della Tesoreria apostolica di Perugia e Umbria, Perugia 1901. — 218 — stente nel centro più antico della città, e la villa costruita sempre in Carignano, poco distante dalla basilica, che attestano il fasto e la ricchezza della Casa9. Tutte queste costruzioni, ad eccezione della basilica e del ponte, sono state fortemente modificate o danneggiate e, pur restando tuttora ampie tracce della loro bellezza, è possibile ritrovare la documentazione della loro passata perfezione solo nelle carte d’archivio che stiamo provvedendo a riordinare e inventariare. Si conservano, ad esempio, le serie dei registri in cui settimanalmente venivano trascritti i dati relativi al funzionamento del cantiere per la costruzione della basilica: giornate e paghe dei vari lavoranti, materiali per l’allestimento della fabbrica, attrezzi e macchine per il suo funzionamento, materiali per l’edificazione della chiesa con l’indicazione dettagliata di misure, quantità, provenienze, costi, modalità di trasporto e di lavorazione. Registri pieni di nomi e di qualifiche, di corrispondenti retribuzioni e descrizioni di mansioni. Si sapeva che quest’archivio conteneva testimonianze preziose, ma non si poteva sperare che fossero di tale ampiezza e precisione. Le lettere che Galeazzo Alessi scrive a Bernardo Cantone, impartendogli esatte istruzioni sui lavori da compiere durante le sue assenze, sono degne di essere singolarmente pubblicate per mostrarne a tutti la chiarezza e la precisione ed anche per far conoscere il modo in cui si lavorava alla fabbrica di un edificio della cui eccezionalità vi era già chiara coscienza10. Si deve segnalare come questa fabbrica sia “conclusa” tanto nel suo aspetto progettuale, quanto nella sua realizzazione, ed anche dal punto di vista economico relativo alla costruzione, prima, ed alla gestione, poi: tutta la documentazione è qui, non risulta vi siano state dispersioni nemmeno in origine, come pare di poter escludere evidenti perdite per eventi bellici o disastri di altra natura. La sostanziale integrità delle serie è stata intaccata solo dalla caducità di alcuni pezzi, e dalla fame di qualche antico roditore, ma in nessun caso i danni sono da ritenere 9 La sezione quarta degli atti del Congresso internazionale svolto a Genova dal 16 al 20 aprile 1974 su «Galeazzo Alessi e l’architettura italiana del Cinquecento» è interamente dedicata alle opere genovesi dell’architetto perugino: cfr. soprattutto E. De Negri, Considerazioni sull’Alessi a Genova e L. SAGINATI, Ricerche nell’archivio della basilica di Carignano, entrambi in Galeazzo Alessi e l’architettura italiana del Cinquecento. Atti del congresso di Genova, aprile 1974, Genova 1975, pp. 289-297 e pp. 333-347. In quest’ultimo contributo si accenna solo alle condizioni dell’archivio ed alle sue vicende durante la seconda guerra mondiale, e si indicano e trascrivono alcune scritture che documentano le prime fasi della costruzione della basilica e i rapporti tra l’Alessi ed i Sauli. Cfr. anche Catalogo delle ville genovesi, Genova 1967, p. 132. 10 Due di quelle lettere dell’Alessi sono state pubblicate in L. SAGINATI, Ricerche cit., pp. 346-347. — 219 — significativi. Non è avvenuto, inoltre, quanto si è verificato inevitabilmente per Palazzo Ducale, ad esempio, o per Strada Nuova, fabbriche in cui le complessità procedurali e la molteplicità dei committenti hanno provocato l’immediata dispersione del materiale documentario in un numero non precisabile di sedimentazioni che oggi appare impossibile ricondurre ad un’unità probabilmente mai esistita. La basilica di Carignano è unitaria anche in questo senso ed è compiuta anche sotto l’aspetto archivistico. Per amministrare tale progetto i Sauli costituirono un’organizzazione semplice ed efficiente: l’intera gestione economica del lavoro, dalla retribuzione dell’Alessi a quella dell’ultimo manovale, dall’acquisto dei marmi, a quello delle torce per l’illuminazione dei luoghi bui, era sostenuta da una scarna struttura amministrativa a cui era preposto un notaio amministratore contabile che agiva d’accordo con un procuratore ad hoc. Tanto il procuratore che il notaio erano nominati dai tre governatori della famiglia Sauli ", i quali, tramite il procuratore, assegnavano periodicamente al notaio una somma piuttosto ingente da questi registrata nelle entrate delle proprie scritture contabili. Successivamente avrebbe dovuto render conto al procuratore delle spese effettuate in conto di quell’accredito e compilare annualmente un bilancio generale d’esercizio. Alle dipendenze del notaio, che fungeva da direttore generale, vi erano il cassiere, il caput opere e il suprastans, secondo uno schema che troviamo ancora invariato più di un secolo dopo l’inizio dei lavori12. Le spese che i Sauli sostennero furono ingentissime e ne resta chiara documentazione nei registri predetti, ma ancor più interessante può essere 11 Anche i Sauli, come tutte le maggiori famiglie genovesi, avevano una loro organizzazione interna in cui tutti coloro che portavano quel nome si trovavano unificati e rappresentati. La “famiglia” aveva funzioni inizialmente politiche, di presenza e di controllo, ma in seguito ebbe sempre più compiti privati come la reciproca assistenza e la gestione di interessi comuni (colonne di San Giorgio, ad esempio). I membri della famiglia eleggevano a capo di questa organizzazione tre governatori a cui competeva qualsiasi incombenza relativa all’amministrazione di tutto quanto la riguardava. Di norma i procuratori erano membri della famiglia mentre ne erano estranei tutti gli altri componenti del predetto ufficio amministrativo. I primi notai furono Andrea Rebecco (1555-1564), Gerolamo Spinola (1576), Bernardo Canneto (1583-1586), Giacomo M. Gatto (1599-1647) e Gerolamo Montobio (1599-1647): gli anni indicati sono quelli estremi in cui si sono ritrovati questi nominativi. Con Gerolamo Montobio notaio vi erano Battista Gatto cassiere, M. Giovanni Basso caput opere e Nicola delle Piane suprastans, tutti espressamente qualificati come officiales et ministri. — 220 — studiare come riuscirono a farvi fronte esaminando le scritture contabili e la corrispondenza conservate nell’archivio, nella parte di documentazione che si pone concettualmente a monte di quella relativa alla basilica: le scritture che ci parlano dei Sauli come gabellieri nei Castelli romani, armatori di navi, proprietari terrieri nella vai Bisagno e nel regno di Napoli, “asientisti” del re di Spagna e “colonnisti” del banco di San Giorgio, imprenditori ed appaltatori, mostrano una piena adesione della nostra famiglia agli indirizzi finanziari genovesi ed una peculiare frammistione di grandi investimenti e di minuti appalti propri di un’intraprendenza economica ancora caratterizzata da tipologie commerciali tardomedioevali parallele ad una chiara vocazione per l’attività finanziaria moderna. Nell’archivio è inoltre presente la documentazione relativa all’attività politica ed al ruolo sostenuto in Genova dai Sauli, che contribuisce a chiarire i rapporti esistenti con le altri grandi famiglie: di parentela, prima di tutto con i Grimaldi Cebà di cui si sono trovati numerosi registri e con i Doria e gli Spinola, di affari poi, come con i Balbi ed i Centurione. Da ultimo si vuole ricordare la ricchezza della documentazione di pertinenza domestica, relativa al funzionamento della casa ed alle spese personali dei vari membri della famiglia che si sono succeduti nel tempo: documentazione meno appariscente della precedente e più conforme alle analoghe scritture prodotte da altre casate di pari dignità, ma ugualmente preziosa ed essenziale a completare la memoria formale dell’ambito d’azione di quei personaggi. L’archivio è, dunque, costituito fondamentalmente da due grandi serie di scritture: una relativa alla famiglia ed un’altra relativa alla basilica. Nella prima si trova la documentazione delle attività di vario genere poste in essere dalla Casa in Genova e fuori (si ricordi il profondo legame dei Sauli col ducato di Milano, con lo stato della Chiesa e con la Spagna) e ad esso appartengono consistenti serie di contabilità e di corrispondenza, mentre nella seconda si ritrova l’archivio della fabbrica, prima, e della fabbriceria, poi, della chiesa di S. Maria Assunta in cui sono riunite tutte le carte relative alla costruzione ed alla successiva amministrazione della basilica. Anche in questa serie, che non comprende documentazione pastorale o religiosa, vi sono carte contabili, lettere e carte d’amministrazione e riveste speciale interesse l’insieme di disegni e di rilievi architettonici di vario tipo che ne fanno parte. Come si è detto all’inizio, l’archivio Sauli è confluito nel complesso Du-razzo Giustiniani seguendo lo sviluppo della genealogia familiare e sempre per ragioni analoghe ha trovato l’approdo definitivo nell’archivio dei Negrot-to Cambiaso, anch’esso pervenutoci per vie parentali, sia pure con dimensio- ni e spessore documentario nettamente inferiori al Sauli. Seguiamo a ritroso l’iter percorso dall’archivio fino ai nostri giorni. La marchesa Carlotta Fa-sciotti Giustiniani Cattaneo Adorno, madre dell’attuale proprietario dell archivio Sauli, era figlia adottiva della zia, marchesa Matilde Giustiniani, che aveva sposato in seconde nozze Pier Francesco Negrotto Cambiaso. Quest’ultimo era figlio di Teresa Pallavicino, figlia a sua volta di Francesco Camillo Pallavicino q. Alessandro e di Luisa Sauli q. Costantino. Costantino fu l’ultimo discendente diretto Sauli ad essere patrono della basilica di Cari-gnano ed ebbe solo figlie femmine. Alla sua morte il patronato passò prima a Maria, che non ebbe discendenza e poi alla secondogenita Luisa, sposata Pallavicino; Bianca la terzogenita era già morta nel 1856. Teresa Pallavicino Negrotto Cambiaso, figlia unica di Luisa Sauli Pallavicino, ricevette il patronato dalla madre e lo trasmise ai figli, non più Sauli di nome, dunque, ma Negrotto Cambiaso. Quando morì anche l’ultimo di questi, il marchese Pier Francesco nel 1925, la sua vedova ricevette il patronato e lo trasmise in seguito alla nipote e figlia adottiva Carlotta Cattaneo Adorno. Circa vent’anni fa la marchesa Carlotta rinunciò al patronato e donò la basilica, con tutto il patrimonio pertinente, alla curia arcivescovile di Genova. Conservò presso di sé l’archivio dei Sauli e della basilica da loro edificata ed amministrata e lo fece sistemare assieme agli altri due grandi archivi familiari genovesi di cui era proprietaria: il Durazzo ed il Pallavicini. Assieme all’archivio Sauli è dunque pervenuta anche la documentazione dell’amministrazione della basilica effettuata dai vari patroni; dalla morte di Costantino q. Paolino q. Domenico nel 1853, la gestione non è più col nome dei Sauli, ma dei Pallavicino prima e dei Negrotto Cambiaso poi. Questo spiega l’esistenza nell’archivio della basilica di numerose carte ottocentesche e del nostro secolo provenienti da un ramo Pallavicino, quello discendente da Tobia q. Francesco, e più ancora di carte provenienti dai Negrotto Cambiaso. 11 lavoro di sistemazione dell’archivio dovrà provvedere prima di tutto a distinguere le scritture della basilica da quelle della famiglia. Bisognerà procedere all’individuazione delle serie e delle eventuali sottoserie, dopo aver ricostruito l’albero genealogico in tutte le sue ramificazioni. Fin dal primo esame sommario, appare di tutto riguardo la serie dei registri contabili sia per l’antichità (inizi metà Quattrocento) sia per la completezza, che si mostra generosa fonte di notizie attorno a vicende ed anni non ancora compiutamente documentati da analoghi archivi genovesi. L’inventariazione delle serie documentarie che compongono l’archivio Sauli presuppone, tra l’altro, la conoscenza approfondita delle prospettive storiografiche che lo possono ri- — 222 — guardare e questa presenza di tante istanze di studio ci ha indotto più che mai ad elaborare descrizioni delle unità archivistiche molto analitiche per compilare un mezzo di corredo che consenta la conoscenza più esatta possibile dei documenti fin dal primo approccio, qualunque sia l’oggetto della ricerca del futuro studioso. Ci si propone di presentare una descrizione delle singole unità inventariali sintetica, ma rigorosa ed accurata, basata sul rispetto dell’origine delle varie scritture e della formazione storica delle diverse serie dell’archivio, unitamente ad un’attenta valutazione critica dei singoli documenti, sia da un punto di vista sostanziale, che da un punto di vista formale. In quest’ultima prospettiva, nella ricerca cioè degli aspetti formali dell’organizzazione della memoria dei Sauli, è stato studiato tutto l’impianto strutturale dell’archivio: ne sono state individuate la struttura e le sue articolazioni originarie, le mutazioni fisiologiche o violente di essa, e si sono valutate le sue ragioni d’essere, ricostruendone le modalità di formazione: procedimenti ancora più complessi perchè relativi ad un archivio di famiglia, poco vincolato a controlli, regole o imposizioni ufficiali e rigorose. L’arbitrarietà nella conservazione storica di questo tipo di archivi è una caratteristica peculiare ed ormai acquisita degli archivi familiari che anche nel complesso Durazzo Giustiniani può trovare esempi eloquenti. Quell’arbitrarietà era, tuttavia, molto meno incisiva sull’origine delle scritture e sulla formazione delle serie che sulla struttura globale dell’archivio. Se si considerano questi insiemi documentari, per un solo momento in modo generico, notiamo subito come siano essenzialmente costituiti da due tipi di scritture: quelle esterne e quelle interne, quelle prodotte in funzione di esigenze esterne alla famiglia e quelle prodotte per uso interno. Una parte consistente delle scritture nasce per essere fatta valere pubblicamente e, pertanto, deve rispettare i criteri formali dettati da quella esigenza di pubblicità. Un’altra parte, invece, anche se si riferisce alle medesime questioni trattate dalle carte del precedente gruppo, ha come unici destinatari i componenti della casata, intesa nel senso più ampio (parenti, amministratori, procuratori, agenti, etc.): in questo caso le scritture non hanno alcuna necessità di rispettare regole specifiche, sia nella loro origine che nella loro seguente combinazione spontanea in serie. Il problema centrale, allora, anche per questi archivi, non sorge tanto dall’individuazione dei momenti formali dell’origine e della formazione, ma piuttosto dalla comprensione della struttura complessiva dell’archivio, della sua organica combinazione di serie, del suo ordine gerarchico, dei suoi itinerari interni, dei rapporti operanti tra le due parti prima descritte. Non è un problema distinguere le carte contabili dalla corrispondenza, ma può essere un vero enig- — 223 — ma comprendere e, quindi, riproporre in inventario, la relazione esistente tra quelle due serie o quella che potrebbe esservi tra un insieme di carte contabili e dei registri, tra carte d’amministrazione ed atti di causa, ad esempio. Nel nostro caso, l’arbitrarietà di cui si diceva non è più tale perchè si riconosce benissimo la lucidità e la continuità degli aspetti formali delle serie e delle relazioni tra loro intercorrenti. Questa continuità, tuttavia, questa organicità delle scritture nel loro insieme e la realtà unitaria che si percepisce nettamente, ma che non si può descrivere se non ricorrendo al concetto di famiglia, questo vincolo archivistico, in altre parole, tra una carta e l’altra, tra una serie e l’altra, non è esplicito, ufficiale, pubblico, ma è personale, quasi riservato ed in potere esclusivo del capofamiglia, di colui che tiene le fila di tutte le attività. Non si tratta, dunque, di reale arbitrarietà, ma piuttosto di personalizzazione della configurazione formale della memoria familiare, prerogativa specifica di questi archivi sorti nell’ambito del diritto privato, in una dimensione di norme intricatissime che, tuttavia, riconoscevano unanimi l’assoluta autonomia discrezionale su un bene da parte del suo titolare. L’archivio era il deposito di questi titoli e la sua organizzazione era in diretto rapporto con l’organizzazione della gestione di quelli: se il capofamiglia gestisce in modo prevalentemente diretto le sue attività, la documentazione prodotta sarà scarsa perché non vi sarà motivo di autodocumentarsi, se, invece, l’amministrazione avviene attraverso agenti e procuratori, la documentazione sarà minuziosa e pedante, le registrazioni molteplici e l’archivio voluminoso, anche se l’attività in sé sarà di scarsa entità. Innanzi tutto si deve comprendere come procedevano gli affari della Casa e come era articolata la loro gestione. Si devono studiare e ricostruire le procedure, valutare l’effettivo ruolo delle varie parti di quest’organizzazione e cercare, insomma, di individuare come operava la famiglia chiarendone le relazioni esterne e le gerarchie interne. Pur mantenendo come base la conoscenza giuridica dell’organismo familiare, pare opportuno porre in rilievo i modi di fedeltà e solidarietà parentale, i sistemi di successione ereditaria, le forme di aggregazione patrimoniale ai fini della conservazione di una data posizione economica, politica e sociale di cui godeva la casata. Di conseguenza toma di notevole aiuto l’attento studio della genealogia, delle istituzioni di diritto privato, delle gerarchie ecclesiastiche e dei sistemi di investimento finanziario adottati in quell’epoca. I fondi archivistici familiari risultano, allora, dei complessi organici di testimonianze coese tra loro che consentono di individuare le modalità di azione della famiglia come organo operante nella società. — 224 — Ci siamo assunti il compito di realizzare un’opera complessa e attesa da tempo; l’occasione pare veramente unica ed ancor più stimolante e feconda delle altre analoghe che l’hanno preceduta. È ovvia la cura che vi dedichiamo e che continueremo a dedicarvi, ma il risultato finale può essere oggetto, per ora, solo di fiduciosa attesa, fondata sul forte rigore scientifico impegnato e sostenuta dai propositi che ho cercato di illustrare. — 225 — DINO PUNCUH TRA SIVIGLIA E GENOVA: A PROPOSITO DI UN CONVEGNO COLOMBIANO Testo della presentazione, awenuta a Genova, presso la sede della Società Ligure di Storia Patria, il 21 ottobre 1994, di Tra Siviglia e Genova: notaio, documento, commercio nell'età colombiana. Atti del convegno intemazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane organizzato del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l’egida del Consiglio Nazionale del Notariato (Genova -12-14 marzo 1992), a cura di V. PlERGIOVANNI, Milano, Giuffrè, 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato - Per una storia del notariato nella civiltà europea, II). Io mi trovo nella stessa condizione di chi deve chiudere un convegno con la tradizionale relazione conclusiva, sia pur maggiormente favorito dalla possibilità di un migliore approccio al tema, in quanto ho potuto leggere con calma le relazioni. E tuttavia devo comunque affrontare la difficoltà di trovare una chiave d’accesso ad una tematica frastagliata che comprende notaio e documento, libri e commercio in epoca colombiana, calati in due realtà distinte che mal si confrontano tra loro. L’unico dato che sicuramente hanno in comune è quello cronologico. Di questo si è ben reso conto lo stesso Pistarino nel suo discorso introduttivo (“L’arte del notaio a Genova ed a Siviglia nel tempo di Cristoforo Colombo”, pp. 1-37), in cui c’è molta Genova, poca Siviglia: un discorso ecumenico, di vasto respiro, da Est a Ovest, dalla Cina al Nuovo Mondo, con una grande attenzione ai destini di Genova tra Impero Ottomano e la Spagna dei Re Cattolici, con poca Italia... E non poteva che essere così, se si considera che la Genova del Quattrocento non dimostra particolari attenzione e sensibilità alle vicende italiane, che non partecipa in alcun modo alla politica di equilibrio, che sembra non aver compreso la stessa pace di Lodi. Il destino e gli interessi di Genova sono esterni, interamente proiettati fuori dai confini tradizionali, che non hanno limiti spaziali; un destino, a differenza di Venezia, scarsamente territoriale. Nel convegno che presentiamo stasera però c’è molto notariato, e me ne rallegro, perché ciò mi consentirà di trovare la chiave di accesso a questa conversazione, anche se poi, nei confronti tra la Superba e la città spagnola rischierò spesso di perdere il filo conduttore. C’è meno commercio, limitato in gran parte all’area sivigliana; ci sono infine alcune relazioni anomale, non correlate strettamente alla tematica del convegno; a tutte queste accennerò preliminarmente di sfuggita per concentrare l’esposizione sulle problematiche notarili, che mi sono più congeniali. Ho detto poco commercio e qualche relazione anomala: sgombro quindi subito il campo per segnalare l’interesse delle relazioni di Antonio Collantes de Teran Sanchez («Mercaderes genoveses, aristocracia sevillana y comercio del aceite en el seculo XV» pp. 345-359) e di Juan Iglesias Rodriguez («Notas — 229 — sobre los fletamentos sevillanos, siglos XV-XVI», pp. 435-458). La prima di esse ci coinvolge specificamente, sia a causa di una lontanissima presenza di Genovesi nella Siviglia almohade che risale al XII secolo, sia perché già dal 1251, tre anni dopo la conquista della città, un privilegio di Ferdinando III di Castiglia assicurava condizioni di particolare favore ai mercanti genovesi, sia infine perché il commercio dell’olio realizza una sorta di convergenza tra gli interessi dei produttori, esponenti dell’aristocrazia sivigliana, e quelli dei mercanti genovesi, i maggiori esportatori. Entrambe le parti sono molto sensibili alle conseguenze sui mercati di un eccessivo carico fiscale, imposto dalla monarchia, con rischio di caduta della domanda, per divergere, tuttavia, quando i Genovesi non si limitano all’esportazione, ma tendono ad invadere anche il mercato spagnolo: il che è già di per se un sintomo del peso politico ed economico della nazione genovese. La seconda, che affronta in tutti i suoi aspetti tecnici e giuridici il contratto di noleggio, ci vede un po’ defilati, probabilmente in conseguenza di antichi privilegi, risalenti già alla fine del secolo XIV, quando il re Enrico III, contrariamente alla legislazione imperante, riconosceva a loro il diritto di caricare mercanzie anche su otrios navios de Genoa que son grandes e van bien armados e de muchos e buenos ballesteros. Tra le relazioni che considero anomale, ma non per questo prive di interesse, richiamo quella di Klaus Wagner («Guido de Lavezaris, genovés, 1512-1582: de Librerò a Gobernador de Filipinas», pp. 377-391) su un genovese di origine, del quale si seguono le vicende: da libraio sivigliano alla carica di governatore delle Filippine, attraverso non poche avventure nel Nuovo Mondo; quella di Carmen Alvarez Marquez (pp. 229-325), dedicata ai libri italiani (con relativo catalogo) di Hernando Colombo, della biblioteca capitolare e colombina di Siviglia e, infine, la stessa relazione di Daniela Solfaroli Camillocci (pp. 393-434), centrata su Ettore Vemazza e su alcuni notai confratelli del “Divino Amore”, sui quali ha allargato gli orizzonti delle nostre conoscenze, per di più su un tema, forse più italiano che genovese, scarsamente praticato in sede locale, se si eccettuano i rapporti tra il Vernazza e Caterina Fieschi Adorno e alcuni studi ospedalieri. E già si presenta una curiosità che ci introduce nel tema del notariato: tutti i notai richiamati dall’autrice, Vemazza compreso, non sembrano praticare molto attivamente la loro professione: pochi i contratti, in gran parte collegati alla loro esperienza assistenziale e religiosa. Ma di che vivevano? E non è solo una domanda retorica. E questo induce ad una prima riflessione, emersa da diverse relazioni, sia di parte spagnola, sia di parte genovese, sul numero dei notai operanti nel- — 230 — le due città: non molto elevato in area castigliana, indice di un maggiore controllo sulle nomine, mentre da parte genovese il numero è sicuramente maggiore: le matricole pubblicate a suo tempo da Giovanna Petti Balbi1 e gli stessi statuti del 1462 con le additiones del 1470, editi da me nel 19662, largamente presenti in diverse relazioni congressuali, lo dimostrano; non solo, ma stando anche all’esemplificazione prodotta dall’ampia relazione di Giovanna Petti Balbi («Il notariato genovese nel Quattrocento», pp. 91-144), i nostri notai appaiono benestanti, se non proprio ricchi, in condizione comunque di presentarsi come esponenti di un ceto sicuramente privilegiato. Le stesse aree cittadine nelle quali operano (e sull’argomento valeva la pena di considerare meglio gli indici per località elaborati da Marco Bologna in due recenti volumi3, anche se relativi ad un arco cronologico anticipato), piazze, volte, Banchi etc., sempre tenendo conto del divieto di occupare spazi già occupati da un collega4, potrebbero dire qualcosa in proposito. Ricordo, ad esempio, che, molti anni fa, una vecchia tesi di laurea mi permise di seguire il percorso professionale di un notaio dugentesco, che, avviata l’attività presso le torri di S.Andrea, giunse in seguito, attraverso posizioni intermedie in Canneto e in Piazza San Lorenzo, alla sede definitiva di Banchi: un percorso che dall’iniziale miseria condusse lo stesso notaio verso gli uffici pubblici e l’agiatezza; da una povera clientela contadina della vai Bisagno, che si affaccia timidamente alle porte della città, ad una di ricchi mercanti, attraversando un’umanità, più o meno disponibile al contratto notarile, dei nostri vicoli. Non sono certo casuali l’arrembaggio - non è un’espressione esagerata - alle scribanie pubbliche, in patria e oltremare - tema trattato da Giustina Olgiati («Una diversa dimensione professionale: il notaio genovese nelle colonie tra XIV e XV secolo», pp. 361-376) -, appalti, subappalti e il commercio, più o meno legale, delle stesse, quali appaiono dalla relazione Savelli: sono infatti un sintomo eloquente di una sovrappopolazione notarile, in cerca sempre di un posto 1 G. Balbi, Sul collegio notarile genovese del 1382, in Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio falco, Milano 1962, pp. 281-298. 2 D. PUNCUH, Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV, in Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco, Genova 1966, pp. 265-310. 3 Notai ignoti. Frammenti notarili medievali. Inventario, a cura di M. Bologna, in Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CIV, Roma 1988; Cartolari notarili genovesi (150-299), voi. secondo. Inventario, a cura di M. BOLOGNA, ibidem, CXI, Roma 1990. 4 D. Puncuh cit., pp. 293-294. — 231 — sicuro che la metta al riparo, sia pur provvisoriamente, dalle impellenti necessità vitali, da una parte, le assicuri prestigio e, conseguentemente, favori e agiatezza in una prospettiva futura, dall’altra. Ma anche sul numero dei notai genovesi operanti in città nel corso dei secoli occorre andare cauti: finché non avremo un preciso censimento degli stessi, non solo attraverso i cartolari, le filze o i documenti superstiti, ma anche ricorrendo alle citazioni, datate, di loro interventi, non potremo affrontare una compiuta analisi sociologica del fenomeno; così molti percorsi di questo convegno, aperti attraverso parziali esemplificazioni e campionature limitate, diventano basi di partenza, ipotesi di lavoro sulle quali confrontarci. Sempre a proposito di numeri e dei tentativi di individuare già nel Quattrocento la crisi del notariato, che si farebbe più marcata in epoca moderna, con inevitabile perdita di prestigio e di potere - è un tema ricorrente nelle relazioni di Vito Piergiovanni («Il notaio nella storia giuridica genovese», pp. 73-89) e di Rodolfo Savelli («Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione, XV-XVI secolo», pp. 459-484) - vorrei sommessamente e cautamente ricordare che la ben nota tesi di Melis5, ripresa da Piergiovanni (p. 86), sul ridimensionamento del documento notarile a favore di quello mercantile, dalla quale tuttavia lo studioso toscano eccettuava Genova almeno sino al secolo XV “avanzato”, potrà trovare conferma o meno, per la nostra città, più che in fonti normative, più che sull’esistenza dell’Ufficio di Mercanzia, in grado di giudicare - cito dalla relazione Piergiovanni (pp. 87-89) - questioni mercantili de quibus non sit instrumentum publicum, cause dei banchieri e di carattere assicurativo, anche se per queste ultime confectum esset publicum instrumentum seu scriptura privata, attraverso una puntuale verifica delle tipologie contrattuali presenti nelle filze del Quattrocento e del Cinquecento: il che non mi sembra sia mai stato fatto. Per ora mi limito a dati approssimativi sulle unità superstiti (cartolari e filze): 140 del Duecento; 340 del Trecento; 770 del Quattrocento; 2500 del Cinquecento; 5300 del Seicento parrebbero dimostrare il contrario, così come l’accenno al publicum instrumentum assicurativo rende omaggio a quell’alta specializzazione notarile nello stesso genere di contratti, opportunamente richiamata da Costamagna nel discorso conclusivo (pp. 503-518), là dove si illustra sommariamente, ma al tempo stesso compiutamente, l’apporto del notaio a «sempre nuove forme documentali per corrispondere a nuove necessità negoziali» (p. 517). 5 F. Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XII1-XVI, Firenze 1972, p. 6. — 232 — E torniamo ora al confronto Genova-Siviglia, confronto che si è risolto, a mio parere, a favore della prima, non tanto per la qualità delle relazioni, quanto perche il quadro sivigliano appare più rigido, meno mobile di quello genovese. Parlare di notariato sivigliano in età colombiana significa rifarsi a quello del regno di Castiglia. Qui infatti lo stato monarchico-accentratore, posto fuori dal Sacrum Imperium, al quale si richiama comunque il notariato italiano, almeno quello settentrionale, con tutte le conseguenze (nomina dei notai, fides publica, la potestas rogandi ubique, con le sue graduali limitazioni e adattamenti posti in essere dall’evoluzione dei tempi e dalla mutate condizioni politiche: è un tema caro a Costamagna), qui lo Stato impone fin dalle sue prime battute una normativa uniforme, che condiziona l’evoluzione dell’arte notarile, limitandone grandemente la stessa fides publica. Le ordinanze normalizzatrici dei Re Cattolici, del 1492, citate dal Pistarino (p. 9), ne sono prova eloquente. Ne soffrono in certo qual modo le relazioni di parte spagnola, efficacemente didattiche, ma scarsamente problematiche: così Josè Bono y Huerta («Notariado espanol en la època colombina», pp. 39-72) disegna un quadro del notariato spagnolo ampio e completo, molto ben strutturato, che affonda le basi nella sua Historia del derecho notarial espanol·, la relazione «Notariado y cultura» di Maria Luisa Pardo Rodriguez (pp. 145-186) resta limitata alla formazione professionale del notaio, la cui cultura è eminentemente pratica, basata su un apprendistato in “scagno”, nel quale circolavano pochi libri, in genere formulari, trasmessa direttamente da un notaio al figlio o all’allievo; consisteva nell’imparare la redazione tanto in “nota” quanto in extenso e conseguentemente quelle “nozioni” giuridiche “stretta-mente” necessarie alla redazione del documento: una formazione media, acquistata con la prassi, di carattere tecnico. Siamo lontani, almeno stando alla relazione, dai notai-cancellieri umanisti, trascrittori di codici e annalisti ufficiali di cui ha parlato la Petti Balbi. Non pare manifestarsi alcuno spiraglio di fantasia, se non nella minore applicazione, in qualche caso, di modelli e formulari, non certo raffrontabile a quelle fantasia e creatività prospettate da Costamagna per Genova, con la quale tuttavia esistono non poche analogie: tendenza endogamica del notariato (v. le matricole della Balbi e le stesse dinastie dei Credenza e degli Stella da lei illustrate nel corso della sua relazione), un apprendimento a bottega, ipotizzabile anche attraverso gli statuti del 1462 e la relazione di Carlo Carosi («L’accesso al notariato a Genova in età colombiana: procedure d’esame, nomine ed immatricolazione», pp. 327-343), imposizione di candidati da parte del potere politico (ancora le relazioni Petti Balbi e Carosi). -233 - Con la «Diplomatica notarial» di Pilar Ostos Salcedo (pp. 187-212), che esamina tutte le diverse fasi di redazione del documento notarile, entriamo nel vivo della problematica, anche se essa si presenta già in chiave moderna. Le ordinanze regie del 1503 (p. 192) condizionano ed esauriscono pratica-mente la pratica notarile: obbligo di tenere un registro (perché? prima non era obbligatorio? non c’è risposta); di scrivere per extenso la nota (e questa è già una novità); di leggerne alle parti e davanti ai testimoni il testo; di far firmare le stesse parti e i testimoni, oltre, naturalmente, alla firma del notaio stesso e dei suoi collaboratori. Se aggiungiamo, col Pistarino (p. 8), che fin dall’anno prima un’altra ordinanza dei Re Cattolici sanciva l’obbligo della custodia presso gli stessi uffici notarili dei protocolli, il discorso sembra concluso. Dico sembra, perché alla teoria non sempre corrisponde la pratica; è un dubbio, ben documentato, che si pone la stessa relatrice spagnola (p. 194), ripreso da Savelh, là dove scrive (p. 476) «che bisogna essere sempre molto guardinghi nel valutare il valore delle fonti normative: non si può infatti scambiare ciò che queste affermano con quanto avveniva nella realtà». L'extenso delle ordinanze regie tollera infatti molte eccezioni, come l’assenza in molti contratti dell’annotazione fecho, hecho o sacado, che corrisponde alle nostre lineature, segnalazioni dell’awenuta consegna alle parti άάΥinstrumentum, non esclude necessariamente la loro redazione in mundum·, tutte situazioni ben conosciute, che la ricca bibliografia sul notariato genovese aveva già ampiamente preso in considerazione. 11 richiamo alla prudenza di Savelh, combinato con alcune osservazioni di Piergiovanni (pp. 76-77) a proposito della nota opera del Torelli sulla diplomatica comunale, consente di riaprire un discorso, varie volte ripreso tra Costamagna e me, sulla presenza del notaio al servizio del Comune. Se, infatti, l’affermazione del Torelli, in gran parte costituita su fonti normative, che i documenti comunali «non hanno valore di atti pubblici per ragione dell’autorità che li emana, bensì in quanto scritti secondo norme determinate da persone che il potere legittimo ha rivestite della facoltà di emanare atti in forma pubblica: i notai» e che solo lentamente, nel periodo podestarile, si sarebbe fatto strada il concetto dell’atto pubblico tale in forza dell’autorità che lo emana (podestà, giudice, vicario) può valere, e vale, per gran parte dell’Italia padana, in alcuni comuni marittimi, come hanno dimostrato gli studi di Ban-ti per Pisa, di Costamagna e di chi vi parla per Genova e Savona6, si avverte 6 O. Banti, Per la storia della cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII, in «Bul-lettino dell’istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 73 (1962), — 234 — una notevole precocità, fino a rovesciare, in senso favorevole al Comune, il rapporto notaio-Comune. Se la situazione più arcaica configurava una prospettiva riduttiva per quest’ultimo, non così appare a Genova, dove, caso mai, si assiste al contrario: che dire infatti dei cosidetti “pubblici testimoni”, o testatores, istituiti nel 11257, che dovevano firmare alcuni documenti come lodi consolari e testamenti dopo la completio notarile? dei signa particolari adottati dalla cancelleria genovese, studiati dal Costamagna8? e dello stesso uso del sigillo comunale, la bolla plumbea, già accertato negli anni Trenta-Quaranta del secolo XII, in un primo tempo, in un secondo, sicuramente a partire dal 1193 (ma è già attestato in un documento del 1174), del sigillo cereo? I due sistemi coesisteranno, almeno fino alla metà del secolo XIII9. Tutto quanto detto a proposito del rapporto funzionariale che si instaura ben presto nel comune genovese (il primo cancelliere sicuramente documentato appare già nel 113210) non significa tuttavia riduzione dell’autonomia notarile. In questa prima fase comunale il notaio apporta al Comune la sua tecnica e la sua professionalità, delle quali lo stesso comune avrà bisogno per secoli. Il secondo ventennio del secolo XII, a partire cioè del 1122, quando, stando a Caffaro u, si istituisce un primo embrione di cancelleria, appare sempre più determinante per la costituzione di una burocrazia comunale e per lo stesso notariato: si attua il passaggio dalla charta all’instrumentum con pp. 141-163 (anche in Idem, Studi di storia e di diplomatica comunale, Roma 1983, pp. 57-77); G. Costamagna, La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII, in «Bullet-tino dell’Archivio Paleografico Italiano», n.s., I (1955), pp. 111-119 e Note di diplomatica comunale. Il “Signum Comunis" e il “Signum Populi’’ a Genova nei secoli XII e XIII, in Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Palco cit., pp. 105-115 (entrambi anche in IDEM, Studi di paleografia e di diplomatica, Roma 1972, pp. 225-235; 337-347); D. PUNCUH, Note di diplomatica giudiziaria savonese, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., V (1965), pp. 7-12. 7 Sui pubblici testimoni cfr. Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di L.T. Belgrano e C. Imperiale di Sant’Angelo, Roma 1890-1929 (F.I.S.I., 11-14 bis), I, p. 23; G. COSTAMAGNA, La scomparsa della tachigrafia notarile nell’avvento dell’imhreviatura, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., V (1965), p. 25 (anche in IDEM, Studi cit., p. 314) e D. Puncuh, Note cit., p. 8. 8 V. sopra, nota 6. 9 G. BASCAPÈ, Sigilli medievali di Genova, in «Bollettino Ligustico», ΧΠΙ (1961), pp. 17-20. Per il documento del 1174 v. Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. Imperiale di Sant’Angelo, Roma 1936-1942 (FISI, 77,79,89) Π, nn. 89-90. 10 Cfr. D. PUNCUH, Liber privilegiorum Ecclesiae lanuensis, Genova 1962, nn. 11,12. 11 Annali cit., I, p. 18. -235 — relativa scelta del cartolare12; si avverte la normalizzazione della scrittura, che abbandona certi arcaismi della vecchia corsiva15; si redigono i “libri iurium”14; è documentato l’uso dei “libri consulatus”, seguiti più tardi da quelli “pote-starie”, e “iteragentium” 15; sono introdotti sia il sigillo, sia i “pubblici testimoni” 16 che resisteranno per circa un secolo. Tutte scelte che, pur attuate in gran parte attraverso i notai, denotano un preciso disegno politico volto a definire e consolidare in forma autonoma le strutture comunali genovesi. Un altro tema, già sfiorato dalla relazione Pistarino e sviluppato da Alfonso Assini («L’archivio del collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento», pp. 213-228), è quello della conservazione della documentazione notarile. Non è solo un tema archivistico, perché esso comporta conseguenze diplomatistiche di rilevante spessore. Penso in par-ticolar modo alle conclusioni, tratte da Cencetti e Costamagna a proposito della conservazione in archivi delle prime redazioni del documento notarile (;rogationes a Bologna, notule o manuali a Genova)1?; penso soprattutto alle conseguenze archivistiche che il passaggio dalla charta all’instrumentum ha 12 Cfr. G. Costamagna, La triplice redazione ^//'instrumentum genovese, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, Vili); anche in IDEM, Studi cit., pp. 237-302; IDEM, Il notaio genovese tra prestigio e potere, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), pp. 33-96. 13 È un argomento meritevole di approfondimento, ma basta un esame superficiale sui cartari dei monasteri di San Siro e di Santo Stefano, conservati nell’Archivio di Stato di Genova, per cogliere il radicale mutamento che si attua nelle scritture notarili in questo periodo. 14 Sull’origine dei “libri iurium”, anticipata agli anni Quaranta del secolo ΧΠ da Antonella Rovere, contrariamente all’opinione corrente che l’attribuiva a Iacopo de Balduino (o Baldovi-ni), podestà di Genova nel 1229, v. A. ROVERE, I “libri iurium” dell’Italia comunale, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2, 1989), p. 193 e sgg.; I libri iurium della Repubblica di Genova. Introduzione, a cura di D. PUNCUH e A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I; anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, ΧΠ), pp. 17-42. 15 D. Puncuh, Note cit. p. 9; G. Costamagna, Il notaio cit., p. 131; I libri iurium, Introduzione cit., p. 51. 16 V. sopra, note 7 e 9. 17 G. CENCETTI, La “rogatio” nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna», n.s., VII (1960), pp. 17-150; ora in Notariato medievale bolognese. Tomo I, Scritti di Giorgio Cencetti, Roma 1977, pp. 217-352 (Studi storici sul notariato italiano, EQ); G. COSTAMAGNA, La triplice redazione cit.; IDEM, Il notaio cit., pp. 217-218. — 236 — sicuramente comportato. Le testimonianze dirette più antiche e sicure dell’esistenza di un archivio notarile, riprese da Assini dagli studi di Costamagna, che per Genova restano ineguagliabili e insuperabili, anche se qualche piccola breccia potrà essere aperta qua e là («bisogna pur lasciare qualcosa agli altri» soleva dire un grande Maestro, Giorgio Falco), tale comunque da non incrinare l’impianto globale, devono comunque essere arricchite da altre, indirette, che anticipano di molto la costituzione di un archivio genovese. Sappiamo infatti che già nel 1233 si identifica in Oberto Doria il privilegiorum comunis claves tenentem18; si tratta comunque di documenti pubblici comunali, e il dato è già di per sé interessante, ma si deve pur considerare che le numerose estrazioni in publicam formam nei “libri iurium” di documenti appartenenti ai secoli XII e ΧΠΙ, condotte da notai diversi dai rogatari, in particolare da Lantelmo, operante negli anni 1233-1235, da cartolari imbre-viaturarum o imbreviationum di notai defunti, implicano necessariamente l’esistenza di un deposito degli stessi se non di un vero e proprio archivio; così come alla stessa esistenza devono riferirsi i mandati generali di estrazione, emessi dalle autorità comunali, ben prima delle norme del 1304 che riguardano la “volta” dove venivano conservati i cartolari dei notai defunti (p. 217). E poco importa, al momento, che si tratti di archivi comunali o gestiti dal collegio notarile. Ma in fondo questi sono solo dettagli. Maggior rilievo invece meritano le osservazioni di Assini a proposito dei notai giudiziari e della distinzione tra acta ed instrumenta quale emerge anche dalla pandetta dei notai combustorum. I confronti effettuati tra la pandetta, la serie dei notai antichi e le citazioni di atti giudiziari rilevate da diversi instrumenti gli consentono di accertare che fin verso il 1340 tali atti vengono in genere richiamati solo attraverso l’ufficio, senza indicazione cioè del notaio redattore [scriptura publica in actis consulatus burgi o de actis publicis consulatus civitatis) e che parallelamente, in questa stessa epoca, si trovano nei cartolari notarili instrumenti in cui, su richiesta del beneficiario della sentenza, vengono riportate una sintesi dell’iter processuale e la stessa sentenza; la situazione muta dopo il 1340, quando nei riferimenti gli atti giudiziari verrebbero identificati attraverso il solo nome del notaio. Questi dati lo inducono a pensare «a modalità di conservazione differenti per gli atti giudiziari e per quelli notarili: cioè che gli atti giudiziari fossero conservati presso gli uffici di appartenenza e che questi non offrissero garan- 18 A. Rovere, I "libri iurium" dell’Italia comunale cit., p. 172, nota 50. -237- zie di conservazione sufficienti, dal momento che si ricorreva all’espediente di farne trascrivere il contenuto tra gli instrumenti» (p. 223). La tesi è senz’altro suggestiva, ma forse andrebbe un po’ sfumata. Per poterla suffragare meglio occorrerebbe porre a confronto sicuri atti giudiziari con instrumenti che ne riportano la sintesi. Il che non mi pare sia stato fatto... Mancano atti giudiziari? Possibile che non ne siano rimaste tracce? Ma non è la sola obiezione. Occorre riandare indietro nei secoli: già nei “libri iurium” appaiono spesso richiami equivoci a documenti tratti ora da libri consulatus o potestarie, tout court, ora dagli stessi libri, talvolta identificati con gli anni, talvolta attraverso i nomi dei rogatari19; ancora, e siamo maggiormente in tema, ben prima del 1340, si trovano pergamene di notai addetti al consulatus burgi che redigono una stessa sentenza, con sintesi del procedimento giudiziale, ora in forma di originale con proprio signum, ora in forma di copia estratta de actis publicis consulatus burgi, accompagnata dal signum della stessa magistratura20. Infine, lo segnalava la Rovere fin dal 197921, alla fine del Trecento Antonio di Credenza autentica uno stesso documento sia in forma di originale... interfui et rogatus composui et scripsi, sia in forma di copia autentica... extractum de actis publicis cancellane comunis Ianue, videlicet de fo-liatio instrumentorum compositorum per me notarium et dicti comunis Ianue cancellarium, accompagnando l’originale col proprio signum notarile, con quello della cancelleria (allora il Rex dominus Ianue) la copia. Tutti questi casi, diplomatisticamente simili, pongono seri problemi alla tradizione del documento, implicando sempre una duplicità di tradizione conseguente ad una duplicità dell’origine. Ma è proprio così? Personalmente non sono affatto convinto, soprattutto per il caso di Antonio de Credenza e di altri simili presentati dalla Rovere: trattandosi di atti pubblici, ritengo corretta l’ipotesi della studiosa che il cancelliere abbia attinto, in entrambi i casi, agli atti pubblici della cancelleria genovese, ai Diversorum cioè, da lui stesso redatti. Quanto alle diverse forme di autenticazione, in forma di originale o di copia, non saprei ancora formulare una precisa ipotesi, tanto meno dare una risposta convincente. Se tale duplicità di autenticazione sia da porre o meno in relazione alla destinazione di 19 I libri iurium, Introduzione cit., p. 235 e sgg. 20 Archivio di Stato di Genova, Abbazia di San Siro, pergg. nn. 633, 635, 636. 21 Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI), a cura di A. Rovere, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIX/2 (1979), p. 52. — 238 — tali redazioni è un problema che giro ad Antonella Rovere che sta appunto studiando l’evoluzione delle forme autenticatorie del documento genovese fino alla fine del secolo XIV. Aggiungerò solo che a Savona, all’inizio del secolo XIII, il cartolare del notaio Martino tramanda indistintamente acta e instrumenta11. A questo punto dovrei concludere, scusandomi se mi sono lasciato prendere la mano da problematiche ben presenti da sempre, dai miei primi passi nel mondo della diplomatica iniziati quarant’anni fa, fino a trascurare di illustrare, compiutamente ed equilibratamente, come avrei dovuto, tutte le voci presenti in questo volume o almeno di ricordarle. È il caso dei notai palatini, di nomina comitale, affioranti più volte, nel corso del convegno, negli interventi di Pistarino, Petti Balbi e Savelli e in particolare in quello di Carosi, un tema sempre intrigante, soprattutto in assenza di loro cartolari; o della bella relazione, molto tecnica, di Carmen Del Camino («La escritura de la docu-mentacion notarial en la època colombina», pp. 485-501), tutta incentrata su quella particolare, e difficile, scrittura chiamata “cortesana”; è il caso di ricordare che i cataloghi delle due mostre, genovese e sivigliana, organizzate in questa occasione, che concludono il volume (pp. 519-640), offrono una vasta esemplificazione delle tematiche del convegno. Resta comunque da dire ancora qualcosa su due temi scottanti, che percorrono pressoché tutte le relazioni di parte genovese: 1) il processo di espulsione dei notai dal patriziato cittadino; 2) alcune modifiche sostanziali della tecnica notarile conseguenti a disposizioni di legge. Quanto al primo punto, osserva Savelli (p. 470 e sgg.) che tra Quattro e Cinquecento vigeva a Genova una duplice incompatibilità tra immatricolazione nel collegio e condizione nobiliare. Essere de albergo, appartenere cioè a quelle famiglie che tali si definivano, comportava l’esclusione dal collegio dei notai: le Leges novae del 1576 rappresentano, stando al relatore (p. 483), «la compiuta ratifica dell’evoluzione di un diverso concetto di “cittadino di governo”: non si poteva essere al contempo cancellieri e uomini di governo. Non è un caso quindi che queste leggi stabiliscano contestualmente l’incompatibilità tra professione notarile e condizione nobiliare e la riserva di tutte le 22 II cartulario del notaio Martino, Savona, 1203-1206, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX). — 239 — cancellerie per gli appartenenti all’ordine non ascritto». E questo poteva essere sì, come afferma Savelli, conseguenza del venir meno della considerazione per le arti (tale era infatti il notariato, legato a filo doppio al loro mondo) anche all'interno di quell’altra parte del popolo (i mercatores) descritta nel primo libro della “civiltà”, ma anche, e lo studioso lo avverte bene, sia dell’abbassamento culturale della categoria, sia della riduzione della stessa, attraverso la concessione degli uffici pubblici, al livello funzionariale, dipendente. Col secondo tema concludo davvero. Giustamente Pistarino (p. 33 e sgg.) rileva le conseguenze che la riforma doriana del 1528 e i successivi decreti del 1529, ‘34 e ‘35 produssero sul notariato. L’accentramento negli organi di governo della Repubblica della bailia eligendi notarios, sia di quelli presentati dal Collegio notarile, sia soprattutto di qualunque altro soggetto che sembrasse meritevole ai Serenisimi Collegi, potere peraltro già esercitato anche nel secolo precedente, e soprattutto l’obbHgo di sottoscrivere ogni singola imbreviatura con conseguente rovesciamento della stessa tradizione del documento consegnato alle parti che da originale diventava una copia (come del resto è oggi e come del resto veniva avvertito, sia pur confusamente e sporadicamente fin dalla fine del Trecento, sulle orme, forse, di Baldo e di Bartolo23), produce effetti notevoli e sconvolgimenti nella prassi notarile, anche se, come insegna Costamagna (p. 516), il completamento di questo processo con la firma delle parti e dei testimoni, non venne mai accettato dai notai genovesi fino alla fine della Repubblica. Ancora ima volta il notariato trovava nella sua capacità mediatoria, accogliendo il minimo per rifiutare il massimo, il giusto adattamento ed equilibrio per riaffermare un’autonomia ormai largamente ridotta. Non c’è allora miglior conclusione che fare propria quella di Costamagna (p. 518): «Concretezza e praticità: che dire di più?». 23 A. Rovere, Libri “iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/1 (1984), p. 154. — 240 — DINO PUNCUH GLI ARCHIVI PALLA VICINI DI GENOVA: UNA LUNGA “AVVENTURA” Testo della presentazione, avvenuta a Genova, Palazzo Durazzo Pallavicini, il 15 aprile 1994, di Gli archivi Pallavicini di Genova, I, Archivi propri, a cura di M. BOLOGNA, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXTV/1 (1994); anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXVIII, Roma 1994. Quest’avventura “archivistica” prende le mosse da una serata fredda e nevosa: cerano 15 cm. di neve quel giorno del marzo 1976, quando la marchesa Carlotta Cattaneo Adorno, accompagnata dall’ambasciatore Raimondo Giustiniani, socio della Società Ligure di Storia Patria, ci fece l’onore di visitare la nostra sede di Albaro. Da tempo aspiravo a conoscere la famosa e inaccessibile biblioteca Durazzo, sommariamente nota attraverso un inventario a stampa della prima metà del secolo scorso, per studiarne la preziosa raccolta manoscritta allestita da Giacomo Filippo Durazzo nell’ultimo ventennio del Settecento. L’intesa con la marchesa Carlotta fu immediata: degna discendente di un ceto dirigente che ha illustrato la Repubblica di Genova, essa si rivelò custode attiva ed appassionata della testimonianza culturale di un grande passato, forse l’unica ancora esistente nella sua interezza, rappresentata da un palazzo nel quale l’arredamento, la quadreria, la biblioteca e gli archivi contribuiscono tutti ad offrire l’immagine di quell’ideologia del buon gusto che ha accresciuto ed esaltato la fama della nostra città. Nel triennio seguente, mentre io portavo a termine il volume dedicato ai manoscritti della raccolta Durazzo, uscito nel 1979, cui seguì nel 1988 il catalogo degli incunaboli, a cura di Alberto Petrucciani, privata della collaborazione del gesuita p. Camolese che si occupava della biblioteca e dell’archivio, la marchesa mi affidò anche l’intero complesso archivistico, con un piano ben precisato che presupponeva: 1) la concentrazione di tutti gli archivi, alcuni ancora dispersi in diverse sedi, in un unico locale, opportunamente attrezzato; 2) il riordinamento totale; 3) l’inventariazione analitica di questo complesso privato, il più ricco della Liguria, quale principale garanzia di salvaguardia e conservazione; 4) l’apertura dello stesso alla consultazione degli studiosi e conseguentemente la presenza di un addetto per facilitarne la consultazione. Per volontà della marchesa e ad opera della Società Ligure di Storia Patria, tornava così a poco a poco alla luce da un oblio secolare una preziosa e cospicua testimonianza del passato, mai conosciuta nella sua interezza. In -243 - realtà, almeno all’inizio, il nostro impegno era ridotto a due sole persone -chi vi parla e una giovane volontaria, oggi mia collega nella cattedra universitaria, Antonella Rovere - alle quali toccò, con un po’ di sgomento e alcuni momenti di sconforto, mentre il personale del palazzo scaricava nei nuovi locali dell’archivio cassa su cassa, cesto su cesto, fare, con disastrose conseguenze per le loro mani, una rapida selezione del materiale (registri, copialettere, filze, cartelle e documenti sciolti), procedere ad un primo censimento, suddivisione e collocamento del materiale, prima di far posto alla consegna successiva. Un lavoro quotidiano che ci permise, anche sulla scorta delle genealogie, di acquisire una prima conoscenza dei tempi e dei modi attraverso i quali il complesso ei era venuto formando. Schematicamente: la vicenda ha inizio nel 1847 attraverso il matrimonio del quarto Marcello Durazzo, marchese di Gabiano, con Teresa Pallavicini; prosegue nel 1912 con quello del loro unico figlio, Giacomo Filippo con Ma-tilde Giustiniani e finisce, dopo un secondo matrimonio, anch’esso privo di discendenza, della stessa con Pierino Negrotto Cambiaso (erede, per parte di madre, dei Sauli) quando nel 1970, alla morte della marchesa Matilde, le subentrò nell’eredità la nipote Carlotta Fasciotti Giustiniani, vedova del march. Maurizio Cattaneo Adorno. Sono così confluiti in un unico complesso gli archivi dei Durazzo, dei Pallavicini, dei Sauli (con annesso quello della Basilica di Carignano, della quale erano patroni) e dei Cattaneo Adorno, risultando ben poca cosa, se si eccettuano i documenti dei maonesi di Chio, pubblicati nel 1979 da Antonella Rovere, quello frammentario dei Giustiniani. Tutti sono arricchiti a loro volta da presenze archivistiche, più o meno consistenti, di altre grandi famiglie genovesi: dai Clavesana ai da Passano, ai Grimaldi (ben tre linee familiari), ai Centurione, ai Lomellini, Spinola, Doria, Odone etc., presenze di consistenza variabile, a causa dell’antico e pessimo costume di inserire nell’asse ereditario anche gli archivi, soggetti quindi a divisioni, perniciose per la loro conservazione, integrità e leggibilità. Il piano di riordinamento procedette per gradi: coadiuvati anche dai colleghi Giorgio Felloni e Paola Massa e da due loro collaboratori dell’istituto di Storia Economica della nostra Università, ponemmo subito mano all’archivio dei Durazzo, marchesi di Gabiano, che conserva ancora l’ordinamento tardo settecentesco, per giungere già nel 1981 alla pubblicazione del suo inventario, presentato ufficialmente a Palazzo Tursi in occasione di una giornata di studio dedicata agli archivi familiari, realizzata in collaborazione con l’Ufficio centrale per i beni archivistici. — 244 — Successivamente ci indirizzammo, anche ricorrendo a nuove collaborazioni, rese possibili da un modesto finanziamento del C.N.R., agli archivi Pallavicini, Cattaneo Adorno e Giustiniani. I nostri nuovi progetti di ricerca provocarono però un rallentamento e la necessità di riconsiderare seriamente l’impegno e i piani che prevedevano, dopo l’ordinamento del Pallavicini, quello dell’archivio Sauli. Fu così determinante l’incontro con Marco Bologna, allora direttore dell’Archivio di Stato di Savona, che da una collaborazione parziale è passato ad un impegno totale, nel momento in cui, lasciata l’amministrazione archivistica, è entrato a far parte dei ruoli universitari. A lui, coadiuvato da un gruppo di collaboratori, più o meno impegnati (le signore Ferrando, Cambiaggi, Cardona, Donaver, le signorine Calieri, Gam-baro, Giordano, Macchiavello, Madia, Pedemonte e Soave) è toccato il compito di coordinare tutto il lavoro precedente, di tirare le fila di un discorso lungo e complesso e infine di darci questo primo volume dedicato agli archivi propri dei due rami Pallavicini, cui seguirà, l’anno prossimo, quello sugli archivi aggregati, realizzato in coedizione tra la Società Ligure di Storia Patria e l’Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i Beni culturali e ambientali. Desidero ringraziare pubblicamente il prof. Renato Grispo, consigliere della Corte dei Conti e attuale Capo di gabinetto del ministro Ron-chey, per questo progetto di coedizione, avviato da lui quando reggeva, come Direttore Generale, l’Ufficio centrale per i beni archivistici. Questo, ahimè troppo lungo, preambolo era necessario alla comprensione degli antefatti di questo volume che presentiamo stasera; domani sera, a Palazzo Ducale, inaugurandosi il 138° anno della Società Ligure di Storia Patria, la prof.ssa Paola Carucci, dell’Università di Roma «La Sapienza», lo illustrerà, assai meglio di me, soprattutto da un punto di vista più specificamente archivistico. Limiterò pertanto il mio intervento all’introduzione, in particolare al capitolo dedicato alla famiglia, pur senza trascurare quelli relativi alla storia dell’archivio e all’archivio stesso, e le specifiche note premesse ai singoli fondi. Va detto subito, a proposito delle trenta pagine che illustrano a grandi linee la storia della famiglia, di lontane e nebulose origini feudali, fittamente ramificata, che Marco Bologna ha dominato con grande senso della misura queste pagine dense di personaggi, con preciso e puntuale richiamo alle genealogie che corredano il volume (ben 19). Era difficile restare in tema senza lasciarsi fuorviare o tentare dall’inseguimento dei molti personaggi, degni di -245- rilievo e affascinanti, appartenenti alla famiglia o ad essa imparentati: penso al primogenito di Paolo Gerolamo II Pallavicini, a quel Gio Francesco III, uno dei migliori diplomatici della Repubblica, che nel 1755, a 45 anni, sentendosi «poco inclinato a prendere lo stato coniugale» (sono parole sue) rinuncia alla primogenitura in favore del fratello Gio Carlo; al secondogenito Lazzaro Opizio, il cui nome richiama quelli di altri due cardinali di famiglia, anch’egli diplomatico, cardinale e Segretario di Stato di due pontefici; al cugino di Gio Carlo, Paolo Gerolamo Grimaldi, Grande di Spagna, ambasciatore e primo ministro di Carlo III di Borbone, uno dei maggiori esponenti dell’illuminismo genovese, etc. E merito del dott. Bologna aver correttamente indicato i due rami familiari produttori di due archivi diversi, solo casualmente riunificati nel Settecento in seguito all’estinzione di quello cadetto, entrambi procedenti da Damiano, fratello dei più noti Tobia (la cui discendenza è ancora presente ai nostri giorni, e anche stasera, in questa sala) e Agostino, possessori degli splendidi palazzi di Strada Nuova, figli di quel Francesco che, sposando Vio-lantina Grimaldi, sorella del grande Ansaldo, primo appaltatore delle allumiere pontificie di Tolfa, introdusse i figli nei mercati internazionali dell’epoca, trasmettendo loro quello spirito imprenditoriale e speculativo che distingue questa discendenza. Tale spirito si manifesta concretamente nell’acquisto, nel 1618, ad opera di Gio Francesco I, del feudo di Frignano, in Terra di Lavoro, con titolo di barone, che rappresenta un investimento calcolato se si considera che proprio in forza di esso il figlio Paolo Gerolamo I verrà investito, nel 1630, del titolo di marchese del Sacro Romano Impero; si manifesta ancora in un’ardita e onerosa operazione siciliana, condotta tra il 1637 e il 1648, in forza della quale lo stesso Paolo Gerolamo I e il fratello Angelo divengono proprietari delle isole Egadi, che essi popolano (prima non vi erano abitanti residenti), vi costruiscono chiese, case, stalle per gli animali e ripari per le barche e gli attrezzi necessari all’attività delle tonnare, principale risorsa economica di quelle isole, dove i Pallavicini esercitano un potere che presuppone il controllo di ogni aspetto della vita isolana: dall’amministrazione della giustizia alla nomina del parroco di Favignana, del podestà e del capo delle guardie. Nessun dubbio che si sia trattato di un investimento strategico e remunerativo: ne sono prove eloquenti la presenza in Sicilia per un decennio dello stesso Paolo Gerolamo e la durata del possesso che terminerà solo nel 1874 con la vendita delle isole a Ignazio Florio. Superfluo osservare come questo ramo, non ancora diviso, ruoti nell’orbita della politica e delle finanze spa- — 246 — gnole; il deciso orientamento filoispano di Gio Francesco I appare dominante nelle carte d’archivio dove, se si eccettua qualche contatto con Lione, non compare lettera o carta che non si riferisca a territori della penisola iberica, dove lo stesso suo fratello, Gian Luca, si stabilisce definitivamente, dando origine ad un ramo spagnolo e ricoprendovi, col figlio Gio Gerolamo, la carica di direttore generale del Tesoro. Sarebbe interessante, stante l’impegno consistente e fruttuoso negli “asientos” di Spagna, nei quali i due frateli Pallavicini investono somme ingenti, collocandosi al medesimo livello delle altre grandi famiglie genovesi già presenti in quegli investimenti, poter verificare le conseguenze delle ricorrenti bancarotte spagnole nel Seicento e della decurtazione, nella misura del 50-60%, imposta agli interessi delle rendite di Spagna, Milano, Napoli e Sicilia nello stesso periodo. Ce lo impedisce la distruzione, avvenuta durante la II guerra mondiale, ad opera di truppe tedesche, della serie dei registri contabili dei Pallavicini e dei Grimaldi, ininterrotta dalla fine del Cinquecento fino ai primi decenni dell’Ottocento. Il forte legame con la Spagna, per la quale, ad esempio, i Pallavicini armeranno galee, finanzieranno eserciti, provvederanno agli approvvigionamenti, mantenendo rapporti di altissimo livello, ad esempio con i governatori di Milano ed i viceré di Sicilia, rende ragione anche della presenza dei membri della famiglia nelle più importanti piazze strategiche e finanziarie del tempo: le Fiandre, Milano, Napoli, Madrid, Palermo, per non parlare delle fiere dei cambi di Piacenza. Nulla di nuovo sotto il sole: fin dal Medioevo la formazione dei mercanti genovesi avveniva attraverso la mobilità dei loro esponenti. Mi pare opportuno invece segnalare, quale sintomo di una spietata mentalità pratica, che ho avuto modo di riscontrare anche nel tardo Settecento in casa Durazzo, il caso di un fratello di Gio Francesco Pallavicini, Benedetto, ritiratosi a vivere a Finale, apparentemente per ragioni di salute, senza riuscire a nascondere una visione del mondo radicalmente diversa dal fratello primogenito che lo considera alla stregua di un rinnegato e gli invia solo il denaro strettamente indispensabile per vivere. Al di là dell’impegno primario nelle operazioni finanziarie di famiglia, al di là di quello politico, minoritario, per il quale i nostri, come già osservato per i Durazzo, nutrono scarso entusiasmo, agli uomini di casa Pallavicini non resta che la scelta ecclesiastica, prevalentemente, manco a dirlo, nella Compagnia di Gesù. Ma queste scelte, in fondo un po’ grette e prosaiche, conseguenza delle quali è anche una certa insensibilità culturale della famiglia - pochi libri, ma, al contrario, splendidi apparati, arredi, quadri, simboli di posizione economica e sociale - rendono ragione delle fughe e degli abbandoni. -247- «Non vi è legge al mondo che condanni i cittadini di una patria oziosa a vivere oscuramente» scriveva il 28 luglio 1729 Gian Luca III Pallavicini, che aveva tentato, invano, di fondare un’accademia di nobili, che giudicava Milano «una città dove si coltivano le buone lettere», a differenza di Genova dove «i Gesuiti le hanno sepolte». Questi sentimenti lo accompagnano nella breve (1731-1733) ambasceria a Vienna; essi sono i presupposti per una grande carriera al servizio della Corte imperiale: uomo d’armi, maresciallo dell’impero, Governatore della Lombardia, dove le riforme teresiane portano la sua impronta. Quasi contemporaneo a lui, il conte Giacomo Durazzo viveva un’altra splendida avventura, prima a Vienna come ambasciatore della Repubblica e quindi direttore dei teatri imperiali, in seguito a Venezia come ambasciatore cesareo. E qui finiscono le analogie: Gian Luca, pronipote di quell’Angelo che abbiamo visto acquirente delle Egadi, era legittimo erede di un patrimonio cospicuo, da lui sapientemente amministrato: basti considerare la consistenza del suo archivio, fortunatamente conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna, dove egli si era ritirato, al compimento della sua carriera imperiale, e dove, vedovo senza prole di Anna Pallavicini, aveva contratto un nuovo matrimonio con la contessa Maria Fava che gli aveva assicurato la discendenza. Giacomo Durazzo era invece un cadetto che aveva vissuto sempre da gran signore, al di sopra delle sue possibilità, bruciando le sue rendite fino a ridursi a dover dipendere dal fratello Marcellino il quale, se non gli usò lo stesso trattamento riservato da Gio Francesco Pallavicini al fratello Benedetto, lo considerò comunque uno sradicato, postosi al di fuori delle consuetudini dell’uomo di buon governo genovese, tutto affari e “scagno” (al primo posto), famiglia e Patria. Si spiegano così forse le preoccupazioni che il colto e raffinato Durazzo manifesta, in una lettera al cognato, per l’avvenire del nipote Ippolito, appassionato cultore di scienze naturali, che rischierebbe anch’egli di porsi fuori dalla norma. E siamo alla fine del Settecento, in una famiglia che, al contrario dei Pallavicini, concedeva largo spazio alla cultura! Né vanno trascurati, in quest’ottica, i caratteri femminili: alla durezza di M. Aurelia Spinola Grimaldi Cebà, moglie di Gio Francesco II Pallavicini, in perenne contrasto con marito e figli, fa riscontro quella di Paola Franzone Durazzo, madre di quel Giacomo di cui abbiamo appena parlato, tutta intesa, anche a danno del secondogenito, a tessere una politica matrimoniale vantaggiosa per il primogenito Marcellino. Con i figli di Paolo Gerolamo I Pallavicini, Gio Francesco II e Giuseppe Π, si attua la divisione dei due rami e, conseguentemente, dei loro archivi. — 248 — Con essi però si segnala anche l’inizio di fortunate combinazioni matrimoniali, le cui conseguenze si avvertiranno meglio dopo la rivoluzione francese. Attraverso il matrimonio di Gio Francesco II si porranno le basi per l’acquisto di Masone; il matrimonio del nipote Gio Carlo, beneficiario, per estinzione degli Spinola Pallavicini, dei feudi appenninici di Cabella, Fontanarossa, Montaldo, Morbello e Morsasco, con Maria Giovanna Grimaldi apporterà quello aleramico di Rezzo; con le nozze del pronipote Paolo Gerolamo IV con Maddalena Grimaldi giungeranno le eredità Grimaldi, Grimaldi Oliva e Gentile, con terreni in Rocca Grimalda e Val d’Orba, in Sestri Levante, e soprattutto in Spagna, procedenti dalla diretta discendenza, attraverso i Lomel-lini, dall’ultimo re moro di Granata, Boabdil, la cui spada da parata figura ancora oggi tra i tesori del palazzo. Non è da meno la discendenza dell’altro figlio di Paolo Gerolamo I, Giuseppe II, che già aveva avuto in dote dalla moglie Placidia Fieschi il territorio di Sassello: dal matrimonio del loro figlio Paolo Gerolamo III con Caterina Imperiale Lercari giungeranno il marchesato di Mombaruzzo con la contea di Quaranti e il palazzo di via Lomellini (0 ramo principale continuerà a vivere in quello di Via Luccoli, acquistato da Gio Francesco I), da quello del nipote Domenico l’eredità Centurione. Infine, l’estinzione di questo ramo cadetto farà confluire tutto nelle mani di Gio Carlo e del figlio Paolo Gerolamo IV. Una grandiosa concentrazione di immobili e soprattutto di terreni, con annessi relativi archivi, tanto da far ipotizzare a Marco Bologna una «nascosta e inconsapevole tendenza fisiocratica». Cito direttamente: «Solo dalla terra viene la ricchezza pare comunichino i continui acquisti di terreni e di case nella campagna attorno a Genova, l’attenta cura che tutti pongono nel ricevere i prodotti delle proprie terre, la preoccupazione per le semine e per i raccolti, la minuziosa descrizione delle piante da collocare e da innestare, le lunghe permanenze nelle dimore del Basso Piemonte, nel Tortonese e a Novi. Questa passione, a poco a poco, diviene in loro una politica che darà i suoi frutti rigogliosi nei momenti opportuni. Quando la Rivoluzione annullerà i diritti feudali e consoliderà il debito pubblico, solo i proprietari di beni reali saranno ancora possessori di qualcosa di concreto ed avranno ancora effettivamente da mangiare e da vivere anche fuori dallo Stato che li proscrive e li prosciuga; solo chi ha potuto resistere fino a Waterloo sarà risarcito almeno in parte dalla Restaurazione che non poteva ovviamente restituire la liquidità finanziaria, ma tutt’al più i beni reali. Quando poi nei decenni successivi cambiano i mercati e tutti i rapporti di produzione e quando essere marchesi significa ben poco se non si possiede più una ricchezza consona, le proprietà terriere continuano ad attestare quella ricchezza ed il primato che ne deriva». Pensare ad una cosciente impostazione fisiocratica è parso eccessivo anche al dott. Bologna; è certo tuttavia che la diversificazione degli investimen- -249- ti, in gran parte connessa alle oculate combinazioni matrimoniali, ha attenuato ai Pallavicini le conseguenze della fine dell’Ancien Régime. La rivoluzione francese e la sua espansione in Italia li colpiscono fortemente, come del resto colpiscono tutti gli altri nobili, incrinandone non solo la forza economica ma la stessa identità sociale; se tuttavia Paolo Gerolamo IV, condannato a pagare un’ammenda onerosa, costretto all’esilio, riesce a riacquistare, tramite presta-nomi, tutti i beni confiscatigli, che rappresentavano metà del suo patrimonio genovese, ciò è dovuto a quella solidità finanziaria e patrimoniale trasmessagli dai suoi avi, i quali, proprio al tramonto del secolo, quasi presaghi della bufera imminente, si preoccupano di consegnare alla discendenza anche la memoria storica attraverso archivi ordinati e leggibili. Torno così alle conclusioni di Bologna: «Paolo Gerolamo IV incarna di sicuro una delle più grandiose occasioni di concentrazione degli archivi familiari genovesi. Non se ne occupa direttamente, come alcuni suoi antenati, né gli sarebbe possibile nelle lunghe peregrinazioni in Italia e Francia, ma dispone che vengano mantenuti in buone condizioni, facendo inserire, col dovuto rispetto anche gli archivi pervenuti al seguito del suo matrimonio ed in eredità. Figura terminale del nostro lavoro di riordinamento e inventariazione, ha consegnato al figlio, Ignazio Alessandro, un archivio integro come l’aveva ricevuto e completato dalle ultime acquisizioni». Al contrario del padre, Ignazio Alessandro, erede di un immenso patrimonio, si limita ad una gestione ordinaria; appare sicuramente il più “rentier” di tutti i personaggi considerati, con scarso o nullo interesse per l’archivio che ci appare solo come un insieme di carte disordinate, prive di qualsiasi filo conduttore. E questa la ragione per la quale abbiamo ritenuto corretto limitare ordinamento ed inventario alla morte del padre, proprio perché, e riprendo, sottoscrivendolo, quanto detto, a questo proposito, da Bologna, «Tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso si spengono gli ultimi rappresentanti delle “magnifiche famiglie” nati ancora in ancien régime, tutti, chi più chi meno incapaci di accettare la nuova realtà sociale e politica.... Paolo Gerolamo IV è indubbiamente uomo di grandi capacità e, contraddistinto da un tipo di vita molto semplice, riesce a non disperdersi negli sconvolgimenti di quegli anni: conserva strenuamente ed ottimamente, ma non pone in essere nulla di nuovo e al passo coi tempi. Egli è come il liquidatore di un’impresa che abbia cessato di funzionare per mancanza di strategie, pur avendo tradizioni e capitali: è necessario cambiare persone e metodi per far riprendere l’attività. L’archivio è parte di tutto quel mondo e di quei sentimenti; e lo è in modo molto pregnante perché parla, a chi lo interroghi, di persone, di fatti, di stili di vita tanto rassicuranti, ma sepolti per sempre. L’archivio documenta un sistema di agire non più attuale e che deve essere radicalmente mutato; ne consegue, abbastanza intuitivamente, che esso, nella sua vecchia accezione, non è più utile ed ha quindi cessato di esistere». Mi avvio ora alla conclusione. Prima o poi dovremo comunque por mano alle carte ottocentesche. Per il momento rileviamo che solo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, morto Ignazio Alessandro, sotto la forte guida della figlia Teresa, che concentrava nelle sue mani anche l’amministrazione del patrimonio del marito Marcello Durazzo, «riprendono i lavori archivistici più degni del nome, ma nuovamente condotti sotto una fortissima influenza delle esigenze pratiche di consultazione anche dei documenti antichi e col chiaro segno del pensiero positivistico dominante». Ma va anche detto che proprio in quest’ottica si manifestano i primi tentativi, fortunatamente incompiuti, di costituire un archivio unificato, con carte smembrate dalla loro collocazione originaria, e disposte in ordine cronologico. Da questo momento la casa verrà guidata da mani femminili: prima Teresa Pallavicini, poi Matilde Giustiniani, e infine Carlotta Cattaneo Adorno. «Tutte - rileva Bologna - ebbero a cuore, tra l’altro, il destino degli archivi che testimoniavano la lunga storia della famiglia e, col passare degli anni, l’attenzione divenne rispetto ed ammirazione per queste preziose carte. Se ancor oggi si possono studiare questi archivi lo si deve a queste tre Donne che ebbero ben pochi eguali nei loro antenati». Torno così all’inizio. Come ho preso le mosse dalla marchesa Carlotta, col suo ricordo termino. Non sono solo espressione di sentimenti, peraltro da me condivisi, ricordare, come ha fatto Bologna, dedicando il libro alla sua memoria, che la «marchesa Carlotta seguiva con compresa discrezione i progressi dei lavori e mostrava per le antiche vestigia e per la nostra fatica un rispetto che sempre più di rado accade ritrovare ed ancor più accresce l’amarezza per un destino davvero troppo precoce». È la verita! Basti ricordare che una decina di giorni prima della sua scomparsa, essa venne in archivio a continuare con me un discorso iniziato molti anni prima. Così voglio ricordarla, come custode e interprete di un grande passato che, per il nostro tramite, viene riproposto alla nostra Città. Una suggestiva credenza, di origine africana, che mi piace applicare alla scomparsa della compianta Marchesa, vuole che alla morte di un grande si accenda una nuova stella in cielo. Ci sarebbe di conforto pensare a questa nuova stella che ci illuminerebbe e ci guiderebbe nel completamento di un’opera voluta fortemente da Carlotta Cattaneo Adorno. Con questo spirito, quasi si trattasse del passaggio del testimone, consegnamo ai marchesi Marcello e Sandra Cattaneo Adorno, che si sono dimostrati sensibili alla prosecuzione di questo impegno, la prima copia della nostra comune fatica. -251- PAOLA CARUCCI GLI ARCHIVI PALLAVICINI Testo della presentazione, avvenuta a Genova, il 16 aprile 1994, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede e del 137° anno della Società Ligure di Storia Patria, di Gli archivi Pai-lavicim di Genova, I, Archivi propri, a cura di M. Bologna, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIV/1 (1994); anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXVm, Roma 1994. Quale possa essere la rilevanza ai fini della ricerca storica delle carte conservate negli archivi Pallavicini, le cui prime scritture risalgono al see. XIV e con continuità si sviluppano fino al secolo XIX, emerge con evidenza dal sobrio e articolato primo capitolo dell’introduzione all’inventario curato da Marco Bologna, il quale sottolinea il rapporto stretto tra la personalità di ogni componente della famiglia e le rispettive attività con il processo di formazione dell’archivio. Le carte Pallavicini testimoniano una multiforme attività economica e finanziaria, uno spirito imprenditoriale che trae origine dal primo appalto delle allumiere pontificie di Tolfa, e una attenta gestione del patrimonio terriero. Quella «tendenza fisiocratica» - come, ovviamente con molte cautele, dice il curatore - che porterà la famiglia ad avere le maggiori proprietà (spesso con case e ville) appena fuori Genova, accresciute anche per i complessi intrecci familiari che si stabiliscono attraverso i matrimoni, e anche fuori della Repubblica, fino a Frignano, Napoli, Palermo, Trapani e le isole Egadi, il cui acquisto e la gestione delle tonnare intensificherà i rapporti con la Spagna e con la Sicilia. Vi è anche per alcuni componenti della famiglia una attività politica - ad esempio Giovanni Francesco III sarà ambasciatore a Parigi e inviato straordinario a Francoforte, Augusta, Magonza e Monaco e senatore nel 1770 - oppure, frequentemente, ecclesiastica - per esempio Lazzaro Opizio sarà vescovo e anche nunzio apostolico a Napoli e a Madrid e poi segretario di Stato di Clemente XIV e di Pio VI. Tuttavia la famiglia, pur esercitando un ruolo rilevante nella vita della Repubblica, considera di massima «la partecipazione alla gestione della cosa pubblica» come un dovere conseguente al ruolo di prestigio di una famiglia dell’oligarchia cittadina, limitandola a incarichi circoscritti, svolti a latere delle prioritarie attività economiche e senza un’«esplicita contaminazione dei ruoli». -255- Gli intrecci familiari sono importanti perché portano a far confluire negli archivi propriamente Pallavicini altri archivi familiari: Centurione, Casa-do, gli archivi Grimaldi, Grimaldi Oliva, Gentile, il cosiddetto archivio di "Spagna”, pervenuto ai Pallavicini per successione ereditaria da Maria Caterina Grimaldi Gentile, Spinola Pallavicini, fino ai Durazzo, a seguito del matrimonio nel secolo scorso tra l’ultimo erede dei Pallavicini e l’ultimo erede dei Durazzo, da cui nasce Giacomo Filippo Durazzo Pallavicini, erede di entrambe le famiglie. In ognuno di questi archivi si riflette la storia più o meno complessa della rispettiva famiglia, con la gestione dei patrimoni, con la corrispondenza dei più illustri esponenti. La compresenza di una pluralità di archivi, espressione delle più importanti famiglie dell’oligarchia genovese, in un unico fondo ne accresce a dismisura l’interesse, così come mi sembra opportuno sottolineare il collegamento degli interessi economici e delle attività tanto finanziarie quanto politiche ed ecclesiastiche con territori diversi da Genova. Si pensi, ad esempio, al forte legame dei Pallavicini con la Spagna e, di conseguenza, con i governatori di Milano e con i viceré di Sicilia, perché questo mette in evidenza l’importanza degli archivi delle famiglie non solo in relazione alla storia del territorio in cui vivevano e avevano la principale attività, ma anche in relazione ad altri territori e all’intreccio di natura politicoeconomica e finanziaria con le vicende di altri Stati. La pubblicazione di un’inventario dunque rappresenta un fatto importante ai fini della ricerca storica in quanto mette a disposizione degli studiosi nuove fonti documentarie. Quando si parla di acquisizione di nuove fonti si pensa soprattutto agli archivi delle istituzioni contemporanee che, evidentemente, producono quotidianamente documenti per i quali il decorrere del tempo attenua via via l’interesse amministrativo a vantaggio dell’interesse storico fino al momento in cui vengono versati negli Archivi di Stato competenti. Se è un dato di fatto che l’incremento delle fonti riguardi istituzionalmente gli archivi contemporanei, è pur vero che il patrimonio documentario antico non è tutto noto e consultabile. In effetti persino se consideriamo le fonti conservate negli Archivi di Stato - di cui ben si conosce l’esistenza dal momento che la Guida generale degli Archivi di Stato italiani ne fornisce un accurato censimento - possiamo rilevare che una certa quantità di esse risulta ancora non consultabile o scarsamente utilizzabile quando si tratti di fondi non ordinati o non corredati di adeguati strumenti di ricerca, da cui, dopo il riordinamento, possono anche emergere archivi finora sconosciuti o considerati dispersi. — 256 — Più complessa tuttavia è la situazione degli archivi non statali: lo studioso ha obiettive difficoltà per sapere quali archivi esistano, utili alle sue ricerche, presso istituzioni culturali diverse, enti pubblici ed ecclesiastici, istituti privati, famiglie. Di qui l’esigenza fondamentale della pubblicazione degli strumenti di ricerca per una diffusione in Italia e all’estero delle notizie sulle fonti. Non va dimenticato infatti che i documenti - a differenza dei libri - sono fonti in sé uniche, consultabili solo presso la sede in cui sono conservate. Un paese come l’Italia, soprattutto per la presenza di una pluralità di Stati fino al secolo scorso e per le dominazioni straniere subite, ma anche per l’intraprendenza di alcune famiglie - tra cui i Pallavicini - conserva una quantità ingente di documenti che, prodotti in un determinato ambito territoriale, si presentano di grande interesse per la storia di altri Stati preunitari e di Stati esteri o trova in archivi stranieri fonti rilevanti per la sua storia. Ecco quindi che la pubblicazione di guide e inventari si pone come un essenziale strumento di conoscenza. Le guide per una prima informazione di carattere generale sull’esistenza e consistenza delle fonti archivistiche; gli inventari, più o meno analitici, per una informazione più dettagliata sul contenuto dei documenti di un determinato fondo. Proprio dalla consapevolezza di queste obiettive difficoltà l’Amministrazione degli Archivi di Stato ha svolto, a partire dal 1941 un ruolo trainante nella pubblicazione, a livello nazionale, degli strumenti di ricerca, sviluppando negli anni un’articolata serie di pubblicazioni, una rivista ufficiale - la «Rassegna degli Archivi di Stato» - e realizzando la già citata Guida generale. Proprio quando ormai quest’opera si avviava al compimento, negli anni in cui era direttore generale il prof. Renato Grispo e chi scrive dirigeva la Divisione V (studi e pubblicazioni), si è cercato di intensificare, anche con la collaborazione di diverse istituzioni culturali, una attività diretta alla pubblicazione di guide e censimenti di archivi non statali, come ad esempio la guida degli Archivi diocesani o quella degli archivi di impresa del Lazio o ancora quella degli archivi familiari dichiarati di notevole interesse storico. Quest’ultima è uscita quando la direzione della Divisione V è stata assunta dal dott. Dentoni Litta, il quale prosegue con lo stesso spirito nel favorire queste iniziative, come testimoniano il censimento delle fonti orali e il catalogo delle guide e degli inventari editi, in corso di stampa. Attività di collaborazione e di ricerca dunque e di razionalizzazione deU’informazione attraverso lo studio di criteri uniformi per la presentazione dei dati. Agli anni in cui il prof. Grispo era direttore generale risale l’avvio della collaborazione tra l’Amministrazione degli Archivi di Stato e la Società Ligure di Storia Patria che ha portato a risultati notevoli: dall’edizione dei registri -257- della Catena di Savona all’avvio di una più organica pianificazione per l’edizione dei Libri jurium disseminati per l’Italia, alla pubblicazione degli inventari del Banco di S. Giorgio e ora a quella dell’inventario degli archivi Pallavicini. Mi sembra importante rilevare anche la stretta collaborazione esistente tra la Società Ligure di Storia Patria e l’istituto di storia economica dell’Uni-versità di Genova, che - se era evidentemente opportuna nel caso del Banco di S. Giorgio - rappresenta un fatto più inusuale, a mio avviso, nel caso di un archivio familiare, ma non per questo ingiustificato. Gli archivi familiari, come peraltro anche gli archivi delle corporazioni religiose, sono infatti tra le fonti archivistiche più rilevanti per la storia dell’economia fino alla fine del secolo XVIII e alcuni archivi familiari lo sono anche - sia pure in misura decrescente - per i secoli XIX e XX. Nel caso degli archivi Pallavicini, la rilevanza delle carte per la storia economica è fortissima, ma vi si può attingere anche per altri importanti fini di ricerca, e di questo, se vi sarà tempo, potrebbe dire qualcosa di più preciso il curatore. Gli archivi Pallavicini costituiscono una parte di un più complesso e articolato insieme di archivi, noto come «Archivio Durazzo Giustiniani», denominazione che deriva dalle vicende genealogiche della famiglia Pallavicini, la cui ultima erede - come si è detto — sposa l’ultimo erede dei Durazzo, Marcello IV, dal cui matrimonio nasce nel 1848 Giacomo Filippo Durazzo Pallavicini che sposa nel 1912 Matilde Giustiniani, la quale, rimasta vedova nel 1921, sposa successivamente Pierino Negrotto Cambiaso, erede dei SauH. La figlia adottiva - in realtà figlia di una sorella - Carlotta Fasciotti Giustiniani sposa e resta vedova del marchese Maurizio Cattaneo Adorno. Queste vicende spiegano perché nel fondo Durazzo Giustiniani si siano riuniti gli archivi dei Durazzo, marchesi di Gabiano, di due rami dei Pallavicini, dei Giustiniani Recanelli, dei Sauli e dei Cattaneo Adorno. Soltanto da circa venti anni questo cospicuo fondo è stato sottratto all’oblio, quando - grazie alla disponibilità della marchesa Carlotta Cattaneo Adorno - il prof. Dino Puncuh, presidente della Società Ligure di Storia Patria, ebbe l’opportunità di avviare lo studio e il riordinamento del complesso archivistico fino ad allora conservato in parte nel palazzo Durazzo Pallavicini, in parte nel palazzo di via XXV aprile (già via Carlo Felice), in parte a Pegli, in parte infine a Gabiano, a Ma-sone e nell’alta Val Polcevera. Spostamenti questi ultimi dettati anche dalla volontà di meglio salvaguardare il patrimonio storico e artistico della famiglia dai rischi della guerra. Nel quadro di questa collaborazione è stata dedicata attenzione anche alla biblioteca, come attestano i due volumi, l’uno relativo ai manoscritti, cu- — 258 — rato dallo stesso Puncuh, l’altro agli incunaboli, curato da Alberto Petrucciani. Per quel che riguarda gli archivi, un primo inventario pubblicato riguarda l’archivio dei Durazzo, marchesi di Gabiano, mentre gli inventari degli archivi Cattaneo Adorno, Odone e Giustiniani non sono stati pubblicati. Vede ora le stampe questo primo volume dell’inventario degli archivi Pallavicini, mentre resta da ordinare l’archivio Sauli. In relazione alle collezioni d’arte della famiglia, lo stesso Puncuh ha pubblicato sulla «Rassegna degli Archivi di Stato» un saggio, Note archivistiche dai registri contabili dei Durazzo, relativo al collezionismo e al commercio di quadri nella Genova sei-settecentesca. Gli archivi Pallavicini, che a loro volta hanno inglobato quegli altri archivi familiari di cui si è fatto cenno all’inizio, rappresentano dunque una parte del più complesso fondo Durazzo Giustiniani. Scorrendo le pagine dell’inventario che riflette nell’articolazione delle serie una struttura logica, ma rispettosa del processo di formazione delle carte, e fornisce chiare, dettagliate e concise descrizioni di ogni singola unità, un lettore, anche se esperto nella ricerca storica, ma non esperto del lavoro d’archivio può difficilmente valutare il tempo, la competenza del curatore, le difficoltà concettuali e pratiche che il riordinamento e l’inventariazione di un così complesso fondo comportano. Un repertorio, quanto più si presenti funzionale ai fini dell’indagine storica e curato nelle descrizioni e negli indici, tanto meno lascia trasparire l’impegno che ha comportato. Un archivio familiare presenta oltre ai problemi propri di qualsiasi riordinamento, alcune ulteriori difficoltà, determinate dal fatto che una famiglia - a differenza di un ufficio pubblico - non è vincolata a stendere i propri documenti secondo forme prescritte, se non nei casi in cui ai suoi atti debba essere conferito valore giuridico come ad esempio quando sia necessario l’intervento del notaio o per la presenza di documenti pubblici a vario titolo conservati. Sono essenzialmente il fine pratico di ritrovare i documenti quando occorrono, soprattutto per la gestione dei patrimoni familiari e delle attività economiche, o «ragioni personali e di utilità individuale» a determinare i criteri di organizzazione, anche se - come nota il curatore - l’archivio riflette alcune consuetudini archivistiche rilevabili anche negli archivi di istituzioni pubbliche genovesi. Nel riordinamento sono stati distinti l’archivio del ramo primogenito, che discende da Giovanni Francesco II e aveva sede in via Luccoli, e l’archivio del ramo cadetto, che discende da Giuseppe II e si estingue nel 1788, e aveva sede in via Lomellini. Un indice generale del 1679 - in realtà un elenco eseguito per ordine di Paolo Gerolamo I e poi del figlio Giuseppe II - fornisce un’immagine, sia -259- pure parziale, della situazione dell’archivio di via Luccoli. Si tratta di libri contabili, scritture varie rilegate insieme, inventari di proprietà e di beni mobili. Non vi è alcun criterio logico nella disposizione delle carte, che tuttavia risultano conservate con cura e descritte nell’elenco. Sarà Paolo Gerolamo II a occuparsi di un più strutturato ordinamento delle carte, regestando lui stesso numerosi documenti e compilando indici e pandette. L’unificazione di questo archivio con quello di via Lomellini non comporterà confusione tra le carte che rimangono distinte e, rispettando tale distinzione, sono state descritte nell’inventario. Questo primo volume, relativo ai due archivi Pallavicini, è costituito da 297 filze per un complesso di 806 unità archivistiche, comprese tra il 1329 e il 1841, sebbene la parte più cospicua delle carte copra i secoli XVI-XVIII. Circa una metà della documentazione rifletteva un ordine preesistente, l’altra metà era in disordine. Ai fini del riordinamento il curatore ha dovuto procedere all’identificazione delle unità per definirne la pertinenza e per studiare i criteri da adottare nella risistemazione della carte. Ha così potuto ricostruire le vicende dell’archivio. Un globale ordinamento delle carte risale al 1770 circa e avvenne in maniera distinta per i due archivi, sebbene con gli stessi criteri riconducibili a Giovanni Carlo. È a questa struttura che anche l’attuale curatore ha fatto soprattutto riferimento, pur incontrando alcuni seri problemi dovuti a un rimaneggiamento delle carte, per fortuna parziale, operato nel secolo scorso e tendente a creare serie di natura artificiosa estraendo i documenti dalle serie di origine. Π criterio di ordinamento settecentesco si basa sul raggruppamento dei documenti per affare. Ogni affare può essere articolato in vari fascicoli, dando luogo a quella che il curatore chiama “microserie”, in considerazione del lungo arco di tempo cui i documenti fanno riferimento. L’insieme dei fascico- li inerenti a ciascun affare è disposto in sequenza cronologica basata sulla data di inizio di ogni affare. Lo studio dei sistemi di numerazione e classificazione per lettera, presenti solo nell’archivio del ramo principale, consente ai fini della ricerca storica l’uso delle pandette, strumenti di ricerca all’interno di ciascuna filza. Le carte del ramo cadetto sono strutturate allo stesso modo, ma non hanno numerazioni originarie, ciò comporta che sia meno evidente la presenza di eventuali lacune. Tuttavia è sempre indicato il membro della famiglia cui la documentazione si riferisce, il che fa supporre una disposizione delle unità archivistiche in ordine genealogico. Gli affari sono soprattutto questioni ereditarie, questioni giudiziarie, acquisto di beni. — 260 — La documentazione per entrambi i rami presenta una triplice partizione: carte di amministrazione, carte contabili e corrispondenza. Questi ultimi due raggruppamenti sono a loro volta articolati per esponenti della famiglia. Infine costituiscono serie distinte, in sé organiche, i feudi e le proprietà più consistenti. Maggiori stravolgimenti hanno subito nel tempo le carte contabili, specie in corrispondenza del passaggio di eredità dei beni da Domenico, con cui si estingue il ramo cadetto, a Ranieri. L’archivio ha subito una grave e irreparabile perdita con la distruzione -per cause belliche - delle serie dei registri di contabilità, le cui informazioni, essenziali per seguire ordinatamente lo sviluppo delle attività della famiglia, sono solo in parte recuperabili dai documenti ad essi afferenti conservati in altre serie. Così ad esempio risulta disorganica e frammentaria l’attività svolta nelle fiere di cambio, testimoniata da carte allegate alle lettere in cui si faceva il riepilogo delle transazioni compiute. Sempre distinta risulta, per ogni personaggio, la gestione contabile articolata in entrate, uscite patrimoniali e uscite domestiche, fatto questo di rilevante importanza per chi voglia farvi studi di storia economica. La corrispondenza, ricondotta ai personaggi della famiglia destinatari delle lettere e autori dei copialettere, si articola in copialettere e lettere ricevute disposte in ordine cronologico. Probabilmente fin dall’ordinamento settecentesco, ma anche per i rimaneggiamenti ottocenteschi, possiamo trovare tra le filze della corrispondenza per persona, lettere attinenti a feudi e proprietà, cosa che accade anche con le carte contabili. Opportunamente il curatore ha preferito rispettare quest’ordine, risolvendo i collegamenti tra le carte attraverso gli indici. Un ultimo accenno dunque a questa parte così importante dell’inventario ai fini della ricerca. Il volume infatti è corredato da un tradizionale e molto accurato indice dei nomi di persona e di luogo citati nelle descrizioni delle singole unità archivistiche. Ma sono stati rilevati, attraverso l’analisi dei singoli documenti, anche tutti i corrispondenti dei vari esponenti dei due rami della famiglia, i cui nomi e le date topiche e croniche delle lettere sono stati forniti in un’altra serie di indici, che coprono ben 82 pagine in corpo nove su doppia colonna, senza appesantire inutilmente la descrizione delle singole unità. Ciò significa che lettere dei Pallavicini sono finite tra le carte di tutti questi corrispondenti. La scheda di rilevazione di ogni unità descritta prevedeva oltre alla rilevazione di elementi essenziali quali l’oggetto, la segnatura e le date anche riferimenti per qualificare famiglie, persone, testamenti, rinunce o addizioni di eredità, fedi di nascita e di morte, fedi di vita, matrimoni e doti, disegni e -261- mappe, inventari di beni, quadri e libri. Ne è risultata una quantità ragguardevole di informazioni, che ha permesso tra l’altro di compilare in maniera accurata le ben 19 tavole genealogiche, peraltro arricchite da sintetiche schede biografiche di alcuni personaggi, e di fornire più dettagliate notizie nella descrizione delle singole unità. Non ci resta dunque che compiacerci per questo inventario, che offre soluzioni molto funzionali per la ricerca e nello stesso tempo utili per una più ampia riflessione sul riordinamento e l’inventariazione degli archivi familiari, e attendere l’uscita del volume successivo. Ringraziamo infine la famiglia per aver contribuito a offrire alla collettività la possibilità di fruire di un così importante patrimonio documentario. — 262 — * * INDICE \ Albo sociale.................... pag. 5 Atti sociali..................... » 13 Marta Calieri, Per la storia del primo registro della Curia Arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell’archivio storico del comune di Genova » 21 Sandra Machiavello, Quiliano tra Genova e Savona: un contrasto secolare. Dagli atti di una causa del 1264 ............ » 59 Antonella Rovere, Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364 ................ » 145 Giovanna Retti Balbi, Una committenza artistica nella Genova del Quattrocento ..................... » 179 Massimo Angelini, La cultura genealogica in area ligure nel XVIII secolo: introduzione ai repertori delle famiglie........... » 189 Marco Bologna, L’archivio della famiglia Sauli: notizie sul riordinamento in corso..................... » 213 Dino Puncuh, Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano ...................... » 227 Dino Puncuh, Gli archivi Pallavicini di Genova: una lunga «avventura» . » 241 Paola Carnea, Gli archivi Pallavicini............ » 253 ί )\ Associazione all'USPI Unione Stampa Periodica Italiana Direttore responsabile: Dino Puncuh, Presidente della Società Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963 Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo